CASS
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2025, n. 37475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37475 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA MA FILIPPO CASA BA SE - Relatore - SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: G.U.P. presso il Tribunale di Velletri nei confronti del Tribunale di Lanciano nel processo a carico di IE IA nata a [...] il [...] IE IN nato a [...] il [...] De NC NA nata a [...] il [...] De NC IE nata a [...] il [...] AO FA nato a [...] il [...] D'NA NA nata a [...] il [...] ZO OB nato a [...] il [...] attraverso l'ordinanza del 02/07/2025 del G.U.P. del Tribunale di Velletri Udita la relazione svolta dal Consigliere IN Russo;
lette le conclusioni del P.G., Marco Dall’Olio, che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Velletri, in quanto luogo di accertamento del reato, nonchè luogo del reato connesso più grave. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 luglio 2025 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Lanciano, ritenendo di essere competente a decidere sui reati di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 contestati a IN IE (capi 8 e 9), ed ad NA D’NA (capo 21). Il Tribunale di Velletri ha sollevato conflitto positivo, perché risultava negli atti del giudizio, in quanto documentato dai difensori degli imputati, che per questi tre stessi reati, nei confronti delle stesse persone, stava già procedendo il Tribunale di Lanciano, davanti al quale era aperto il dibattimento di primo grado. Il Tribunale di Velletri ha ritenuto che la competenza a giudicare di questi tre reati appartenesse al suo ufficio, sia in ragione del luogo di accertamento del reato sia in ragione della connessione degli stessi con un reato più grave di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Anzio, in quanto sede di fatto della società che ha evaso l’imposta.
2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha concluso Penale Sent. Sez. 1 Num. 37475 Anno 2025 Presidente: DE ZO PE Relatore: US CA Data Udienza: 05/11/2025 chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Velletri, in quanto luogo di accertamento del reato, nonché luogo del reato connesso più grave. Considerato in diritto 1. Il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede nelle distinte sedi giudiziarie, anche se diverse siano le qualificazioni giuridiche ad esso attribuite, e deve essere ammesso nella sola misura in cui tra i fatti criminosi contestati sussista un rapporto di coincidenza o di piena continenza (Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, confl. comp. in proc. Di Bisceglie, Rv. 279892-01; Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, confl. comp. in proc. Zummo, Rv. 257178-01). Nel caso in esame, il conflitto sussiste in quanto identici sono i fatti per cui essi procedono, che sono quelli descritti dal Tribunale di Velletri con l’ordinanza del 2 luglio 2025 sopra citata, per cui l'intervento regolatore di questa Corte è necessario. Il conflitto deve essere risolto con l’attribuzione della competenza al Tribunale di Lanciano, per le ragioni illustrate di seguito. 2. È principio che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in caso di conflitto positivo di competenza per litispendenza davanti a due diversi giudici dello stesso processo nei confronti dello stesso imputato per il medesimo fatto, la competenza a trattare il giudizio appartenga al giudice davanti a cui pende il processo nella fase più avanzata.
2.1. Il principio di diritto era stato affermato più volte già nel vigore del codice di procedura penale del 1930 (Sez. 1, n. 1196 del 10/05/1977, Rovella, Rv. 136031 – 01: nella ipotesi di conflitto positivo la unificazione dell'azione penale contro lo stesso imputato va disposta a vantaggio del giudice presso cui è in fase processuale più avanzata l'azione stessa, il quale giudicherà nella fase a cui è pervenuto, nella specie di giudizio, senza sospendere né rinviare la trattazione, allegando materialmente il processo meno avanzato;
Sez. 1, n. 91 del 10/01/1985, Petruzzi, Rv. 169547 – 01: qualora due giudici procedano in fasi processuali diverse contro gli stessi imputati per un medesimo reato permanente la competenza spetta, anche per la parte della fattispecie particolare non coincidente, a quello di essi che si trova nella fase processuale più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento;
Sez. 1, n. 1299 del 08/05/1989, Rotolo, Rv. 181325 – 01: nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata) ed era stato motivato, come si è letto nelle massime appena citate, con l’impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento. L'unificazione dei due processi si realizzava, pertanto, con l'applicazione del criterio della progressione attraverso l'assorbimento dell'un procedimento nell'altro.
