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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18327/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAGLIARI ELENA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. CECUTTA ARIANNA, MONTI KATIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. CAGLIARI ELENA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NA PA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PINEROLO 16 20151 MILANO presso il difensore avv.
NA PA
OPPOSTA
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4076/2024 emesso il 12.11.2024.
CONCLUSIONI
Parte opponente ha così concluso: Parte_2
<Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Bologna adìto, previo ogni più utile accertamento e declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- Preliminarmente ed eventualmente rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà integrale e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto in pendenza del giudizio di opposizione
pagina 1 di 7 - Nel merito, in via principale: accertare la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per
l'effetto, revocare integralmente e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n.
4076/2024 del 12.11.2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna, R.G.15218/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge>>.
Parte opposta a così concluso: Controparte_1
<Voglia il Tribunale:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione dell' e condannare l' al pagamento dei Pt_1 Pt_1 seguenti crediti: Cont A) € 121.281,03 per sorte capitale, di cui € 112.665,83 per cui agisce quale cessionaria delle Cont società fornitrici ed € 8.615,20 per cui agisce in qualita' di procuratrice speciale
[...]
Controparte_2
B) gli interessi di mora sia già maturati sia che via via matureranno con l'applicazione del tasso del
Decreto Legislativo n. 231/02 e con la decorrenza rappresentata dalla scadenza di ciascuna fattura in relazione sia alla predetta sorte capitale sia in relazione alla sorte capitale azionata e pagata
C) ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici in relazione sia alla predetta sorte capitale sia in relazione alla sorte capitale azionata e pagata i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - con
l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art.
1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
D) € 5.040,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 moltiplicato per ciascuna fattura in relazione sia alla predetta sorte capitale sia in relazione alla sorte capitale azionata e pagata Cont E) 150.992,08 di cui ai crediti oggetto delle Note Debito, per i quali agisce in parte in forza degli atti di cessione notificati alla controparte, in parte quale procuratrice speciale di
[...]
CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
E
[...] Controparte_8
F) i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - con l'applicazione del tasso
pagina 2 di 7 del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
G) € 21.760,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 di cui alle fatture emesse a tale titolo
IN VIA SUBORDINATA: condannare l' al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta. Pt_1
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato di ha proposto Parte_1 Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4076/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a € 352.243,70 oltre interessi come da domanda e spese processuali, in forza di Controparte_1 cessione dei crediti derivanti dalla somministrazione di merci e servizi erogati in favore della Pt_1
In particolare, l'opponente lamenta l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti ex lege previsti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la carenza di prova scritta nonché l'errata quantificazione della somma ingiunta in linea capitale;
la non debenza di alcune somme poiché contenute in fatture già stornate, in attesa di storno, o mai pervenute all' l'inammissibilità della richiesta degli Pt_1 interessi moratori ex art. D.Lgs. 231/2002 e interessi ex art. 1283 c.c. nonché di quelli interessi anatocistici, oltre che da ultimo l'inammissibilità delle somme pretese ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231 del 2002.
L'opponente ha dunque concluso come riportato in epigrafe.
Si è ritualmente costituita l'ingiungente opposta, la quale, a sostegno della pretesa Controparte_1 creditoria, ha dedotto di essere cessionaria di crediti maturati, nei confronti di parte convenuta, in capo a distinte società fornitrici di prodotti farmaceutici e medicali o di prestazioni di servizi in forza di scritture private autenticate, debitamente notificate al debitore ceduto, eccependo l'inadempimento di parte opponente in ordine al pagamento delle forniture e dei servizi erogati in suo favore. ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo.
