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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio
Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) assistita e difesa dall' Avv. ANGIULI MARIACESAREA C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, esponendo di averla acquistata ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n.91/92 al compimento del 18° anno di età, avendo risieduto ininterrottamente nel territorio italiano sin dalla nascita.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 07/11/2024, il ricorrente ha esposto di aver vissuto in
Italia, dove è nato, tutta la sua vita, assiemi ai familiari, prima a Montegabbione (TN) e, successivamente, a Triggiano (BA), frequentando la scuola dell'obbligo e successivamente gli istituti superiori, sino a conseguire il diploma presso l'Istituto Professionale –
Pag. 1 di 6 Enogastronomia e Professionalità Alberghiera “Rosa Luxemburg” di Casamassima;
ha precisato che la madre è titolare di regolare permesso di soggiorno e che la sorella maggiore, anche lei nata in [...], ha acquisito la cittadinanza italiana con domanda presentata allo stesso comune di residenza del ricorrente, ossia quello di . CP_2
Ha chiarito il ricorrente di aver dichiarato, una volta raggiunta la maggiore età, la propria volontà di diventare cittadino italiano all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_2
e di aver consegnato tutta la documentazione necessaria, anche in relazione alla regolare ed effettiva presenza sul territorio;
l'amministrazione comunale aveva restituito i documenti in data 23/01/2024, senza svolgere alcuno degli adempimenti previsti per la formalizzazione della dichiarazione di acquisto della cittadinanza e senza adottare alcun provvedimento di rigetto;
inviata una dichiarazione scritta a mezzo PEC in 13/06/2024, anche questa istanza rimaneva priva di riscontro;
seguiva, quindi, formale diffida in data 09/10/2024; con comunicazione in data 05/11/2024 il Comune dava risposta, negando il diritto del ricorrente alla cittadinanza italiana e rifiutando la sua domanda, motivando il diniego per il difetto di prova del requisito della iscrizione anagrafica continuativa poiché dall'esame dei documenti prodotti, il ricorrente non risultava residente in alcun comune dello stato italiano per il periodo compreso tra il 20/11/2013 ed il 22/01/2014; precisava il ricorrente che, a fronte del dato dell'assenza della residenza formale in detto periodo (quando egli aveva 8 anni), era stata documentata la frequenza, per l'intero ciclo scolastico, della scuola primaria a , presso la Scuola primaria 2° Circolo “Giovanni XXIII”, oltre alla sottoscrizione CP_2 da parte della madre di un contratto di locazione per la casa familiare in via Capurso n.82,
a , esattamente in data 01/11/2013, contratto registrato in data 22/11/2013. CP_2
Riteneva, in conseguenza, di possedere al compimento del 18° anno di età i requisiti indicati dall'art. 4, comma 2, della legge n.91/1992, per l'acquisto della cittadinanza e per tale ragione ha proposto il ricorso avverso il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_2 di accogliere la domanda diretta al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il processo. Ritualmente evocati in giudizio, come provato dalle relate di notifica depositate dalla difesa del ricorrente, sia l'Amministrazione centrale che il non Controparte_2 si sono costituiti, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Pag. 2 di 6 Fissata l'udienza di comparizione, in relazione alla quale la difesa ha depositato note scritte e documentazione relativa alla certificazione della nascita del ricorrente in Italia e alla titolarità di passaporto, in data 19 febbraio 2025 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017 (oltre che dell'art. 19 bis, comma 2, d. lgs.
150/2011), “avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora”, poiché il Comune di CP_2 ove attualmente vive e dimora il ricorrente ricade nella circoscrizione di competenza del
Tribunale di Bari.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'amministrazione comunale è evidentemente funzionale all'accertamento della cittadinanza italiana del ricorrente alla stregua del disposto dell'art. 4, comma 2, l. 91/1992
(a mente del quale “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”); il che impone di verificare se il ricorrente abbia fornito la prova dei presupposti richiesti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza da parte del cittadino straniero nato in [...]
