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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 13/02/2026, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2205/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17149/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJPM001335 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 852/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Roma 1, avverso l'avviso di accertamento n. 250TJPM001335 – 2018 notificato il 9/8/2024
(plico ritirato il 16/09/2024) riguardante l'accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di € 16.363,42, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
La questione trae origine dal presunto mancato pagamento di quanto previsto a seguito di un contratto di locazione. Più specificamente, la ricorrente aveva concesso in locazione l'immobile di sua proprietà sito in
Luogo_1 al Indirizzo_1 , stipulando un contratto di locazione con inizio dal 16/7/2012 al 15/6/2018, con un canone annuale di € 36.000,00. Tale contratto si è risolto anticipatamente il 12/1/2016.
Per tale ragione, la ricorrente non ha più versato altre imposte. Conclude, quindi, per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate comunicando che sulla base della “documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta” ha provveduto, nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento totale dell'atto di accertamento di cui in epigrafe. Conclude, pertanto, con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio.
La ricorrente, preso atto del predetto provvedimento di annullamento totale, prodotto dall'Agenzia, con atto del 15/1/2026 ha dichiarato di aderire alla richiesta dell'Ufficio di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame dell'intera documentazione prodotta dalle parti, si è accertato che l'Agenzia delle Entrate resistente ha riconosciuto fondate le doglianze manifestate dalla ricorrente nell'atto introduttivo e, conseguentemente, con provvedimento del 17/12/2024 - come si rileva dalla comunicazione depositata agli atti e recante il protocollo n. 250TJPA001335 - ha annullato totalmente l'avviso di accertamento impugnato, affermando, altresì, che lo stesso è divenuto privo di effetti.
La Corte, pertanto, ritiene che sussistano tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 46, del D. Lgs. n. 546/92, con condanna dell'Ufficio resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 800, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre
CU.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Relatore
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17149/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJPM001335 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 852/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Roma 1, avverso l'avviso di accertamento n. 250TJPM001335 – 2018 notificato il 9/8/2024
(plico ritirato il 16/09/2024) riguardante l'accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di € 16.363,42, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
La questione trae origine dal presunto mancato pagamento di quanto previsto a seguito di un contratto di locazione. Più specificamente, la ricorrente aveva concesso in locazione l'immobile di sua proprietà sito in
Luogo_1 al Indirizzo_1 , stipulando un contratto di locazione con inizio dal 16/7/2012 al 15/6/2018, con un canone annuale di € 36.000,00. Tale contratto si è risolto anticipatamente il 12/1/2016.
Per tale ragione, la ricorrente non ha più versato altre imposte. Conclude, quindi, per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate comunicando che sulla base della “documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta” ha provveduto, nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento totale dell'atto di accertamento di cui in epigrafe. Conclude, pertanto, con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio.
La ricorrente, preso atto del predetto provvedimento di annullamento totale, prodotto dall'Agenzia, con atto del 15/1/2026 ha dichiarato di aderire alla richiesta dell'Ufficio di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame dell'intera documentazione prodotta dalle parti, si è accertato che l'Agenzia delle Entrate resistente ha riconosciuto fondate le doglianze manifestate dalla ricorrente nell'atto introduttivo e, conseguentemente, con provvedimento del 17/12/2024 - come si rileva dalla comunicazione depositata agli atti e recante il protocollo n. 250TJPA001335 - ha annullato totalmente l'avviso di accertamento impugnato, affermando, altresì, che lo stesso è divenuto privo di effetti.
La Corte, pertanto, ritiene che sussistano tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 46, del D. Lgs. n. 546/92, con condanna dell'Ufficio resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 800, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre
CU.