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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa PA TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 573/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla Via Europa n. 93, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Danisa Duri (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore Generale f.f. (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel Corso Umberto I° n. 2, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
SC MA (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24 marzo 2025, all'esito della quale entrambe le parti hanno concluso riportandosi ciascuna ai propri atti difensivi ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 maggio 2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229000035060000, notificatagli in data 26 aprile 2022, con la quale l' gli ha ingiunto l'immediato pagamento della complessiva somma di Controparte_1 euro 132.598,96, in forza della sottesa cartella esattoriale nr. 29220080005948007/000, asseritamente notificata il
15 luglio 2008, avente ad oggetto le sanzioni amministrative per violazione della Legge n. 689/1981 in relazione agli anni 2004 e 2005.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
1. la nullità derivata dell'intimazione di pagamento per effetto dell'omessa notifica dell'atto presupposto, costituito dalla cartella esattoriale ad esso sottesa (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'illegittimità della intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito, stante l'inesistenza e/o la nullità e/o l'omissione della notifica della cartella di pagamento (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
3. l'illegittimità della intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi successivi all'asserita notifica della cartella esattoriale (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, nel merito, dichiararsi la illegittimità dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire esecutivamente, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. L'opposta ha eccepito l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione nonché la correttezza e legittimità della procedura di riscossione. Parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese.
Sebbene siano stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., le parti non hanno depositato memorie;
indi, la causa è stata istruita mediante assunzione di prove documentali.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 16 settembre 2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del
9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del
28/05/2014).
L'opposizione è fondata e va accolta.
Anzitutto, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata alla stregua di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove, in relazione alle specifiche censure sollevate dall'opponente, quest'ultimo ha puntualmente eccepito l'estinzione della pretesa creditoria vantata dalla opposta per intervenuta Controparte_1 prescrizione.
A tal riguardo, occorre rilevare che, in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada ovvero per illeciti amministrativi ex Legge n. 689/1981, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr.
Cassazione Civile, Sez. VI, 19/11/2019, n. 30094). Sotto tale profilo, l'opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 11/07/2022, n. 21905; Cassazione Civile, Sez. VI, 30/07/2020, n. 16333).
Se questo è vero, è altrettanto vero, alla stregua dei summenzionati principi di diritto, che l'opposizione a cartella con cui si prospetti la prescrizione della pretesa creditoria non è soggetta ad alcun termine decadenziale, dovendosi qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che va, dunque, esaminata nel merito (tra le tante, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080; Cassazione Civile, Sez. VI, 11/03/2022, n. 8000; da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 02/07/2024, n. 18152).
Fatta tale doverosa premessa, occorre, pertanto, passare al vaglio della fondatezza dei vari motivi di opposizione.
In particolare, occorre soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione della cartella esattoriale sottesa alla intimazione di pagamento impugnata, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge (cfr. motivo di opposizione di cui al n. 3).
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta fondato.
Nella specie, rileva la previsione normativa dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La norma in commento fissa espressamente in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabile a tutte le ipotesi, come quella in esame, che rientrano nell'ambito di applicazione della citata Legge n. 689/1981. Sul punto, si deve certamente dare conto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la quale ritiene che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della
Legge n. 689 del 1981 (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 08/11/2018, n. 28529).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, si osserva che dalla data di notifica della cartella esattoriale – perfezionatasi in data 15 luglio 2008 tramite consegna a mani della madre dell'opponente – non è seguito alcun atto interruttivo della prescrizione nell'arco del quinquennio successivo.
Deve ritenersi, infatti, che la relata di notifica datata 16 maggio 2011 – prodotta dalla parte convenuta opposta – riporta un numero identificativo dell'intimazione consegnata (n. 29220119002631882) il cui collegamento con la cartella esattoriale per la quale è causa non appare provato, in assenza della produzione dell'atto di intimazione di pagamento che si asserisce notificato (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI-2, 14/09/2021, n. 24677).
