Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2026, proposto da
Medieco Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Letterio Luca Buceti e Katia Nucifora, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Letterio Luca Buceti in Catania, Via Firenze, n. 20;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Elena Argento e Giuseppe Moceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Progetto Ecologia A&C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione n. 2259 del 12 dicembre 2025, avente ad oggetto: “gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi prodotti dai PP.OO. e dai distretti sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna - Approvazione atti di gara e conseguente aggiudicazione del lotto 1 e dichiarazione di lotto deserto relativamente al lotto 2”;
- della deliberazione n. 392 del 18 marzo 2025, avente ad oggetto “gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi prodotti dai PP.OO. e dai distretti sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, prodromico e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e di Progetto Ecologia A&C S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con deliberazione n. 392 del 18 marzo 2025, l’A.S.P. di Enna indiceva una gara a procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi (lotto n. 1) e non pericolosi (lotto n. 2) prodotti dai PP.OO. e dai distretti sanitari dell’Azienda, da aggiudicare impiegando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, anche in presenza di una sola offerta valida.
Avviata la procedura tramite portale Consip, perveniva entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 31 maggio 2025 soltanto l’offerta della società “Progetto Ecologia di A&C S.r.l.” per il lotto n. 1, alla quale, all’esito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica, con deliberazione n. 2259 del 12 dicembre 2025, veniva aggiudicata la gara per il suddetto lotto.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli atti della procedura propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “Medieco Servizi S.r.l.”, articolando i seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 83 DEL D. LGS. 36/2023 DELL’ALLEGATO II.6: TOTALE INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA; ASSENZA DI INDICAZIONE DEL PREZZO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO; MANCATA DISTINZIONE TRA I LOTTI OGGETTO DI GARA E ASSENZA D’INDICAZIONE DEL PREZZO A BASE D’ASTA PER IL SINGOLO LOTTO; ERRATA INDICAZIONE DEL CPV NON CONFORME ALL’OGGETTO DELLA GARA.
Col primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il disciplinare di gara sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato II.6, Parte I, Sez. C in ragione:
1) della mancata indicazione del prezzo al chilogrammo a base d’asta del servizio da espletarsi;
2) della mancata corretta suddivisione e presentazione dei due lotti di gara;
3) dell’erronea indicazione del CPV di gara;
4) della previsione di un unico importo di contributo ANAC;
II. VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE IN MERITO AL DISALLINEAMENTO TRA QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA (I.E. LEX SPECIALIS) E LA PIATTAFORMA ONLINE.
Col secondo motivo, la ricorrente lamenta talune discrasie tra la piattaforma online (la quale consentirebbe di partecipare alla gara per uno solo dei due lotti) e il disciplinare di gara (che invece non ammetterebbe una partecipazione disgiunta).
Inoltre, mentre nella piattaforma ANAC sarebbe indicato, quale termine di presentazione delle offerte, il 31 maggio 2025, ore 10:00, nella piattaforma online sarebbe indicato quello del 31 maggio 2025, ore 12:00.
Ed ancora, non sarebbero chiare le modalità di formulazione dell’offerta per via telematica;
III. SULLA MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA.
Col terzo motivo, la ricorrente si duole del fatto che:
- la procedura non è stata pubblicata come una vera e propria RDO all’interno delle sezioni “Negoziazioni” o “Richieste di Offerta” del portale, bensì inserita nella sezione “Altri Bandi”;
- la procedura è stata pubblicata sotto la sezione “Esame assegnazione Farmaci”, erronea rispetto al suo oggetto;
- il link per la pubblicazione delle richieste di chiarimenti e dei relativi riscontri porterebbe ad una pagina inesistente;
IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 92 DEL D. LGS. 36/2023.
Col quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 in quanto, pur a fronte dei chiarimenti richiesti su tutte le problematiche sopra evidenziate, l’Amministrazione non avrebbe concesso agli operatori economici una proroga del termine di presentazione delle offerte;
V. VIOLAZIONE DI LEGGE - PROBLEMI LEGATI ALL’OFFERTA: IMPOSSIBILITÀ DI OTTEMPERARE A QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE PER INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI FORNITI.
Col quinto motivo, la ricorrente sostiene che i moduli predisposti per la redazione dell’offerta economica non fossero idonei allo scopo;
VI. RIPARTIZIONE BUDGET DI GARA INCONGRUO – BUDGET COMPLESSIVO PREVISTO FUORI LINEA CON GLI ULTIMI ANNI DI SERVIZIO ESPLETATO.
Col sesto motivo, la ricorrente sostiene che la suddivisione operata al 50% nella piattaforma online con riferimento ai lotti sarebbe assolutamente inveritiera e che l’importo a base di gara non sarebbe stato sufficiente a coprire il costo del servizio per la durata triennale indicata nel bando.
Resiste al ricorso la società “Progetto Ecologia di A&C S.r.l.”, eccependone l’inammissibilità nonché l’infondatezza nel merito.
Si costituisce in giudizio anche l’A.S.P. di Enna, la quale eccepisce l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui vengono impugnate clausole del bando asseritamente illegittime e la sua inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, insistendo, altresì, per il rigetto nel merito del gravame.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
TO
Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’operatore economico che non abbia partecipato alla gara - in quanto portatore di un interesse di mero fatto, come tale non qualificato e non differenziato - è privo di legittimazione ad impugnare gli atti della relativa procedura cui è rimasto estraneo, salvo tre eccezioni tassative: laddove si contesti l’indizione della gara in sé; nell’ipotesi di mancato espletamento della procedura, avendo la P.A. disposto l’affidamento in via diretta; nel caso di impugnazione delle clausole del bando, assumendone la portata immediatamente escludente (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11519) ” (T.A.R. Bari Puglia sez. I, 3 maggio 2025, n. 630);
- nel caso in cui si contesti il carattere immediatamente escludente di una clausola del bando, ne è necessaria l’impugnazione immediata ((T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 dicembre 2025, n. 21853);
- rientrano nel genus delle “ clausole immediatamente escludenti ” di un bando di gara le seguenti fattispecie: “ a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.) e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso"" (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; V, 7 marzo 2024, n. 2229; III, 4 settembre 2020, n. 5358) ” (Consiglio di Stato sez. V, 4 marzo 2025, n. 1829).
Nel caso di specie, con memorie del 27 gennaio 2026 e del 3 aprile 2026, parte ricorrente ha tenuto a precisare che i denunciati vizi degli atti di gara:
- in parte, “ non hanno proprio concesso la possibilità di prendere visione del bando in maniera tempestiva, se non a ridosso della scadenza dello stesso (e.g. errato CPV indicato…; pubblicazione del bando in una sezione errata…; data di pubblicazione del bando incerta…) ”;
- in parte “ non hanno causato un’esclusione immediata ma – tuttavia – non hanno garantito un’ampia partecipazione alla procedura (come è concretamente ravvisabile dal fatto che solo una domanda è stata inoltrata) ”.
Or bene, ritiene il Collegio che la tesi dell’esistenza di vizi che abbiano impedito la stessa conoscenza del bando in tempo utile per la presentazione di un’offerta sia, in realtà, smentita dalla stessa richiesta di chiarimenti della ricorrente, formulata in data 21 maggio 2025, ossia dieci giorni prima del termine di scadenza per la partecipazione alla gara, fissato per il 31 maggio 2025.
La società ricorrente ha, quindi, potuto riscontrare, al più, delle difficoltà nella formulazione dell’offerta, ma sicuramente non può sostenere di non essere venuta a conoscenza della gara prima del decorso dei termini per parteciparvi.
Rispetto alle carenze e/o incongruità del disciplinare di gara, parte ricorrente ammette che non si trattasse di profili della lex specialis impeditivi della partecipazione alla procedura.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in ossequio all’indirizzo giurisprudenziale, più volte confermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenze 26 aprile 2018, n. 4; 7 aprile 2011, n. 4; 29 gennaio 2003, n. 1), secondo cui “ in materia di controversie aventi ad oggetto le gare di appalto, la legittimazione “deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione” mentre “chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è…legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione - per lui res inter alios acta - venga nuovamente bandita” ” (Consiglio di Stato sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 7989).
Del resto, la stessa ricorrente ammette che la controinteressata è stata in grado di formulare un’offerta che le ha consentito di conseguire l’aggiudicazione della gara per il lotto n. 1.
E “ per potersi definire “immediatamente escludente” (con quanto ne segue su oneri e modalità di impugnazione), la previsione della lex specialis deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta…Una tale eccezionale ipotesi non è ravvisabile…quando vi siano altre offerte, quand’anche in numero esiguo ” (Consiglio di Stato sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736).
Qualora, peraltro, la ricorrente avesse sostenuto il carattere escludente delle clausole impugnate, l’odierno ricorso sarebbe stato irricevibile per tardività, sussistendo l’onere d’impugnazione immediata del bando e del disciplinare di gara.
Non rileva nemmeno che l’Amministrazione non abbia di fatto concesso una proroga per la presentazione dell’offerta.
Invero, delle due l’una:
- o la ricorrente era in grado di formulare un’offerta, pur a fronte dei vizi lamentati, ed allora l’eventuale violazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 sarebbe stata denunciabile dopo la partecipazione alla gara e nel caso di aggiudicazione ad altro operatore economico;
- o i vizi denunciati erano tali da impedire di formulare un’offerta, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente il bando e il capitolato di gara, facendo valere anche la violazione della predetta norma (senza attendere la conclusione dell’intera procedura).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente e di Progetto Ecologia di A&C S.r.l., che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00, per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
MA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| MA CA | PA GG |
IL SEGRETARIO