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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10973 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott. RA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. 22902/2025 r.g. promossa da
, rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Domenico Naso presso il cui studio in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino, 1/b, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dai funzionari Avv.
ND LF e Avv. Emilia Principe ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento a fini giuridici del servizio prestato da personale docente nel corso dell'anno 2013.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti difensivi, da intendere qui richiamati limitatamente a tali conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha adito il giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Roma, per sentire accogliere nei confronti del
[...]
le seguenti conclusioni: Controparte_1
“previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, esclusivamente ai fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013 come valido a determinare l'anzianità di servizio e per l'effetto:
Condannare il ad effettuare, sempre ai Controparte_1
soli fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera, affinché l'anno
2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio;
con espressa riserva di produrre, dedurre e provare anche in relazione al contegno processuale di controparte.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU ove versato”.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente esponeva di essere dipendente del in qualità di docente a decorrere dal Controparte_1
Contr 01.09.2012 e di aver svolto periodi di servizio preruolo alle dipendenze del ed Contr una volta ottenuta la conferma in ruolo, ha presentato al oggi l'istanza CP_3
per ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi del d.lgs. 297/94 – T.U. Scuola. Il
Dirigente scolastico aveva quindi provveduto alla ricostruzione della carriera della ma aveva omesso di considerare sia a fini economici che giuridici il servizio Pt_2
prestato dalla ricorrente nel 2013. Tale mancato riconoscimento era dovuto al blocco stipendiale disposto con DPR 4.9.2013 n. 122, che all'art. 1 co. 1 lett. a) disponeva che "...per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al
2 riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nella misura di cui all'art. 9, comma
17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'art. 9 del D.L.
78/2010 a sua volta aveva precluso ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti ed ogni efficacia economica ed incrementi delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (co. 2 bis) limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013 in ragione delle complesse condizioni economiche del Paese.
Il blocco stipendiale e in particolare il blocco della contrattazione collettiva era però dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 avente effetto dal giorno seguente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall'art. 16 co. 1, lett. b) del
D.L. 98/2011. Con la richiamata sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 D.L. 78/2010 attribuisce alle progressioni di carriera per gli aa.ss. 2011, 2012 e
2013 valenza esclusivamente giuridica. Il blocco è pertanto stato ritenuto legittimo limitatamente agli incrementi economici ma non anche con riguardo agli aspetti Contr giuridici. Il , invece, ha escluso qualsiasi rilevanza al servizio prestato nel 2013, sia sotto il profilo economico che per quanto riguarda quello giuridica. La valutazione a fini giuridici del servizio prestato nel 2013 consente al personale docente di ottenere la valutazione di tale anno nelle procedure di mobilità, nelle selezioni interne, nella individuazione delle posizioni in eccedenza ed anche ai fini pensionistici.
Esposte le ragioni in diritto a sostegno della tesi sostenuta e richiamata copiosa e recente giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 16133/2024 dell'11.6.2024) favorevole a quanto sostenuto, essendo stato osservato che il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici.
Si è costituito in giudizio il resistente, che ha concluso chiedendo: CP_1
1) Dichiarare la l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti, e, in
3 subordine la prescrizione.
2) Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolabili, in via forfetaria, in € 1.500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc..
3)Riunire tutte le cause aventi ad oggetto i medesimi petitum e causa petendi assegnate all'Ill.mo Giudice e con udienza fissata nella medesima data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto formulata Controparte_1
genericamente (cfr. al riguardo Tribunale Bari sez. II, 26.9.2024, n.3984, secondo cui
“Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica,
l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il 'dies da quo', né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro.”; ancora, Tribunale Roma sez. XVII, 2.3.2020, n.4541, secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale.”.).
A tali considerazioni segue pronuncia di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Nel merito, l'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
4 di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone poi che "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Questo Tribunale ritiene di dover aderire all'orientamento da ultimo espresso dalla
Corte di cassazione con Ordinanza n. 16133/2024 del 11.06.2024 e con sentenza n.
13619/2025 con le quali è stato confermato il pieno valore giuridico all'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio. La Corte al riguardo ha osservato che "… le
5 disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive- da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma
23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego" (come visto, così recita la rubrica dell'art. 9 del d.l. n.
78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo cioè funzionale e sufficiente al raggiungimento dello scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici. " (Ord.Cass.n.16133/2024).
La diversa e contraria interpretazione, effettuata nel caso di specie dall'Amministrazione scolastica, comporta, come affermato dalla stessa Corte di cassazione, un'estensione della portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate.
Va infatti rilevato che la deroga normativa alle progressioni economiche per un dato periodo non comporta neppure implicitamente l'esclusione del medesimo periodo dal computo dell'anzianità di servizio.
Per tali ragioni, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera con l'inclusione dell'anno 2013 nel computo degli anni di anzianità di servizio ai soli fini giuridici e quindi, con elencazione non esaustiva, in relazione alle procedure di mobilità, alle selezioni interne, alla individuazione delle posizioni in eccedenza ed anche a fini pensionistici.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del
6 modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai soli fini giuridici il servizio prestato nel corso dell'anno 2013 e per l'effetto ordina al resistente di effettuare nuova ricostruzione della carriera della CP_1
ricorrente ai soli fini giuridici contemplando anche il servizio svolto nell'anno
2013 ai fini della determinazione della sua complessiva anzianità di servizio;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che si liquidano in euro 1.314,00 per onorari e compensi, oltre il
15% della somma che precede a titolo di rimborso forfetario spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto, Iva e C.p.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 29 ottobre 2025
Il giudice
RA RI
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Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott. RA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. 22902/2025 r.g. promossa da
, rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Domenico Naso presso il cui studio in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino, 1/b, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dai funzionari Avv.
