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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1064/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE IM NI, RE
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4396/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16301/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202400208711833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate IO
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche 2018
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate IO resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo si rileva la fondatezza delle deduzione di appello con cui si denuncia la erroneità della decizione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inammissibile in ricorso in quanto, non era sufficientemente precisata "l'identità" dell'atto impugnato nè la data di notifica dello stesso;
l'analisi della docuentazione disponibile consente di apprezzare che la cartella, ancorchè non identificata in ricorso con il numero progressivo era senza dubbio "riconoscibile" attraverso i riferimenti del contribuente e del tributo con l'annualità; parallelamente è emersa la data di notifica ragionevolomente certa (4.5.24) al fine di valutare la tempestività del ricorso di primo grado.
Questa preliminare delibazione impone di esaminare gli originari motivi di ricorso di merito , riproposti in grado di appello
Sul punto , nel ricorso di primo grado la parte si è limitata ad eccepire l'intervenuta " Prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986", in quanto "il credito vantato,
è riferito alla tassa auto ed è risalente all'anno 2018, mentre la cartella esattoriale, è stata notificata il 04.05.2024, a tal uopo, si eccepisce la prescrizione, essendo trascorsi più di 3 anni, come previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 06.01.1986". Nelle memorie depositate in primo grado parte contribuente ha precisato di "non aver eccepito la mancata notifica dell'atto sotteso, ma come precisato, la prescrizione (triennale"), per cui "a differenza di quanto affermato da controparte, .. non sussisteva litisconsorzio necessario" ( con la Regione emittente l'avviso di accertamento presupposto) anche alla luce della nuova novella normativa introdotta dal D.Lgs 220/2023 del 30/12/2023.
A prescindere dalla questione relativa all'integrità del contraddittorio di primo grado, ciò che rileva in questa sede è che non siano state formulate opposizioni o contestazione da parte appellante attinenti alla regolarità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) avvenuto il 3.9.21, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ugualmente, dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (3.9.21) non risulta trascorso il termine triennale alla data di notifica della cartella esattoriale (4.5.24).
Sul tale ultimo punto la Corte di Cassazione ha precisato che non è applicabile il termine di decadenza di due anni previsto dal citato art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 alle cartelle di pagamento emesse per la riscossione a mezzo ruolo esattoriale della tassa automobilistica;
con la sentenza n°14312 del 22/05/2024., ha osservato che la disposizione di cui all'art.5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n°953[2] «[…] fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale
», per cui il termine di decadenza per l'emissione della cartella di pagamento, applicabile alla tassa automobilistica, deve essere individuato in quello previsto in materia tributi locali dall'art.1, comma 163, L.
27 dicembre 2006, n°296, ovvero di tre anni decorrente dalla definitività dell'accertamento.
Per tali ragioni nel caso di specie non risulta maturato alcun termine prescrizionale del tributo, in ragione della sequenza di notifiche (precedentemente indicate) dell'atto di accertamento e conseguente cartella esattoriale.
Di riflesso l'appello deve essere rigettato. Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce
Giurisprudenziali almeno di merito in ordine alla esatta individuazione del termine di prescrizione (biennale o triennale) da rispettare per l'emissione di cartella esattoriale conseguentemente a notifica di avviso di accertamento in tema di tasse automobilistiche .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE IM NI, RE
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4396/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16301/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202400208711833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 336/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate IO
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche 2018
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate IO resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo si rileva la fondatezza delle deduzione di appello con cui si denuncia la erroneità della decizione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto inammissibile in ricorso in quanto, non era sufficientemente precisata "l'identità" dell'atto impugnato nè la data di notifica dello stesso;
l'analisi della docuentazione disponibile consente di apprezzare che la cartella, ancorchè non identificata in ricorso con il numero progressivo era senza dubbio "riconoscibile" attraverso i riferimenti del contribuente e del tributo con l'annualità; parallelamente è emersa la data di notifica ragionevolomente certa (4.5.24) al fine di valutare la tempestività del ricorso di primo grado.
Questa preliminare delibazione impone di esaminare gli originari motivi di ricorso di merito , riproposti in grado di appello
Sul punto , nel ricorso di primo grado la parte si è limitata ad eccepire l'intervenuta " Prescrizione per il decorso del termine triennale, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986", in quanto "il credito vantato,
è riferito alla tassa auto ed è risalente all'anno 2018, mentre la cartella esattoriale, è stata notificata il 04.05.2024, a tal uopo, si eccepisce la prescrizione, essendo trascorsi più di 3 anni, come previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 06.01.1986". Nelle memorie depositate in primo grado parte contribuente ha precisato di "non aver eccepito la mancata notifica dell'atto sotteso, ma come precisato, la prescrizione (triennale"), per cui "a differenza di quanto affermato da controparte, .. non sussisteva litisconsorzio necessario" ( con la Regione emittente l'avviso di accertamento presupposto) anche alla luce della nuova novella normativa introdotta dal D.Lgs 220/2023 del 30/12/2023.
A prescindere dalla questione relativa all'integrità del contraddittorio di primo grado, ciò che rileva in questa sede è che non siano state formulate opposizioni o contestazione da parte appellante attinenti alla regolarità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) avvenuto il 3.9.21, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ugualmente, dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (3.9.21) non risulta trascorso il termine triennale alla data di notifica della cartella esattoriale (4.5.24).
Sul tale ultimo punto la Corte di Cassazione ha precisato che non è applicabile il termine di decadenza di due anni previsto dal citato art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 alle cartelle di pagamento emesse per la riscossione a mezzo ruolo esattoriale della tassa automobilistica;
con la sentenza n°14312 del 22/05/2024., ha osservato che la disposizione di cui all'art.5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n°953[2] «[…] fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale
», per cui il termine di decadenza per l'emissione della cartella di pagamento, applicabile alla tassa automobilistica, deve essere individuato in quello previsto in materia tributi locali dall'art.1, comma 163, L.
27 dicembre 2006, n°296, ovvero di tre anni decorrente dalla definitività dell'accertamento.
Per tali ragioni nel caso di specie non risulta maturato alcun termine prescrizionale del tributo, in ragione della sequenza di notifiche (precedentemente indicate) dell'atto di accertamento e conseguente cartella esattoriale.
Di riflesso l'appello deve essere rigettato. Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce
Giurisprudenziali almeno di merito in ordine alla esatta individuazione del termine di prescrizione (biennale o triennale) da rispettare per l'emissione di cartella esattoriale conseguentemente a notifica di avviso di accertamento in tema di tasse automobilistiche .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.