Ordinanza presidenziale 26 novembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01597/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Vito Pacca, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde 2;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di-OMISSIS-, domiciliataria ex lege in-OMISSIS-, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il -OMISSIS- ha informato che nei confronti della società ricorrente alla data odierna sussistono elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi ai sensi dell'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011;
- della nota di trasmissione del suddetto provvedimento interdittivo;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluse la nota prot. “-OMISSIS-” del -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- – -OMISSIS- – Sezione di-OMISSIS- recante la “comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’AEP (Autorizzazione all’esercizio della Professione), nonché le note – tutte di contenuto sconosciute - della-OMISSIS-di-OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), del -OMISSIS- di-OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), -OMISSIS- – -OMISSIS-) e del Comando provinciale della-OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS-);
- della non conosciuta relazione -OMISSIS-;
- di tutti gli atti istruttori non richiamati dal provvedimento interdittivo e dunque di estremi non conosciuti presenti nel fascicolo istruttorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per le amministrazioni sopraindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito il difensore comparso per parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. n.-OMISSIS- il -OMISSIS- di-OMISSIS- ha informato che nei confronti della società ricorrente “ sussistono elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 ” ed ha disposto il rigetto dell’istanza di iscrizione della società ricorrente nella c.d. TE ST della -OMISSIS- di-OMISSIS-.
Tale provvedimento è scaturito dall’istanza della società ricorrente, presentata con nota datata -OMISSIS- ed integrata in data -OMISSIS-, di iscrizione nel predetto elenco.
A fondamento di tale provvedimento l’amministrazione ha posto quanto segue:
- la circostanza che -OMISSIS- è rispettivamente: -OMISSIS- e di -OMISSIS-, ognuno di questi ultimi titolari di quota pari al 50% del capitale della società ricorrente; nonché fratello di -OMISSIS-, fuoriuscito dalla compagine sociale in seguito ad atto del -OMISSIS-;
- la qualità di amministrazione della società ricorrente rivestita da -OMISSIS- fino all’aprile-OMISSIS-;
- l’avvenuta posizione in essere in data-OMISSIS- di compravendita tra -OMISSIS- e la società ricorrente;
- le vicende che hanno riguardato -OMISSIS- e, in particolare: l’agguato camorristico nel corso del quale è rimasto ucciso-OMISSIS- -OMISSIS-; “ vicende giudiziarie per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, lesione personale, minaccia, detenzione abusiva di armi e munizioni ed altro; si è dichiarato disponibile in data -OMISSIS- ad assumere alle sue dipendenze il pregiudicato -OMISSIS-elemento apicale dell'omonimo-clan operante nella Provincia di-OMISSIS- è stato tratto in arresto in data -OMISSIS- dalla-OMISSIS-di-OMISSIS- per detenzione abusiva di armi e munizioni; è stato destinatario in data -OMISSIS- della misura di custodia cautelare con sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di-OMISSIS-, in relazione al procedimento penale n.-OMISSIS- poiché ritenuto colpevole del reato di riciclaggio: è vicino ad esponenti della criminalità organizzata così come emerge in diversi ordini di custodia cautelare (-OMISSIS-+-OMISSIS- -OMISSIS- +-OMISSIS-; -OMISSIS- -OMISSIS- +-OMISSIS-; -OMISSIS-) in cui si rilevano le frequentazioni e l'intensità dei rapporti di -OMISSIS- con esponenti di spicco della criminalità locale ”;
- quanto emerso dalla sentenza n. -OMISSIS- di-OMISSIS- per l’omicidio di -OMISSIS-, vale a dire: il contesto camorristico nel quale si è sviluppato il relativo omicidio, nel senso che “ -OMISSIS- avevano un rapporto di assoluta linearità con -OMISSIS-, essendo vicini a -OMISSIS-, referente del clan per la zona di-OMISSIS- ed-OMISSIS- (pg.13)..../-OMISSIS-, difatti, erano organici al "-OMISSIS-"(pg. 54) ”; l’avvenuta assunzione da parte della ditta di -OMISSIS- del -OMISSIS-; l’indicazione della ditta di -OMISSIS- come “ mera attività di copertura de-OMISSIS-, tanto che la ditta stessa "ha preso tanti lavori per il clan, facendo leva sulla forza d'intimidazione sul territorio del -OMISSIS- ”;
- l’intervenuta sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata nei confronti di -OMISSIS- con applicazione della pena di due anni e cinque mesi di reclusione ed € -OMISSIS- di multa per i delitti di cui agli artt. 648 bis, 490 e 494 c.p.;
- la vicinanza della famiglia -OMISSIS- e, in particolare, di -OMISSIS- ad esponenti della criminalità organizzata, come emergente dal parere espresso nel corso della riunione del Gruppo Interforze Antimafia;
- la natura non occasionale del condizionamento mafioso e la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa;
- la perdurante riferibilità della proprietà del capitale sociale alla famiglia -OMISSIS-;
- il carattere familiare dell’impresa ricorrente con conseguente maggiore esposizione della stessa a permeabilità mafiosa;
- la giurisprudenza amministrativa in materia.
