Sentenza 2 novembre 2021
Decreto presidenziale 15 aprile 2025
Ordinanza collegiale 23 luglio 2025
Ordinanza collegiale 23 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9585 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09585/2025REG.PROV.COLL.
N. 04439/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2022, proposto da AG AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Urso, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Filippo Bacile, n. 3, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orta di Atella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Severino Berardi e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6905/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. DA ON e gli avvocati come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante, in qualità di proprietaria del fabbricato in Orta di Atella alla via Garibaldi n.77 di cui al fl.9 p.lla 5163 sub 1-2-4-5, in data 17/7/2014 presentava istanza di accertamento di conformità ex art.36 del DPR n.380/2001 per interventi di nuova costruzione, con applicazione del combinato disposto degli artt.4 e 12, comma 4-bis della L.R. n.19/2009.
Il fabbricato era stato realizzato con C.E. n.205 del 17/1/1999 a nome del donatario AN AL in zona B/2, ma con il provvedimento impugnato il titolo in sanatoria è stato negato per gli stessi motivi già oggetto di preavviso di diniego.
Le opere edili, oggetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria sono: locale al piano terra, cantinato, taverna, porticato e piano primo lato interno.
Il rigetto si basa sulla assenza di dimostrazione della c.d. “doppia conformità” (ex art.36 TUE) alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data di realizzazione dell’abuso ed al momento della presentazione della domanda.
Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso al Tar Campania che lo rigettava con sentenza n. 6905/2021. In particolare, secondo tale sentenza, nella fattispecie parte ricorrente non ha fornito prova della doppia conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data di realizzazione dell’abuso ed al momento di presentazione della domanda; peraltro è palese che l’intervento sia stato realizzato dopo l’entrata in vigore della L.R. n.19/2009 cd. “Piano casa”, per cui non è possibile invocarne l’applicazione, così come non essendo i lotti neanche contigui ed anzi ricadenti in separate zone territoriali soggette a distinti disposti normativi, non risultava legittimamente possibile unificare ed asservire i lotti ai fini dell’invocata sanatoria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello AN AG articolando n. 3 motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto “ error in procedendo: violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art.101 cpc: principio del contraddittorio - violazione e falsa applicazione degli art.24 e 111 costituzione - consequenziale richiesta di rinvio della presente controversia innanzi al giudice di primo grado ex art.105 c.p.a. ”.
Lamenta che l’udienza straordinaria di smaltimento del 27/10/2021 è stata svolta senza la necessaria partecipazione del difensore di AN AG al quale non è stato notificato e/o comunicato l’avviso di fissazione e/o trattazione dell’udienza in modalità da remoto. È mancato quindi l’indefettibile contraddittorio tra le parti.
Invero, l’avviso di fissazione dell’udienza risulta notificato ad un indirizzo pec: salvatore.perrott a 65@avvocatismcv.it del tutto inesistente. Come risulta da Registri di Giustizia il domicilio digitale del Difensore di AN AG al momento della notifica dell’avviso di fissazione/trattazione della udienza del 27/10/2021 è il seguente: avv.salvatoreperrotta@legalmail.it., come risulta dalle visure: REGISTRI CONSIGLIO NAZIONALE FORENSEALBO AVVOCATI NAPOLI NORD ed INI PE.
Con il secondo motivo ha dedotto “ error in iudicando: erroneità della sentenza- per intrinseca illogicità della motivazione - violazione di legge - violazione e falsa applicazione della legge n.124/2015 ”.
Lamenta che la sentenza impugnata nulla ha riferito in merito al legittimo affidamento della ricorrente/appellante rispetto all’esito dell’istata domanda né tanto meno ha ritenuto di dover disporre la verificazione dello stato dei luoghi
Con il terzo motivo di appello ha dedotto: “ error in iudicando-violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 del dpr 380/2001 - violazione della legge regionale Campania n.19/2009 -violazione del regolamento edilizio del Comune di Orta di Atella - difetto di istruttoria - eccesso di potere - sviamento violazione del’art.3 legge 241/1990 ”.
Lamenta che la sentenza impugnata sul punto, ha omesso di specificare né ha dato contezza che il Comune di Orta di Atella non ha adempiuto al dovere di accertare previamente le opere indicate dalla ricorrente nella domanda di sanatoria, con un riscontro effettivo dello stato dei luoghi.
Il Comune intimato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 6564 del 2025 veniva disposta istruttoria, anche in ordine all’eccezione formulata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 cod proc amm, al fine di acquisire dagli uffici di Segreteria del Tar Campania, l’avviso di fissazione dell’udienza inviato in vista della trattazione dell’udienza di smaltimento del 27 ottobre 2021.
All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa passava in decisione.
L’appello è fondato in ordine al primo motivo, avente effetto assorbente.
Con tale deduzione, infatti, si denuncia l’errore procedurale integrato nel giudizio di primo grado in forza della trasmissione dell’avviso di fissazione dell’udienza di merito presso un indirizzo telematico diverso da quello dell’avvocato domiciliatario.
Tale accertato vizia implica il rinvio al primo giudice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 cod proc amm (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, n. 6607 del 4.10.2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 cod. proc. amm. va pertanto disposto l’annullamento della sentenza appellata, con rinvio al primo giudice.
Sussistono giusti motivi, stante l’esito processuale, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 cod.proc.amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di RL, Presidente FF
DA ON, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA ON | EL Di RL |
IL SEGRETARIO