2.2. Con l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989 l’orientamento giurisprudenziale che ritiene di risolvere i casi di conflitto determinati da litispendenza attribuendo la competenza a trattare il processo al giudice davanti a cui esso pende nella fase più avanzata è stato riproposto da Sez. 1, n. 48732 del 23/11/2004, Murati, n.m., che ha ripreso il percorso logico delle decisioni pronunciate da questa Corte sotto il vigore del precedente codice. La sentenza Murati, peraltro, si caratterizza per aver applicato la regola della competenza dell’autorità giurisdizionale che ha in trattazione il processo nella fase più avanzata ad un caso di litispendenza tra processi che pendevano in due uffici di grado diverso della medesima sede giudiziaria (più, in particolare, il Tribunale di Firenze e la Corte 2 di assise di appello di Firenze). Si tratta di un’ipotesi che, poi, nella giurisprudenza successiva è stata espunta da quelle regolate dalle norme sui conflitti, ed è stata risolta mediante il richiamo all’art. 649 cod. proc. pen. ed alla preclusione processuale ad un nuovo giudizio determinata dalla consumazione del potere di azione già esercitato dal pubblico ministero (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. NA ed altro, Rv. 231800 – 01).
2.3. Nella motivazione della sentenza NA, infatti, le Sezioni Unite - alla ricerca di un criterio interpretativo per risolvere la pur distinta questione del rinnovato esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto davanti al medesimo giudice che risolveranno ritenendo applicabile la preclusione dell’art. 649 cod. proc. pen.anche se il processo aperto dal primo esercizio dell’azione penale non si è ancora concluso con sentenza irrevocabile - evidenziavano incidentalmente che “talune decisioni di questa Corte si sono collocate al di fuori dell'alternativa vertente sull'applicabilità o non dell'art. 649 c.p.p. nella convinzione che nella disciplina apprestata per i conflitti di competenza potesse individuarsi il rimedio atto a risolvere le ipotesi di litispendenza risultanti dalla simultanea instaurazione dinanzi a giudici diversi di due processi contro la stessa persona per il medesimo fatto. A sostegno della praticabilità di un simile percorso è stata addotta la circostanza che l'art. 28, primo comma, lett. b), c.p.p. descrive una tipica situazione di litispendenza allorché identifica un conflitto positivo nei casi nei quali "due o più giudici ordinati contemporaneamente prendono....cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona". Si è sostenuto, così, che nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata e che l'unificazione deve essere realizzata con l'applicazione del criterio della progressione attraverso l'assorbimento dell'un procedimento nell'altro (Cass., Sez. 1^, 8 maggio 1989, Rotolo, rv. 181325; Sez. 1^, 21 ottobre 1988, Chirico, rv. 179854; Sez. 1^, 10 marzo 1986, Salerno, rv. 172390; nel vigore del nuovo codice di rito: cfr. Sez. 3^, 23 aprile 1996, P.M. in proc. Poloni, rv. 204728; Sez. 1^, 23 novembre 2004, Murati). Peraltro, la sfera di operatività della disciplina dei conflitti di competenza è stata estesa a tal punto da includervi anche la concorrenza di procedimenti non riconducibili nella categoria della litispendenza, ma in quella della continenza, qualificata dalla circostanza che le regiudicande sono identiche soltanto parzialmente, in quanto l'una è più ampia e comprende interamente l'altra, dovendo, in tale situazione, i procedimenti concentrarsi dinanzi al giudice investito della cognizione del fatto più esteso (Cass., Sez 1^, 20 giugno 1997, Ripa, rv. 208240; Sez. 1^, 10 novembre 1989, Bono, rv. 182551)”. Le Sezioni Unite prendono posizione su tali orientamenti interpretativi preesistenti e giudicano non corretta l'estensione della normativa sui conflitti alle duplicazioni del processo che si verificano all'interno della medesima sede giudiziaria, che, come detto, sono destinate a essere risolte ricorrendo alla preclusione processuale dettata dall’art. 649 cod. proc. pen., ed affermano, invece, per ritornare all’oggetto di questo giudizio, che “il riferimento alle regole sui conflitti risulta indubbiamente corretto nei casi di duplicazione del processo dinanzi a sedi giudiziarie diverse, dato che la contemporanea cognizione dell'identica regiudicanda ad opera di giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un conflitto positivo proprio risolubile mediante l'applicazione delle disposizioni degli arti 28 e segg.”