La causa era istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 9.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma di cui al novellato art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunta in fatto e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione proposta da sia fondata e meritevole di accoglimento. Parte_3
Preliminarmente, deve darsi atto della mutata quantificazione dell'importo azionato in sede monitoria, pagina 3 di 7 Cont posto che nella comparsa di costituzione e risposta ha precisato che, in ragione dei pagamenti effettuati dall'azienda, il credito azionato ammonta ad oggi ad € 121.281,03 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti nel giudizio monitorio, oltre interessi sulla sorte capitale ed interessi anatocistici, nonché oltre ad € 150.992,08 a titolo di ulteriori interessi di mora e relativi e relativi interessi anatocistici, oltre ad € 21.760,00 corrispondenti ad € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura. Cont In relazione a detta somma, si reputa infondata la residua pretesa di in quanto priva di adeguato supporto probatorio, non avendo la stessa dimostrato il titolo e l'esistenza dei crediti ceduti.
Tale onere, gravante sulla parte opposta (quale attrice in senso sostanziale), non può dirsi assolto con la Cont produzione indistinta di una elevata quantità di documenti, avendo riversato nel fascicolo telematico numerosissimi files comprendenti fatture, elenchi riepilogativi di fatture e di note di debito, peraltro successivamente modificati e aggiornati, documenti indistinti relativi a presunti rapporti contrattuali intercorsi tra l' e i propri fornitori, in assenza di specifiche allegazioni relative allo Pt_2 svolgimento dei rapporti e alla riconducibilità dei documenti prodotti alle cessioni dei crediti oggetto di causa.
Del resto, la mera produzione di elenchi di fatture o delle fatture stesse, come è noto, non può costituire, a fronte della specifica contestazione avversaria, prova del rapporto sottostante (contratto di fornitura, adempimento dello stesso) né tantomeno della effettiva debenza degli interessi a vario titolo richiesti.
Si consideri, inoltre, che gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 stabiliscono espressamente che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, debbano rivestire la forma scritta a pena di nullità.
Sebbene sia sorto un contrasto in giurisprudenza relativo al rispetto, anche da parte delle degli Pt_2 articoli citati – in quanto a seguito della riforma di cui al D.lgs. n. 502/1992 esse hanno perso il legame strutturale che ne determinava la natura di organo della Regione e acquisito nel contempo una propria soggettività giuridica di carattere imprenditoriale – ogni dubbio deve considerarsi risolti a seguito della pronuncia della Cassazione, Sez. III, del 2 dicembre 2016 n. 24640, nella quale viene enunciato il seguente principio di diritto: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall Parte_4
ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del d.lgs. n. 502/1992 (introdotto dal d.lgs. 19 giugno
[...]
1999, n. 229) comporta che la stessa, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma non esclude che l , Pt_1 quale "organismo di diritto pubblico" e "amministrazione aggiudicatrice", secondo la previsione del
d.lgs. n. 163/2006 (c.d. codice del contratti pubblici, applicabile ratione temporis), sia soggetta alle pagina 4 di 7 relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto.
Ne deriva che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri, come nella specie Pt_1
(fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa".
Le modifiche normative successive non hanno inciso su questo principio centrale del sistema.
Del resto, la Suprema Corte, anche di recente, si è espressa nel senso di ritenere che i contratti della
Pubblica Amministrazione, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, debbano rivestire la forma scritta ad substantiam, come stabilito dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 (Cass. civ. n.
8574/2023; Cass. civ. n. 11465/2020; Cass. civ. n. 27910/2018).
Si ritiene, pertanto, di aderire a questo indirizzo, anche considerando che detta disciplina svolge una funzione di tutela del danaro pubblico che, all'evidenza, non può essere limitata ai fondi degli enti pubblici territoriali o dello Stato, ma che si estende a quelli delle . Dunque, il contratto Parte_1 stipulato tra e fornitore deve tradursi in un negozio scritto, che elenchi tutte le pattuizioni Parte_1 necessarie.
La conclusione del contratto in forma scritta non può ritenersi provata dall'avvenuto pagamento di alcune delle fatture oggetto di causa posto che, nei rapporti con la P.A., sono irrilevanti i comportamenti concludenti.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, per la formazione del contratto pubblico non rileva un mero comportamento concludente delle parti, anche se protrattosi per anni (ex multis, Cass. civ. 22994/2015; Cass. civ. n. 26026/2023). Cont Risulta, poi, irrilevante il fatto, evidenziato da che l' di abbia eseguito Parte_1 Pt_1 pagamenti parziali o ritardati per le forniture, considerato che “il contratto con la PA mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili da comportamenti concludenti” (cfr. Cass. civ. n.
