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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/07/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1528 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
/P.VA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. RIZZO ANTONINO.
OGGETTO: Handicap grave, art. 3 co. 3 L.104/1992
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestVAmente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “Lo stato di handicap sofferto dalla signora non rende necessario un intervento assistenziale Parte_1 permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi non può essere inquadrato nell'ambito dell'art. 3 co. 3della L. 104/92”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motVAte e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motVAzione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. La domanda va pertanto respinta, stante la mancata ricorrenza in concreto del requisito sanitario previsto dall'art. 3 co. 3 della Legge 104/1992. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., allegata al ricorso, va pronunciata la irripetibilità delle spese di lite.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitVAmente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 2.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
/P.VA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. RIZZO ANTONINO.
OGGETTO: Handicap grave, art. 3 co. 3 L.104/1992
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestVAmente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “Lo stato di handicap sofferto dalla signora non rende necessario un intervento assistenziale Parte_1 permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi non può essere inquadrato nell'ambito dell'art. 3 co. 3della L. 104/92”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motVAte e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motVAzione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. La domanda va pertanto respinta, stante la mancata ricorrenza in concreto del requisito sanitario previsto dall'art. 3 co. 3 della Legge 104/1992. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., allegata al ricorso, va pronunciata la irripetibilità delle spese di lite.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitVAmente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 2.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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