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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2024, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 5242 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5242 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monza, Via Biffi Levati n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Centonze ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via A. Gambacorti Passerini
n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Monza, Via Parravicini n.40, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Finzi Longo e dall'Avv.
Carlo Comerio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Cesare
Mangili n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monza in data 15.10.1988 da e , mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di Monza, trascritto Parte_2 Parte_1 al n. 406, p. II, s. A, anno 1988, di provvedere all'annotazione dell'emananda Sentenza.
2. Il IGnor dichiara di nulla avere a pretendere in relazione alla casa familiare unitamente Pt_2
a quanto l'arreda, sita in Monza, via Biffi Levati n. 25, di esclusiva proprietà della SI.ra . Pt_1
3. Il IG. ha già rilasciato la casa familiare nel 2013, asportando parte dei beni mobili e Pt_2 degli effetti personali di sua esclusiva proprietà ragion per cui il SI. avrà facoltà di Pt_2 prelevare in un secondo momento la cassetta della posta in ghisa.
4. Il IGnor dichiara di nulla avere a pretendere dalla IG in merito alla casa e Pt_2 Pt_1
a quanto l'arreda, sita in San Pietro in Bevagna (Manduria), di esclusiva proprietà della medesima
SI.ra . Pt_1
5. A titolo di mantenimento della moglie, il IG. a fronte di un proprio reddito di € 100.000,00 Pt_2 come risultante dalla dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d'imposta 2020), corrisponderà alla IG.ra la somma annuale di € 22.800,00, suddivisa in 12 mensilità di € 1.913,30 da versarsi Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. La suddetta somma sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
6. Nel caso di incrementi reddituali del IG. derivanti da fattori variabili (bonus, premi, o Pt_2 qualsiasi altra voce di reddito, investimenti affitti), lo stesso corrisponderà alla IG un Pt_1 conguaglio nella misura del 20% dell'incremento reddituale annuo fino ad un limite massimo annuo di € 38.400,00 (12 mensilità ciascuna di € 3.200,00).
7. Quanto sopra indipendentemente da eventuali altri redditi della IG ad eccezione di Pt_1 reddito preveniente da contratto a tempo indeterminato o pensionistico. In questo ultimo caso l'importo versato dal IG. alla IG.ra dovrà essere tale da assicurarle un reddito Pt_2 Pt_1 minimo netto mensile di € 2.500,00 (€ 30.000,00 all'anno).
8. Per agevolare quanto sopra viene fissato al 30 giugno di ogni anno il termine di consegna delle dichiarazioni dei redditi del IGnor per il tramite dei rispettivi legali, alla IG.ra e Pt_2 Pt_1 viceversa (che verificheranno l'ammontare dell'eventuale conguaglio anche con l'ausilio di commercialisti di fiducia in caso di divergenze in ordine alla quantificazione degli importi), relative ai redditi dell'anno precedente, complete in ogni parte. E viene altresì fissato il termine di versamento di eventuali conguagli annui entro il 31 dicembre una volta effettuata la verifica reddituale di cui sopra.
9. Tutti gli importi saranno soggetti a rivalutazione ISTAT con riferimento al costo della vita per operai ed impiegati a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo, incluso il riferimento al predetto reddito di 100.000,00€ del IG. e gli altri importi come i 3.200,00 € Pt_2 del punto 6 e i 2.500,00 € del punto 7.
10. Viene fissata in € 2.400,00 la somma a conguaglio relativa all'anno 2021, come previsto al punto
11) delle condizioni di separazione che qui è da ritenersi integralmente confermata a fronte di redditi dichiarati di € 110.336,43, a € 1.424,60 la somma a conguaglio relativa all'anno 2022 a fronte di redditi dichiarati di € 107.123,00 nonché a € 1.018,95 la somma a conguaglio relativa all'anno 2023 a fronte di redditi dichiarati di € 105.094,73 che il IG. dovrà versare alla IG. , cui Pt_2 Pt_1 aggiungere la differenza di € 1.800,00 dovuta per le mensilità di febbraio 2023 e marzo 2023, per complessivi € 6.643,55, tutti a titolo di mantenimento, oltre ad € 400,00 (quale quota parte della giacenza sul conto corrente in comune di cui al successivo punto 14), per un totale di € 7.043,55.