27910/2018).
Venendo ora alla domanda proposta con riferimento agli interessi – moratori ed anatocistici – correlati al credito per “sorte capitale”, si osserva, conformemente a precedente di questa stessa Sezione, che Cont non ha supportato a livello probatorio l'intera domanda giudiziale, così come era proprio onere.
In relazione alle fatture già pagate, l'adempimento della prestazione di pagamento, sebbene idoneo ad estinguere l'obbligazione quanto al capitale, non implica il riconoscimento degli interessi eventualmente maturati, dal momento che i fatti costitutivi sono rimasti privi di prova nella sede pagina 5 di 7 processuale.
Da ultimo, non può trovare accoglimento e, dunque, va rigettata la richiesta di pagamento formulata ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. n. 231/2002, quale risarcimento del danno causato dal ritardo della convenuta nella corresponsione delle somme portate dalle fatture prodotte, sia per i motivi di cui sopra
In particolare, è noto che la sentenza del 20 ottobre 2022 con cui la Corte di Giustizia UE, pronunciandosi su una domanda in via pregiudiziale inerente all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7, ha statuito che l'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dai costi di recupero, è dovuto per ogni singola fattura azionata, per la quale il debitore non abbia provveduto tempestivamente al saldo.
Posto che la Corte di Giustizia afferma con chiarezza che l'art. 6 della direttiva, nel prevedere l'importo di € 40,00 a fattura, “è inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti”, si ritiene che tale inquadramento sia del tutto compatibile con l'assetto della responsabilità civile del nostro ordinamento, in cui, in via di principio, il danno è un danno-conseguenza e deve essere allegato e provato, e ciò anche se tale importo forfettario minimo sia “esigibile automaticamente”.
In ragione di tali principi, appare condivisibile l'orientamento già espresso sul punto dalla giurisprudenza di questa Sezione, in base alla quale “anche ammettendo” che l'importo forfettario di €
40,00 previsto dall'art. 6, comma a 2 citato, “sia una forma di presunzione iuris et de iure di sussistenza del danno […], alla luce del principio generale per cui nel nostro ordinamento il danno risarcibile è un danno-conseguenza e come tale va provato, tale presunzione [può] operare per ciascuna delle fatture solo se e nella misura in cui emerga dagli atti di causa che il recupero delle somme dovute sia stato portato avanti, partitamente, per ogni singola voce di credito/singola fattura
(ciò che, per altro verso, in relazione a rapporti commerciali di questo genere e a cessioni di fatture
“in blocco”, integrerebbe, con ogni probabilità, una forma di abuso). Si tratta, peraltro, di un
“danno” da recupero in via stragiudiziale, dal momento che i costi sostenuti per il recupero in sede contenziosa sono integralmente coperti dalla condanna alle spese di lite della parte soccombente”
(Trib. Bologna, Sez. II, sent. n. 1915/2022; cfr., nello stesso senso, Trib. Bologna, Sez. II, sentt. n.
149/2023, n. 2261/2023, n. 2409/2023).
Nel caso di specie, non è stato dimostrato lo svolgimento di un'attività stragiudiziale di recupero delle somme richieste (a titolo esemplificativo, nessun sollecito o richiesta di pagamento risulta essere stata prodotta), motivo per cui viene meno il presupposto di operatività della presunzione di esistenza del danno di cui all'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la domanda di pagamento del residuo dovuto avanzata da parte opposta va integralmente rigettata. pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alla luce dei parametri del D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto n. 4076/2024 emesso il 12.11.2024;
- rigetta la domanda avanzata da;
CP_1
- condanna parte opposta rimborsare alla parte le spese di Controparte_1 Parte_2 lite, che si liquidano in € 634,00 per spese, € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, I.V.A., C.P.A. come per legge.