Tale provvedimento non è stato impugnato.
2. Con istanza del -OMISSIS- la società ricorrente ha chiesto la revoca di questo provvedimento per le seguenti ragioni: l’avvenuto cambio in data -OMISSIS- dell’amministratore della società da -OMISSIS- alla di lui moglie, -OMISSIS-: l’esclusione di -OMISSIS- dal contesto societario in un’ottica non già di pericolo di infiltrazioni mafiose, bensì a causa della situazione debitoria di questo; l’assenza di precedenti penali relativi a reati di stampo mafioso in capo a tale soggetto; il carattere ormai assai risalente dei contatti tra -OMISSIS- ed esponenti storici della criminalità organizzata irpina; la scorretta interpretazione dell’omicidio del fratello di -OMISSIS- come agguato camorristico; l’assenza del concreto pericolo di infiltrazioni mafiose.
Con istanza del -OMISSIS-la società ricorrente ha insistito nella revoca del provvedimento suddetto richiamando le considerazioni già svolte a sostegno della precedente istanza, nonché i seguenti ulteriori elementi: la separazione tra -OMISSIS- e la moglie -OMISSIS- dal -OMISSIS-; l’avvenuta richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di-OMISSIS- di condanna di -OMISSIS- per reati connessi alla mancanza di permesso di costruire e di smaltimento illecito di rifiuti e l’imputabilità al difensore del -OMISSIS- del mancato appello avverso tale sentenza; la denuncia sporta dall’amministratore della società ricorrente nei confronti del consulente fiscale e tributario della società ricorrente e la sostituzione di questo con altro professionista ai fini della risistemazione della contabilità; l’avvenuta richiesta della “rottamazione” delle pendenze fiscali; il sopravvenuto venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa; l’intervenuto risanamento della società ricorrente; l’avvenuta verificazione di tali sopravvenienze nel periodo tra il provvedimento del -OMISSIS- e la richiesta di revoca.
3. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- il -OMISSIS- ha informato che nei confronti della società ricorrente alla data odierna “ sussistono elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi ai sensi dell'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011 ”.
A fondamento di tale provvedimento il -OMISSIS- ha posto:
- il richiamo al precedente provvedimento prot. n.-OMISSIS-;
- l’istruttoria procedimentale posta in essere come da note indicate in seguito alle suddette istanze di revoca presentate dalla ricorrente;
- l’avvenuto deferimento in stato di libertà di -OMISSIS- per i reati di porto abusivo di armi e di danneggiamento seguito da incendio;
- l’avvenuta produzione ad un appaltatore da parte della società ricorrente di falsa attestazione di iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa senza dichiarare l’avvenuta adozione del suddetto provvedimento interdittivo;
- il parere espresso dal G.I.A. nella riunione del -OMISSIS- nel senso dell’insufficienza dell’estromissione dalla società ricorrente di -OMISSIS- “ in considerazione della perdurante riferibilità dell'impresa alla famiglia-OMISSIS- e dei consolidati rapporti della stessa con il -OMISSIS-, nonché alla luce del deferimento in stato di libertà di-OMISSIS- -OMISSIS- e della falsa attestazione di iscrizione in white list presentata dalla società ”;
- la giurisprudenza amministrativa relativa agli oneri incombenti sulla -OMISSIS- in caso di domanda di revoca di interdittiva legata a sopravvenienze;
- il carattere non decisivo delle osservazioni presentate dalla società ricorrente in sede procedimentale, poiché: l’avvenuta estromissione di -OMISSIS- dalla società ricorrente non sarebbe fatto nuovo, trattandosi di circostanza già presa in considerazione all’atto della precedente informativa; nonostante la dichiarata separazione dal -OMISSIS- tra -OMISSIS- e -OMISSIS- nel-OMISSIS- vi sarebbe stata ulteriore compravendita tra la società ricorrente e -OMISSIS-; nel -OMISSIS- nella dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi del -OMISSIS-, allegata all'istanza dì iscrizione in white list , -OMISSIS- sarebbe stato indicato dalla -OMISSIS-come familiare convivente sia di lei, sia dell'altro socio -OMISSIS-; i fatti nuovi indicati dalla ricorrente non sarebbero determinanti “ ai fini del superamento delle criticità — attesi anche i perduranti stretti legami con e la caratura criminale di-OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- deporrebbero in senso contrario alla revisione del provvedimento e rafforzerebbero il precedente giudizio di pericolosità, confermando l’inserimento della società in un contesto di illegalità, la segnalazione del socio -OMISSIS- per i reati di porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio e la presentazione di falsa attestazione di iscrizione in white list ;