ND LF e Avv. Emilia Principe ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento a fini giuridici del servizio prestato da personale docente nel corso dell'anno 2013.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti difensivi, da intendere qui richiamati limitatamente a tali conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha adito il giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Roma, per sentire accogliere nei confronti del
[...]
le seguenti conclusioni: Controparte_1
“previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, esclusivamente ai fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013 come valido a determinare l'anzianità di servizio e per l'effetto:
Condannare il ad effettuare, sempre ai Controparte_1
soli fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera, affinché l'anno
2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio;
con espressa riserva di produrre, dedurre e provare anche in relazione al contegno processuale di controparte.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU ove versato”.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente esponeva di essere dipendente del in qualità di docente a decorrere dal Controparte_1
Contr 01.09.2012 e di aver svolto periodi di servizio preruolo alle dipendenze del ed Contr una volta ottenuta la conferma in ruolo, ha presentato al oggi l'istanza CP_3
per ottenere la ricostruzione della carriera ai sensi del d.lgs. 297/94 – T.U. Scuola. Il
Dirigente scolastico aveva quindi provveduto alla ricostruzione della carriera della ma aveva omesso di considerare sia a fini economici che giuridici il servizio Pt_2
prestato dalla ricorrente nel 2013. Tale mancato riconoscimento era dovuto al blocco stipendiale disposto con DPR 4.9.2013 n. 122, che all'art. 1 co. 1 lett. a) disponeva che "...per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al
2 riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nella misura di cui all'art. 9, comma
17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'art. 9 del D.L.
78/2010 a sua volta aveva precluso ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti ed ogni efficacia economica ed incrementi delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (co. 2 bis) limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013 in ragione delle complesse condizioni economiche del Paese.
Il blocco stipendiale e in particolare il blocco della contrattazione collettiva era però dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 avente effetto dal giorno seguente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall'art. 16 co. 1, lett. b) del
D.L. 98/2011. Con la richiamata sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 D.L. 78/2010 attribuisce alle progressioni di carriera per gli aa.ss. 2011, 2012 e
2013 valenza esclusivamente giuridica. Il blocco è pertanto stato ritenuto legittimo limitatamente agli incrementi economici ma non anche con riguardo agli aspetti Contr giuridici. Il , invece, ha escluso qualsiasi rilevanza al servizio prestato nel 2013, sia sotto il profilo economico che per quanto riguarda quello giuridica. La valutazione a fini giuridici del servizio prestato nel 2013 consente al personale docente di ottenere la valutazione di tale anno nelle procedure di mobilità, nelle selezioni interne, nella individuazione delle posizioni in eccedenza ed anche ai fini pensionistici.
Esposte le ragioni in diritto a sostegno della tesi sostenuta e richiamata copiosa e recente giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 16133/2024 dell'11.6.2024) favorevole a quanto sostenuto, essendo stato osservato che il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici.
Si è costituito in giudizio il resistente, che ha concluso chiedendo: CP_1
1) Dichiarare la l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti, e, in
3 subordine la prescrizione.
2) Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolabili, in via forfetaria, in € 1.500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc..
3)Riunire tutte le cause aventi ad oggetto i medesimi petitum e causa petendi assegnate all'Ill.mo Giudice e con udienza fissata nella medesima data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto formulata Controparte_1
genericamente (cfr. al riguardo Tribunale Bari sez. II, 26.9.2024, n.3984, secondo cui
“Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica,
l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il 'dies da quo', né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro.”; ancora, Tribunale Roma sez. XVII, 2.3.2020, n.4541, secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale.”.).
A tali considerazioni segue pronuncia di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Nel merito, l'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
4 di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone poi che "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Questo Tribunale ritiene di dover aderire all'orientamento da ultimo espresso dalla
Corte di cassazione con Ordinanza n. 16133/2024 del 11.06.2024 e con sentenza n.
13619/2025 con le quali è stato confermato il pieno valore giuridico all'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio. La Corte al riguardo ha osservato che "… le
5 disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive- da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma
23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego" (come visto, così recita la rubrica dell'art. 9 del d.l. n.
78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo cioè funzionale e sufficiente al raggiungimento dello scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici. " (Ord.Cass.n.16133/2024).
La diversa e contraria interpretazione, effettuata nel caso di specie dall'Amministrazione scolastica, comporta, come affermato dalla stessa Corte di cassazione, un'estensione della portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate.
Va infatti rilevato che la deroga normativa alle progressioni economiche per un dato periodo non comporta neppure implicitamente l'esclusione del medesimo periodo dal computo dell'anzianità di servizio.
Per tali ragioni, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera con l'inclusione dell'anno 2013 nel computo degli anni di anzianità di servizio ai soli fini giuridici e quindi, con elencazione non esaustiva, in relazione alle procedure di mobilità, alle selezioni interne, alla individuazione delle posizioni in eccedenza ed anche a fini pensionistici.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del
6 modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai soli fini giuridici il servizio prestato nel corso dell'anno 2013 e per l'effetto ordina al resistente di effettuare nuova ricostruzione della carriera della CP_1
ricorrente ai soli fini giuridici contemplando anche il servizio svolto nell'anno
2013 ai fini della determinazione della sua complessiva anzianità di servizio;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che si liquidano in euro 1.314,00 per onorari e compensi, oltre il
15% della somma che precede a titolo di rimborso forfetario spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto, Iva e C.p.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 29 ottobre 2025
Il giudice
RA RI
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