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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 734 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Marrese, presso il cui studio, in Parte_1
Rende (CS), via J. F. Kennedy n. 56/D, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Luca, presso il cui studio, in Cosenza, via M. Leporace n. 29, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
nonché contro
e Tribunale di Cosenza - in persona dei Controparte_2 Controparte_3 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (avv. Mariachiara Fittante), presso i cui uffici di via
Gioacchino Da Fiore n. 34 sono altresì elettivamente domiciliati;
opposti
nonché contro in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore; opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo di veicoli;
conclusioni delle parti: all'udienza del 26 novembre 2024 così hanno concluso: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione: 1) Preliminarmente sospendere l'efficacia dell'esecutorietà del ruolo dell'atto impugnato e del documento sotteso recante n. 0348020220000024000 per i motivi sopra esplicitati. 2) Dichiarare la nullità del preavviso di fermo impugnato in questa sede, e per l'effetto del documento n. 0348020220000024000 sottesa alla comunicazione di preavviso di fermo impugnata, poiché il motociclo TG EF73741 è cointestato, nonché la mancata descrizione del bene sottoposto a preavviso di fermo;
3)
1 Dichiarare altresì la nullità del preavviso di fermo impugnato in questa sede, e per l'effetto del documento n. 0348020220000024000, sottesa alla comunicazione di preavviso di fermo impugnata, per omessa notifica degli atti presupposti. 3) Ad ogni modo, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del preteso diritto della cartella indicata, risultante dalla comunicazione impugnata e decadenza dell'azione per i motivi di cui in narrativa;
nonché accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per illegittimo calcolo di interessi e sanzioni, nonché nel merito per insussistenza della pretesa;
5) accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per sproporzione del preavviso di fermo con il valore del bene, trattandosi tra l'altro di bene cointestato;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per l'opposta : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e Controparte_1 respinta ogni contraria deduzione, eccezione, produzione e richiesta: - rigettare la richiesta di sospensiva per carenza dei requisiti prescritti dalla legge;
- respingere il presente ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
in caso inverosimile di suo accoglimento per ragioni attinenti all'esclusivo operato dell'Ente creditore, ritenere indenne da oneri l'
[...]
e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva. Con vittoria di spese Controparte_5
e compenso di lite”; per l'opposto : “poiché nelle more intervenuta sentenza Controparte_2 dell'intestato Tribunale, passata in giudicato, di annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo oggetto di causa, alla quale il CP_2 si è conformato, provvedendo allo sgravio delle cartelle per il carico esattoriale di competenza, si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, evidenziandosi la legittimità dell'operato dell'amministrazione”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il preavviso di Parte_1 fermo amministrativo di veicolo notificatogli dall' in ragione Controparte_1 di n. 4 cartelle esattoriali, per complessivi € 13.650,27, enti impositori il Controparte_2
e l' dell'intestato Tribunale, assumendone, nell'ordine,
[...] Controparte_3
l'invalidità (a) siccome attinto veicolo cointestato, di cui oltremodo omessa l'indicazione di marca, modello e targa, ed altresì (b) per violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000, poiché non allegate le 49 cartelle esattoriali in relazione del quale adottato, e (c) per difetto di motivazione, nonché, in ogni caso, l'illegittimità (d) per omessa o irregolare notifica delle cartelle, (e) per prescrizione, anche degli interessi, e decadenza dell'azione, (f) per inesistenza della prova sull'effettiva consegna del ruolo per l'esecuzione, (g) per pretese di somme aggiuntive e/o interessi di cui non specificato il calcolo;
rassegnava le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, l' propugnava a sua volta, Controparte_1 nell'ordine, (a) la legittimità dell'iscrizione del fermo anche su veicolo cointestato e descritto con la sola indicazione della targa, (b) il mancato compimento, anche in ragione della legislazione emergenziale CoVid-19, del termine decennale di prescrizione, (c) l'irretrattabilità della pretesa in ragione della regolare notifica delle cartelle e del decorso del termine per la loro impugnazione, (d) la possibilità di motivazione del preavviso di fermo per relationem, ossia con il semplice richiamo del carico esattoriale insoluto, senza necessità di allegazione delle cartelle (e) già legittimamente notificate, anche ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, (f) la rispondenza del preavviso al relativo modello ministeriale, (f) la legittimità della pretesa per interessi e sanzioni tipizzate dalla legge;
rassegnava quindi le conclusioni di cui in epigrafe.
