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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 930/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore e con l'Avv. MENCINI CP_1
MARCO
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in presso CP_2 C.F._2
il Difensore
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
1. L'attore – già legato alla convenuta da rapporto affettivo significativo – espone di averle erogato la complessiva somma di Euro 50.000,00 a titolo di prestito infruttifero che, proprio in ragione del rapporto predetto, non era formalizzato in atto scritto;
l'intesa verbale prevedeva la restituzione dell'erogazione, da parte della convenuta, mediante l'accollo delle rate del finanziamento acceso dall'attore per reperire la provvista. Interrotto il rapporto sentimentale a fine 2022, dal 2023 l'attore sollecitava la restituzione delle somme, anche mediante rinegoziazione con l'ente finanziatore, ma senza alcun riscontro. Infine, in data 02.08.2023, la convenuta comunicava che il bar precedentemente acquistato in gestione (con denari del presso il centro commerciale “Gotico” di Piacenza era in vendita e che con Pt_1
quei proventi avrebbe rimborsato il (doc.9). Tuttavia, la notte del 31.10.2023 Pt_1
un incendio danneggiava il bar (doc.10); seguivano interlocuzioni infruttuose, tra cui il riconoscimento del debito con richiesta di dilazione (“Ho l'assicurazione in ballo che
dovrebbe liquidarmi a breve, appena ricevo i soldi mi faccio sentire”) che, per il tenore non univoco, non può considerarsi atto di prontezza all'adempimento (doc. 14). La
richiesta di sottoscrivere un formale riconoscimento di debito con promessa di pagamento rateale (doc.16) non veniva sottoscritta dalla convenuta che si rendeva infine irreperibile.
2. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. La convenuta, ritualmente citata, ha scelto di rimanere contumace. Occorre doverosamente premettere che la contumacia “integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza
confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata
della relativa prova, sicché […] non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte
pagina 2 di 4 attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa,
indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte,
dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.”
(Cass. 24885/2014). Ed invero “la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non
può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari
del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su
cui si articola il contraddittorio.” (Cass. 10554/1994).
Ciò posto, è da ritenere che i fatti di causa risultano provati non già per il solo fatto della mancata costituzione della resistente, quanto piuttosto per aver parte ricorrente offerto sufficienti elementi di prova dei fatti costitutivi e giustificativi della propria pretesa. Se è vero dunque che la contumacia di per sé non implica alcuna non contestazione, è pur vero che il contegno della resistente emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatile al proprio indirizzo. Sicché ritiene questo Giudice che l'inerzia e il silenzio della resistente siano da valutarsi in relazione agli CP_2
elementi di prova forniti dalla parte ricorrente, e che quindi ella non abbia, con tale condotta, fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.);
proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta,
diversamente risolvendosi in un regime processuale più favorevole di quello delle parte costituita.
Ne discende che, dovendosi considerare pacifici e pienamente provati i fatti di causa, accertato e dichiarato il debito della sig.ra nei confronti CP_2
pagina 3 di 4 dell'attore nella somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo. Non può trovare infatti accoglimento la domanda di interessi per ritardo nelle transazioni commerciali, trattandosi di rapporto obbligatorio sorto non tra imprenditori ma tra partners di una relazione affettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento, in favore di , CP_2 Parte_1
della somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Condanna a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate per le CP_2
ragioni di cui in motivazione in Euro 5.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 930/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore e con l'Avv. MENCINI CP_1
MARCO
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in presso CP_2 C.F._2
il Difensore
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
1. L'attore – già legato alla convenuta da rapporto affettivo significativo – espone di averle erogato la complessiva somma di Euro 50.000,00 a titolo di prestito infruttifero che, proprio in ragione del rapporto predetto, non era formalizzato in atto scritto;
l'intesa verbale prevedeva la restituzione dell'erogazione, da parte della convenuta, mediante l'accollo delle rate del finanziamento acceso dall'attore per reperire la provvista. Interrotto il rapporto sentimentale a fine 2022, dal 2023 l'attore sollecitava la restituzione delle somme, anche mediante rinegoziazione con l'ente finanziatore, ma senza alcun riscontro. Infine, in data 02.08.2023, la convenuta comunicava che il bar precedentemente acquistato in gestione (con denari del presso il centro commerciale “Gotico” di Piacenza era in vendita e che con Pt_1
quei proventi avrebbe rimborsato il (doc.9). Tuttavia, la notte del 31.10.2023 Pt_1
un incendio danneggiava il bar (doc.10); seguivano interlocuzioni infruttuose, tra cui il riconoscimento del debito con richiesta di dilazione (“Ho l'assicurazione in ballo che
dovrebbe liquidarmi a breve, appena ricevo i soldi mi faccio sentire”) che, per il tenore non univoco, non può considerarsi atto di prontezza all'adempimento (doc. 14). La
richiesta di sottoscrivere un formale riconoscimento di debito con promessa di pagamento rateale (doc.16) non veniva sottoscritta dalla convenuta che si rendeva infine irreperibile.
2. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. La convenuta, ritualmente citata, ha scelto di rimanere contumace. Occorre doverosamente premettere che la contumacia “integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza
confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata
della relativa prova, sicché […] non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte
pagina 2 di 4 attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa,
indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte,
dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.”
(Cass. 24885/2014). Ed invero “la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non
può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari
del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su
cui si articola il contraddittorio.” (Cass. 10554/1994).
Ciò posto, è da ritenere che i fatti di causa risultano provati non già per il solo fatto della mancata costituzione della resistente, quanto piuttosto per aver parte ricorrente offerto sufficienti elementi di prova dei fatti costitutivi e giustificativi della propria pretesa. Se è vero dunque che la contumacia di per sé non implica alcuna non contestazione, è pur vero che il contegno della resistente emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificatile al proprio indirizzo. Sicché ritiene questo Giudice che l'inerzia e il silenzio della resistente siano da valutarsi in relazione agli CP_2
elementi di prova forniti dalla parte ricorrente, e che quindi ella non abbia, con tale condotta, fornito alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non avendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo (art. 2697 c.c.);
proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta,
diversamente risolvendosi in un regime processuale più favorevole di quello delle parte costituita.
Ne discende che, dovendosi considerare pacifici e pienamente provati i fatti di causa, accertato e dichiarato il debito della sig.ra nei confronti CP_2
pagina 3 di 4 dell'attore nella somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo. Non può trovare infatti accoglimento la domanda di interessi per ritardo nelle transazioni commerciali, trattandosi di rapporto obbligatorio sorto non tra imprenditori ma tra partners di una relazione affettiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento, in favore di , CP_2 Parte_1
della somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Condanna a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate per le CP_2
ragioni di cui in motivazione in Euro 5.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4