BOLOGNA, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18327/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAGLIARI ELENA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. CECUTTA ARIANNA, MONTI KATIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. CAGLIARI ELENA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NA PA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PINEROLO 16 20151 MILANO presso il difensore avv.
NA PA
OPPOSTA
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4076/2024 emesso il 12.11.2024.
CONCLUSIONI
Parte opponente ha così concluso: Parte_2
<Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Bologna adìto, previo ogni più utile accertamento e declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- Preliminarmente ed eventualmente rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà integrale e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto in pendenza del giudizio di opposizione
pagina 1 di 7 - Nel merito, in via principale: accertare la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per
l'effetto, revocare integralmente e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n.
4076/2024 del 12.11.2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna, R.G.15218/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge>>.
Parte opposta a così concluso: Controparte_1
<Voglia il Tribunale:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione dell' e condannare l' al pagamento dei Pt_1 Pt_1 seguenti crediti: Cont A) € 121.281,03 per sorte capitale, di cui € 112.665,83 per cui agisce quale cessionaria delle Cont società fornitrici ed € 8.615,20 per cui agisce in qualita' di procuratrice speciale
[...]
Controparte_2
B) gli interessi di mora sia già maturati sia che via via matureranno con l'applicazione del tasso del
Decreto Legislativo n. 231/02 e con la decorrenza rappresentata dalla scadenza di ciascuna fattura in relazione sia alla predetta sorte capitale sia in relazione alla sorte capitale azionata e pagata
C) ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici in relazione sia alla predetta sorte capitale sia in relazione alla sorte capitale azionata e pagata i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - con
l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art.
1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
D) € 5.040,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 moltiplicato per ciascuna fattura in relazione sia alla predetta sorte capitale sia in relazione alla sorte capitale azionata e pagata Cont E) 150.992,08 di cui ai crediti oggetto delle Note Debito, per i quali agisce in parte in forza degli atti di cessione notificati alla controparte, in parte quale procuratrice speciale di
[...]
CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
E
[...] Controparte_8
F) i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - con l'applicazione del tasso
pagina 2 di 7 del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
G) € 21.760,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 di cui alle fatture emesse a tale titolo
IN VIA SUBORDINATA: condannare l' al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta. Pt_1
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato di ha proposto Parte_1 Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4076/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a € 352.243,70 oltre interessi come da domanda e spese processuali, in forza di Controparte_1 cessione dei crediti derivanti dalla somministrazione di merci e servizi erogati in favore della Pt_1
In particolare, l'opponente lamenta l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti ex lege previsti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la carenza di prova scritta nonché l'errata quantificazione della somma ingiunta in linea capitale;
la non debenza di alcune somme poiché contenute in fatture già stornate, in attesa di storno, o mai pervenute all' l'inammissibilità della richiesta degli Pt_1 interessi moratori ex art. D.Lgs. 231/2002 e interessi ex art. 1283 c.c. nonché di quelli interessi anatocistici, oltre che da ultimo l'inammissibilità delle somme pretese ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231 del 2002.
L'opponente ha dunque concluso come riportato in epigrafe.
Si è ritualmente costituita l'ingiungente opposta, la quale, a sostegno della pretesa Controparte_1 creditoria, ha dedotto di essere cessionaria di crediti maturati, nei confronti di parte convenuta, in capo a distinte società fornitrici di prodotti farmaceutici e medicali o di prestazioni di servizi in forza di scritture private autenticate, debitamente notificate al debitore ceduto, eccependo l'inadempimento di parte opponente in ordine al pagamento delle forniture e dei servizi erogati in suo favore. ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo.
La causa era istruita documentalmente.