Viene altresì fissata in € 7.054,32 la cifra che la IG. dovrà versare al IG. per spese Pt_1 Pt_2 anticipate dal IG. a favore della SI. Auletta così suddivisa: € 410,00 per spese viaggio in Pt_2
Puglia della SI. nel 2023, € 2.364,00 per spese per il mutuo della casa della IG Pt_1 Pt_1
(richieste a posteriori e non concordate), € 2.250,00 per asa della SI.ra , € 530,32 per Per_1 Pt_1 spese internet (Vodafone) per casa della SI.ra (richieste a posteriori e non concordate) ed Pt_1
€ 1.500,00 come 50% dei guadagni dagli investimenti della SI.ra ). Pt_1
Di conseguenza, le parti dichiarano di accettare l'integrale compensazione dei reciproci rapporti di debito – credito relativi alle voci di spesa e alle somme maturate sino ad oggi. Pertanto, in relazione alle stesse, nulla verserà la IG.ra al IG. e viceversa, fermi invece i restanti obblighi Pt_1 Pt_2 economici.
Il IG. inoltre, si impegna a trasmettere alla IG.ra – immediatamente dopo la Pt_2 Pt_1 sottoscrizione del presente accordo e comunque entro sette giorni – le ricevute di pagamento della di Vodafone per eventuali future contestazioni da parte degli enti/fornitori. Per_1
11. Oltre a quanto sopra le parti convengono che eventuali sanzioni od oneri relativi a mancati o erronei pagamenti di spese e tributi relativi al periodo antecedente al cambio di intestazione delle utenze della casa famigliare di Monza saranno a carico del IG. Saranno a carico del IGnor Pt_2 anche le sanzioni relative alla vettura Nissan Micra targata DA336MN. Pt_2
Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra immediatamente dopo la sottoscrizione Pt_2 Pt_1 del presente accordo e comunque entro sette giorni, la somma di € 71,86 quale importo complessivo delle sanzioni e oneri relativi alla cartella di pagamento n. 06820240074790587000 emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione per la tassa automobilistica anno 2017 (vettura targata
DA336MN).
12. Il IGnor i impegna a sostenere le spese straordinarie per i figli, che dovranno comunque Pt_2 rientrare nel normale tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio ed essere tutte preventivamente concordate e documentate. Le spese straordinarie vengono individuate in spese scolastiche/universitarie, mediche non coperte dal SSN e sportive.
13. In sede di rispettive dichiarazioni fiscali, il SI. usufruirà nella misura del 100% delle Pt_2 detrazioni/deduzioni per i figli a carico (spese scolastiche, mediche e sportive).
14. I coniugi si impegnano a procedere alla chiusura del conto cointestato acceso presso
“CheBanca!” entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso. 15. La IG.ra si impegna a restituire al IG. l'orologio marca Rolex di proprietà del Pt_1 Pt_2 padre di quest'ultimo a fronte del pagamento, da parte del IG. della somma di € 500,00 Pt_2 sostenuta dalla IG.ra per la riparazione dello stesso. Inoltre, la predetta si impegna a Pt_1 consegnare al IG. unitamente all'orologio anche il documento che attesta la riparazione Pt_2 rilasciato dall'orologiaio alla riconsegna dell'orologio alla cliente nonché le maglie del cinturino che sono state tolte. Il pagamento dell'importo di € 500,00 di cui sopra verrà effettuato in favore della IG.ra contestualmente alla consegna dell'orologio, del suddetto documento e delle Pt_1 maglie del cinturino a mezzo bonifico bancario istantaneo.
16. I coniugi concordano di dare esecuzione alle condizioni di divorzio anzi indicate con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 4.05.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 26.07.2024, così provvede:
[...] I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 15.10.1988 (atto n. 406 parte II serie A Anno 1988 del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 28.11.2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5242 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monza, Via Biffi Levati n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Centonze ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via A. Gambacorti Passerini
n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Monza, Via Parravicini n.40, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Finzi Longo e dall'Avv.