2 Dal canto suo, nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il e l' dell'intestato Tribunale, enti impositori, Controparte_2 Controparte_3 si limitavano a riaffermare la legittimità delle pretese esattoriali, instando per la reiezione dell'opposizione. Respinta, in apposito subprocedimento, l'istanza cautelare, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (vecchio rito), in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 26.11.2024 l'Avvocatura dello Stato rappresentava che, nelle more, era intervenuta la sentenza n. 251/2024 dell'intestato Tribunale, passata in giudicato, di annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo, alla quale gli enti impositori si erano conformati, invocando conseguente declaratoria di cessata materia del contendere;
l'opponente si riportava invece alle conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, riservandosi di controdedurre sul punto in comparsa conclusionale, nella quale tuttavia rassegnava le medesime conclusioni. Tanto premesso in fatto, l'opposizione è in parte inammissibile ed in parte attinta da intervenuta cessazione della materia del contendere.
In primo luogo, va rilevato come il gravame involga cumulativamente vizi propri e vizi derivati del preavviso di fermo. In relazione ai secondi, la difesa dell'opponente ha sottaciuto, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui la circostanza è stata dedotta dall'Avvocatura dello Stato, che, per i medesimi motivi di invalidità derivata, ossia l'omessa o invalida notificazione delle cartelle e la conseguente prescrizione della pretesa esattoriale, nonché la richiesta di interessi e sanzioni indebite e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, era già stata proposta autonoma impugnativa avverso l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e le cartelle esattoriali.
Alla comparsa conclusionale, nondimeno, la difesa del ha allegato la sentenza Pt_1 che, in accoglimento di quel gravame, ha definitivamente annullato intimazione e cartelle, in base ai quali preavvisata l'iscrizione del fermo con il provvedimento impugnato nella odierna sede, oltre alle sentenze del Giudice di Pace di parziale illegittimità del fermo, in relazione a cartelle rientranti nella competenza di quel giudice.
Orbene, la circostanza involge necessaria valutazione di inammissibilità della riproposizione in separato giudizio dei medesimi motivi, che non deriva dalle eccezioni dell'opposta , atteso che, per un verso, l'ormai unanime Controparte_1 giurisprudenza (Cass. n. 28509/2022, 6844/2024) riconosce l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, in giudizio di accertamento dell'insussistenza del diritto di iscriverlo, mentre, sotto diverso profilo, non può certo parlarsi di irretrattabilità della pretesa esattoriale in pendenza dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali. Piuttosto, come premesso, l'inammissibilità deriva dalla pedissequa riproposizione, nella odierna sede, dei medesimi motivi già dedotti dinanzi al giudice dell'opposizione all'intimazione di pagamento ripristinatoria dell'efficacia esecutiva delle cartelle, che costituiscono il titolo della pretesa esattoriale, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 251/2024 dell'intestato Tribunale. Siffatta evenienza non determina però (parziale) litispendenza con l'opposizione alla odierna attenzione, semplicemente perché il titolo, opponibile esclusivamente in quella sede sua propria, in quella odierna deve invece considerarsi, almeno fino alla sentenza di annullamento dello stesso, sussistente, anche sotto il profilo della sua esecutorietà, non sospesa dal Tribunale nel ridetto giudizio, e, come tale, valido presupposto (astratto) per l'emissione del preavviso di fermo.
3 In altri termini: al giudice dell'opposizione alle (diverse) forme di esecuzione esattoriale lo scrutinio del titolo è precluso o dalla sua mancata impugnazione, che comporta la c.d. irretrattabilità della pretesa, ovvero dalla sua impugnazione nella sede sua propria, come nel caso di specie, evenienza che impedisce al debitore la riproposizione dei medesimi motivi nel giudizio di opposizione al fermo, piuttosto che all'iscrizione di ipoteca, o al pignoramento esattoriale. Per le medesime argomentazioni, nondimeno, non si può neppure far ricorso all'istituto della sospensione per pregiudizialità (dell'accertamento insito nell'opposizione al titolo) ex art. 295 c.p.c. Ovviamente, l'intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali e della relativa intimazione di pagamento, riverbera i suoi effetti sulla validità del fermo eventualmente iscritto, ma non incide sulla valutazione di inammissibilità dei motivi di esistenza della pretesa esattoriale (ri)proposti nella odierna sede.
Peraltro, ammettere lo scrutinio di quei motivi avrebbe effetto di incidere sul giudicato di annullamento formatosi sui medesimi, potenzialmente avverso, per assurdo, allo stesso opponente.
Nondimeno, la sopravvenuta declaratoria giudiziale di insussistenza della pretesa esattoriale, che determina, a cascata, l'illegittimità del fermo preannunciato o, finanche, nelle more, iscritto, priva automaticamente l'opponente di interesse – condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione – alla pronuncia sui vizi propri del preavviso, così imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione ai medesimi, come correttamente propugnato, in udienza di precisazione delle conclusioni, dall'Avvocatura dello Stato. Per inciso, nessuno dei motivi dedotti dall'opponente appariva fondato, atteso, nell'ordine, (a) che il preavviso è conforme al relativo modello ministeriale, anche in relazione alla motivazione limitata all'elenco delle cartelle insolute, di cui non si può, in evidenza, pretendere nuova allegazione, così come non si può pretendere la prova della consegna dei ruoli, presupposto dell'azione del concessionario della riscossione, (b) che nondimeno la sola indicazione della targa è più che sufficiente alla individuazione del veicolo attinto dalla misura coercitiva esattoriale, (c) che il è carente di legittimazione a far valere la Pt_1 cointestazione del medesimo, ossia il pregiudizio derivato ad altro soggetto dal fermo.
Spese e competenze di lite integralmente compensate in ragione del sopravvenuto annullamento del titolo sotteso al preavviso di fermo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara in parte inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
- dichiara altresì cessata la materia del contendere sull'impugnazione del preavviso di fermo per vizi propri, in ragione del sopravvenuto annullamento giudiziale, coperto da giudicato, delle cartelle sottese al medesimo;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 17 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 734 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Marrese, presso il cui studio, in Parte_1
Rende (CS), via J. F. Kennedy n. 56/D, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Luca, presso il cui studio, in Cosenza, via M. Leporace n. 29, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
nonché contro
e Tribunale di Cosenza - in persona dei Controparte_2 Controparte_3 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (avv. Mariachiara Fittante), presso i cui uffici di via
Gioacchino Da Fiore n. 34 sono altresì elettivamente domiciliati;
opposti
nonché contro in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore; opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo di veicoli;
conclusioni delle parti: all'udienza del 26 novembre 2024 così hanno concluso: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione: 1) Preliminarmente sospendere l'efficacia dell'esecutorietà del ruolo dell'atto impugnato e del documento sotteso recante n. 0348020220000024000 per i motivi sopra esplicitati. 2) Dichiarare la nullità del preavviso di fermo impugnato in questa sede, e per l'effetto del documento n. 0348020220000024000 sottesa alla comunicazione di preavviso di fermo impugnata, poiché il motociclo TG EF73741 è cointestato, nonché la mancata descrizione del bene sottoposto a preavviso di fermo;
3)
1 Dichiarare altresì la nullità del preavviso di fermo impugnato in questa sede, e per l'effetto del documento n. 0348020220000024000, sottesa alla comunicazione di preavviso di fermo impugnata, per omessa notifica degli atti presupposti. 3) Ad ogni modo, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del preteso diritto della cartella indicata, risultante dalla comunicazione impugnata e decadenza dell'azione per i motivi di cui in narrativa;
nonché accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per illegittimo calcolo di interessi e sanzioni, nonché nel merito per insussistenza della pretesa;
5) accertare e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per sproporzione del preavviso di fermo con il valore del bene, trattandosi tra l'altro di bene cointestato;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per l'opposta : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e Controparte_1 respinta ogni contraria deduzione, eccezione, produzione e richiesta: - rigettare la richiesta di sospensiva per carenza dei requisiti prescritti dalla legge;
- respingere il presente ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
in caso inverosimile di suo accoglimento per ragioni attinenti all'esclusivo operato dell'Ente creditore, ritenere indenne da oneri l'
[...]