- la giurisprudenza amministrativa concernente il rischio di infiltrazioni mafiose relativo alle imprese a conduzione familiare e la rilevanza dei rapporti di parentela in tale ambito;
- l’avvenuta esecuzione da parte della società ricorrente in costanza di interdittiva di lavori per il Comune -OMISSIS-, successivamente sciolto ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000 per forme di ingerenza della criminalità organizzata anche con riferimento a rapporti con il-OMISSIS-;
- la circostanza che “ la "falsa" certificazione di iscrizione in white list sarebbe avvenuta per il tramite di altra ditta alle cui dipendenze è risultato tale OMISSIS, condannato a 16 anni di reclusione, tra l'altro, per associazione a delinquere di stampo mafioso —-OMISSIS- ”;
- l’attualità dell’esigenza di prevenzione “ in considerazione dell'operatività nel territorio provinciale del-OMISSIS-, organizzazione criminale nata proprio sulle ceneri del -OMISSIS- e con la partecipazione dei "-OMISSIS-", famiglia con cui proprio -OMISSIS- avrebbero avuto un rapporto di "vicinanza" ”;
- l’osservazione per cui “ l'intensità e durata delle relazioni di-OMISSIS- -OMISSIS- con locali esponenti della criminalità organizzata locale, unitamente agli stretti legami dello stesso con la compagine societaria della società in questione e agli ultimi rilievi istruttori, conducono ad una valutazione di non occasionalità e, pertanto, all'inapplicabilità delle misure di prevenzione collaborativa ”.
Con la nota prot. “-OMISSIS-” il Direttore dell’-OMISSIS- – -OMISSIS- di-OMISSIS- – Sezione di-OMISSIS- del -OMISSIS- ha poi comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada a carico della società ricorrente, richiamando il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di-OMISSIS- e le disposizioni rilevanti in materia.
4. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS-) la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
I) “ Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. Inesistenza, travisamento, erroneità ed incompletezza dei fatti allegati. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione incompleta, lacunosa, illogica, irrazionale, arbitraria e disorganica ”;
dagli elementi considerati nel provvedimento impugnato non sarebbe ricavabile un’interferenza della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale esercitata dalla ricorrente, trattandosi di mere congetture;
all’attualità i rapporti tra -OMISSIS- e la società ricorrente si sarebbero pacificamente interrotti e tale interruzione vi sarebbe stata quantomeno a partire dal 2022;
non sarebbe stata dimostrata la condizione di permeabilità mafiosa della società ricorrente all’attualità, pure debitamente considerando il carattere temporaneo delle interdittive;
neppure vi sarebbe alcun rapporto tra la società ricorrente e -OMISSIS-;
in ogni caso -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbero separati sin dal-OMISSIS- ed attualmente risiederebbero in Comuni diversi; gli stessi non costituirebbero più in alcun modo un’unica famiglia;
non sarebbe dimostrato alcun rapporto tra -OMISSIS- ed ambienti criminali quali i -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
gli unici elementi negativi risalirebbero alla suddetta sentenza del -OMISSIS- e non sarebbero riferibili alla società ricorrente;
nel caso di specie i soci della società ricorrente sarebbero incensurati e comunque non sarebbe nemmeno rappresentato se ed in che modo soggetti terzi legati alla criminalità potrebbero determinare le scelte o gli indirizzi dell'impresa, come invece richiede la legge;
in sostanza, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per violazione di legge ed eccesso di potere (sotto il profilo del difetto di motivazione), non potendosi far discendere da episodi relativi a terzi conseguenze negative per la società ricorrente; il mero rapporto di parentela non potrebbe di per sé solo giustificare il provvedimento impugnato;
