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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4965/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO TREVES, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F.: ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc del 25.9.2023
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- previa revoca del provvedimento che ha disposto a carico del Sig. un contributo al Parte_1
mantenimento del figlio di Euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione I.S.T.A.T. annuale, ed Persona_1
pagina 1 di 4 oltre il pagamento del 50 % delle spese straordinarie medico - sanitarie, scolastiche ed
extrascolastiche (sportive, ricreative e mediche),
- previa revoca del provvedimento che ha disposto a carico del Sig. un contributo al Parte_1
mantenimento della moglie di Euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione I.S.T.A.T. Controparte_1
annuale,
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in Parte_1 Controparte_1
Torino in data 2 Ottobre 1999, trascritto nel Registro di Stato civile del medesimo Comune al n. 496,
uff. 2, parte I dell'anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle
incombenze di cui al R.D. 9 Luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni.
Con vittoria di spese”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 Controparte_1
02/10/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
496, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 9/1/2000, maggiorenne. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 18/10/2017.
Con ricorso depositato il 16/3/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
pagina 2 di 4 All'udienza del 12.01.2023 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.03.2023.
Con sentenza non definitiva del 5/5/2023 il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , con prosecuzione Parte_1 Controparte_1
del giudizio sulle questioni economiche.
All'udienza del 05/12/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha provato, in corso di giudizio, anche a mezzo dei testi escussi in data 26.7.2024, come il figlio abbia ormai raggiunto l'autosufficienza economica. Egli, infatti, come dichiarato dal teste Per_1
responsabile URP dell' Torino Nord, “è stato dipendente dal 25 agosto 2020 al 13 Tes_1 CP_2
gennaio 2024 della Cooperativa OMEGA e ha cessato di lavorare per dimissioni il 13 gennaio 2024,
come da comunicazione obbligatoria resa al Ministero con una ultima retribuzione mensile lorda di
euro 1.070,00 circa, relativa all'anno 2023; il 5 febbraio 2024 ha iniziato a lavorare come
subordinato a tempo pieno e indeterminato come stampatore materia plastica presso la PLAST MOTIK
srl di Moncalieri, Strada Carignano, con una retribuzione mensile media di circa euro 1.700,00 lordi”.
Quanto alla signora lo stesso teste ha dichiarato che ha lavorato presso Controparte_1 CP_3
dal 4 aprile 2016 al 30 aprile 2019, dal mese di Maggio 2019 al mese di Maggio 2020 percepiva
[...]
l'indennità di disoccupazione NASpI, dal mese di Novembre 2020 al mese di Ottobre 2021 prestava attività lavorativa presso , dal 6 novembre 2021 al 4 aprile 2022 ha percepito la Persona_2
NASPI, dal 29 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e poi dal 1 gennaio 2024 al 3 febbraio 2024 ha lavorato come colf presso;
dal 5 febbraio 2024 presta attività lavorativa con contratto di Persona_3
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, come stampatore di materie plastiche, presso
PLAST MOTIK srl, Moncalieri, strada Carignano 32 bis con una retribuzione che, al lordo delle trattenute previdenziali e IRPEF, da febbraio a maggio 2024 è stata di euro 6.429,00, per una media mensile di euro 1.700,00 circa lordi.
pagina 3 di 4 Il sig. , invece, ha provato di aver subito una contrazione reddituale essendo stato Parte_1
condannato al pagamento della somma di euro 65000 in favore di un cliente per inadempimento contrattuale.
Inoltre il teste ha dichiarato: “ ha percepito reddito di cittadinanza dal giugno Tes_1 Parte_1
2022 fino alla revoca della relativa previsione di legge a seguito di intervenute modifiche legislative
nel luglio 2023; nel giugno/luglio 2022 ha percepito euro 563,75, a luglio 2022 ha percepito bonus di
euro 200,00, e nel novembre 2022 ha percepito un bonus di euro 150,00, da agosto 2022 a luglio 2023 ha percepito euro 780,00, con esclusione di aprile 2023 quando non ha percepito l'assegno”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, le domande di parte ricorrente devono trovare accoglimento, con revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e per la moglie dalla data della domanda.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione della convenuta e trattandosi di procedimento di natura necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio,
REVOCA l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del sig. con decorrenza dalla Parte_1
data della domanda.