e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva. Con vittoria di spese Controparte_5
e compenso di lite”; per l'opposto : “poiché nelle more intervenuta sentenza Controparte_2 dell'intestato Tribunale, passata in giudicato, di annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo oggetto di causa, alla quale il CP_2 si è conformato, provvedendo allo sgravio delle cartelle per il carico esattoriale di competenza, si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, evidenziandosi la legittimità dell'operato dell'amministrazione”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il preavviso di Parte_1 fermo amministrativo di veicolo notificatogli dall' in ragione Controparte_1 di n. 4 cartelle esattoriali, per complessivi € 13.650,27, enti impositori il Controparte_2
e l' dell'intestato Tribunale, assumendone, nell'ordine,
[...] Controparte_3
l'invalidità (a) siccome attinto veicolo cointestato, di cui oltremodo omessa l'indicazione di marca, modello e targa, ed altresì (b) per violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000, poiché non allegate le 49 cartelle esattoriali in relazione del quale adottato, e (c) per difetto di motivazione, nonché, in ogni caso, l'illegittimità (d) per omessa o irregolare notifica delle cartelle, (e) per prescrizione, anche degli interessi, e decadenza dell'azione, (f) per inesistenza della prova sull'effettiva consegna del ruolo per l'esecuzione, (g) per pretese di somme aggiuntive e/o interessi di cui non specificato il calcolo;
rassegnava le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, l' propugnava a sua volta, Controparte_1 nell'ordine, (a) la legittimità dell'iscrizione del fermo anche su veicolo cointestato e descritto con la sola indicazione della targa, (b) il mancato compimento, anche in ragione della legislazione emergenziale CoVid-19, del termine decennale di prescrizione, (c) l'irretrattabilità della pretesa in ragione della regolare notifica delle cartelle e del decorso del termine per la loro impugnazione, (d) la possibilità di motivazione del preavviso di fermo per relationem, ossia con il semplice richiamo del carico esattoriale insoluto, senza necessità di allegazione delle cartelle (e) già legittimamente notificate, anche ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, (f) la rispondenza del preavviso al relativo modello ministeriale, (f) la legittimità della pretesa per interessi e sanzioni tipizzate dalla legge;
rassegnava quindi le conclusioni di cui in epigrafe.
2 Dal canto suo, nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il e l' dell'intestato Tribunale, enti impositori, Controparte_2 Controparte_3 si limitavano a riaffermare la legittimità delle pretese esattoriali, instando per la reiezione dell'opposizione. Respinta, in apposito subprocedimento, l'istanza cautelare, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (vecchio rito), in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 26.11.2024 l'Avvocatura dello Stato rappresentava che, nelle more, era intervenuta la sentenza n. 251/2024 dell'intestato Tribunale, passata in giudicato, di annullamento dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo, alla quale gli enti impositori si erano conformati, invocando conseguente declaratoria di cessata materia del contendere;
l'opponente si riportava invece alle conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, riservandosi di controdedurre sul punto in comparsa conclusionale, nella quale tuttavia rassegnava le medesime conclusioni. Tanto premesso in fatto, l'opposizione è in parte inammissibile ed in parte attinta da intervenuta cessazione della materia del contendere.
In primo luogo, va rilevato come il gravame involga cumulativamente vizi propri e vizi derivati del preavviso di fermo. In relazione ai secondi, la difesa dell'opponente ha sottaciuto, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui la circostanza è stata dedotta dall'Avvocatura dello Stato, che, per i medesimi motivi di invalidità derivata, ossia l'omessa o invalida notificazione delle cartelle e la conseguente prescrizione della pretesa esattoriale, nonché la richiesta di interessi e sanzioni indebite e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, era già stata proposta autonoma impugnativa avverso l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e le cartelle esattoriali.
Alla comparsa conclusionale, nondimeno, la difesa del ha allegato la sentenza Pt_1 che, in accoglimento di quel gravame, ha definitivamente annullato intimazione e cartelle, in base ai quali preavvisata l'iscrizione del fermo con il provvedimento impugnato nella odierna sede, oltre alle sentenze del Giudice di Pace di parziale illegittimità del fermo, in relazione a cartelle rientranti nella competenza di quel giudice.