neppure sarebbe stato indicato in che modo -OMISSIS- avrebbe potuto influenzare la società ricorrente, influenza che sarebbe esclusa dalla condizione di separazione tra i coniugi e dall’assenza di frequentazione; l’amministrazione avrebbe dovuto spiegare per quale ragione l’ipotesi dell’interferenza sia maggiormente plausibile rispetto a quella dell’assenza di qualsiasi interferenza;
il deferimento di -OMISSIS- per i reati di porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio sarebbe irrilevante, trattandosi di fatti isolati e commessi allorquando tale soggetto era diciottenne e non avendo questo mai avuto frequentazioni con personaggi vicini ad un contesto mafioso;
quanto poi alla falsa attestazione di iscrizione nella TE ST della -OMISSIS- di-OMISSIS-, come già dedotto in sede procedimentale, tale condotta sarebbe stata dovuta allo stress per la mancanza di lavoro e la necessità di procurarsi il minimo indispensabile;
in entrambi i casi si tratterebbe di fatti non rientranti nel novero dei c.d. reati spia;
neppure sarebbe stata correttamente posta a fondamento dell’impugnato provvedimento l’avvenuta esecuzione di lavori per il Comune -OMISSIS- e la presunta operatività in ambito provinciale del -OMISSIS-; si tratterebbe di elemento non indicato nella comunicazione di cui al comma 2 bis dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, quindi, non avrebbe potuto essere valorizzato nel provvedimento, pena la violazione del diritto al contraddittorio procedimentale;
ad ogni buon conto, si sarebbe trattato di lavori all’esecuzione dei quali la società ricorrente sarebbe stata sollecitata dallo stesso Comune per l’urgenza di risolvere la frana verificatasi e comunque rispetto agli stessi la ricorrente non avrebbe né chiesto, né ottenuto alcun compenso;
infine, la ricorrente non avrebbe nulla a che vedere con lo scioglimento del Comune -OMISSIS-;
non rileverebbe poi che la falsa attestazione di iscrizione in TE ST sarebbe avvenuta per il tramite di altra ditta alle cui dipendenze vi sarebbe stato un dipendente condannato (perché appartenente alla predetta organizzazione -OMISSIS-), trattandosi di circostanze del tutto estranee alla sfera di conoscenza e di disponibilità della società ricorrente; del resto, il mero rapporto di dipendenza, in assenza di una valutazione in ordine alle mansioni effettivamente espletate dai dipendenti ed alla concreta possibilità di una ingerenza nella gestione dell’attività di impresa, non potrebbe essere considerato di per sé indicativo del potere della criminalità organizzata di incidere sulle politiche dell’impresa e, mediante ciò, di inquinarne la gestione a propri fini;
II) “ Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94, bis, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAZIONALITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA ”;
ulteriore profilo di illegittimità sarebbe legato all’affermazione da parte dell’amministrazione dell’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 94 bis del D. Lgs. 159/2011;
non solo mancherebbe qualsiasi prova delle relazioni tra -OMISSIS- e la criminalità organizzata, bensì alcuna prova vi sarebbe di rapporti diretti o indiretti tra la società ricorrente e la criminalità organizzata;
nella presente vicenda andrebbe esclusa la configurabilità di un condizionamento stabile e comunque la presenza di un quadro indiziario tale da sorreggere l’ipotesi di un concreto rischio di infiltrazione;
neppure la -OMISSIS- avrebbe chiarito le ragioni di non ravvisabilità dell’occasionalità, con violazione dell’art. 94 bis del D. Lgs. 159/2011; il -OMISSIS-, prima di adottare il provvedimento interdittivo, avrebbe dovuto attentamente valutare la possibilità di applicare le meno invasive misure di cui all’art. 94 bis e ritenendo di escludere l’applicabilità avrebbe dovuto esternare nel provvedimento interdittivo in maniera chiara, logica ed esaustiva le ragioni alla base di tale scelta, non potendosi ammettere una motivazione meramente formale, come accaduto nel caso di specie;
il ricorso alla misura di cui all’art. 94 bis citato avrebbe consentito, in linea con la ratio dell’istituto, il proseguimento dell’attività produttiva ed al contempo la neutralizzazione di qualsiasi pericolo, anche meramente eventuale, consentendo di salvaguardare i livelli occupazionali;
III) “ ILLEGITTIMITA’ DERIVATA ”;
infine, l’impugnata nota prot. “-OMISSIS-” del -OMISSIS- sarebbe viziata per illegittimità derivata, avendo quale unico fondamento la legittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di-OMISSIS-.
