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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13913/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13913 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. BABOLIN TATIANA P.IVA_1
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni di parte attrice:
La Liquidazione Giudiziale di , dichiara di rinunciare agli atti di Parte_1 Parte_1 causa nonché all'azione e chiede che l'Ill.mo Giudice Istruttore voglia dichiarare l'estinzione del presente giudizio a spese compensate, con cancellazione della causa dal ruolo. Si chiede altresì, ai sensi dell'art. 669 decies, primo comma, c.p.c., che l'Ill.mo Giudice Istruttore voglia emettere l'ordinanza di cancellazione della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo immobiliare trascritto in data 8 giugno 2023 presso la Conservatoria dei RRII di Padova (Registro Particolare 14981 Registro Generale
21158) sull'immobile di proprietà del convenuto , a favore della Controparte_1 Parte_1
[...
[...] , sito in EN AD (PD), Via Pasubio n. 6 CP_2 Parte_1 Parte_1
(come da nota che si allega).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con atto di citazione notificato in data 4.10.2023, la Liquidazione Giudiziale Parte_2
ha convenuto in giudizio , chiedendo l'accertamento della
[...] Controparte_1 responsabilità del convenuto per i danni arrecati alla società quale ex amministratore e liquidatore, con condanna al risarcimento del danno.
1.2.Il convenuto non si è costituito nonostante rituale notifica ed è stato dichiarato contumace.
1.3.In corso di causa la procedura attrice ha dedotto di aver raggiunto un accordo transattivo con il convenuto, da questi interamente eseguito, e ha rinunciato agli atti e all'azione, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la cancellazione del sequestro immobiliare chiesto e ottenuto ante causam, trascritto in data 8 giugno 2023 sull'immobile sito in EN AD, Via Pasubio n. 6, di proprietà del convenuto contumace, presso la Conservatoria del RRII di Padova (Registro Particolare 14981
Registro Generale 21158).
1.4. Per la sua natura assorbente va esaminata per prima la rinuncia all'azione, che l'attrice ha ribadito di volere presentare unitamente alla rinuncia agli atti nelle note scritte depositate in data 1.10.2025.
La rinuncia all'azione, da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, presuppone che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, e, dunque, consiste in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali (Cass. Ord. Sez. 1 n. 7883 del
2023).
A differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e determina l'estinzione definitiva dell'azione e la cessazione della materia del contendere, pronuncia che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 - 01).
Tenuto conto delle ragioni esposte dall'attrice e delle sue conclusioni, deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio di merito.
Quanto alla cancellazione della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo, va rilevato che pur essendo l'art. 2668 c.c. riferibile solo alla cancellazione delle domande indicate negli artt. 2642 e 2643
c.c., la misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ. ( Cass. Sez. U, Sentenza n.
12103 del 16/07/2012 Rv. 623271 - 01).
2 Come chiarito dalla Suprema Corte, la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice del merito, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013, Rv. 625731 - 01).
Nella specie, l'attrice ha insistito per l'ordine di cancellazione della trascrizione del sequestro, la cui inefficacia consegue all'estinzione del presente giudizio di merito, senza che sia necessaria la proposizione di un autonomo giudizio ex art. 669 novies c.p.c.
Tale conclusione appare anche rispondente al principio di economia processuale.
1.4.Come da richiesta della parte attrice, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
2) Compensa interamente le spese di lite.
3) Ordina la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo immobiliare trascritto in data 8 giugno 2023 presso la Conservatoria dei RRII di Padova (Registro Particolare 14981
Registro Generale 21158) sull'immobile di proprietà del convenuto , a favore della Controparte_1
Liquidazione Giudiziale , sito in EN AD (PD), Via Parte_1
Pasubio n. 6, come da nota in atti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13913 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. BABOLIN TATIANA P.IVA_1
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni di parte attrice:
La Liquidazione Giudiziale di , dichiara di rinunciare agli atti di Parte_1 Parte_1 causa nonché all'azione e chiede che l'Ill.mo Giudice Istruttore voglia dichiarare l'estinzione del presente giudizio a spese compensate, con cancellazione della causa dal ruolo. Si chiede altresì, ai sensi dell'art. 669 decies, primo comma, c.p.c., che l'Ill.mo Giudice Istruttore voglia emettere l'ordinanza di cancellazione della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo immobiliare trascritto in data 8 giugno 2023 presso la Conservatoria dei RRII di Padova (Registro Particolare 14981 Registro Generale
21158) sull'immobile di proprietà del convenuto , a favore della Controparte_1 Parte_1
[...
[...] , sito in EN AD (PD), Via Pasubio n. 6 CP_2 Parte_1 Parte_1
(come da nota che si allega).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con atto di citazione notificato in data 4.10.2023, la Liquidazione Giudiziale Parte_2
ha convenuto in giudizio , chiedendo l'accertamento della
[...] Controparte_1 responsabilità del convenuto per i danni arrecati alla società quale ex amministratore e liquidatore, con condanna al risarcimento del danno.
1.2.Il convenuto non si è costituito nonostante rituale notifica ed è stato dichiarato contumace.
1.3.In corso di causa la procedura attrice ha dedotto di aver raggiunto un accordo transattivo con il convenuto, da questi interamente eseguito, e ha rinunciato agli atti e all'azione, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la cancellazione del sequestro immobiliare chiesto e ottenuto ante causam, trascritto in data 8 giugno 2023 sull'immobile sito in EN AD, Via Pasubio n. 6, di proprietà del convenuto contumace, presso la Conservatoria del RRII di Padova (Registro Particolare 14981
Registro Generale 21158).
1.4. Per la sua natura assorbente va esaminata per prima la rinuncia all'azione, che l'attrice ha ribadito di volere presentare unitamente alla rinuncia agli atti nelle note scritte depositate in data 1.10.2025.
La rinuncia all'azione, da tempo conosciuta nella prassi giudiziale, presuppone che la parte ritenga, con effetto preclusivo per il futuro, di non proseguire nell'azione, e, dunque, consiste in un negozio di diritto sostanziale ad effetti abdicativi posto in essere in forme processuali (Cass. Ord. Sez. 1 n. 7883 del
2023).
A differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte e determina l'estinzione definitiva dell'azione e la cessazione della materia del contendere, pronuncia che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 - 01).
Tenuto conto delle ragioni esposte dall'attrice e delle sue conclusioni, deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio di merito.
Quanto alla cancellazione della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo, va rilevato che pur essendo l'art. 2668 c.c. riferibile solo alla cancellazione delle domande indicate negli artt. 2642 e 2643
c.c., la misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ. ( Cass. Sez. U, Sentenza n.
12103 del 16/07/2012 Rv. 623271 - 01).
2 Come chiarito dalla Suprema Corte, la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice del merito, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013, Rv. 625731 - 01).
Nella specie, l'attrice ha insistito per l'ordine di cancellazione della trascrizione del sequestro, la cui inefficacia consegue all'estinzione del presente giudizio di merito, senza che sia necessaria la proposizione di un autonomo giudizio ex art. 669 novies c.p.c.
Tale conclusione appare anche rispondente al principio di economia processuale.
1.4.Come da richiesta della parte attrice, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
2) Compensa interamente le spese di lite.
3) Ordina la cancellazione della trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo immobiliare trascritto in data 8 giugno 2023 presso la Conservatoria dei RRII di Padova (Registro Particolare 14981
Registro Generale 21158) sull'immobile di proprietà del convenuto , a favore della Controparte_1
Liquidazione Giudiziale , sito in EN AD (PD), Via Parte_1
Pasubio n. 6, come da nota in atti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
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