Infine, all'udienza del 9.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma di cui al novellato art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunta in fatto e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione proposta da sia fondata e meritevole di accoglimento. Parte_3
Preliminarmente, deve darsi atto della mutata quantificazione dell'importo azionato in sede monitoria, pagina 3 di 7 Cont posto che nella comparsa di costituzione e risposta ha precisato che, in ragione dei pagamenti effettuati dall'azienda, il credito azionato ammonta ad oggi ad € 121.281,03 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti nel giudizio monitorio, oltre interessi sulla sorte capitale ed interessi anatocistici, nonché oltre ad € 150.992,08 a titolo di ulteriori interessi di mora e relativi e relativi interessi anatocistici, oltre ad € 21.760,00 corrispondenti ad € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura. Cont In relazione a detta somma, si reputa infondata la residua pretesa di in quanto priva di adeguato supporto probatorio, non avendo la stessa dimostrato il titolo e l'esistenza dei crediti ceduti.
Tale onere, gravante sulla parte opposta (quale attrice in senso sostanziale), non può dirsi assolto con la Cont produzione indistinta di una elevata quantità di documenti, avendo riversato nel fascicolo telematico numerosissimi files comprendenti fatture, elenchi riepilogativi di fatture e di note di debito, peraltro successivamente modificati e aggiornati, documenti indistinti relativi a presunti rapporti contrattuali intercorsi tra l' e i propri fornitori, in assenza di specifiche allegazioni relative allo Pt_2 svolgimento dei rapporti e alla riconducibilità dei documenti prodotti alle cessioni dei crediti oggetto di causa.
Del resto, la mera produzione di elenchi di fatture o delle fatture stesse, come è noto, non può costituire, a fronte della specifica contestazione avversaria, prova del rapporto sottostante (contratto di fornitura, adempimento dello stesso) né tantomeno della effettiva debenza degli interessi a vario titolo richiesti.
Si consideri, inoltre, che gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 stabiliscono espressamente che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, debbano rivestire la forma scritta a pena di nullità.
Sebbene sia sorto un contrasto in giurisprudenza relativo al rispetto, anche da parte delle degli Pt_2 articoli citati – in quanto a seguito della riforma di cui al D.lgs. n. 502/1992 esse hanno perso il legame strutturale che ne determinava la natura di organo della Regione e acquisito nel contempo una propria soggettività giuridica di carattere imprenditoriale – ogni dubbio deve considerarsi risolti a seguito della pronuncia della Cassazione, Sez. III, del 2 dicembre 2016 n. 24640, nella quale viene enunciato il seguente principio di diritto: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall Parte_4
ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del d.lgs. n. 502/1992 (introdotto dal d.lgs. 19 giugno
[...]
1999, n. 229) comporta che la stessa, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma non esclude che l , Pt_1 quale "organismo di diritto pubblico" e "amministrazione aggiudicatrice", secondo la previsione del
d.lgs. n. 163/2006 (c.d. codice del contratti pubblici, applicabile ratione temporis), sia soggetta alle pagina 4 di 7 relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto.
Ne deriva che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri, come nella specie Pt_1
(fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa".
Le modifiche normative successive non hanno inciso su questo principio centrale del sistema.
Del resto, la Suprema Corte, anche di recente, si è espressa nel senso di ritenere che i contratti della
Pubblica Amministrazione, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, debbano rivestire la forma scritta ad substantiam, come stabilito dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 (Cass. civ. n.
8574/2023; Cass. civ. n. 11465/2020; Cass. civ. n. 27910/2018).
Si ritiene, pertanto, di aderire a questo indirizzo, anche considerando che detta disciplina svolge una funzione di tutela del danaro pubblico che, all'evidenza, non può essere limitata ai fondi degli enti pubblici territoriali o dello Stato, ma che si estende a quelli delle . Dunque, il contratto Parte_1 stipulato tra e fornitore deve tradursi in un negozio scritto, che elenchi tutte le pattuizioni Parte_1 necessarie.
La conclusione del contratto in forma scritta non può ritenersi provata dall'avvenuto pagamento di alcune delle fatture oggetto di causa posto che, nei rapporti con la P.A., sono irrilevanti i comportamenti concludenti.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, per la formazione del contratto pubblico non rileva un mero comportamento concludente delle parti, anche se protrattosi per anni (ex multis, Cass. civ. 22994/2015; Cass. civ. n. 26026/2023). Cont Risulta, poi, irrilevante il fatto, evidenziato da che l' di abbia eseguito Parte_1 Pt_1 pagamenti parziali o ritardati per le forniture, considerato che “il contratto con la PA mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili da comportamenti concludenti” (cfr. Cass. civ. n.
27910/2018).
Venendo ora alla domanda proposta con riferimento agli interessi – moratori ed anatocistici – correlati al credito per “sorte capitale”, si osserva, conformemente a precedente di questa stessa Sezione, che Cont non ha supportato a livello probatorio l'intera domanda giudiziale, così come era proprio onere.
In relazione alle fatture già pagate, l'adempimento della prestazione di pagamento, sebbene idoneo ad estinguere l'obbligazione quanto al capitale, non implica il riconoscimento degli interessi eventualmente maturati, dal momento che i fatti costitutivi sono rimasti privi di prova nella sede pagina 5 di 7 processuale.
Da ultimo, non può trovare accoglimento e, dunque, va rigettata la richiesta di pagamento formulata ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. n. 231/2002, quale risarcimento del danno causato dal ritardo della convenuta nella corresponsione delle somme portate dalle fatture prodotte, sia per i motivi di cui sopra
In particolare, è noto che la sentenza del 20 ottobre 2022 con cui la Corte di Giustizia UE, pronunciandosi su una domanda in via pregiudiziale inerente all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7, ha statuito che l'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dai costi di recupero, è dovuto per ogni singola fattura azionata, per la quale il debitore non abbia provveduto tempestivamente al saldo.
Posto che la Corte di Giustizia afferma con chiarezza che l'art. 6 della direttiva, nel prevedere l'importo di € 40,00 a fattura, “è inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti”, si ritiene che tale inquadramento sia del tutto compatibile con l'assetto della responsabilità civile del nostro ordinamento, in cui, in via di principio, il danno è un danno-conseguenza e deve essere allegato e provato, e ciò anche se tale importo forfettario minimo sia “esigibile automaticamente”.
In ragione di tali principi, appare condivisibile l'orientamento già espresso sul punto dalla giurisprudenza di questa Sezione, in base alla quale “anche ammettendo” che l'importo forfettario di €
40,00 previsto dall'art. 6, comma a 2 citato, “sia una forma di presunzione iuris et de iure di sussistenza del danno […], alla luce del principio generale per cui nel nostro ordinamento il danno risarcibile è un danno-conseguenza e come tale va provato, tale presunzione [può] operare per ciascuna delle fatture solo se e nella misura in cui emerga dagli atti di causa che il recupero delle somme dovute sia stato portato avanti, partitamente, per ogni singola voce di credito/singola fattura
(ciò che, per altro verso, in relazione a rapporti commerciali di questo genere e a cessioni di fatture
“in blocco”, integrerebbe, con ogni probabilità, una forma di abuso). Si tratta, peraltro, di un
“danno” da recupero in via stragiudiziale, dal momento che i costi sostenuti per il recupero in sede contenziosa sono integralmente coperti dalla condanna alle spese di lite della parte soccombente”
(Trib. Bologna, Sez. II, sent. n. 1915/2022; cfr., nello stesso senso, Trib. Bologna, Sez. II, sentt. n.
149/2023, n. 2261/2023, n. 2409/2023).
Nel caso di specie, non è stato dimostrato lo svolgimento di un'attività stragiudiziale di recupero delle somme richieste (a titolo esemplificativo, nessun sollecito o richiesta di pagamento risulta essere stata prodotta), motivo per cui viene meno il presupposto di operatività della presunzione di esistenza del danno di cui all'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la domanda di pagamento del residuo dovuto avanzata da parte opposta va integralmente rigettata. pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alla luce dei parametri del D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto n. 4076/2024 emesso il 12.11.2024;
- rigetta la domanda avanzata da;
CP_1
- condanna parte opposta rimborsare alla parte le spese di Controparte_1 Parte_2 lite, che si liquidano in € 634,00 per spese, € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, I.V.A., C.P.A. come per legge.
BOLOGNA, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
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