. Nel ritenere applicabili le regole sui conflitti alla litispendenza del medesimo processo davanti a giudici di sedi giudiziarie diverse, però, la pronuncia NA precisa che “in simili casi, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall'applicazione delle 3 disposizioni del codice che regolano la competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice "precostituito per legge" in base alle norme sulla competenza”. Nella sentenza NA, pertanto, sia pure in modo incidentale, le Sezioni Unite circoscrivono nei termini appena indicati l’orientamento giurisprudenziale che risolveva i conflitti positivi di competenza mediante il criterio della progressione (in caso di litispendenza) o della maggiore ampiezza della regiudicanda (in caso di continenza), che ritengono fondato su parametri giudicati lapidariamente “empirici”, precisando che il conflitto debba essere risolto mediante l’applicazione delle “disposizioni del codice che regolano la competenza”, ovvero delle norme generali degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen., o dalle norme speciali, quali, nel caso oggetto di questo giudizio, quelle di cui all’art. 18 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2.4. La giurisprudenza più recente, è tornata a riproporre il criterio “empirico” della progressione come soluzione dei conflitti di competenza determinati dalla litispendenza dello stesso processo presso giudici di differenti sedi giudiziarie. In questo senso si è pronunciata anzitutto Sez.1, n. 33149 del 08/05/2019, confl. comp. in proc. Zaman, n.m., che ha riproposto la soluzione, già emersa nella giurisprudenza che si era pronunciata nel vigore del vecchio codice, della materiale unificazione del processo parallelo, giunto ad uno stadio meno avanzato di trattazione, a quello più avanzato, “senza preclusioni od ostacoli derivanti da eventuale diversità di fase, restando il processo duplicato, quale che sia il suo stato di avanzamento, necessariamente assorbito in quello originale". La pronuncia Zaman evidenzia, riprendendo un argomento che era già stato della giurisprudenza precedente, che, diversamente opinando, verrebbe disposta la regressione del procedimento ad una fase già esaurita definitivamente al di fuori dei casi eccezionali e tassativi, non ampliabili in via interpretativa, di annullamento della sentenza del grado precedente. La soluzione della sentenza Zaman è stata riproposta a breve distanza di tempo da Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, confl. comp. in proc. DO, Rv. 279895 – 01, che ha ritenuto anch’essa che “nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento”. La sentenza è motivata essenzialmente con il richiamo alla giurisprudenza precedente ed, in particolare, proprio alla pronuncia Zaman. Il criterio della progressione per la soluzione dei conflitti positivi determinati dalla litispendenza è stato, poi, riproposto nuovamente dalle due decisioni gemelle, pronunciate all’esito della medesima camera di consiglio, Sez. 1, n. 2559 del 25/11/2021, dep. 2022, confl. comp. in proc. AO, n.m. e Sez.1, n. 2558 del 25/11/2021, dep. 2022, confl. comp. in proc. CH, n.m. Queste due sentenze sono motivate, oltre che con il richiamo ai precedenti, anche con il riferimento a ragioni evidenti di economia dei giudizi ed all'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento ammessi dal codice di rito. Da ultimo, nello stesso senso, ancora più di recente, si è pronunciata Sez. 1, n. 9688 del 09/12/2022, dep. 2023, confl. comp. in proc. D’IN, n.m., che pure è motivata con il 4 richiamo ai precedenti ed all'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente.
