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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6528 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7670/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del
10/7/2025
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Bianconi Alessandro e Parte_1
IO OL .
-appellante -
E
con l' avv. Lucia Marini . Controparte_1
-appellata-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n.
8983/2019 pubbl. il 29/4/2019 . CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del
10/7/2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato alla Controparte_2
chiedeva “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito … 1) accertare e dichiarare
[...]
… il diritto dell'attore a ricevere dalla il pagamento Controparte_1
dell'indennizzo previsto dalla polizza n. …. e per gli effetti 2) condannare la
[...]
… al pagamento in favore del sig. della somma di € Controparte_1 Parte_1
44.81,00 …; 3) accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere Parte_1
dalla il pagamento della parte di premio pagata e non Controparte_1
fruita dall'attore a seguito della missiva del 20.06.2014 ….”.
2.Deduceva di aver sottoscritto, in data 15/04/2014 , polizza “Multirischi dell'Abitazione” con la formula “Chiave Oro” per il rischio incendi, spese di demolizione e sgombero, con le garanzie “Supplementari Opzionali” di: acqua condotta, fenomeni elettrici, fenomeni atmosferici con formula “medium”, acqua piovana – occlusione condutture, per la copertura assicurativa del bene immobile di sua proprietà sito in Cittanova (RC), Via Diomede Marvasi n. 43. Esponeva di aver denunciato in data 29.04.2014 alla un preteso “sinistro” che si Controparte_3
sarebbe verificato – in data non circostanziata ossia “nei giorni precedenti”- assertivamente il 22 e 23 aprile 2014 , e che sarebbe stato riscontrato dall'Arch. Per_1
(su incarico dello stesso attore) che avrebbe constatato che le abbondanti
[...]
piogge cadute nei giorni precedenti ed il forte vento avrebbero causato il crollo di alcune tegole del tetto, con infiltrazione dell'acqua piovana all'interno dell'immobile de quo. Tali infiltrazioni avrebbero imposto urgenti interventi di riparazione che venivano, infatti, eseguiti dalla per un importo complessivo pari ad € CP_4
44.810,00.Esponeva altresì che incaricava lo Studio Principato di Controparte_5
Cosenza per l'accertamento dei fatti e l'eventuale quantificazione dei danni indennizzabili, aggiungendo che all' esito della perizia svolta sull' immobile alcuna ulteriore comunicazione perveniva né dalla studio incaricato né dalla L' CP_1
attore si vedeva quindi costretto a sopportare le spese per il ripristino dell' immobile e ad instaurare il contenzioso per conseguire l' indennizzo di sua spettanza .
3.Nella dichiarata contumacia della la causa veniva istruita mediante Controparte_5
acquisizione della prova testimoniale dell'Arch. all'udienza del Persona_1
04.10.2016, e precisazione delle conclusioni .
4. Con sentenza n. 8983/2019, pubblicata il 29.04.2019, il Tribunale di Roma respingeva la domanda del sig. motivando come segue: “… La Parte_1
domanda attrice deve essere rigettata in quanto non provata. Ed invero, difetta del tutto la prova in ordine sia al fatto storico posto a fondamento della domanda di indennizzo, sia al nesso eziologico. In particolare non è stata fornita la prova che nei giorni 22 e 23 aprile 2014 l'area ove è ubicato l'immobile dell'attore sia stata interessata da fenomeni atmosferici consistenti in abbondanti piogge e da forte vento, né che tali eventi abbiano provocato i danni lamentati dall'attore, ovvero la caduta di alcune tegole e conseguente infiltrazione all'interno dell'appartamento. Neppure
l'attore ha provveduto ad attivare un procedimento per Accertamento Tecnico preventivo al fine di accertare l'effettiva entità dei danni prima di far eseguire il lavoro di ripristino. Infine, del tutto ininfluente ai fini della decisione è la deposizione del teste escusso all'udienza del 4 ottobre 2016, arch. , che si è limitato ad Persona_1
affermare di aver verificato lo stato dei luoghi soltanto qualche giorno dopo l'evento, cioè il 28 aprile, ed a effettuare una perizia di parte in tale occasione, che ha confermato, dichiarando di aver personalmente scattate le fotografie allegate alla sua relazione. Infatti tale deposizione non prova né che l'evento si sia verificato né, tanto meno, che i danni lamentati siano riconducibili all'evento medesimo”.
5.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello il basato sui Pt_1
seguenti MOTIVI : A).Violazione degli artt. 1218 c.c. e 2697 c.c. e falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. sull'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'assicurato; B) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione del premio pagato dall'appellante.
6.Si è costituita la chiedendo in via principale, respingere integralmente CP_1
l'appello promosso dal sig. e, per l'effetto, confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale Civile di Roma n. 8983/2019 pubblicata il 29.04.2019 (nel giudizio R.G.
