CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24428 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ES LO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 10/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID GI, che ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24428 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GI Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha accolto la proposta di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di CA SC (formulata dal Magistrato di sorveglianza di Roma) e, nel contempo, ha dichiarato cessata la medesima misura alternativa alla detenzione (concessa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 16 aprile 2019) avendo ritenuto venuti meno i presupposti per la concessione del beneficio in questione. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il condannato non ha più un valido domicilio e che risulta privo di un'attività lavorativa o di carattere risocializzante, di talché doveva necessariamente dichiararsi la cessazione della misura alternativa, evidenziando nel contempo la possibilità per il SC - una volta reperiti un valido domicilio ed un'attivitàli carattere risocializzante - di presentare una nuova istanza di affidamento in prova. 2. Avverso la predetta ordinanza CA SC, per mezzo dell'avv. Nicola Angioni, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell'art.47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione;
in particolare, osserva che il provvedimento impugnato - dopo avere dato atto della insussistenza delle condizioni per procedere alla revoca della misura alternativa - ha poi dichiarato cessata la medesima ritenendo non idoneo il nuovo domicilio del condannato presso un bed and breakfast e la necessità che egli abbia una attività lavorativa regolarizzata o comunque risocializzante. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe abnorme e contraddittoria poiché, dopo avere escluso la sussistenza delle condizioni per la revoca, ha poi dichiarato cessata la misura alternativa, sostenendo in modo apodittico che il domicilio presso il bed and breakfast non sarebbe idoneo per i controlli notturni;
egli, inoltre, osserva che il cambio di domicilio, da lui effettuato senza la preventiva richiesta di autorizzazione ma che aveva comunicato alla polizia, era 2 stato determinato dallo sfratto esecutivo dall'appartamento condotto in locazione dalla sorella con cui conviveva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, il Tribunale di sorveglianza ha escluso la sussistenza delle condizioni per la revoca valutando, quindi, non grave la mancata preventiva richiesta di autorizzazione al cambio di domicilio, che aveva determinato la proposta di revoca della misura alternativa da parte del Magistrato di sorveglianza. Ciò nonostante/ con il provvedimento impugnato, in modo contraddittorio, è stata dichiarata 'cessata' la misura essendo stati ritenuti non più sussistenti i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova. Tale provvedimento, per i suoi concreti effetti, deve intendersi come una revoca della misura alternativa con effetti 'ex nunc' , nonostante l' omessa indicazione del periodo di affidamento da valutarsi positivamente ai fini dell'espiazione della pena. 2.1.AI riguardo deve ricordarsi che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01). Inoltre, deve ricordarsi che la sussistenza di un lavoro stabile non è prevista dall'art. 47 Ord. pen. come requisito indispensabile per la concessione della più vasta misura dell'affidamento in prova, misura che in presenza di segnali positivi può essere applicata anche in mancanza di attività lavorativa qualora il condannato, nonostante la buona volontà, non riesca a trovare una collocazione lavorativa, ma possa impegnarsi in attività utili, quali il volontariato (Sez. 1, Sentenza n.45433 del 16/11/2011). 3 2.2. Ciò posto, si osserva inoltre che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto in maniera apodittica che non sarebbe possibile l' effettuazione dei controlli notturni presso un 'bed and breakfast', senza però indicare le relative ragioni;
ha poi considerato condizione ostativa alla prosecuzione della misura alternativa la mancanza di una attività lavorativa regolarizzata. 3. Pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, alla luce dei rilievi sopra indicati.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 26 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GI POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID GI, che ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24428 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GI Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha accolto la proposta di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di CA SC (formulata dal Magistrato di sorveglianza di Roma) e, nel contempo, ha dichiarato cessata la medesima misura alternativa alla detenzione (concessa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 16 aprile 2019) avendo ritenuto venuti meno i presupposti per la concessione del beneficio in questione. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il condannato non ha più un valido domicilio e che risulta privo di un'attività lavorativa o di carattere risocializzante, di talché doveva necessariamente dichiararsi la cessazione della misura alternativa, evidenziando nel contempo la possibilità per il SC - una volta reperiti un valido domicilio ed un'attivitàli carattere risocializzante - di presentare una nuova istanza di affidamento in prova. 2. Avverso la predetta ordinanza CA SC, per mezzo dell'avv. Nicola Angioni, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell'art.47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione;
in particolare, osserva che il provvedimento impugnato - dopo avere dato atto della insussistenza delle condizioni per procedere alla revoca della misura alternativa - ha poi dichiarato cessata la medesima ritenendo non idoneo il nuovo domicilio del condannato presso un bed and breakfast e la necessità che egli abbia una attività lavorativa regolarizzata o comunque risocializzante. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe abnorme e contraddittoria poiché, dopo avere escluso la sussistenza delle condizioni per la revoca, ha poi dichiarato cessata la misura alternativa, sostenendo in modo apodittico che il domicilio presso il bed and breakfast non sarebbe idoneo per i controlli notturni;
egli, inoltre, osserva che il cambio di domicilio, da lui effettuato senza la preventiva richiesta di autorizzazione ma che aveva comunicato alla polizia, era 2 stato determinato dallo sfratto esecutivo dall'appartamento condotto in locazione dalla sorella con cui conviveva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, il Tribunale di sorveglianza ha escluso la sussistenza delle condizioni per la revoca valutando, quindi, non grave la mancata preventiva richiesta di autorizzazione al cambio di domicilio, che aveva determinato la proposta di revoca della misura alternativa da parte del Magistrato di sorveglianza. Ciò nonostante/ con il provvedimento impugnato, in modo contraddittorio, è stata dichiarata 'cessata' la misura essendo stati ritenuti non più sussistenti i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova. Tale provvedimento, per i suoi concreti effetti, deve intendersi come una revoca della misura alternativa con effetti 'ex nunc' , nonostante l' omessa indicazione del periodo di affidamento da valutarsi positivamente ai fini dell'espiazione della pena. 2.1.AI riguardo deve ricordarsi che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01). Inoltre, deve ricordarsi che la sussistenza di un lavoro stabile non è prevista dall'art. 47 Ord. pen. come requisito indispensabile per la concessione della più vasta misura dell'affidamento in prova, misura che in presenza di segnali positivi può essere applicata anche in mancanza di attività lavorativa qualora il condannato, nonostante la buona volontà, non riesca a trovare una collocazione lavorativa, ma possa impegnarsi in attività utili, quali il volontariato (Sez. 1, Sentenza n.45433 del 16/11/2011). 3 2.2. Ciò posto, si osserva inoltre che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto in maniera apodittica che non sarebbe possibile l' effettuazione dei controlli notturni presso un 'bed and breakfast', senza però indicare le relative ragioni;
ha poi considerato condizione ostativa alla prosecuzione della misura alternativa la mancanza di una attività lavorativa regolarizzata. 3. Pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, alla luce dei rilievi sopra indicati.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 26 aprile 2023.