2.5. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento delle pronunce Zaman, DO, AO, CH e D’IN, e ritiene che il processo debba essere attribuito al giudice che procede in fase più avanzata. Premesso, infatti, che il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del 2025), va osservato che, certamente in un caso, quale quello in esame, in cui il conflitto positivo di competenza avviene tra giudici dello stesso tipo, ed in cui, quindi, si fa questione di competenza per territorio ed in cui il processo giunto ad una fase più avanzata ha già superato lo sbarramento dell’udienza preliminare previsto dall’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., l’attribuzione della competenza al giudice che procede in fase più avanzata è, in realtà, oltre che coerente con la giurisprudenza di questa Sezione, anche conforme alla indicazione della pronuncia NA delle Sezioni Unite secondo cui “il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall'applicazione delle disposizioni del codice che regolano la competenza”. Le disposizioni del codice che regolano la competenza non sono, infatti, soltanto quelle, per così dire sostanziali, degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen., che dettano i criteri di collegamento che individuano il giudice competente per ciascuna tipologia di reato, ma anche quelle, per così dire procedurali, degli artt. 21 e ss. cod. proc. pen., che stabiliscono i termini ed i modi per rilevare o eccepire la incompetenza del giudice adito ed il contenuto dei provvedimenti che decidono sulla questione di competenza. Tra tali “disposizioni del codice che regolano la competenza” vi è, pertanto, anche l’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., che dispone che “l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare”. Nel sistema dell’art. 21, comma 2, pertanto, la competenza per territorio è sub iudice soltanto fino alla conclusione dell’udienza preliminare, o, in caso essa manchi, fino alla fase delle questioni preliminari al dibattimento;
una volta superato tale sbarramento temporale, per il principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347 - 01), essa si consolida in capo al giudice che procede, che non può più rilevarla neanche d’ufficio, restando insensibile anche alle sopravvenienze (Sez. 5, n. 29625 del 19/04/2024, Mangione, Rv. 286873 – 01; Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 - 01). In una decisione che ha giudicato del caso, esattamente speculare ed opposto rispetto a quello oggetto di questo giudizio, di conflitto negativo di competenza per territorio, Sez. 1, n. 2148 del 20/12/2011, dep. 2012, confl. comp. in proc. LU, Rv. 251685 – 01, ha ritenuto il conflitto inammissibile, in quanto “il giudice, investito della cognizione in conseguenza della sentenza di incompetenza per territorio pronunciata da altro giudice, può sollevare conflitto entro i medesimi limiti temporali riconosciuti alle parti per eccepire l'incompetenza medesima”. In motivazione la sentenza LU ha precisato che “la possibilità di denuncia del conflitto da parte del giudice investito della cognizione del procedimento in conseguenza della sentenza di incompetenza pronunciata da altro giudice, deve necessariamente muoversi entro gli stessi termini temporali previsti dalla legge per l'ordinamento della competenza per territorio”. 5 Nel caso in esame, in cui il conflitto tra i due giudici è positivo, non vi è questione di ammissibilità del conflitto, perché il Tribunale di Velletri ha pronunciato l’ordinanza con cui ha sollevato il conflitto in udienza preliminare;
resta, però, il collegamento, evidenziato dalla pronuncia LU, tra le regole dei conflitti e le regole per rilevare o eccepire l’incompetenza e la necessità di una lettura unitaria di esse. Sarebbe, d’altronde, incoerente che il sistema processuale non consentisse più alle parti del processo di discutere la competenza per territorio e permettesse, però, di riaprire la discussione per effetto di un intervento esterno rispetto al processo, quale l’ordinanza del giudice del secondo processo che promuove il conflitto. In definitiva, –tenuto conto delle specificità della presente vicenda, deve essere, senz’altro, confermato l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, che ritiene che la competenza debba essere attribuita al giudice che procede in fase più avanzata, ovvero al Tribunale di Lanciano. Peraltro, l’interpretazione prescelta, che prescinde del tutto dall’analisi dei criteri di attribuzione della competenza previsti dagli artt. 8 e ss. cod. proc. pen.o dalle norme speciali, non comporta alcuna violazione al principio del giudice naturale, in quanto, come è stato ritenuto sin da giurisprudenza risalente “il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, limitare la possibilità di rilevare il difetto di competenza territoriale a vantaggio dell'ordine e della speditezza del processo senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, sicché tale possibilità opera solo con riguardo alla fase che precede immediatamente l'apertura del dibattimento e si pone come regola a garanzia di tutte le parti” (Sez. 6, n. 8587 del 30/11/2000, dep. 2001, Singh, Rv. 219856 - 01). D’altronde, è nella stessa pronuncia NA delle Sezioni Unite più volte sopra citata che si legge in un ulteriore passaggio della motivazione che “il principio di non regressione del processo” è coessenziale all’ordinato sviluppo del rapporto processuale, perché “i provvedimenti adottati in violazione dello sbarramento segnato dal passaggio da una fase all'altra siano radicalmente inficiati da abnormità funzionale, derivando dall'inosservanza della preclusione il sovvertimento dell'ordine normativamente assegnato allo sviluppo del rapporto processuale”. In definitiva, una lettura complessiva del sistema processuale impone che in una situazione quale quella in esame la competenza debba essere attribuita al giudice che procede in fase più avanzata, ovvero al Tribunale di Lanciano.