Nel caso che ci occupa, non vi è prova della notificazione di ulteriori atti idonei ad interrompere la prescrizione dopo la notifica della cartella esattoriale nr. 29220080005948007/000, dal momento che la notifica successiva (id est: 4 dicembre 2015) – a volerla considerare validamente perfezionata – è avvenuta ben oltre i cinque anni, calcolati a decorrere dal 15 luglio 2008 (cfr. produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione di
[...]
. Controparte_1
Tale carenza probatoria non può che ricadere sul creditore intimante e, dunque, sulla odierna parte convenuta: è indubbio, infatti, che l'Agente di riscossione sia obbligato a fornire prova adeguata della fondatezza della pretesa posta in essere, in mancanza della quale non può, allora, essere avanzata alcuna richiesta al contribuente (cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 26/02/2021, n. 5413, secondo cui “L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 24/01/2022, n. 1980, secondo cui “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.”).
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere maturata la prescrizione del credito portato dall'atto di intimazione qui opposto, in ossequio alle regole stabilite dall'art. 2943 c.c.: in assenza di alcuno degli atti interruttivi elencati dalla richiamata norma, invero, il credito escusso da risulta irrimediabilmente CP_2 prescritto. Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, dichiarato prescritto il diritto di credito di Controparte_1 di cui al ruolo incorporato nella cartella di pagamento nr. 29220080005948007/000, con
[...] conseguente accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), la complessità della causa e le attività in concreto svolte (euro 1.276,00 per l'attività di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, e così complessivamente euro 4.217,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione promossa da e dichiara non dovuti gli importi recati dalla Parte_1 intimazione di pagamento n. 29220229000035060000, notificata in data 26 aprile 2022, per intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
2) condanna in persona del Direttore Generale f.f., al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore di , che liquida nella misura complessiva di euro 4.217,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, lì 17 ottobre 2025
Il G.O.T.
PA TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa PA TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 573/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela, alla Via Europa n. 93, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Danisa Duri (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore Generale f.f. (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, nel Corso Umberto I° n. 2, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
SC MA (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24 marzo 2025, all'esito della quale entrambe le parti hanno concluso riportandosi ciascuna ai propri atti difensivi ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 maggio 2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229000035060000, notificatagli in data 26 aprile 2022, con la quale l' gli ha ingiunto l'immediato pagamento della complessiva somma di Controparte_1 euro 132.598,96, in forza della sottesa cartella esattoriale nr. 29220080005948007/000, asseritamente notificata il
15 luglio 2008, avente ad oggetto le sanzioni amministrative per violazione della Legge n. 689/1981 in relazione agli anni 2004 e 2005.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
1. la nullità derivata dell'intimazione di pagamento per effetto dell'omessa notifica dell'atto presupposto, costituito dalla cartella esattoriale ad esso sottesa (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'illegittimità della intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito, stante l'inesistenza e/o la nullità e/o l'omissione della notifica della cartella di pagamento (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
3. l'illegittimità della intimazione di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi successivi all'asserita notifica della cartella esattoriale (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, nel merito, dichiararsi la illegittimità dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza del diritto di parte convenuta ad agire esecutivamente, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. L'opposta ha eccepito l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione nonché la correttezza e legittimità della procedura di riscossione. Parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese.
Sebbene siano stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., le parti non hanno depositato memorie;
indi, la causa è stata istruita mediante assunzione di prove documentali.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 16 settembre 2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 24 marzo 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del
9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del
28/05/2014).
L'opposizione è fondata e va accolta.
Anzitutto, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata alla stregua di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove, in relazione alle specifiche censure sollevate dall'opponente, quest'ultimo ha puntualmente eccepito l'estinzione della pretesa creditoria vantata dalla opposta per intervenuta Controparte_1 prescrizione.
A tal riguardo, occorre rilevare che, in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada ovvero per illeciti amministrativi ex Legge n. 689/1981, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr.
