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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/12/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 240/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 240/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Alessandra Granati (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Vittoria Colonna n. 27
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. (C.F. Controparte_2
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castrovillari (CS) Via C.F._4
Po n. 117
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni: per la parti come da atti di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15/09/2025; il P.M. in data 08/11/2025 ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
28/02/2024, esponeva: di avere contratto matrimonio civile, in data Parte_1
14/12/2002, con , di cittadinanza cilena, trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Viggianello (PZ) al n. 5, parte II, serie A, vol. I, anno
2002, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, dopo una convivenza protrattasi dal marzo del 1999; che dalla loro unione erano nati i figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, , nato a [...] il [...] Persona_1
e , nato a [...] il [...]; che a causa di una vita Controparte_3 matrimoniale che si era rivelata, dopo i primi anni di convivenza, intollerabile, l'odierno ricorrente aveva proposto ricorso per separazione giudiziale con addebito nei confronti della moglie per i comportamenti di quest'ultima che, soprattutto dopo alcuni anni dalla nascita del figlio (2002), aveva cominciato ad assumere atteggiamenti violenti, Controparte_3
aggressivi ed autoritari nei suoi confronti oltre che a sottrarsi, costantemente, ai doveri coniugali ed agli obblighi assunti con il matrimonio, sia nei confronti del marito che dei figli, tanto che era stato costretto a denunciare i gravi comportamenti tenuti dalla
[...]
che nel mese di settembre del 2014 quest'ultima si recava in Cile, in occasione CP_1 del matrimonio della sorella, facendo ritorno nella ex casa coniugale solo nell'agosto 2015, abbandonando totalmente per quasi un anno i figli, ancora minorenni, ed il marito costretto ad occuparsi in maniera esclusiva dei figli, oltre che a provvedere al lavoro e a quanto necessario per le esigenze della famiglia;
che nei periodi in cui il ricorrente si recava fuori regione per trasferte di lavoro (negli anni compresi tra il 1999 e il 2017), la Controparte_1
intratteneva relazioni extra coniugali frequenti;
che, nonostante sussistessero tutti i presupposti per ottenere una pronuncia giudiziale di separazione con addebito, solo per la serenità ed il benessere dei figli, già provati a causa dei ripetuti comportamenti della madre sin dalla loro infanzia, aveva acconsentito di addivenire alla trasformazione della separazione da giudiziale, con addebito alla per grave violazione dei doveri nascenti Controparte_1
dal matrimonio, a consensuale;
che la resistente, oltre a non contribuire nemmeno sotto il profilo economico ai bisogni della famiglia, aveva utilizzato i proventi ed i beni del coniuge solo ed esclusivamente per l'acquisto di beni futili e per il proprio piacere personale;
che la aveva, anche grazie al supporto ed all'incoraggiamento del Controparte_1 Pt_1 intrapreso diversi lavori, anche durante il matrimonio, che aveva sempre perso per causa propria;
che, pertanto, aveva sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento, alla cura ed istruzione dei figli tanto che, dopo la separazione dei genitori, i ragazzi avevano scelto autonomamente di restare a vivere con il padre;
che la resistente, contravvenendo agli obblighi assunti con la separazione, non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli e non si era mai preoccupata di rimborsare la metà delle spese straordinarie in favore dei predetti;
che il aveva altri due figli, nati da una precedente relazione, entrambi maggiorenni Pt_1
ma non economicamente totalmente autosufficienti, tanto che, per quanto gli era possibile, forniva loro aiuto;
che viveva con i figli e presso la casa di Controparte_3 Persona_1 proprietà dei genitori, in comodato d'uso gratuito, lavorava con contratti di lavoro a tempo determinato e per poter provvedere al proprio mantenimento, e a quello dei figli, aveva dovuto attingere ai propri risparmi;
che attese le attuali esigenze dei figli, notevolmente aumentate con il crescere dell'età, nonché il tempo di permanenza degli stessi con il padre, ai sensi dell'art. 337-ter, comma IV, c.c., richiedeva la corresponsione del contributo al mantenimento per entrambi i figli, fino al momento della loro indipendenza economica;
che dal mese di giugno 2022 la si era trasferita in Spagna per lavoro ed ivi Controparte_1
aveva intrapreso una relazione stabile con altra persona con la quale conviveva da circa due anni;
che con separazione omologata dal Tribunale di Lagonegro era previsto un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili in favore della resistente, che avrebbe dovuto, al contempo, contribuire al mantenimento dei figli, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute per i suddetti, dal momento della separazione ma la stessa non aveva mai ottemperato a tali obblighi;
che parte resistente, sin dalla separazione, non aveva mai fatto richieste di pagamento dell'assegno di mantenimento se non nel momento in cui il Pt_1 comunicava, tramite il proprio legale, l'intenzione di procedere con lo scioglimento del matrimonio;
che, onerato dell'esclusivo sostentamento dei figli, non aveva potuto corrispondere anche l'assegno di mantenimento in favore della resistente di cui chiedeva la revoca e/o sospensione anche in via provvisoria, stante il fatto che la resistente, ben conscia dell'inadempimento degli obblighi nei confronti dei figli, anziché concordare una bonaria compensazione tra le parti, notificava atto di precetto;
che una eventuale azione esecutiva da parte della resistente avrebbe arrecato pregiudizio anche i figli, atteso che il Pt_1
provvedeva in via esclusiva al loro mantenimento;
che erano trascorsi quattro anni dalla data di separazione omologata dal Tribunale senza alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Alla luce di quanto sopra esposto e rilevato, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “ - pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) L. n. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1 14.12.2002, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni: - i figli e Persona_1
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Controparte_3
continueranno a vivere con il padre, Sig. , salvo diversa volontà dagli stessi Parte_1
eventualmente espressa;
- disporre a carico di parte resistente un contributo economico per il mantenimento dei figli pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale Istat
(100%) da corrispondere entro il 10 di ogni mese fino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti;
- entrambi i genitori si impegnano a corrispondere, nella misura del 50% cadauno, gli importi relativi alle spese straordinarie per i figli
[...]