3. Il conflitto positivo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Lanciano. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M
Decidendo sul conflitto di competenza, sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Velletri in relazione ai reati di cui ai capi 8, 9 e 21, dichiara la competenza del Tribunale di Lanciano cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA US PE DE ZO 6
lette le conclusioni del P.G., Marco Dall’Olio, che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Velletri, in quanto luogo di accertamento del reato, nonchè luogo del reato connesso più grave. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 luglio 2025 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Lanciano, ritenendo di essere competente a decidere sui reati di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 contestati a IN IE (capi 8 e 9), ed ad NA D’NA (capo 21). Il Tribunale di Velletri ha sollevato conflitto positivo, perché risultava negli atti del giudizio, in quanto documentato dai difensori degli imputati, che per questi tre stessi reati, nei confronti delle stesse persone, stava già procedendo il Tribunale di Lanciano, davanti al quale era aperto il dibattimento di primo grado. Il Tribunale di Velletri ha ritenuto che la competenza a giudicare di questi tre reati appartenesse al suo ufficio, sia in ragione del luogo di accertamento del reato sia in ragione della connessione degli stessi con un reato più grave di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Anzio, in quanto sede di fatto della società che ha evaso l’imposta.
2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha concluso Penale Sent. Sez. 1 Num. 37475 Anno 2025 Presidente: DE ZO PE Relatore: US CA Data Udienza: 05/11/2025 chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Velletri, in quanto luogo di accertamento del reato, nonché luogo del reato connesso più grave. Considerato in diritto 1. Il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede nelle distinte sedi giudiziarie, anche se diverse siano le qualificazioni giuridiche ad esso attribuite, e deve essere ammesso nella sola misura in cui tra i fatti criminosi contestati sussista un rapporto di coincidenza o di piena continenza (Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, confl. comp. in proc. Di Bisceglie, Rv. 279892-01; Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, confl. comp. in proc. Zummo, Rv. 257178-01). Nel caso in esame, il conflitto sussiste in quanto identici sono i fatti per cui essi procedono, che sono quelli descritti dal Tribunale di Velletri con l’ordinanza del 2 luglio 2025 sopra citata, per cui l'intervento regolatore di questa Corte è necessario. Il conflitto deve essere risolto con l’attribuzione della competenza al Tribunale di Lanciano, per le ragioni illustrate di seguito. 2. È principio che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in caso di conflitto positivo di competenza per litispendenza davanti a due diversi giudici dello stesso processo nei confronti dello stesso imputato per il medesimo fatto, la competenza a trattare il giudizio appartenga al giudice davanti a cui pende il processo nella fase più avanzata.
2.1. Il principio di diritto era stato affermato più volte già nel vigore del codice di procedura penale del 1930 (Sez. 1, n. 1196 del 10/05/1977, Rovella, Rv. 136031 – 01: nella ipotesi di conflitto positivo la unificazione dell'azione penale contro lo stesso imputato va disposta a vantaggio del giudice presso cui è in fase processuale più avanzata l'azione stessa, il quale giudicherà nella fase a cui è pervenuto, nella specie di giudizio, senza sospendere né rinviare la trattazione, allegando materialmente il processo meno avanzato;
Sez. 1, n. 91 del 10/01/1985, Petruzzi, Rv. 169547 – 01: qualora due giudici procedano in fasi processuali diverse contro gli stessi imputati per un medesimo reato permanente la competenza spetta, anche per la parte della fattispecie particolare non coincidente, a quello di essi che si trova nella fase processuale più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento;
Sez. 1, n. 1299 del 08/05/1989, Rotolo, Rv. 181325 – 01: nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata) ed era stato motivato, come si è letto nelle massime appena citate, con l’impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento. L'unificazione dei due processi si realizzava, pertanto, con l'applicazione del criterio della progressione attraverso l'assorbimento dell'un procedimento nell'altro.