Cassazione Civile, Sez. VI, 19/11/2019, n. 30094). Sotto tale profilo, l'opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 11/07/2022, n. 21905; Cassazione Civile, Sez. VI, 30/07/2020, n. 16333).
Se questo è vero, è altrettanto vero, alla stregua dei summenzionati principi di diritto, che l'opposizione a cartella con cui si prospetti la prescrizione della pretesa creditoria non è soggetta ad alcun termine decadenziale, dovendosi qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che va, dunque, esaminata nel merito (tra le tante, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080; Cassazione Civile, Sez. VI, 11/03/2022, n. 8000; da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 02/07/2024, n. 18152).
Fatta tale doverosa premessa, occorre, pertanto, passare al vaglio della fondatezza dei vari motivi di opposizione.
In particolare, occorre soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione della cartella esattoriale sottesa alla intimazione di pagamento impugnata, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge (cfr. motivo di opposizione di cui al n. 3).
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta fondato.
Nella specie, rileva la previsione normativa dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La norma in commento fissa espressamente in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabile a tutte le ipotesi, come quella in esame, che rientrano nell'ambito di applicazione della citata Legge n. 689/1981. Sul punto, si deve certamente dare conto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la quale ritiene che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della
Legge n. 689 del 1981 (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 08/11/2018, n. 28529).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, si osserva che dalla data di notifica della cartella esattoriale – perfezionatasi in data 15 luglio 2008 tramite consegna a mani della madre dell'opponente – non è seguito alcun atto interruttivo della prescrizione nell'arco del quinquennio successivo.
Deve ritenersi, infatti, che la relata di notifica datata 16 maggio 2011 – prodotta dalla parte convenuta opposta – riporta un numero identificativo dell'intimazione consegnata (n. 29220119002631882) il cui collegamento con la cartella esattoriale per la quale è causa non appare provato, in assenza della produzione dell'atto di intimazione di pagamento che si asserisce notificato (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI-2, 14/09/2021, n. 24677).
Nel caso che ci occupa, non vi è prova della notificazione di ulteriori atti idonei ad interrompere la prescrizione dopo la notifica della cartella esattoriale nr. 29220080005948007/000, dal momento che la notifica successiva (id est: 4 dicembre 2015) – a volerla considerare validamente perfezionata – è avvenuta ben oltre i cinque anni, calcolati a decorrere dal 15 luglio 2008 (cfr. produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione di
[...]
. Controparte_1
Tale carenza probatoria non può che ricadere sul creditore intimante e, dunque, sulla odierna parte convenuta: è indubbio, infatti, che l'Agente di riscossione sia obbligato a fornire prova adeguata della fondatezza della pretesa posta in essere, in mancanza della quale non può, allora, essere avanzata alcuna richiesta al contribuente (cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 26/02/2021, n. 5413, secondo cui “L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 24/01/2022, n. 1980, secondo cui “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.”).
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere maturata la prescrizione del credito portato dall'atto di intimazione qui opposto, in ossequio alle regole stabilite dall'art. 2943 c.c.: in assenza di alcuno degli atti interruttivi elencati dalla richiamata norma, invero, il credito escusso da risulta irrimediabilmente CP_2 prescritto. Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, dichiarato prescritto il diritto di credito di Controparte_1 di cui al ruolo incorporato nella cartella di pagamento nr. 29220080005948007/000, con
[...] conseguente accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), la complessità della causa e le attività in concreto svolte (euro 1.276,00 per l'attività di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, e così complessivamente euro 4.217,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione promossa da e dichiara non dovuti gli importi recati dalla Parte_1 intimazione di pagamento n. 29220229000035060000, notificata in data 26 aprile 2022, per intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
2) condanna in persona del Direttore Generale f.f., al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore di , che liquida nella misura complessiva di euro 4.217,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, lì 17 ottobre 2025
Il G.O.T.
PA TE