Carlo Comerio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Cesare
Mangili n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monza in data 15.10.1988 da e , mandando all'Ufficiale dello Stato Civile di Monza, trascritto Parte_2 Parte_1 al n. 406, p. II, s. A, anno 1988, di provvedere all'annotazione dell'emananda Sentenza.
2. Il IGnor dichiara di nulla avere a pretendere in relazione alla casa familiare unitamente Pt_2
a quanto l'arreda, sita in Monza, via Biffi Levati n. 25, di esclusiva proprietà della SI.ra . Pt_1
3. Il IG. ha già rilasciato la casa familiare nel 2013, asportando parte dei beni mobili e Pt_2 degli effetti personali di sua esclusiva proprietà ragion per cui il SI. avrà facoltà di Pt_2 prelevare in un secondo momento la cassetta della posta in ghisa.
4. Il IGnor dichiara di nulla avere a pretendere dalla IG in merito alla casa e Pt_2 Pt_1
a quanto l'arreda, sita in San Pietro in Bevagna (Manduria), di esclusiva proprietà della medesima
SI.ra . Pt_1
5. A titolo di mantenimento della moglie, il IG. a fronte di un proprio reddito di € 100.000,00 Pt_2 come risultante dalla dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d'imposta 2020), corrisponderà alla IG.ra la somma annuale di € 22.800,00, suddivisa in 12 mensilità di € 1.913,30 da versarsi Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. La suddetta somma sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
6. Nel caso di incrementi reddituali del IG. derivanti da fattori variabili (bonus, premi, o Pt_2 qualsiasi altra voce di reddito, investimenti affitti), lo stesso corrisponderà alla IG un Pt_1 conguaglio nella misura del 20% dell'incremento reddituale annuo fino ad un limite massimo annuo di € 38.400,00 (12 mensilità ciascuna di € 3.200,00).
7. Quanto sopra indipendentemente da eventuali altri redditi della IG ad eccezione di Pt_1 reddito preveniente da contratto a tempo indeterminato o pensionistico. In questo ultimo caso l'importo versato dal IG. alla IG.ra dovrà essere tale da assicurarle un reddito Pt_2 Pt_1 minimo netto mensile di € 2.500,00 (€ 30.000,00 all'anno).
8. Per agevolare quanto sopra viene fissato al 30 giugno di ogni anno il termine di consegna delle dichiarazioni dei redditi del IGnor per il tramite dei rispettivi legali, alla IG.ra e Pt_2 Pt_1 viceversa (che verificheranno l'ammontare dell'eventuale conguaglio anche con l'ausilio di commercialisti di fiducia in caso di divergenze in ordine alla quantificazione degli importi), relative ai redditi dell'anno precedente, complete in ogni parte. E viene altresì fissato il termine di versamento di eventuali conguagli annui entro il 31 dicembre una volta effettuata la verifica reddituale di cui sopra.
9. Tutti gli importi saranno soggetti a rivalutazione ISTAT con riferimento al costo della vita per operai ed impiegati a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo, incluso il riferimento al predetto reddito di 100.000,00€ del IG. e gli altri importi come i 3.200,00 € Pt_2 del punto 6 e i 2.500,00 € del punto 7.
10. Viene fissata in € 2.400,00 la somma a conguaglio relativa all'anno 2021, come previsto al punto
11) delle condizioni di separazione che qui è da ritenersi integralmente confermata a fronte di redditi dichiarati di € 110.336,43, a € 1.424,60 la somma a conguaglio relativa all'anno 2022 a fronte di redditi dichiarati di € 107.123,00 nonché a € 1.018,95 la somma a conguaglio relativa all'anno 2023 a fronte di redditi dichiarati di € 105.094,73 che il IG. dovrà versare alla IG. , cui Pt_2 Pt_1 aggiungere la differenza di € 1.800,00 dovuta per le mensilità di febbraio 2023 e marzo 2023, per complessivi € 6.643,55, tutti a titolo di mantenimento, oltre ad € 400,00 (quale quota parte della giacenza sul conto corrente in comune di cui al successivo punto 14), per un totale di € 7.043,55.