5. Si sono costituite le amministrazioni intimate senza inizialmente svolgere alcuna difesa.
6. Con ordinanza pubblicata in data-OMISSIS- il Presidente di Sezione ha ordinato alla -OMISSIS- di-OMISSIS- il deposito di una serie di atti e documenti sui quali è stato fondato l’impugnato provvedimento.
L’amministrazione ha provveduto al relativo deposito in data -OMISSIS-
7. In vista dell’udienza per la trattazione del merito le parti hanno depositato documenti e memorie.
In particolare, la difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso, facendo leva, in buona sostanza, sulle considerazioni già svolte dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.
Quanto all’impugnazione del provvedimento del -OMISSIS-ha poi sottolineato la natura vincolata dello stesso alla luce di quanto disposto dalla lett. h bis) del comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 285/2000.
Con memoria depositata in data -OMISSIS- la società ricorrente ha poi replicato a tali difese ed insistito nelle conclusioni già rassegnate.
8. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
9.1. In via generale in relazione alla consolidata giurisprudenza in materia va ribadito quanto già di recente osservato da questa Sezione staccata in base alla quale:
“ - l'interdittiva antimafia è un provvedimento di natura cautelare e preventiva, espressione del bilanciamento tra tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e libertà di iniziativa economica. Essa costituisce una misura volta alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione, diretta ad impedire che possa essere titolare di rapporti, specie contrattuali, con le Pubbliche Amministrazioni, un imprenditore che sia comunque coinvolto, colluso o condizionato dalla delinquenza organizzata (Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2016, n. -OMISSIS-);
- ai fini dell'adozione di un’interdittiva antimafia occorre individuare ed indicare idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, ma non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso: “al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, è estranea qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (né, tanto meno, occorre l'accertamento di responsabilità penali, quali il concorso esterno o la commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 7, l. n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la qualità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante; il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del "più probabile che non" alla luce della regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 marzo 2020, n-OMISSIS-; Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2018, n. -OMISSIS-);
- il principio del “più probabile che non” è stato poi ulteriormente specificato facendo riferimento al principio della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa deve ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica, laddove l’esistenza di spiegazioni divergenti fornite da qualche elemento concreto, implicherebbe un ragionevole dubbio (Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2017, n. -OMISSIS-; 5 settembre-OMISSIS- n.-OMISSIS-, con la precisazione che la valutazione degli elementi non deve effettuarsi in modo atomistico, ma complessivo, in quanto un solo elemento in sé – sganciato da tutti gli altri – potrebbe non assumere sufficiente significatività e non superare il parametro della probabilità cruciale, ma va preso in considerazione all’interno del complesso degli elementi, effettuando una valutazione prognostica di tipo complessivo, verificando se l’insieme degli elementi sui quali si fonda l’interdittiva sia tale da suffragare, a fini probabilistici nei termini sopra specificati, il giudizio di pericolosità svolto dal -OMISSIS-;
- in subiecta materia le valutazioni prefettizie sono connotate da ampia discrezionalità di apprezzamento che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2020, n.-OMISSIS--OMISSIS-).
