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Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/08/2024, n. 32704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32704 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA IC, n. Crotone 28/07/1981 avverso l'ordinanza n. 1/24 RI MCR del Tribunale di Crotone del 18/04/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 32704 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Crotone ha rigettato l'istanza di riesame proposta da IC TA avverso il decreto del 24/01/2024 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della autovettura marca BMW X6 tg. FH 830 BK al medesimo intestata per sproporzione ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, risultando l'istante indagato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, stesso d.P.R. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, deducendo un unico articolato motivo di doglianza, in cui sostiene l'impossibilità di ravvisare una sproporzione reddituale per l'anno 2021 tra fonti lecite di guadagno (attività lavorativa svolta, pensione d'invalidità percepita dalla figlia, reddito di cittadinanza familiare) ed acquisto del bene avvenuto mediante permuta di altra autovettura del valore di 24.000,00 euro nonché con i proventi (10.000 euro) di una vincita alla lotteria Gratta e Vinci conseguiti dalla convivente TA SI. Deduce, inoltre, che la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di CA aveva nel 2023 rigettato la richiesta di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali a proprio carico in relazione ai fatti accaduti nel 2021. 3. Con memoria dell'Il giugno 2024, il difensore del ricorrente ha arricchito, circostanziato e sviluppato i motivi originari di ricorso, come già esposti nelle linee essenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente va dato atto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una dichiarazione scritta di adesione all'astensione delle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2 I Presidente 2024, ma la stessa non esplica alcun effetto attesa la natura non partecipata della presente procedura. 3. Nel merito, va rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione deriva non tanto dal riferimento, in realtà implicito e che risulta comunque precluso, a vizi di motivazione (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), quanto dalla circostanza dell'essere le doglianze declinate esclusivamente in punto di fatto, oltre tutto su argomenti che il Tribunale ha debitamente considerato e valutato. Non è compito della Corte di cassazione, alla luce del ristretto ambito in cui si esplica il vaglio di legittimità sui provvedimenti in tema di sequestro, seguire il ricorrente nell'esposizione dei profili di merito che sostengono il ricorso ed è quindi del tutto evidente come l'insistita attenzione dedicata alla questione - riguardante, oltre tutto, un fatto cronologicamente successivo rispetto alla acquisizione patrimoniale - della vincita da parte della convivente ad una lotteria (v. pag. 3 ord. impugnata) debba essere dichiarata, al pari delle altre (ad es. il dedotto acquisto dell'autovettura oggetto di sequestro a seguito di permuta con altro autoveicolo), semplicemente inconferente rispetto alle deduzioni in astratto formulabili nell'ambito della presente procedura. In definitiva, dunque, non è stata dedotta alcuna violazione di legge da cui risulterebbe affetto il provvedimento impugnato. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 luglio 2024 Il consiglier estensore
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 32704 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Crotone ha rigettato l'istanza di riesame proposta da IC TA avverso il decreto del 24/01/2024 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della autovettura marca BMW X6 tg. FH 830 BK al medesimo intestata per sproporzione ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, risultando l'istante indagato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, stesso d.P.R. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, deducendo un unico articolato motivo di doglianza, in cui sostiene l'impossibilità di ravvisare una sproporzione reddituale per l'anno 2021 tra fonti lecite di guadagno (attività lavorativa svolta, pensione d'invalidità percepita dalla figlia, reddito di cittadinanza familiare) ed acquisto del bene avvenuto mediante permuta di altra autovettura del valore di 24.000,00 euro nonché con i proventi (10.000 euro) di una vincita alla lotteria Gratta e Vinci conseguiti dalla convivente TA SI. Deduce, inoltre, che la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di CA aveva nel 2023 rigettato la richiesta di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali a proprio carico in relazione ai fatti accaduti nel 2021. 3. Con memoria dell'Il giugno 2024, il difensore del ricorrente ha arricchito, circostanziato e sviluppato i motivi originari di ricorso, come già esposti nelle linee essenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente va dato atto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una dichiarazione scritta di adesione all'astensione delle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2 I Presidente 2024, ma la stessa non esplica alcun effetto attesa la natura non partecipata della presente procedura. 3. Nel merito, va rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione deriva non tanto dal riferimento, in realtà implicito e che risulta comunque precluso, a vizi di motivazione (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), quanto dalla circostanza dell'essere le doglianze declinate esclusivamente in punto di fatto, oltre tutto su argomenti che il Tribunale ha debitamente considerato e valutato. Non è compito della Corte di cassazione, alla luce del ristretto ambito in cui si esplica il vaglio di legittimità sui provvedimenti in tema di sequestro, seguire il ricorrente nell'esposizione dei profili di merito che sostengono il ricorso ed è quindi del tutto evidente come l'insistita attenzione dedicata alla questione - riguardante, oltre tutto, un fatto cronologicamente successivo rispetto alla acquisizione patrimoniale - della vincita da parte della convivente ad una lotteria (v. pag. 3 ord. impugnata) debba essere dichiarata, al pari delle altre (ad es. il dedotto acquisto dell'autovettura oggetto di sequestro a seguito di permuta con altro autoveicolo), semplicemente inconferente rispetto alle deduzioni in astratto formulabili nell'ambito della presente procedura. In definitiva, dunque, non è stata dedotta alcuna violazione di legge da cui risulterebbe affetto il provvedimento impugnato. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 luglio 2024 Il consiglier estensore