e (spese mediche, di studio, viaggi, attività sportive) Per_1 Controparte_3
documentate, salvo quelle urgenti ed indifferibili;
- ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- disporre, sin dai provvedimenti provvisori, in via temporanea ed urgente, la revoca immediata e/o sospensione dell'assegno di mantenimento stabilito con la separazione consensuale omologata in quanto non sussistono i requisiti sia di fatto che di diritto per la sussistenza dello stesso, come meglio esplicitato nel corpo dell'atto
e per le motivazioni nello stesso contenute . - Con vittoria di spese ed onorari.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, con memoria difensiva, depositata il 25/05/2024, si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, contestando ed impugnando l'avversa domanda nella misura in cui il ricorrente, allegando circostanze antecedenti alla separazione consensuale omologata e, quindi, da ritenere assorbite dalla stessa, nonché circostanze successive alla medesima e, quindi, del tutto ininfluenti rispetto alla presente domanda, chiedeva la revoca e/o la sospensione dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della resistente ed in favore dei figli maggiorenni. In particolare, deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte: era stata costretta, a causa delle violenze poste in essere nei suoi confronti dal coniuge, a rientrare nel suo paese di origine presso la sua famiglia per sottoporsi, con il sostegno economico della stessa, alle cure psicoterapeutiche più appropriate;
che mai aveva intrattenuto relazioni extra coniugali addirittura all'interno della mura domestiche ed in presenza dei figli;
che una delle principali cause del tracollo della relazione sentimentale era stata la circostanza che il le aveva Pt_1
tenuto nascosto di avere altri due figli nati da una relazione con una donna di nazionalità argentina;
che la scoperta di detta circostanza, unitamente alle scene di gelosia poste in essere dal seguite da litigi violenti, avevano determinato, inesorabilmente, la fine del loro Pt_1 rapporto;
che del tutto infondato era l'assunto avversario secondo il quale si sarebbe sottratta all'obbligo di contribuire, in base alle proprie possibilità al mantenimento dei figli come previsto in sede di separazione, atteso che vi aveva provveduto facendo gestire al il Pt_1
reddito di cittadinanza dalla stessa percepito;
che, in ordine all'attuale condizione economica, aveva iniziato da poco a lavorare come bracciante e non aveva ancora prodotto un reddito proprio;
che, dopo la separazione era stata aiutata dai genitori e dall'uomo con il quale aveva avuto una relazione ed aveva corrisposto direttamente ai figli quanto da questi richiesto nella misura in cui poteva e, pertanto, non vi erano i presupposti per poter porre a suo carico l'obbligo di corresponsione, in favore dei figli maggiorenni, di un assegno di mantenimento di complessivi euro 500,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “contrariis reiectis, quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti richiesti dal ricorrente, Voglia rigettare la domanda di sospensione e/o di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale in favore della resistente non sussistendo elementi nuovi e sopravvenuti tali da giustificare detta sospensione e/o revoca. Nel merito, chiede che nel prosieguo il G.I. designando Voglia: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
[...]
e con facoltà per i figli di scegliere presso Controparte_1 Parte_1
quale genitore vivere fino al raggiungimento della loro indipendenza economica fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di contribuire ai loro bisogni in base alle loro rispettive possibilità economiche;
-rigettare la domanda di corresponsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento di complessivi euro 500,00 in favore dei figli maggiorenni non versando la stessa nelle condizioni economiche per poter provvedere a tale mantenimento con conferma della previsione racchiusa nel provvedimento di omologa della separazione di contribuzione dei coniugi ai bisogni dei figli in base alle rispettive possibilità;
-confermare l'obbligo a carico del di corresponsione di un assegno di mantenimento Pt_1
nei confronti della resistente di euro 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici Istat. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarre in favore dell'erario in caso di ammissione della resistente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato ovvero in favore dello scrivente difensore e procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Le parti depositavano memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. contestando tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo nelle proprie domande e istanze istruttorie, concludendo come nei rispettivi atti.
All'udienza di comparizione del 09/07/2024, venivano sentiti entrambi i coniugi che confermavano l'impossibilità di una riconciliazione. Con ordinanza depositata in data 15/07/2024, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Tribunale confermava le condizioni di separazione omologate dal
Tribunale di Lagonegro con decreto depositato in data 22/04/2020, riteneva inammissibile la prova testimoniale articolata da parte ricorrente, riteneva decaduta dalle richieste di prova articolate nella propria memoria ex art. 473-bis. 17 c.p.c. parte resistente, fissava l'udienza del
11/03/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
Con istanza del 19/02/2025, il procuratore di parte ricorrente formulava richiesta di differimento dell'udienza del 11/03/2025 in attesa della pronuncia sul reclamo, pendente presso la Corte di Appello di Potenza, proposto avverso l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 15/07/2024, nella parte relativa alla conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Lagonegro con decreto depositato in data 22/04/2020, per il quale era stata fissata udienza al 16/01/2025. In subordine, chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio con rinvio del procedimento solo per le questioni economiche.