2.2. Con l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989 l’orientamento giurisprudenziale che ritiene di risolvere i casi di conflitto determinati da litispendenza attribuendo la competenza a trattare il processo al giudice davanti a cui esso pende nella fase più avanzata è stato riproposto da Sez. 1, n. 48732 del 23/11/2004, Murati, n.m., che ha ripreso il percorso logico delle decisioni pronunciate da questa Corte sotto il vigore del precedente codice. La sentenza Murati, peraltro, si caratterizza per aver applicato la regola della competenza dell’autorità giurisdizionale che ha in trattazione il processo nella fase più avanzata ad un caso di litispendenza tra processi che pendevano in due uffici di grado diverso della medesima sede giudiziaria (più, in particolare, il Tribunale di Firenze e la Corte 2 di assise di appello di Firenze). Si tratta di un’ipotesi che, poi, nella giurisprudenza successiva è stata espunta da quelle regolate dalle norme sui conflitti, ed è stata risolta mediante il richiamo all’art. 649 cod. proc. pen. ed alla preclusione processuale ad un nuovo giudizio determinata dalla consumazione del potere di azione già esercitato dal pubblico ministero (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. NA ed altro, Rv. 231800 – 01).
2.3. Nella motivazione della sentenza NA, infatti, le Sezioni Unite - alla ricerca di un criterio interpretativo per risolvere la pur distinta questione del rinnovato esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto davanti al medesimo giudice che risolveranno ritenendo applicabile la preclusione dell’art. 649 cod. proc. pen.anche se il processo aperto dal primo esercizio dell’azione penale non si è ancora concluso con sentenza irrevocabile - evidenziavano incidentalmente che “talune decisioni di questa Corte si sono collocate al di fuori dell'alternativa vertente sull'applicabilità o non dell'art. 649 c.p.p. nella convinzione che nella disciplina apprestata per i conflitti di competenza potesse individuarsi il rimedio atto a risolvere le ipotesi di litispendenza risultanti dalla simultanea instaurazione dinanzi a giudici diversi di due processi contro la stessa persona per il medesimo fatto. A sostegno della praticabilità di un simile percorso è stata addotta la circostanza che l'art. 28, primo comma, lett. b), c.p.p. descrive una tipica situazione di litispendenza allorché identifica un conflitto positivo nei casi nei quali "due o più giudici ordinati contemporaneamente prendono....cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona". Si è sostenuto, così, che nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata e che l'unificazione deve essere realizzata con l'applicazione del criterio della progressione attraverso l'assorbimento dell'un procedimento nell'altro (Cass., Sez. 1^, 8 maggio 1989, Rotolo, rv. 181325; Sez. 1^, 21 ottobre 1988, Chirico, rv. 179854; Sez. 1^, 10 marzo 1986, Salerno, rv. 172390; nel vigore del nuovo codice di rito: cfr. Sez. 3^, 23 aprile 1996, P.M. in proc. Poloni, rv. 204728; Sez. 1^, 23 novembre 2004, Murati). Peraltro, la sfera di operatività della disciplina dei conflitti di competenza è stata estesa a tal punto da includervi anche la concorrenza di procedimenti non riconducibili nella categoria della litispendenza, ma in quella della continenza, qualificata dalla circostanza che le regiudicande sono identiche soltanto parzialmente, in quanto l'una è più ampia e comprende interamente l'altra, dovendo, in tale situazione, i procedimenti concentrarsi dinanzi al giudice investito della cognizione del fatto più esteso (Cass., Sez 1^, 20 giugno 1997, Ripa, rv. 208240; Sez. 1^, 10 novembre 1989, Bono, rv. 182551)”. Le Sezioni Unite prendono posizione su tali orientamenti interpretativi preesistenti e giudicano non corretta l'estensione della normativa sui conflitti alle duplicazioni del processo che si verificano all'interno della medesima sede giudiziaria, che, come detto, sono destinate a essere risolte ricorrendo alla preclusione processuale dettata dall’art. 649 cod. proc. pen., ed affermano, invece, per ritornare all’oggetto di questo giudizio, che “il riferimento alle regole sui conflitti risulta indubbiamente corretto nei casi di duplicazione del processo dinanzi a sedi giudiziarie diverse, dato che la contemporanea cognizione dell'identica regiudicanda ad opera di giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un conflitto positivo proprio risolubile mediante l'applicazione delle disposizioni degli arti 28 e segg.”