Viene altresì fissata in € 7.054,32 la cifra che la IG. dovrà versare al IG. per spese Pt_1 Pt_2 anticipate dal IG. a favore della SI. Auletta così suddivisa: € 410,00 per spese viaggio in Pt_2
Puglia della SI. nel 2023, € 2.364,00 per spese per il mutuo della casa della IG Pt_1 Pt_1
(richieste a posteriori e non concordate), € 2.250,00 per asa della SI.ra , € 530,32 per Per_1 Pt_1 spese internet (Vodafone) per casa della SI.ra (richieste a posteriori e non concordate) ed Pt_1
€ 1.500,00 come 50% dei guadagni dagli investimenti della SI.ra ). Pt_1
Di conseguenza, le parti dichiarano di accettare l'integrale compensazione dei reciproci rapporti di debito – credito relativi alle voci di spesa e alle somme maturate sino ad oggi. Pertanto, in relazione alle stesse, nulla verserà la IG.ra al IG. e viceversa, fermi invece i restanti obblighi Pt_1 Pt_2 economici.
Il IG. inoltre, si impegna a trasmettere alla IG.ra – immediatamente dopo la Pt_2 Pt_1 sottoscrizione del presente accordo e comunque entro sette giorni – le ricevute di pagamento della di Vodafone per eventuali future contestazioni da parte degli enti/fornitori. Per_1
11. Oltre a quanto sopra le parti convengono che eventuali sanzioni od oneri relativi a mancati o erronei pagamenti di spese e tributi relativi al periodo antecedente al cambio di intestazione delle utenze della casa famigliare di Monza saranno a carico del IG. Saranno a carico del IGnor Pt_2 anche le sanzioni relative alla vettura Nissan Micra targata DA336MN. Pt_2
Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra immediatamente dopo la sottoscrizione Pt_2 Pt_1 del presente accordo e comunque entro sette giorni, la somma di € 71,86 quale importo complessivo delle sanzioni e oneri relativi alla cartella di pagamento n. 06820240074790587000 emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione per la tassa automobilistica anno 2017 (vettura targata
DA336MN).
12. Il IGnor i impegna a sostenere le spese straordinarie per i figli, che dovranno comunque Pt_2 rientrare nel normale tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio ed essere tutte preventivamente concordate e documentate. Le spese straordinarie vengono individuate in spese scolastiche/universitarie, mediche non coperte dal SSN e sportive.
13. In sede di rispettive dichiarazioni fiscali, il SI. usufruirà nella misura del 100% delle Pt_2 detrazioni/deduzioni per i figli a carico (spese scolastiche, mediche e sportive).
14. I coniugi si impegnano a procedere alla chiusura del conto cointestato acceso presso
“CheBanca!” entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso. 15. La IG.ra si impegna a restituire al IG. l'orologio marca Rolex di proprietà del Pt_1 Pt_2 padre di quest'ultimo a fronte del pagamento, da parte del IG. della somma di € 500,00 Pt_2 sostenuta dalla IG.ra per la riparazione dello stesso. Inoltre, la predetta si impegna a Pt_1 consegnare al IG. unitamente all'orologio anche il documento che attesta la riparazione Pt_2 rilasciato dall'orologiaio alla riconsegna dell'orologio alla cliente nonché le maglie del cinturino che sono state tolte. Il pagamento dell'importo di € 500,00 di cui sopra verrà effettuato in favore della IG.ra contestualmente alla consegna dell'orologio, del suddetto documento e delle Pt_1 maglie del cinturino a mezzo bonifico bancario istantaneo.
16. I coniugi concordano di dare esecuzione alle condizioni di divorzio anzi indicate con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 4.05.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 26.07.2024, così provvede:
[...] I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 15.10.1988 (atto n. 406 parte II serie A Anno 1988 del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 28.11.2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi