Ordinanza collegiale 28 settembre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/12/2025, n. 22365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22365 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09948/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9948 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto n. 251 del 12 luglio 2022, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – a firma del Direttore centrale, notificato in pari data, con il quale il ricorrente veniva escluso dal concorso a causa della carenza del requisito dell'età previsto dal bando all'art. 2 lett. c).
- della graduatoria dei candidati ammessi alle prove successive, motorio attitudinali, del concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022 - pubblicata in data 19 luglio 2022 sul sito www.vigilifuoco.it, secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 57, pubblicata il 19 luglio 2022 , nella parte in cui il ricorrente non risulta essere inserito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. TI RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il difensore del ricorrente, con nota depositata il 30 novembre 2025, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che:
- la genericità di tale richiesta non consente di capire se la pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente sia stata interamente soddisfatta;
- la predetta richiesta debba pertanto essere più correttamente intesa come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, con la conseguente improcedibilità dello stesso;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, in ragione della definizione in rito della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Giuseppe Grauso, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI RU |
IL SEGRETARIO