Sentenza breve 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 28/07/2025, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3301 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del decreto n-OMISSIS- notificato il 10.6.2025, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente per ottenere il rinnovo del porto pistola e di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale e, in particolare, della nota del 13 marzo 2024 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, di contenuto ignoto, e delle note del 6 giugno 2024 e 17.4.2025 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, di contenuto ignoto, richiamate nel provvedimento di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame, notificato il 27 giugno e depositato il 30 giugno 2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto di Caserta ha respinto una sua istanza avente a oggetto il rinnovo della licenza di porto di pistola.
Il ricorrente – che premette di essere titolare di un’impresa operante nel campo del trattamento dei rifiuti e di aver subito e denunciato nel 2013 un tentativo di estorsione (al quale è seguito un processo conclusosi con le condanne degli autori di tale reato, pregiudicati appartenenti a una organizzazione camorristica) – fa presente di essere titolare della licenza di porto di pistola dal 2015 e che la licenza gli era stata concessa proprio in correlazione ai rischi di ritorsione per la denuncia che aveva presentato; nella sua rappresentazione dei fatti i rischi per la incolumità sua e di suoi familiari non solo non sarebbero venuti meno ma si sarebbero persino accentuati a causa del rafforzamento dell’organizzazione camorristica cui appartengono gli autori del tentativo di estorsione e del recente recupero della libertà da parte di suoi esponenti; ai rischi derivanti da possibili vendette dei soggetti condannati per la sua denuncia si sarebbero aggiunti i rischi derivanti dalla sua attività professionale.
Con il provvedimento impugnato il Prefetto ha respinto l’istanza ritenendo in sostanza che non fosse dimostrato il bisogno dell’arma; in particolare, per il profilo relativo alle possibili ritorsioni per la denuncia del 2013 il Prefetto opponeva che, da informazioni assunte dall’Arma dei Carabinieri, nell’ultimo quinquennio non risultavano denunce del ricorrente relative a minacce, aggressioni o episodi di violenza a danni suoi o di familiari né risultava che egli avesse prestato testimonianza in procedimenti penali per reati associativi e/o di natura estorsiva, predatoria o di usura; in merito ai rischi correlati all’attività economica di cui il ricorrente è titolare il Prefetto opponeva – richiamando la nota giurisprudenza in materia - che il bisogno che giustifica il rilascio della licenza “ non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta e dalle modalità del suo dispiegarsi, ovvero dal fatto di operare in zone asseritamente pericolose, trattandosi piuttosto di un mero rischio potenziale, di per sé inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi ” (in questo senso, ad es., T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 maggio 2024, n. 2900).
Il ricorrente denuncia che il diniego è illegittimo per difetto di istruttoria e presupposti e violazione degli articoli 11, 39, 42 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dato che le circostanze da lui allegate nella istanza di rinnovo della licenza e nei suoi apporti al procedimento non sono state correttamente valutate; la tesi del ricorrente è che egli avesse fornito ampia dimostrazione dei rischi specifici per la incolumità propria e dei familiari che giustificherebbero il rinnovo della licenza; rileva anche il ricorrente che, essendogli stata in passato rilasciata la licenza (e quindi essendo stata in passato riconosciuta l’esistenza del suo bisogno di girare armato), sarebbe stato onere dell’amministrazione fornire una puntuale motivazione in merito alle ragioni del suo mutato avviso.
L’amministrazione resiste al ricorso.
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Va premesso che costituisce consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di rilascio della licenza che, ai sensi dell'art. 42, r.d. n. 773 citato: a) il presupposto del “ dimostrato bisogno ” per il rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale non può essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente ma deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola; b) la prova del dimostrato bisogno ricade sul richiedente e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell'onere probatorio; chi chiede il rinnovo deve quindi provare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia (cfr., per es., Consiglio di Stato, sez. III, 6 giugno 2024, n. 6072).
A ciò si aggiunge che le valutazioni operate dall’autorità di polizia in questa materia sono espressione di ampia discrezionalità e quindi sono sindacabili nei soli limiti dell’eccesso di potere, nel senso che il giudice deve verificare che tali valutazioni si basino su adeguata istruttoria e che la misura adottata risulti non manifestamente irragionevole e coerente con le risultanze dell’istruttoria.
Se si considerano queste coordinate, la valutazione posta a base dell’atto impugnato si sottrae ai rilievi del ricorrente.
E infatti: a) dall’istruttoria eseguita è risultato che il rischio (che a suo tempo giustificò il rilascio della licenza al ricorrente) non è più attuale dato che almeno da cinque anni non risultano minacce o intimidazioni a danno del ricorrente o il suo coinvolgimento come testimone in procedimenti penali per reati di criminalità organizzata o di natura predatoria; a questo assunto il ricorrente non ha opposto circostanze specifiche, cioè a lui relative, da cui risulti plausibilmente che il rischio per la sua incolumità non sia venuto meno o sia addirittura aumentato come sostenuto in ricorso; di conseguenza il mutato avviso dell’amministrazione non può essere considerato immotivato o irragionevole, risultando invece coerente con l’istruttoria espletata e con le informazioni assunte dalle forze dell’ordine operanti sul territorio; b) la circostanza che il ricorrente sia titolare di un’attività economica nel settore dei rifiuti di per sé sola non è indicativa di un rischio diverso e maggiore rispetto a quelli cui sono esposti altri imprenditori operanti nel medesimo settore economico.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.