Il Tribunale, in ordine a detta istanza, disponeva provvedersi all'esito della trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza fissata.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21/02/2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio, attesa la sussistenza dei requisiti al fine di pronunciare una sentenza sullo status delle parti in attesa della pronuncia della Corte di Appello sul reclamo pendente, revocare l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in ordine ai provvedimenti istruttori, insisteva nell'accoglimento delle domande formulate con ricorso introduttivo e con memoria ex art. 473-bis.17 comma I e nel rigetto delle domande formulate da controparte.
Con note di trattazione scritta del 10/03/2025 parte resistente, preliminarmente, chiedeva il rigetto dell'istanza di differimento formulata da parte ricorrente, precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 18/04/2025, a scioglimento della riserva assunta allo scadere del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025, la causa veniva rinviata, per esigenze di ruolo, per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 15/09/2025.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 12/09/2025, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo all'adito Tribunale: “- emettere sentenza parziale di divorzio stante la pacifica sussistenza dei requisiti al fine di pronunciare una sentenza sullo status delle parti e disporre il rinvio solo per le questioni economiche successivamente alla data del
16.10.2025, in attesa della pronuncia della Corte di Appello sul reclamo pendente, ovvero, in subordine disporre il rinvio dell'udienza in una data successiva al 16.10.2025, in attesa della pronuncia della Corte di Appello sul reclamo pendente - modificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.23 c.p.c. l'ordinanza resa in data 15.07.2024 e per l'effetto revocare la conferma delle condizioni di separazione e revocare l'obbligo di versare Euro 200,00 mensili
a titolo di mantenimento da parte del Sig. ed in favore della parte resistente;
- Pt_1 revocare e/o modificare l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 15.07.2024 nella parte in cui la prova testimoniale articolata dalla scrivente difesa è stata ritenuta inammissibile e si insiste, quindi, nella richiesta ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova così come formulati e articolati con il ricorso introduttivo nonché con le memorie ex art. 473- bis.17 comma I e comma III alle quali ci si riporta e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. Ammettere i mezzi istruttori formulati con le presenti note al punto B. In ogni caso si insiste nell'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo che con la memoria ex art. 473-bis.17 comma I di seguito riportate e trascritte e con il rigetto delle domande formulate da controparte: - pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) L. n.
898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e Parte_1
in data 14.12.2002, ordinando all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni: - i figli e , maggiorenni ma non Persona_1 Controparte_3
economicamente autosufficienti, continueranno a vivere con il padre, Sig. , Parte_1
salvo diversa volontà dagli stessi eventualmente espressa;
- disporre a carico di parte resistente un contributo economico per il mantenimento dei figli pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale Istat (100%) da corrispondere entro il 10 di ogni mese fino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti;
- entrambi i genitori si impegnano a corrispondere, nella misura del 50% cadauno, gli importi relativi alle spese straordinarie per
i figli e (spese mediche, di studio, viaggi, attività sportive) Persona_1 Controparte_3
documentate, salvo quelle urgenti ed indifferibili;
- ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- disporre, la revoca immediata dell'assegno di mantenimento stabilito con la separazione consensuale omologata in quanto non sussistono i requisiti sia di fatto che di diritto per la sussistenza dello stesso, come meglio esplicitato nel corpo dell'atto e per le motivazioni nello stesso contenute. - Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatari.”
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 13/09/2025, parte resistente precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi, insistendo affinché: “l'On.le Tribunale adito Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e con facoltà per i figli di Controparte_1 Parte_1
scegliere presso quale genitore vivere fino al raggiungimento della propria indipendenza economica, fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di contribuire ai loro bisogni in base alle rispettive possibilità economiche;
rigettare la domanda di corresponsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento di complessivi euro 500,00 in favore dei figli maggiorenni non versando la stessa nelle condizioni economiche per poter provvedere a tale mantenimento con conferma della previsione racchiusa nel provvedimento di omologa della separazione, di contribuzione dei coniugi ai bisogni dei figli in base alle rispettive possibilità; confermare l'obbligo a carico del di corresponsione di un assegno di mantenimento Pt_1
nei confronti della resistente di euro 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici Istat. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarre in favore dello scrivente difensore e procuratore ex art. 93 c.p.c.”
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
PM per il proprio parere.
In data 08/11/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè l'omologa della separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Lagonegro con decreto del 22/04/2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Parte ricorrente ha chiesto di porre a carico di parte resistente un contributo economico per il mantenimento dei figli (nato il [...]) e Persona_1 Controparte_3
(nato il [...]), maggiorenni non autosufficienti, pari ad € 250,00 per ciascun
[...]
figlio da corrispondere entro il 10 di ogni mese fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti. In primo luogo, risulta incontestata tanto la circostanza che i suddetti figli convivano con il padre , quanto la mancanza di indipendenza, dal punto di vista economico, Parte_1
degli stessi.