40628/2015); con vittoria di spese…nel grado subordinato, accertare e dichiarare
l'inoperatività della garanzia assicurativa di per i fatti anteriori alla Controparte_5
sottoscrizione della polizza e/o comunque connessi alla vetustà dell'immobile sito in
Cittanova (RC), Via Diomede Marvasi n. 43. In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa applicare la stessa nel rispetto dei limiti come di seguito indicati: - per il caso dei
“fenomeni atmosferici” è previsto lo scoperto del 10% con minimo di € 250,00 ed un limite di indennizzo al 75%; - per il caso di “Acqua piovana” è previsto che la somma massima indennizzabile sia pari ad € 15.000,00 ed è prevista la franchigia di €
150,00…
7.Precisate le conclusioni all' udienza in trattazione scritta del 10/7/2025 alla quale si perveniva in seguito ad alcuni rinvii per il carico di ruolo nella quale la difesa dell' appellante ha rinnovato l' eccezione di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dall' appellata contumace in primo grado la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve rilevarsi l' inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dall' appellata in questo grado di giudizio ai sensi dell' art. 345 c.p.c. (1.Stralcio PRG e
Stralcio Catastale – F74 del Comune di Cittanova (RC) 2) Fotografie relative allo stato dei luoghi. 3) SCIA prot. n. 2714 dell'11.02.2014 presentata al Parte_2
4) NOTE dello Studio Ing. Antonio Principato. 5) Polizza “Multirischi dell'Abitazione” del 15.04.2014. 6) Condizioni Generali di Assicurazione). Trattasi invero di documentazione senz' altro producibile sin dal primo grado nel quale l' appellata volontariamente non si è costituita incorrendo nelle preclusioni generali di cui all' art. 345 c.p.c. applicabili anche alle parti regolarmente costituite nel primo grado.
MOTIVO I .Violazione degli artt. 1218 c.c. e 2697 c.c. e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. sull'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'assicurato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto non assolto l' onere probatorio gravante sull' assicurato sulla base delle argomentazioni riportate al punto 4., relative alla mancanza di prova del fatto storico e nel nesso eziologico .
Invero l' attore era tenuto a fornire la prova certa della verificazione del sinistro causativo del danno dedotto in citazione ( caduta tegole ed infiltrazioni all' immobile assicurato) per il quale era stata stipulata la Polizza Multirischi Abitazione posta a fondamento della domanda unitamente al predetto fatto storico.
Tale onere nella fattispecie veniva assolto solo mediante la produzione della perizia redatta dal professionista incaricato arch. , confermata in sede testimoniale , Per_1
in occasione del sopralluogo effettuato alcuni giorni dopo il sinistro ( 28 aprile 2014) , nella quale il dava atto di essersi recato sull'immobile in data 28 aprile, su Per_1
incarico dell'amico , ove constatava lo stato fatiscente dell' abitazione e i Pt_1
danni provocati dalle recenti piogge (v. deposizione teste :” Il sig. mi Per_1 Pt_1
ha dato l'incarico di recarmi e io andai personalmente qualche giorno dopo credo il
28 per verificare lo stato dei luoghi ed in tale occasione ho effettuato una perizia” ) .
Come si evince anche dalla dichiarazione testimoniale sopra riportata il si Per_1
recava presso l' abitazione dell' amico solo alcuni giorni dopo l' evento dannoso al quale tuttavia non assisteva , limitandosi a riferire della situazione rinvenuta all' atto del sopralluogo che il medesimo riferiva alle recenti piogge che avevano interessato la zona . Tale perizia, tuttavia , ancorchè confermata in udienza, del ritenersi del tutto priva di riferimenti alla verificazione dell' evento e al nesso causale con i danni constatati , attesochè il non è stato presente al momento della verificazione dell' evento Per_1
nè ha potuto riferire in merito alla situazione del bene al momento del sinistro
.Conseguentemente la stessa non prova il fatto storico posto a fondamento della domanda nè il nesso causale .
Inoltre dagli atti difensivi di parte attrice non si evince che il promuoveva un Pt_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo per constatare l' entità dei danni prima di procedere all' effettuazione dei lavori attraverso la ditta
In considerazione di quanto sopra deve ritenersi confermato il mancato assolvimento dell' onere probatorio gravante sull' assicurato sia in ordine alla verificazione del sinistro dedotto che al nesso causale tra i danni lamentati e il predetto sinistro.
B.MOTIVO II .
Parte appellante deduce l' omessa pronunzia sulla domanda di restituzione del premio corrispondente al periodo non fruito di copertura assicurativa in seguito al recesso del contratto di polizza di cui è causa comunicato dalla compagnia con la missiva del 20/06/2014.
La censura relativa alla omessa motivazione è fondata non risultando dalla stessa alcun cenno alla domanda di restituzione del premio .
Peraltro la censura in via astratta è accoglibile attesochè a norma del punto1.8
Condizioni Generali di Polizza “Dopo ogni sinistro, come definito a termini di contratto, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorniLa Società, entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali. L'eventuale incasso dei premi venuti
a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso”.
Tuttavia parte attrice nella domanda originaria non ha indicato la frazione di premio che l' assicuratore è tenuto a restituire in conseguenza del recesso né offerto parametri per il calcolo della stessa in ragione del periodo di copertura assicurativa non fruita al quale deve essere parametrata la quota del premio da restituire .
In assenza di specifiche ed opportune allegazioni sulla entità del premio da restituire e sui parametri applicabili per la sua quantificazione, la domanda deve senz' altro essere ritenersi inammissibile in quanto generica.
In conclusione l' appello deve rigettarsi in quanto infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , secondo il valore della causa, a valori intermedi tra i medi e i minimi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base ai parametri previsti per la determinazione dei compensi dal DM n. 55/2014, con espunzione delle voci trattazione/istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma n. 8983/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede :
-rigetta l' appello;
-condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5/11/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino