Art. 37.
In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 23 della presente legge, gli utili e le perdite, ivi compresi quelli del Fondo autonomo di cui all'articolo 32, saranno di spettanza del Tesoro dello Stato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 23 della presente legge, gli utili e le perdite, ivi compresi quelli del Fondo autonomo di cui all'articolo 32, saranno di spettanza del Tesoro dello Stato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.