Posto che il mantenimento dei figli maggiorenni, se non economicamente autosufficienti, è un obbligo condiviso tra entrambi i genitori, regolato dall'art. 337-septies c.c., occorre in questa sede stabilire la misura del contributo materno al mantenimento dei figli e Persona_1
, secondo i criteri di cui all'art. 337-ter c.c. (norma applicabile anche in Controparte_3
materia di divorzio).
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all' epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo i figli con il padre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso la madre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta di quest'ultima all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche della resistente, va evidenziato che la stessa, pur non avendo depositato documentazione reddituale aggiornata, all'udienza del 09/07/2024 ha dichiarato di lavorare come barista/cameriera part-time e di percepire uno stipendio mensile di circa €
1.000,00.
Orbene, il Collegio stima congruo stabilire quale contributo materno al mantenimento dei due figli l'importo mensile, di € 300,00 (trecento/00), pari a € 150,00 per ciascun figlio. Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e Parte_1
rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese medico-chirurgiche, Parte_1
odontoiatriche e scolastiche straordinarie concordate tra i genitori così come le spese ludiche, sportive e scolastiche facoltative nel rispetto delle capacità, attitudini e aspirazioni dei figli, purché documentate.
Sulla domanda di revoca dell'assegno mantenimento in favore di Controparte_1
[...]
Il ha chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione Pt_1
consensuale in favore di parte resistente, non avendo quest'ultima mai ottemperato al proprio obbligo di mantenimento della prole.
Va premesso che la questione si pone concretamente solo per il periodo antecedente il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio che ha efficacia ex nunc (Cassazione civile, sez. I, 28/2/2017, n. 5062). Per il periodo successivo, la cessazione del vincolo matrimoniale può dare eventualmente luogo - ove sia formulata apposita domanda - solo alla erogazione dell'assegno di divorzio di cui all'art.5 comma 6 della legge 898/1970, il quale ha finalità e presupposti differenti rispetto all'assegno di concorso nel mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione (ex multis Cassazione civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17098).
Orbene, con ordinanza emessa in data 15/07/2024 ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il giudice delegato alla trattazione ha confermato in via provvisoria le condizioni di separazione omologate dal Tribunale nel 2020, secondo le quali il ricorrente si obbligava a versare in favore di controparte un assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili.
Ebbene, occorre rilevare sul punto che in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il giudice della causa divorzile non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che, come detto, ha altri presupposti e consegue al mutamento di “status” e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi (Corte appello L'Aquila, 4/10/2018).
Nella specie, il ricorrente non ha provato la sopravvenienza di fatti nuovi che, con riferimento al criterio del mantenimento del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio (per cui ex multis Cass. civ. 16/5/2017, n. 12196), giustificassero senz'altro l'elisione o la riduzione della prestazione periodica stabilita in sede di separazione consensuale ex art. 156 c.c. In particolare, l'eventuale mancato rispetto, da parte della resistente, degli obblighi di mantenimento della prole non può di per sé essere considerato causa di cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del l'obbligo di contribuzione al Pt_1
mantenimento della prole, invero, trova fondamento in presupposti affatto eterogenei rispetto all'obbligo di mantenimento del coniuge, motivo per il quale non può riconoscersi alcun rapporto di corrispettività tra i due obblighi. Va pertanto confermata, con riferimento al periodo antecedente il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio sullo status, la decisione assunta in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, con la quale sono stati confermate le condizioni di separazione in punto di mantenimento del coniuge. I provvedimenti emessi in sede di separazione continuano, infatti, a regolare i rapporti tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr. Cass. ordinanza n.
25635/2021).
Quanto al periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza sullo status, deve prendersi atto che la resistente, pur insistendo per la conferma dell'assegno di mantenimento fissato negli accordi di separazione omologati dal Tribunale, non ha formulato apposita domanda intesa all'attribuzione dell'assegno di divorzio ex art. 5, co. 6, legge 898/1970 e neppure dato prova dei relativi presupposti;
nulla, quindi, sarà dovuto dal né a titolo Pt_1
di assegno di mantenimento né a titolo di assegno divorzile, non potendo ravvisarsi, nella disposizione da ultimo citata, una deroga al principio dispositivo ed a quello della domanda degli artt. 99 e 112 c.p.c. (cfr. Cass., 14/4/2016, n. 7451; Cass., Sez. 1, 15/11/2002, n. 16066).