L'accertamento della cittadinanza italiana. Dai documenti prodotti unitamente al ricorso e da quelli depositati per l'udienza di comparizione risulta che:
- è nato il [...] a [...]; Parte_1
- ha risieduto nel Comune di Montegabbione dalla data della nascita sino al
19/11/2013, quando veniva cancellato dall'anagrafe della popolazione residente in quel Comune;
- è attualmente residente nel Comune di , in via F.lli Bandiera 20, luogo di CP_2
residenza dal 17/4/2019, avendo prima risieduto nello stesso Comune in via
Capurso 82 dal 23/1/2014 al 17/4/2019;
Pag. 3 di 6 - la madre del ricorrente ha stipulato in data 1/11/2013 un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto un immobile sito in in via Capurso 82, per CP_2 la durata di quattro anni;
il contratto è stato registrato presso gli uffici finanziari il
22 novembre 2013;
- il ricorrente ha frequentato nell'anno scolastico 2013-2014 la classe 3 della scuola elementare, presso il 2° circolo didattico Giovanni XXIII di;
CP_2
- il ricorrente ha formulato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana in data 13 giugno 2024, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
I documenti su indicati forniscono la prova della residenza legale del ricorrente nel territorio dello Stato, dalla data di nascita sino a quella del compimento della maggiore età, con l'interruzione delle certificazioni anagrafiche dal 20 novembre 2013 al 22 gennaio 2014.
Tale circostanza non è, da sola, in grado di ostare al riconoscimento del requisito dell'ininterrotta residenza sul territorio dello Stato;
insegna la giurisprudenza di legittimità che « la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica» (Cass. civ., sez. I, 17-05-2017, n. 12380); e nello stesso senso, l'art. 33,
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che «Ai fini di cui all'art. 4, comma 2, della l. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione».
Nell'indicato periodo, tra il mese di novembre dell'anno 2013 e quello del successivo mese di gennaio 2014, risulta evidente che il nucleo familiare del ricorrente, che all'epoca aveva 8 anni, si è trasferito dalla provincia di Terni a quella di Bari;
indice univoco di tale evento è la sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile, ove avrebbe fissato la propria residenza anagrafica il ricorrente (unitamente alla madre), sito in in via Capurso CP_2
n. 82; sottoscrizione avvenuta nel mese di novembre 2013 (evidentemente nella prospettiva del trasferimento di dimora) e che possiede la data certa del 22 novembre 2013 (quando fu registrato il contratto di locazione); il che rende plausibile e verosimile che tra il 20
Pag. 4 di 6 novembre ed il 22 novembre il nucleo familiare del ricorrente si sia materialmente trasferito dal Comune di Montegabbione a quello di . CP_2
Contemporaneamente, dalla documentazione scolastica acquisita risulta che il minore ha frequentato regolarmente la classe 3 elementare in un circolo didattico di;
e a CP_2 definitiva conferma della circostanza converge l'ulteriore certificazione scolastica in cui sono stati indicati i giorni in cui il minore fu assente dalle lezioni nei mesi di novembre e dicembre (fatto noto da cui può desumersi logicamente il fatto ignoto della regolare frequenza della scuola nei giorni diversi da quelli di assenza dalle lezioni).
Ritiene il Tribunale, pertanto, che il ricorrente ha fornito la prova della residenza effettiva e ininterrotta nello Stato italiano dal momento della nascita sino al compimento della maggiore età e, avendo tempestivamente formulato la domanda, allo stesso va riconosciuto l'acquisto della cittadinanza italiana.