. Nel ritenere applicabili le regole sui conflitti alla litispendenza del medesimo processo davanti a giudici di sedi giudiziarie diverse, però, la pronuncia NA precisa che “in simili casi, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall'applicazione delle 3 disposizioni del codice che regolano la competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice "precostituito per legge" in base alle norme sulla competenza”. Nella sentenza NA, pertanto, sia pure in modo incidentale, le Sezioni Unite circoscrivono nei termini appena indicati l’orientamento giurisprudenziale che risolveva i conflitti positivi di competenza mediante il criterio della progressione (in caso di litispendenza) o della maggiore ampiezza della regiudicanda (in caso di continenza), che ritengono fondato su parametri giudicati lapidariamente “empirici”, precisando che il conflitto debba essere risolto mediante l’applicazione delle “disposizioni del codice che regolano la competenza”, ovvero delle norme generali degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen., o dalle norme speciali, quali, nel caso oggetto di questo giudizio, quelle di cui all’art. 18 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2.4. La giurisprudenza più recente, è tornata a riproporre il criterio “empirico” della progressione come soluzione dei conflitti di competenza determinati dalla litispendenza dello stesso processo presso giudici di differenti sedi giudiziarie. In questo senso si è pronunciata anzitutto Sez.1, n. 33149 del 08/05/2019, confl. comp. in proc. Zaman, n.m., che ha riproposto la soluzione, già emersa nella giurisprudenza che si era pronunciata nel vigore del vecchio codice, della materiale unificazione del processo parallelo, giunto ad uno stadio meno avanzato di trattazione, a quello più avanzato, “senza preclusioni od ostacoli derivanti da eventuale diversità di fase, restando il processo duplicato, quale che sia il suo stato di avanzamento, necessariamente assorbito in quello originale". La pronuncia Zaman evidenzia, riprendendo un argomento che era già stato della giurisprudenza precedente, che, diversamente opinando, verrebbe disposta la regressione del procedimento ad una fase già esaurita definitivamente al di fuori dei casi eccezionali e tassativi, non ampliabili in via interpretativa, di annullamento della sentenza del grado precedente. La soluzione della sentenza Zaman è stata riproposta a breve distanza di tempo da Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, confl. comp. in proc. DO, Rv. 279895 – 01, che ha ritenuto anch’essa che “nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento”. La sentenza è motivata essenzialmente con il richiamo alla giurisprudenza precedente ed, in particolare, proprio alla pronuncia Zaman. Il criterio della progressione per la soluzione dei conflitti positivi determinati dalla litispendenza è stato, poi, riproposto nuovamente dalle due decisioni gemelle, pronunciate all’esito della medesima camera di consiglio, Sez. 1, n. 2559 del 25/11/2021, dep. 2022, confl. comp. in proc. AO, n.m. e Sez.1, n. 2558 del 25/11/2021, dep. 2022, confl. comp. in proc. CH, n.m. Queste due sentenze sono motivate, oltre che con il richiamo ai precedenti, anche con il riferimento a ragioni evidenti di economia dei giudizi ed all'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento ammessi dal codice di rito. Da ultimo, nello stesso senso, ancora più di recente, si è pronunciata Sez. 1, n. 9688 del 09/12/2022, dep. 2023, confl. comp. in proc. D’IN, n.m., che pure è motivata con il 4 richiamo ai precedenti ed all'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente.