Deve, infatti, rammentarsi che l'assegno separativo e quello divorzile hanno funzioni nettamente distinte determinate dalla permanenza del vincolo matrimoniale anche a seguito della pronuncia della separazione e dell'irreversibile risoluzione di tale vincolo in sede di divorzio.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in
Viggianello in data 14/12/2002 (atto anno 2002 P. II S. A Vol. I N. 5);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Parte_1 complessiva di €300,00 (trecento/00), a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
- conferma, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la debenza dell'assegno di mantenimento a carico di da versarsi in favore di Parte_1
nei termini fissati dalle parti negli accordi Controparte_1
omologati dal Tribunale di Lagonegro con decreto del 22/04/2020;
- rigetta, quanto al periodo successivo al passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio, la richiesta di mantenimento formulata dalla resistente;
- compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Viggianello per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). Così deciso in Lagonegro, nella Camera di Consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice rel./est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 240/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Alessandra Granati (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Vittoria Colonna n. 27
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. (C.F. Controparte_2
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castrovillari (CS) Via C.F._4
Po n. 117
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni: per la parti come da atti di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15/09/2025; il P.M. in data 08/11/2025 ha reso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
28/02/2024, esponeva: di avere contratto matrimonio civile, in data Parte_1
14/12/2002, con , di cittadinanza cilena, trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Viggianello (PZ) al n. 5, parte II, serie A, vol. I, anno
2002, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, dopo una convivenza protrattasi dal marzo del 1999; che dalla loro unione erano nati i figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, , nato a [...] il [...] Persona_1
e , nato a [...] il [...]; che a causa di una vita Controparte_3 matrimoniale che si era rivelata, dopo i primi anni di convivenza, intollerabile, l'odierno ricorrente aveva proposto ricorso per separazione giudiziale con addebito nei confronti della moglie per i comportamenti di quest'ultima che, soprattutto dopo alcuni anni dalla nascita del figlio (2002), aveva cominciato ad assumere atteggiamenti violenti, Controparte_3
aggressivi ed autoritari nei suoi confronti oltre che a sottrarsi, costantemente, ai doveri coniugali ed agli obblighi assunti con il matrimonio, sia nei confronti del marito che dei figli, tanto che era stato costretto a denunciare i gravi comportamenti tenuti dalla
[...]
che nel mese di settembre del 2014 quest'ultima si recava in Cile, in occasione CP_1 del matrimonio della sorella, facendo ritorno nella ex casa coniugale solo nell'agosto 2015, abbandonando totalmente per quasi un anno i figli, ancora minorenni, ed il marito costretto ad occuparsi in maniera esclusiva dei figli, oltre che a provvedere al lavoro e a quanto necessario per le esigenze della famiglia;
che nei periodi in cui il ricorrente si recava fuori regione per trasferte di lavoro (negli anni compresi tra il 1999 e il 2017), la Controparte_1
intratteneva relazioni extra coniugali frequenti;
che, nonostante sussistessero tutti i presupposti per ottenere una pronuncia giudiziale di separazione con addebito, solo per la serenità ed il benessere dei figli, già provati a causa dei ripetuti comportamenti della madre sin dalla loro infanzia, aveva acconsentito di addivenire alla trasformazione della separazione da giudiziale, con addebito alla per grave violazione dei doveri nascenti Controparte_1
dal matrimonio, a consensuale;
che la resistente, oltre a non contribuire nemmeno sotto il profilo economico ai bisogni della famiglia, aveva utilizzato i proventi ed i beni del coniuge solo ed esclusivamente per l'acquisto di beni futili e per il proprio piacere personale;
che la aveva, anche grazie al supporto ed all'incoraggiamento del Controparte_1 Pt_1 intrapreso diversi lavori, anche durante il matrimonio, che aveva sempre perso per causa propria;
che, pertanto, aveva sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento, alla cura ed istruzione dei figli tanto che, dopo la separazione dei genitori, i ragazzi avevano scelto autonomamente di restare a vivere con il padre;
che la resistente, contravvenendo agli obblighi assunti con la separazione, non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli e non si era mai preoccupata di rimborsare la metà delle spese straordinarie in favore dei predetti;
che il aveva altri due figli, nati da una precedente relazione, entrambi maggiorenni Pt_1
ma non economicamente totalmente autosufficienti, tanto che, per quanto gli era possibile, forniva loro aiuto;
che viveva con i figli e presso la casa di Controparte_3 Persona_1 proprietà dei genitori, in comodato d'uso gratuito, lavorava con contratti di lavoro a tempo determinato e per poter provvedere al proprio mantenimento, e a quello dei figli, aveva dovuto attingere ai propri risparmi;
che attese le attuali esigenze dei figli, notevolmente aumentate con il crescere dell'età, nonché il tempo di permanenza degli stessi con il padre, ai sensi dell'art. 337-ter, comma IV, c.c., richiedeva la corresponsione del contributo al mantenimento per entrambi i figli, fino al momento della loro indipendenza economica;
che dal mese di giugno 2022 la si era trasferita in Spagna per lavoro ed ivi Controparte_1
aveva intrapreso una relazione stabile con altra persona con la quale conviveva da circa due anni;
che con separazione omologata dal Tribunale di Lagonegro era previsto un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili in favore della resistente, che avrebbe dovuto, al contempo, contribuire al mantenimento dei figli, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute per i suddetti, dal momento della separazione ma la stessa non aveva mai ottemperato a tali obblighi;
che parte resistente, sin dalla separazione, non aveva mai fatto richieste di pagamento dell'assegno di mantenimento se non nel momento in cui il Pt_1 comunicava, tramite il proprio legale, l'intenzione di procedere con lo scioglimento del matrimonio;
che, onerato dell'esclusivo sostentamento dei figli, non aveva potuto corrispondere anche l'assegno di mantenimento in favore della resistente di cui chiedeva la revoca e/o sospensione anche in via provvisoria, stante il fatto che la resistente, ben conscia dell'inadempimento degli obblighi nei confronti dei figli, anziché concordare una bonaria compensazione tra le parti, notificava atto di precetto;
che una eventuale azione esecutiva da parte della resistente avrebbe arrecato pregiudizio anche i figli, atteso che il Pt_1
provvedeva in via esclusiva al loro mantenimento;
che erano trascorsi quattro anni dalla data di separazione omologata dal Tribunale senza alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Alla luce di quanto sopra esposto e rilevato, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “ - pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) L. n. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1 14.12.2002, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni: - i figli e Persona_1
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Controparte_3
continueranno a vivere con il padre, Sig. , salvo diversa volontà dagli stessi Parte_1
eventualmente espressa;
- disporre a carico di parte resistente un contributo economico per il mantenimento dei figli pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio, con rivalutazione annuale Istat
(100%) da corrispondere entro il 10 di ogni mese fino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti;
- entrambi i genitori si impegnano a corrispondere, nella misura del 50% cadauno, gli importi relativi alle spese straordinarie per i figli
[...]