Per quanto poi attiene al potere di riesame, va rammentato che:
- al decorso del termine annuale di efficacia interdittiva del provvedimento antimafia ex art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 non va attribuito l'effetto di determinare automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, ma quella di legittimare il soggetto interdetto a presentare un'istanza volta a sollecitare il riesame del provvedimento medesimo, alla luce delle circostanze sopravvenute alla sua adozione e tali da giustificare la rivalutazione da parte della -OMISSIS- dei relativi presupposti, ovvero consentire recta via alla -OMISSIS- di procedere all’attualizzazione della prognosi infiltrativa, laddove sia venuta a conoscenza di circostanze suscettibili di estinguere o attenuare il pericolo di condizionamento mafioso (Consiglio di Stato, Sez. III, 13.12.-OMISSIS-, n.-OMISSIS-);
- in caso di domanda diretta ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un'interdittiva, collegata all’affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi asseriti come favorevoli al soggetto inciso, la -OMISSIS- può limitarsi: 1) a verificare se la domanda sia accompagnata da un fatto realmente nuovo, perché sopravvenuto ovvero non conosciuto, che possa essere ritenuto effettivamente incidente sulla fattispecie; 2) a valutare quindi se possano ritenersi venute meno quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in precedenza ritenute prevalenti sull'iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso. In caso di esito negativo di detta verifica, la -OMISSIS- può semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi rilevanti e, di conseguenza, adottare un atto di natura confermativa; ciò, a maggior ragione, se la legittimità della precedente misura interdittiva non è mai stata posta in discussione o è stata confermata da successive pronunce giurisdizionali (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1.2.-OMISSIS-, n.-OMISSIS-);
- in punto di aggiornamento la giurisprudenza afferma - sottolineando che esso costituisce il bilanciamento di valori costituzionalmente tutelati, quali l'esigenza di preservare i rapporti economici tra lo Stato e i privati dalle infiltrazioni mafiose, da un lato, e la libertà di impresa, dall'altro (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 febbraio 2018, n. -OMISSIS- - che grava sull'autorità prefettizia l'obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce di fatti nuovi (sopravvenuti o successivamente emersi) e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di essi, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa. L'attività di riesame potrà, pertanto, condurre ad un provvedimento di contenuto liberatorio, ove siano ritenuti rilevanti a tali fini nuovi fatti rappresentati, ovvero ad un nuovo provvedimento interdittivo, laddove alla luce della nuova istruttoria compiuta, sia ritenuto comunque sussistere il pericolo di infiltrazione mafiosa;
- il "venir meno delle circostanze rilevanti" di cui all'art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di oggettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica o perché ne rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo (Consiglio di Stato, sez. III, n.-OMISSIS-) ” (v. sentenza n.-OMISSIS- di questa Sezione staccata).
9.2. Va poi ricordato “ il principio reiteratamente posto dalla consolidata giurisprudenza della Sezione, secondo cui il mero decorso del tempo rappresenta un fatto “neutro”, incombendo su colui che richiede la revisione dell’informativa di documentare - e all’Amministrazione verificare – i fatti indicativi del superamento del condizionamento mafioso.
5.4. Più precisamente, il mero decorso del tempo (Cons. stato sez. III, n. -OMISSIS-) è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile ” (Consiglio di Stato, III Sez., 31 gennaio 2024, n.-OMISSIS-; principio più di recente reiterato anche da Consiglio di Stato, III Sez., 31 ottobre 2024, n. -OMISSIS-.
9.3. Ciò posto, non coglie nel segno il primo motivo di ricorso.
In effetti, questo Collegio non può che muovere dall’omessa impugnazione da parte della società ricorrente del provvedimento del -OMISSIS- di-OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-.
Orbene, a fronte della mancata impugnazione di tale provvedimento e della mera presentazione delle suddette istanze di riesame (una ad appena un mese di distanza dall’adozione di esso e l’altra dopo un anno) non è condivisibile la prospettazione della società ricorrente relativa all’introduzione di fatti autenticamente nuovi rispetto a quelli già valutati dalla -OMISSIS-.
Così, non costituisce fatto nuovo la separazione tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, trattandosi di separazione che a detta della società ricorrente sarebbe intervenuta sin dal-OMISSIS-. Peraltro, pare quantomeno peculiare a questo Collegio che all’asserita interruzione dei rapporti tra i due coniugi non abbia fatto seguito sentenza di scioglimento del matrimonio / cessazione degli effetti civili del matrimonio o quantomeno l’allegazione di avvenuta proposizione del relativo ricorso. Del resto, la mera separazione tra i coniugi comporta non già il venir meno del vincolo di coniugio, bensì soltanto l’attenuazione dello stesso, potendo anche evolversi la relativa vicenda nel senso della ricostituzione (mediante la conciliazione) della coesione familiare.
Quanto alla diversa residenza anagrafica dei due coniugi la circostanza non può giudicarsi di per sé di particolare rilievo ai fini del presente giudizio, tenuto conto che si tratta di mere risultanze anagrafiche.
Con riferimento al rapporto tra -OMISSIS- ed i soci -OMISSIS- e -OMISSIS- va ricordato che il “ rapporto parentale … connotato da particolare intensità, è sufficiente a “colorare” il dato familiare posto a fondamento del provvedimento interdittivo ” (Consiglio di Stato, III Sez., 23 maggio 2024, n. -OMISSIS-).