La domanda proposta deve, dunque, essere accolta dichiarando parte ricorrente cittadino italiana dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del e Controparte_1 dell'amministrazione comunale di dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Le spese di lite. Le spese processuali seguono la soccombenza;
esse vanno poste in solido a carico delle parti resistenti, e devono essere liquidate – tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni esaminate, della completezza delle argomentazioni giuridiche affrontate e delle produzioni documentali offerte, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
D.M. 55/2014 e considerando i valori medi, diminuiti quanto a talune delle singole fasi – nella misura complessiva di euro 4.900 (fase di studio: 1.300; fase introduttiva: 1.200; fase istruttoria: 900; fase decisionale: 1500) oltre accessori di legge (spese generali pari al 15 %;
IVA e CAP).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
Pag. 5 di 6 1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile di , Controparte_1 CP_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
2. CONDANNA le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di rappresentanza e costituzione in giudizio, che liquida in complessivi euro 4.900 (quattromilanovecento) oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, il giorno 31/03/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio
Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) assistita e difesa dall' Avv. ANGIULI MARIACESAREA C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, esponendo di averla acquistata ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n.91/92 al compimento del 18° anno di età, avendo risieduto ininterrottamente nel territorio italiano sin dalla nascita.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 07/11/2024, il ricorrente ha esposto di aver vissuto in
Italia, dove è nato, tutta la sua vita, assiemi ai familiari, prima a Montegabbione (TN) e, successivamente, a Triggiano (BA), frequentando la scuola dell'obbligo e successivamente gli istituti superiori, sino a conseguire il diploma presso l'Istituto Professionale –
Pag. 1 di 6 Enogastronomia e Professionalità Alberghiera “Rosa Luxemburg” di Casamassima;
ha precisato che la madre è titolare di regolare permesso di soggiorno e che la sorella maggiore, anche lei nata in [...], ha acquisito la cittadinanza italiana con domanda presentata allo stesso comune di residenza del ricorrente, ossia quello di . CP_2
Ha chiarito il ricorrente di aver dichiarato, una volta raggiunta la maggiore età, la propria volontà di diventare cittadino italiano all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_2
e di aver consegnato tutta la documentazione necessaria, anche in relazione alla regolare ed effettiva presenza sul territorio;
l'amministrazione comunale aveva restituito i documenti in data 23/01/2024, senza svolgere alcuno degli adempimenti previsti per la formalizzazione della dichiarazione di acquisto della cittadinanza e senza adottare alcun provvedimento di rigetto;
inviata una dichiarazione scritta a mezzo PEC in 13/06/2024, anche questa istanza rimaneva priva di riscontro;
seguiva, quindi, formale diffida in data 09/10/2024; con comunicazione in data 05/11/2024 il Comune dava risposta, negando il diritto del ricorrente alla cittadinanza italiana e rifiutando la sua domanda, motivando il diniego per il difetto di prova del requisito della iscrizione anagrafica continuativa poiché dall'esame dei documenti prodotti, il ricorrente non risultava residente in alcun comune dello stato italiano per il periodo compreso tra il 20/11/2013 ed il 22/01/2014; precisava il ricorrente che, a fronte del dato dell'assenza della residenza formale in detto periodo (quando egli aveva 8 anni), era stata documentata la frequenza, per l'intero ciclo scolastico, della scuola primaria a , presso la Scuola primaria 2° Circolo “Giovanni XXIII”, oltre alla sottoscrizione CP_2 da parte della madre di un contratto di locazione per la casa familiare in via Capurso n.82,
a , esattamente in data 01/11/2013, contratto registrato in data 22/11/2013. CP_2
Riteneva, in conseguenza, di possedere al compimento del 18° anno di età i requisiti indicati dall'art. 4, comma 2, della legge n.91/1992, per l'acquisto della cittadinanza e per tale ragione ha proposto il ricorso avverso il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_2 di accogliere la domanda diretta al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il processo. Ritualmente evocati in giudizio, come provato dalle relate di notifica depositate dalla difesa del ricorrente, sia l'Amministrazione centrale che il non Controparte_2 si sono costituiti, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Pag. 2 di 6 Fissata l'udienza di comparizione, in relazione alla quale la difesa ha depositato note scritte e documentazione relativa alla certificazione della nascita del ricorrente in Italia e alla titolarità di passaporto, in data 19 febbraio 2025 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017 (oltre che dell'art. 19 bis, comma 2, d. lgs.
150/2011), “avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora”, poiché il Comune di CP_2 ove attualmente vive e dimora il ricorrente ricade nella circoscrizione di competenza del
Tribunale di Bari.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'amministrazione comunale è evidentemente funzionale all'accertamento della cittadinanza italiana del ricorrente alla stregua del disposto dell'art. 4, comma 2, l. 91/1992
(a mente del quale “Lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”); il che impone di verificare se il ricorrente abbia fornito la prova dei presupposti richiesti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza da parte del cittadino straniero nato in [...]
L'accertamento della cittadinanza italiana. Dai documenti prodotti unitamente al ricorso e da quelli depositati per l'udienza di comparizione risulta che:
- è nato il [...] a [...]; Parte_1
- ha risieduto nel Comune di Montegabbione dalla data della nascita sino al
19/11/2013, quando veniva cancellato dall'anagrafe della popolazione residente in quel Comune;
- è attualmente residente nel Comune di , in via F.lli Bandiera 20, luogo di CP_2
residenza dal 17/4/2019, avendo prima risieduto nello stesso Comune in via
Capurso 82 dal 23/1/2014 al 17/4/2019;
Pag. 3 di 6 - la madre del ricorrente ha stipulato in data 1/11/2013 un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto un immobile sito in in via Capurso 82, per CP_2 la durata di quattro anni;
il contratto è stato registrato presso gli uffici finanziari il
22 novembre 2013;
- il ricorrente ha frequentato nell'anno scolastico 2013-2014 la classe 3 della scuola elementare, presso il 2° circolo didattico Giovanni XXIII di;
CP_2
- il ricorrente ha formulato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana in data 13 giugno 2024, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
I documenti su indicati forniscono la prova della residenza legale del ricorrente nel territorio dello Stato, dalla data di nascita sino a quella del compimento della maggiore età, con l'interruzione delle certificazioni anagrafiche dal 20 novembre 2013 al 22 gennaio 2014.
Tale circostanza non è, da sola, in grado di ostare al riconoscimento del requisito dell'ininterrotta residenza sul territorio dello Stato;
insegna la giurisprudenza di legittimità che « la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica» (Cass. civ., sez. I, 17-05-2017, n. 12380); e nello stesso senso, l'art. 33,
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98, dispone che «Ai fini di cui all'art. 4, comma 2, della l. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione».
Nell'indicato periodo, tra il mese di novembre dell'anno 2013 e quello del successivo mese di gennaio 2014, risulta evidente che il nucleo familiare del ricorrente, che all'epoca aveva 8 anni, si è trasferito dalla provincia di Terni a quella di Bari;
indice univoco di tale evento è la sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile, ove avrebbe fissato la propria residenza anagrafica il ricorrente (unitamente alla madre), sito in in via Capurso CP_2
n. 82; sottoscrizione avvenuta nel mese di novembre 2013 (evidentemente nella prospettiva del trasferimento di dimora) e che possiede la data certa del 22 novembre 2013 (quando fu registrato il contratto di locazione); il che rende plausibile e verosimile che tra il 20
Pag. 4 di 6 novembre ed il 22 novembre il nucleo familiare del ricorrente si sia materialmente trasferito dal Comune di Montegabbione a quello di . CP_2
Contemporaneamente, dalla documentazione scolastica acquisita risulta che il minore ha frequentato regolarmente la classe 3 elementare in un circolo didattico di;
e a CP_2 definitiva conferma della circostanza converge l'ulteriore certificazione scolastica in cui sono stati indicati i giorni in cui il minore fu assente dalle lezioni nei mesi di novembre e dicembre (fatto noto da cui può desumersi logicamente il fatto ignoto della regolare frequenza della scuola nei giorni diversi da quelli di assenza dalle lezioni).
Ritiene il Tribunale, pertanto, che il ricorrente ha fornito la prova della residenza effettiva e ininterrotta nello Stato italiano dal momento della nascita sino al compimento della maggiore età e, avendo tempestivamente formulato la domanda, allo stesso va riconosciuto l'acquisto della cittadinanza italiana.
La domanda proposta deve, dunque, essere accolta dichiarando parte ricorrente cittadino italiana dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del e Controparte_1 dell'amministrazione comunale di dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Le spese di lite. Le spese processuali seguono la soccombenza;
esse vanno poste in solido a carico delle parti resistenti, e devono essere liquidate – tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni esaminate, della completezza delle argomentazioni giuridiche affrontate e delle produzioni documentali offerte, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
D.M. 55/2014 e considerando i valori medi, diminuiti quanto a talune delle singole fasi – nella misura complessiva di euro 4.900 (fase di studio: 1.300; fase introduttiva: 1.200; fase istruttoria: 900; fase decisionale: 1500) oltre accessori di legge (spese generali pari al 15 %;
IVA e CAP).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
Pag. 5 di 6 1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile di , Controparte_1 CP_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
2. CONDANNA le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di rappresentanza e costituzione in giudizio, che liquida in complessivi euro 4.900 (quattromilanovecento) oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, il giorno 31/03/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
Pag. 6 di 6