e (spese mediche, di studio, viaggi, attività sportive) Per_1 Controparte_3
documentate, salvo quelle urgenti ed indifferibili;
- ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- disporre, sin dai provvedimenti provvisori, in via temporanea ed urgente, la revoca immediata e/o sospensione dell'assegno di mantenimento stabilito con la separazione consensuale omologata in quanto non sussistono i requisiti sia di fatto che di diritto per la sussistenza dello stesso, come meglio esplicitato nel corpo dell'atto
e per le motivazioni nello stesso contenute . - Con vittoria di spese ed onorari.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, con memoria difensiva, depositata il 25/05/2024, si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, contestando ed impugnando l'avversa domanda nella misura in cui il ricorrente, allegando circostanze antecedenti alla separazione consensuale omologata e, quindi, da ritenere assorbite dalla stessa, nonché circostanze successive alla medesima e, quindi, del tutto ininfluenti rispetto alla presente domanda, chiedeva la revoca e/o la sospensione dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della resistente ed in favore dei figli maggiorenni. In particolare, deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte: era stata costretta, a causa delle violenze poste in essere nei suoi confronti dal coniuge, a rientrare nel suo paese di origine presso la sua famiglia per sottoporsi, con il sostegno economico della stessa, alle cure psicoterapeutiche più appropriate;
che mai aveva intrattenuto relazioni extra coniugali addirittura all'interno della mura domestiche ed in presenza dei figli;
che una delle principali cause del tracollo della relazione sentimentale era stata la circostanza che il le aveva Pt_1
tenuto nascosto di avere altri due figli nati da una relazione con una donna di nazionalità argentina;
che la scoperta di detta circostanza, unitamente alle scene di gelosia poste in essere dal seguite da litigi violenti, avevano determinato, inesorabilmente, la fine del loro Pt_1 rapporto;
che del tutto infondato era l'assunto avversario secondo il quale si sarebbe sottratta all'obbligo di contribuire, in base alle proprie possibilità al mantenimento dei figli come previsto in sede di separazione, atteso che vi aveva provveduto facendo gestire al il Pt_1
reddito di cittadinanza dalla stessa percepito;
che, in ordine all'attuale condizione economica, aveva iniziato da poco a lavorare come bracciante e non aveva ancora prodotto un reddito proprio;
che, dopo la separazione era stata aiutata dai genitori e dall'uomo con il quale aveva avuto una relazione ed aveva corrisposto direttamente ai figli quanto da questi richiesto nella misura in cui poteva e, pertanto, non vi erano i presupposti per poter porre a suo carico l'obbligo di corresponsione, in favore dei figli maggiorenni, di un assegno di mantenimento di complessivi euro 500,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “contrariis reiectis, quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti richiesti dal ricorrente, Voglia rigettare la domanda di sospensione e/o di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale in favore della resistente non sussistendo elementi nuovi e sopravvenuti tali da giustificare detta sospensione e/o revoca. Nel merito, chiede che nel prosieguo il G.I. designando Voglia: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
[...]
e con facoltà per i figli di scegliere presso Controparte_1 Parte_1
quale genitore vivere fino al raggiungimento della loro indipendenza economica fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di contribuire ai loro bisogni in base alle loro rispettive possibilità economiche;
-rigettare la domanda di corresponsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento di complessivi euro 500,00 in favore dei figli maggiorenni non versando la stessa nelle condizioni economiche per poter provvedere a tale mantenimento con conferma della previsione racchiusa nel provvedimento di omologa della separazione di contribuzione dei coniugi ai bisogni dei figli in base alle rispettive possibilità;
-confermare l'obbligo a carico del di corresponsione di un assegno di mantenimento Pt_1
nei confronti della resistente di euro 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici Istat. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarre in favore dell'erario in caso di ammissione della resistente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato ovvero in favore dello scrivente difensore e procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Le parti depositavano memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. contestando tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo nelle proprie domande e istanze istruttorie, concludendo come nei rispettivi atti.
All'udienza di comparizione del 09/07/2024, venivano sentiti entrambi i coniugi che confermavano l'impossibilità di una riconciliazione. Con ordinanza depositata in data 15/07/2024, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Tribunale confermava le condizioni di separazione omologate dal
Tribunale di Lagonegro con decreto depositato in data 22/04/2020, riteneva inammissibile la prova testimoniale articolata da parte ricorrente, riteneva decaduta dalle richieste di prova articolate nella propria memoria ex art. 473-bis. 17 c.p.c. parte resistente, fissava l'udienza del
11/03/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
Con istanza del 19/02/2025, il procuratore di parte ricorrente formulava richiesta di differimento dell'udienza del 11/03/2025 in attesa della pronuncia sul reclamo, pendente presso la Corte di Appello di Potenza, proposto avverso l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 15/07/2024, nella parte relativa alla conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Lagonegro con decreto depositato in data 22/04/2020, per il quale era stata fissata udienza al 16/01/2025. In subordine, chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio con rinvio del procedimento solo per le questioni economiche.