REVOCA l'assegno di mantenimento per la moglie con decorrenza dalla data della domanda.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4965/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO TREVES, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F.: ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc del 25.9.2023
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- previa revoca del provvedimento che ha disposto a carico del Sig. un contributo al Parte_1
mantenimento del figlio di Euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione I.S.T.A.T. annuale, ed Persona_1
pagina 1 di 4 oltre il pagamento del 50 % delle spese straordinarie medico - sanitarie, scolastiche ed
extrascolastiche (sportive, ricreative e mediche),
- previa revoca del provvedimento che ha disposto a carico del Sig. un contributo al Parte_1
mantenimento della moglie di Euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione I.S.T.A.T. Controparte_1
annuale,
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in Parte_1 Controparte_1
Torino in data 2 Ottobre 1999, trascritto nel Registro di Stato civile del medesimo Comune al n. 496,
uff. 2, parte I dell'anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle
incombenze di cui al R.D. 9 Luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni.
Con vittoria di spese”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 Controparte_1
02/10/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
496, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 9/1/2000, maggiorenne. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 18/10/2017.
Con ricorso depositato il 16/3/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
pagina 2 di 4 All'udienza del 12.01.2023 parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate all'udienza del 16.03.2023.
Con sentenza non definitiva del 5/5/2023 il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , con prosecuzione Parte_1 Controparte_1
del giudizio sulle questioni economiche.
All'udienza del 05/12/2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha provato, in corso di giudizio, anche a mezzo dei testi escussi in data 26.7.2024, come il figlio abbia ormai raggiunto l'autosufficienza economica. Egli, infatti, come dichiarato dal teste Per_1
responsabile URP dell' Torino Nord, “è stato dipendente dal 25 agosto 2020 al 13 Tes_1 CP_2
gennaio 2024 della Cooperativa OMEGA e ha cessato di lavorare per dimissioni il 13 gennaio 2024,
come da comunicazione obbligatoria resa al Ministero con una ultima retribuzione mensile lorda di
euro 1.070,00 circa, relativa all'anno 2023; il 5 febbraio 2024 ha iniziato a lavorare come
subordinato a tempo pieno e indeterminato come stampatore materia plastica presso la PLAST MOTIK
srl di Moncalieri, Strada Carignano, con una retribuzione mensile media di circa euro 1.700,00 lordi”.
Quanto alla signora lo stesso teste ha dichiarato che ha lavorato presso Controparte_1 CP_3
dal 4 aprile 2016 al 30 aprile 2019, dal mese di Maggio 2019 al mese di Maggio 2020 percepiva
[...]
l'indennità di disoccupazione NASpI, dal mese di Novembre 2020 al mese di Ottobre 2021 prestava attività lavorativa presso , dal 6 novembre 2021 al 4 aprile 2022 ha percepito la Persona_2
NASPI, dal 29 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e poi dal 1 gennaio 2024 al 3 febbraio 2024 ha lavorato come colf presso;
dal 5 febbraio 2024 presta attività lavorativa con contratto di Persona_3
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, come stampatore di materie plastiche, presso
PLAST MOTIK srl, Moncalieri, strada Carignano 32 bis con una retribuzione che, al lordo delle trattenute previdenziali e IRPEF, da febbraio a maggio 2024 è stata di euro 6.429,00, per una media mensile di euro 1.700,00 circa lordi.
pagina 3 di 4 Il sig. , invece, ha provato di aver subito una contrazione reddituale essendo stato Parte_1
condannato al pagamento della somma di euro 65000 in favore di un cliente per inadempimento contrattuale.
Inoltre il teste ha dichiarato: “ ha percepito reddito di cittadinanza dal giugno Tes_1 Parte_1
2022 fino alla revoca della relativa previsione di legge a seguito di intervenute modifiche legislative
nel luglio 2023; nel giugno/luglio 2022 ha percepito euro 563,75, a luglio 2022 ha percepito bonus di
euro 200,00, e nel novembre 2022 ha percepito un bonus di euro 150,00, da agosto 2022 a luglio 2023 ha percepito euro 780,00, con esclusione di aprile 2023 quando non ha percepito l'assegno”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, le domande di parte ricorrente devono trovare accoglimento, con revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e per la moglie dalla data della domanda.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione della convenuta e trattandosi di procedimento di natura necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio,
REVOCA l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del sig. con decorrenza dalla Parte_1
data della domanda.
REVOCA l'assegno di mantenimento per la moglie con decorrenza dalla data della domanda.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
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