2.5. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento delle pronunce Zaman, DO, AO, CH e D’IN, e ritiene che il processo debba essere attribuito al giudice che procede in fase più avanzata. Premesso, infatti, che il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del 2025), va osservato che, certamente in un caso, quale quello in esame, in cui il conflitto positivo di competenza avviene tra giudici dello stesso tipo, ed in cui, quindi, si fa questione di competenza per territorio ed in cui il processo giunto ad una fase più avanzata ha già superato lo sbarramento dell’udienza preliminare previsto dall’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., l’attribuzione della competenza al giudice che procede in fase più avanzata è, in realtà, oltre che coerente con la giurisprudenza di questa Sezione, anche conforme alla indicazione della pronuncia NA delle Sezioni Unite secondo cui “il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall'applicazione delle disposizioni del codice che regolano la competenza”. Le disposizioni del codice che regolano la competenza non sono, infatti, soltanto quelle, per così dire sostanziali, degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen., che dettano i criteri di collegamento che individuano il giudice competente per ciascuna tipologia di reato, ma anche quelle, per così dire procedurali, degli artt. 21 e ss. cod. proc. pen., che stabiliscono i termini ed i modi per rilevare o eccepire la incompetenza del giudice adito ed il contenuto dei provvedimenti che decidono sulla questione di competenza. Tra tali “disposizioni del codice che regolano la competenza” vi è, pertanto, anche l’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., che dispone che “l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare”. Nel sistema dell’art. 21, comma 2, pertanto, la competenza per territorio è sub iudice soltanto fino alla conclusione dell’udienza preliminare, o, in caso essa manchi, fino alla fase delle questioni preliminari al dibattimento;
una volta superato tale sbarramento temporale, per il principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347 - 01), essa si consolida in capo al giudice che procede, che non può più rilevarla neanche d’ufficio, restando insensibile anche alle sopravvenienze (Sez. 5, n. 29625 del 19/04/2024, Mangione, Rv. 286873 – 01; Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 - 01). In una decisione che ha giudicato del caso, esattamente speculare ed opposto rispetto a quello oggetto di questo giudizio, di conflitto negativo di competenza per territorio, Sez. 1, n. 2148 del 20/12/2011, dep. 2012, confl. comp. in proc. LU, Rv. 251685 – 01, ha ritenuto il conflitto inammissibile, in quanto “il giudice, investito della cognizione in conseguenza della sentenza di incompetenza per territorio pronunciata da altro giudice, può sollevare conflitto entro i medesimi limiti temporali riconosciuti alle parti per eccepire l'incompetenza medesima”. In motivazione la sentenza LU ha precisato che “la possibilità di denuncia del conflitto da parte del giudice investito della cognizione del procedimento in conseguenza della sentenza di incompetenza pronunciata da altro giudice, deve necessariamente muoversi entro gli stessi termini temporali previsti dalla legge per l'ordinamento della competenza per territorio”. 5 Nel caso in esame, in cui il conflitto tra i due giudici è positivo, non vi è questione di ammissibilità del conflitto, perché il Tribunale di Velletri ha pronunciato l’ordinanza con cui ha sollevato il conflitto in udienza preliminare;
resta, però, il collegamento, evidenziato dalla pronuncia LU, tra le regole dei conflitti e le regole per rilevare o eccepire l’incompetenza e la necessità di una lettura unitaria di esse. Sarebbe, d’altronde, incoerente che il sistema processuale non consentisse più alle parti del processo di discutere la competenza per territorio e permettesse, però, di riaprire la discussione per effetto di un intervento esterno rispetto al processo, quale l’ordinanza del giudice del secondo processo che promuove il conflitto. In definitiva, –tenuto conto delle specificità della presente vicenda, deve essere, senz’altro, confermato l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, che ritiene che la competenza debba essere attribuita al giudice che procede in fase più avanzata, ovvero al Tribunale di Lanciano. Peraltro, l’interpretazione prescelta, che prescinde del tutto dall’analisi dei criteri di attribuzione della competenza previsti dagli artt. 8 e ss. cod. proc. pen.o dalle norme speciali, non comporta alcuna violazione al principio del giudice naturale, in quanto, come è stato ritenuto sin da giurisprudenza risalente “il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, limitare la possibilità di rilevare il difetto di competenza territoriale a vantaggio dell'ordine e della speditezza del processo senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, sicché tale possibilità opera solo con riguardo alla fase che precede immediatamente l'apertura del dibattimento e si pone come regola a garanzia di tutte le parti” (Sez. 6, n. 8587 del 30/11/2000, dep. 2001, Singh, Rv. 219856 - 01). D’altronde, è nella stessa pronuncia NA delle Sezioni Unite più volte sopra citata che si legge in un ulteriore passaggio della motivazione che “il principio di non regressione del processo” è coessenziale all’ordinato sviluppo del rapporto processuale, perché “i provvedimenti adottati in violazione dello sbarramento segnato dal passaggio da una fase all'altra siano radicalmente inficiati da abnormità funzionale, derivando dall'inosservanza della preclusione il sovvertimento dell'ordine normativamente assegnato allo sviluppo del rapporto processuale”. In definitiva, una lettura complessiva del sistema processuale impone che in una situazione quale quella in esame la competenza debba essere attribuita al giudice che procede in fase più avanzata, ovvero al Tribunale di Lanciano.
3. Il conflitto positivo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Lanciano. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M
Decidendo sul conflitto di competenza, sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Velletri in relazione ai reati di cui ai capi 8, 9 e 21, dichiara la competenza del Tribunale di Lanciano cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA US PE DE ZO 6