Orbene, la circostanza involge necessaria valutazione di inammissibilità della riproposizione in separato giudizio dei medesimi motivi, che non deriva dalle eccezioni dell'opposta , atteso che, per un verso, l'ormai unanime Controparte_1 giurisprudenza (Cass. n. 28509/2022, 6844/2024) riconosce l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, in giudizio di accertamento dell'insussistenza del diritto di iscriverlo, mentre, sotto diverso profilo, non può certo parlarsi di irretrattabilità della pretesa esattoriale in pendenza dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali. Piuttosto, come premesso, l'inammissibilità deriva dalla pedissequa riproposizione, nella odierna sede, dei medesimi motivi già dedotti dinanzi al giudice dell'opposizione all'intimazione di pagamento ripristinatoria dell'efficacia esecutiva delle cartelle, che costituiscono il titolo della pretesa esattoriale, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 251/2024 dell'intestato Tribunale. Siffatta evenienza non determina però (parziale) litispendenza con l'opposizione alla odierna attenzione, semplicemente perché il titolo, opponibile esclusivamente in quella sede sua propria, in quella odierna deve invece considerarsi, almeno fino alla sentenza di annullamento dello stesso, sussistente, anche sotto il profilo della sua esecutorietà, non sospesa dal Tribunale nel ridetto giudizio, e, come tale, valido presupposto (astratto) per l'emissione del preavviso di fermo.
3 In altri termini: al giudice dell'opposizione alle (diverse) forme di esecuzione esattoriale lo scrutinio del titolo è precluso o dalla sua mancata impugnazione, che comporta la c.d. irretrattabilità della pretesa, ovvero dalla sua impugnazione nella sede sua propria, come nel caso di specie, evenienza che impedisce al debitore la riproposizione dei medesimi motivi nel giudizio di opposizione al fermo, piuttosto che all'iscrizione di ipoteca, o al pignoramento esattoriale. Per le medesime argomentazioni, nondimeno, non si può neppure far ricorso all'istituto della sospensione per pregiudizialità (dell'accertamento insito nell'opposizione al titolo) ex art. 295 c.p.c. Ovviamente, l'intervenuto annullamento delle cartelle esattoriali e della relativa intimazione di pagamento, riverbera i suoi effetti sulla validità del fermo eventualmente iscritto, ma non incide sulla valutazione di inammissibilità dei motivi di esistenza della pretesa esattoriale (ri)proposti nella odierna sede.
Peraltro, ammettere lo scrutinio di quei motivi avrebbe effetto di incidere sul giudicato di annullamento formatosi sui medesimi, potenzialmente avverso, per assurdo, allo stesso opponente.
Nondimeno, la sopravvenuta declaratoria giudiziale di insussistenza della pretesa esattoriale, che determina, a cascata, l'illegittimità del fermo preannunciato o, finanche, nelle more, iscritto, priva automaticamente l'opponente di interesse – condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione – alla pronuncia sui vizi propri del preavviso, così imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione ai medesimi, come correttamente propugnato, in udienza di precisazione delle conclusioni, dall'Avvocatura dello Stato. Per inciso, nessuno dei motivi dedotti dall'opponente appariva fondato, atteso, nell'ordine, (a) che il preavviso è conforme al relativo modello ministeriale, anche in relazione alla motivazione limitata all'elenco delle cartelle insolute, di cui non si può, in evidenza, pretendere nuova allegazione, così come non si può pretendere la prova della consegna dei ruoli, presupposto dell'azione del concessionario della riscossione, (b) che nondimeno la sola indicazione della targa è più che sufficiente alla individuazione del veicolo attinto dalla misura coercitiva esattoriale, (c) che il è carente di legittimazione a far valere la Pt_1 cointestazione del medesimo, ossia il pregiudizio derivato ad altro soggetto dal fermo.
Spese e competenze di lite integralmente compensate in ragione del sopravvenuto annullamento del titolo sotteso al preavviso di fermo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara in parte inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
- dichiara altresì cessata la materia del contendere sull'impugnazione del preavviso di fermo per vizi propri, in ragione del sopravvenuto annullamento giudiziale, coperto da giudicato, delle cartelle sottese al medesimo;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 17 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
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