Il Tribunale, in ordine a detta istanza, disponeva provvedersi all'esito della trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza fissata.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21/02/2025, parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio, attesa la sussistenza dei requisiti al fine di pronunciare una sentenza sullo status delle parti in attesa della pronuncia della Corte di Appello sul reclamo pendente, revocare l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in ordine ai provvedimenti istruttori, insisteva nell'accoglimento delle domande formulate con ricorso introduttivo e con memoria ex art. 473-bis.17 comma I e nel rigetto delle domande formulate da controparte.
Con note di trattazione scritta del 10/03/2025 parte resistente, preliminarmente, chiedeva il rigetto dell'istanza di differimento formulata da parte ricorrente, precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 18/04/2025, a scioglimento della riserva assunta allo scadere del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/03/2025, la causa veniva rinviata, per esigenze di ruolo, per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 15/09/2025.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 12/09/2025, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni chiedendo all'adito Tribunale: “- emettere sentenza parziale di divorzio stante la pacifica sussistenza dei requisiti al fine di pronunciare una sentenza sullo status delle parti e disporre il rinvio solo per le questioni economiche successivamente alla data del
16.10.2025, in attesa della pronuncia della Corte di Appello sul reclamo pendente, ovvero, in subordine disporre il rinvio dell'udienza in una data successiva al 16.10.2025, in attesa della pronuncia della Corte di Appello sul reclamo pendente - modificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.23 c.p.c. l'ordinanza resa in data 15.07.2024 e per l'effetto revocare la conferma delle condizioni di separazione e revocare l'obbligo di versare Euro 200,00 mensili
a titolo di mantenimento da parte del Sig. ed in favore della parte resistente;
- Pt_1 revocare e/o modificare l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 15.07.2024 nella parte in cui la prova testimoniale articolata dalla scrivente difesa è stata ritenuta inammissibile e si insiste, quindi, nella richiesta ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova così come formulati e articolati con il ricorso introduttivo nonché con le memorie ex art. 473- bis.17 comma I e comma III alle quali ci si riporta e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. Ammettere i mezzi istruttori formulati con le presenti note al punto B. In ogni caso si insiste nell'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo che con la memoria ex art. 473-bis.17 comma I di seguito riportate e trascritte e con il rigetto delle domande formulate da controparte: - pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) L. n.
898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e Parte_1
in data 14.12.2002, ordinando all'Ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni: - i figli e , maggiorenni ma non Persona_1 Controparte_3
economicamente autosufficienti, continueranno a vivere con il padre, Sig. , Parte_1
salvo diversa volontà dagli stessi eventualmente espressa;
- disporre a carico di parte resistente un contributo economico per il mantenimento dei figli pari ad Euro 250,00 per ciascun figlio, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale Istat (100%) da corrispondere entro il 10 di ogni mese fino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti;
- entrambi i genitori si impegnano a corrispondere, nella misura del 50% cadauno, gli importi relativi alle spese straordinarie per
i figli e (spese mediche, di studio, viaggi, attività sportive) Persona_1 Controparte_3
documentate, salvo quelle urgenti ed indifferibili;
- ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- disporre, la revoca immediata dell'assegno di mantenimento stabilito con la separazione consensuale omologata in quanto non sussistono i requisiti sia di fatto che di diritto per la sussistenza dello stesso, come meglio esplicitato nel corpo dell'atto e per le motivazioni nello stesso contenute. - Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatari.”
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 13/09/2025, parte resistente precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri scritti difensivi, insistendo affinché: “l'On.le Tribunale adito Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e con facoltà per i figli di Controparte_1 Parte_1
scegliere presso quale genitore vivere fino al raggiungimento della propria indipendenza economica, fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di contribuire ai loro bisogni in base alle rispettive possibilità economiche;
rigettare la domanda di corresponsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento di complessivi euro 500,00 in favore dei figli maggiorenni non versando la stessa nelle condizioni economiche per poter provvedere a tale mantenimento con conferma della previsione racchiusa nel provvedimento di omologa della separazione, di contribuzione dei coniugi ai bisogni dei figli in base alle rispettive possibilità; confermare l'obbligo a carico del di corresponsione di un assegno di mantenimento Pt_1
nei confronti della resistente di euro 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici Istat. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarre in favore dello scrivente difensore e procuratore ex art. 93 c.p.c.”
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
PM per il proprio parere.
In data 08/11/2025 il P.M. esprimeva parere favorevole.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè l'omologa della separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Lagonegro con decreto del 22/04/2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Parte ricorrente ha chiesto di porre a carico di parte resistente un contributo economico per il mantenimento dei figli (nato il [...]) e Persona_1 Controparte_3
(nato il [...]), maggiorenni non autosufficienti, pari ad € 250,00 per ciascun
[...]
figlio da corrispondere entro il 10 di ogni mese fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti. In primo luogo, risulta incontestata tanto la circostanza che i suddetti figli convivano con il padre , quanto la mancanza di indipendenza, dal punto di vista economico, Parte_1
degli stessi.
