Sentenza 18 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/11/2003, n. 17421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17421 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto freeposed. SEZIONE PRIMA CIVILE Ricorso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo ENGHIN7 4 21 RG.N. 16147/01 residenter Dott. Francesco LICET Consigliere Cron.34734 Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Rep. - Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere Ud. 23/05/03 - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NT LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILLA 91, presso l'avvocato ALESSANDRA MARZOLLA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI ZABATTA, FEDERICO DE ANGELIS, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE D'ISCHIA; - intimato avverso la sentenza n. 161/01 del Tribunale di NAPOLI, 2003 depositata il 24/04/01; 1426 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e Considerato in diritto - che, con ricorso n.16147 del 2001, IA Monte ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli n.161/2001 del 24 aprile 2001, con cui è sta- ta rigettata l'opposizione proposta dalla Monte, ai sensi dell'art. 22 della legge n.689 del 1981, avverso l'iscrizione a ruolo di sanzione amministrativa, nei confronti del Comune di Ischia e del Servizio della ri- scossione Tributi della Provincia di Napoli-Gestione Banco di Napoli;
che il ricorso risulta notificato al Comune di Ischia ed al Servizio della Riscossione Tributi della Provincia di Napoli-Gestione Banco di Napoli S.p.a.- SE.RI.T. (al secondo a mezzo del servizio postale) in data 29-30 maggio 2001; che il ricorso stesso risulta depositato come emerge dalla relativa nota di deposito in data 26 - giugno 2001; sono costi- che ambedue le parti intimate non si tuite;
2 che il ricorso deve essere dichiarato improcedi- bile per violazione dell'art.369 comma 1 cod. proc. civ.: infatti posto che tale disposizione prescrive che "il ricorso deve essere depositato nella cancelle- ria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto"; e che, come già rilevato, la notificazione al Banco di Napoli-SE.RI.T. stata eseguita, a mezzo del servizio postale, in data 29 mag- gio 2001 (con ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario in data 30 maggio 2001) - è evidente che il deposito del ricorso è stato effettuato oltre il termine di venti giorni da quest'ultima notificazione, scaduto il 18 giugno 2001; che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Prima Sezione Civile, il 23 maggio 2003. Consigliere estensore Presidente Salvatore Palma Massimo GenghaniGenghini CORTE SUPRE ASSAZIONE ch 1 4-8 NOV 2003. G