Nel caso di specie vengono in rilievo un rapporto di coniugio (per quanto attenuato dalla separazione) e di filiazione e rispetto alle frequentazioni tra i soci della società ricorrente e -OMISSIS- non sono state evidenziate dalla ricorrente particolari soluzioni di continuità rispetto alla situazione esaminata dall’amministrazione allorquando è stato emesso il provvedimento prot. n.-OMISSIS-.
Non può quindi ritenersi in alcun modo illogico e/o irragionevole il convincimento espresso dall’amministrazione circa il persistente condizionamento di -OMISSIS- rispetto alla gestione della società ricorrente.
Del resto, non va dimenticata la natura cautelare e preventiva dell’interdittiva antimafia e la non necessità di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello previsto in sede penale, dovendosi prevenire un grave pericolo e non già punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.
Neppure la società ricorrente ha comprovato l’adozione di particolari iniziative volte al ripristino della legalità, rivestendo rilievo non dirimente quelle enunciate nell’ambito delle istanze di riesame avanzate.
Sul punto va considerato che: non rileva quanto rappresentato nell’istanza dell’aprile del -OMISSIS-in quanto ancorata a fatti sostanzialmente non nuovi; in ordine poi all’istanza del -OMISSIS-al di là di quanto già sopra osservato la summenzionata istanza di rescissione del giudicato della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di-OMISSIS- non è neppure stata prodotta in atti e comunque non risulta allo stato essere sfociata in alcun provvedimento di segno favorevole a -OMISSIS-; risultano poi irrilevanti le allegazioni relative alle vicende intercorse con il precedente consulente fiscale e tributario della società ricorrente, come pure la richiesta di rottamazione delle pendenze fiscali (rispetto alle quali peraltro alcuna documentazione è stata prodotta dalla ricorrente).
Dagli elementi già posti a fondamento del provvedimento adottato dalla -OMISSIS- nel -OMISSIS-emergono idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni e collegamenti di -OMISSIS- con le suddette organizzazioni malavitose, elementi che non risultano essere stati idoneamente smentiti dalle deduzioni svolte dalla società ricorrente.
Non condivisibili sono poi le giustificazioni fornite dalla società ricorrente per la pacifica produzione di falsa attestazione di iscrizione in TE ST , evidenziando anzi tale condotta una preoccupante disinvoltura della società ricorrente nella violazione di prescrizioni di particolare rilievo nell’ottica della prevenzione antimafia.
Con riferimento poi alla mancata indicazione nella comunicazione di cui al comma 2 bis dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 della contestazione relativa all’avvenuta esecuzione di lavori per il Comune -OMISSIS- la prospettata violazione è comunque superata, a prescindere da ogni altra considerazione, dal contraddittorio sul punto garantito in sede di riunione del -OMISSIS-(v. allegato 7 depositato dall’amministrazione in data -OMISSIS-). In particolare, in quella sede l’amministratore della società ricorrente è stato espressamente interpellato sul punto ed il difensore che ha assistito l’amministratore è stato quindi messo perfettamente in grado di contraddire.
Sul piano sostanziale in relazione a tali lavori risulta quantomeno peculiare che la società ricorrente non abbia prodotto alcun contratto, atto o provvedimento con i quali la società ricorrente sarebbe stata compulsata dal Comune all’esecuzione di tali lavori ed a dimostrazione della gratuità della relativa prestazione, né tantomeno siano state spiegate le ragioni per cui la società ricorrente (che più volte ha rimarcato di essere in una situazione critica dal punto di vista della sua solvibilità) avrebbe dovuto eseguire tali lavori in assenza di qualsivoglia corrispettivo. Del resto, si tratta di prospettazione che si pone in senso diametralmente opposto a quanto riferito nella nota del -OMISSIS- di-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-), nella quale si legge che la società ricorrente ha ricevuto un compenso di €-OMISSIS- per cinque giorni di lavoro e che tali lavori sono stati eseguiti dalla stessa in costanza di interdittiva.
In riferimento alla circostanza per cui alle dipendenze dell’impresa per il tramite della quale è stata prodotta la suddetta falsa certificazione di iscrizione in TE ST vi è soggetto condannato a 16 anni di reclusione, tra l'altro, per associazione a delinquere di stampo mafioso si tratta di elemento correttamente valorizzato dalla -OMISSIS- unitamente agli altri elementi dalla stessa presa in considerazione in un’ottica globale e non ingiustificatamente frazionata di valutazione del contesto in cui opera la società ricorrente. In effetti, si tratta di soggetto alle dipendenze di impresa individuale che ha svolto il ruolo di veicolo per la produzione della predetta falsa certificazione.
Non risulta poi né determinante, né tantomeno irrilevante il deferimento di -OMISSIS- per i reati di porto abusivo di armi e danneggiamento seguito da incendio. In effetti, per quanto non si tratti di delitti c.d. spia si tratta di fatti per nulla risalenti nel tempo e tale da avallare la tesi sostenuta dalla -OMISSIS- di inserimento quantomeno di uno dei due soci della società ricorrente in un contesto di condotte di illegalità, con conseguente non irragionevole valutazione di persistenza di permeabilità della società in questione all’influenza mafiosa.
Ad abundantiam e ferma restando la sufficienza di quanto sinora esaminato a dimostrare l’infondatezza delle censure svolte dalla società ricorrente, va pure detto che dalla nota del -OMISSIS- di-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- (all. 4 depositato dall’amministrazione in data-OMISSIS-) in data -OMISSIS- -OMISSIS- risulta essere stato controllato in compagnia di tale -OMISSIS- a carico del quale vi sono segnalazioni per plurimi reati, tra l’altro di associazione di tipo mafioso. Si tratta di dettaglio non trascurabile, tenuto conto che nel caso di specie la tesi della società ricorrente è stata tutta volta a sottolineare la totale estraneità tra i soci della società ricorrente e l’ambiente della criminalità organizzata (ed in tal senso erano state anche le dichiarazioni rese dall’amministratrice della società ricorrente in sede di escussione da parte del G.I.A. in ordine all’assenza di frequentazioni tra il figlio -OMISSIS- e persone vicine ad un contesto mafioso – v. allegato 7 depositato dall’amministrazione in data -OMISSIS-).
Per quanto tale circostanza non sia stata menzionata nel provvedimento impugnato essa risulta dalla suddetta nota, che è stata espressamente richiamata in tale provvedimento e le cui risultanze possono essere quindi prese pienamente in considerazione da questo Collegio.
In definitiva, alla stregua di tutto quanto precede questo Collegio ritiene che l’amministrazione abbia posto a fondamento del provvedimento impugnato elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose operanti in ambito irpino, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione ed a fronte di tale quadro probatorio la società ricorrente non abbia fornito sufficienti nuovi elementi per ritenere autenticamente interrotto il rapporto, in precedenza significativamente non contestato, tra -OMISSIS- e gli attuali soci della società ricorrente, nonché tra -OMISSIS- e la criminalità organizzata, essendo, inoltre, emersi ulteriori elementi che fanno propendere anche all’attualità per la perduranza di un rapporto di contiguità, come testimoniato dalla disinvoltura con cui la società ricorrente ha posto in essere condotte volte a violare e/o eludere gli effetti del precedente provvedimento interdittivo (produzione di falsa attestazione di iscrizione in TE ST ed esecuzione di lavori per conto del Comune -OMISSIS- in costanza di interdittiva).
Ne deriva che non è stato dimostrato che siano venute meno quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in precedenza ritenute prevalenti sull'iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
9.4. Passando al secondo motivo di ricorso neppure questo è suscettibile di condivisione.
In effetti, alla stregua delle valutazioni svolte con riferimento al primo motivo di ricorso neanche le doglianze contenute nel secondo motivo possono essere accolte, essendo volte a far valere le medesime circostanze fattuali già contrastate in precedenza nell’ottica dell’ottenimento dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 94 bis del D. Lgs. 159/2011.
Del resto, la storica vicinanza di -OMISSIS- alla criminalità organizzata e la significativa mancata impugnazione del provvedimento del -OMISSIS-sono elementi tali da escludere in radice la configurabilità di situazioni di agevolazione soltanto occasionale.
9.5. Arrivando, infine, al terzo motivo di ricorso neanche questo è provvisto di fondamento (tralasciando considerazioni relative alla natura non provvedimentale della nota impugnata).
Basta considerare che l’insussistenza dei vizi di legittimità lamentati dal ricorrente quanto al provvedimento prefettizio comporta l’inconfigurabilità dal punto di vista logico dell’illegittimità in via derivata dell’impugnata nota.
9.6. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
10. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di-OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in-OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.