Posto che il mantenimento dei figli maggiorenni, se non economicamente autosufficienti, è un obbligo condiviso tra entrambi i genitori, regolato dall'art. 337-septies c.c., occorre in questa sede stabilire la misura del contributo materno al mantenimento dei figli e Persona_1
, secondo i criteri di cui all'art. 337-ter c.c. (norma applicabile anche in Controparte_3
materia di divorzio).
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all' epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo i figli con il padre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso la madre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta di quest'ultima all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche della resistente, va evidenziato che la stessa, pur non avendo depositato documentazione reddituale aggiornata, all'udienza del 09/07/2024 ha dichiarato di lavorare come barista/cameriera part-time e di percepire uno stipendio mensile di circa €
1.000,00.
Orbene, il Collegio stima congruo stabilire quale contributo materno al mantenimento dei due figli l'importo mensile, di € 300,00 (trecento/00), pari a € 150,00 per ciascun figlio. Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e Parte_1
rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese medico-chirurgiche, Parte_1
odontoiatriche e scolastiche straordinarie concordate tra i genitori così come le spese ludiche, sportive e scolastiche facoltative nel rispetto delle capacità, attitudini e aspirazioni dei figli, purché documentate.
Sulla domanda di revoca dell'assegno mantenimento in favore di Controparte_1
[...]
Il ha chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione Pt_1
consensuale in favore di parte resistente, non avendo quest'ultima mai ottemperato al proprio obbligo di mantenimento della prole.
Va premesso che la questione si pone concretamente solo per il periodo antecedente il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio che ha efficacia ex nunc (Cassazione civile, sez. I, 28/2/2017, n. 5062). Per il periodo successivo, la cessazione del vincolo matrimoniale può dare eventualmente luogo - ove sia formulata apposita domanda - solo alla erogazione dell'assegno di divorzio di cui all'art.5 comma 6 della legge 898/1970, il quale ha finalità e presupposti differenti rispetto all'assegno di concorso nel mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione (ex multis Cassazione civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17098).
Orbene, con ordinanza emessa in data 15/07/2024 ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il giudice delegato alla trattazione ha confermato in via provvisoria le condizioni di separazione omologate dal Tribunale nel 2020, secondo le quali il ricorrente si obbligava a versare in favore di controparte un assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili.
Ebbene, occorre rilevare sul punto che in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il giudice della causa divorzile non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che, come detto, ha altri presupposti e consegue al mutamento di “status” e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi (Corte appello L'Aquila, 4/10/2018).
Nella specie, il ricorrente non ha provato la sopravvenienza di fatti nuovi che, con riferimento al criterio del mantenimento del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio (per cui ex multis Cass. civ. 16/5/2017, n. 12196), giustificassero senz'altro l'elisione o la riduzione della prestazione periodica stabilita in sede di separazione consensuale ex art. 156 c.c. In particolare, l'eventuale mancato rispetto, da parte della resistente, degli obblighi di mantenimento della prole non può di per sé essere considerato causa di cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del l'obbligo di contribuzione al Pt_1
mantenimento della prole, invero, trova fondamento in presupposti affatto eterogenei rispetto all'obbligo di mantenimento del coniuge, motivo per il quale non può riconoscersi alcun rapporto di corrispettività tra i due obblighi. Va pertanto confermata, con riferimento al periodo antecedente il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio sullo status, la decisione assunta in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, con la quale sono stati confermate le condizioni di separazione in punto di mantenimento del coniuge. I provvedimenti emessi in sede di separazione continuano, infatti, a regolare i rapporti tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr. Cass. ordinanza n.
25635/2021).
Quanto al periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza sullo status, deve prendersi atto che la resistente, pur insistendo per la conferma dell'assegno di mantenimento fissato negli accordi di separazione omologati dal Tribunale, non ha formulato apposita domanda intesa all'attribuzione dell'assegno di divorzio ex art. 5, co. 6, legge 898/1970 e neppure dato prova dei relativi presupposti;
nulla, quindi, sarà dovuto dal né a titolo Pt_1
di assegno di mantenimento né a titolo di assegno divorzile, non potendo ravvisarsi, nella disposizione da ultimo citata, una deroga al principio dispositivo ed a quello della domanda degli artt. 99 e 112 c.p.c. (cfr. Cass., 14/4/2016, n. 7451; Cass., Sez. 1, 15/11/2002, n. 16066).
Deve, infatti, rammentarsi che l'assegno separativo e quello divorzile hanno funzioni nettamente distinte determinate dalla permanenza del vincolo matrimoniale anche a seguito della pronuncia della separazione e dell'irreversibile risoluzione di tale vincolo in sede di divorzio.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in
Viggianello in data 14/12/2002 (atto anno 2002 P. II S. A Vol. I N. 5);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Parte_1 complessiva di €300,00 (trecento/00), a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ove documentate e concordate, fintanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
- conferma, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la debenza dell'assegno di mantenimento a carico di da versarsi in favore di Parte_1
nei termini fissati dalle parti negli accordi Controparte_1
omologati dal Tribunale di Lagonegro con decreto del 22/04/2020;
- rigetta, quanto al periodo successivo al passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio, la richiesta di mantenimento formulata dalla resistente;
- compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Viggianello per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). Così deciso in Lagonegro, nella Camera di Consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice rel./est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco