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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 19 dicembre 2025, il Giudice Onorario, dott.ssa EL RT NA, in sostituzione della dott.ssa serena Andaloro come da DP n. 38/2025, all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter cpc del
18.12.2025, definisce il giudizio, depositando, considerandola letta in udienza, ai sensi del comma 5 del citato articolo, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. R.G. 16/2022
PROMOSSO
DA
, nata a [...] [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. e nato a [...] il [...] e residente in C.F._1 Parte_2
Nerviano, via Cinque Giornate 14 (C.F. , elettivamente domiciliati, ai fini del C.F._2 presente giudizio, in Brolo, via Trento 82, presso lo studio dell' Avv. Carmelo Ziino -opponenti-
CONTRO
P. Iva Gruppo UK IT , C.f. ), società costituita ai sensi Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'IT del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
-opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2021, emesso addì 29/07/2021, dal Giudice del
Tribunale di Patti Dott.ssa C. Alacqua MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, gli odierni attori contestavano le somme ingiunte da , per l'importo di euro 17.938,54, oltre accessori e spese di CP_1 procedura, chiedendo al Giudice adito di volere annullare e/o revocare e/o, comunque, privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, attesa: l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di gg 60 dalla sua emissione, carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, che ha omesso l'assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alle condizioni dell'azione ed alla titolarità sostanziale del diritto di credito;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperiemnto del tentativo obbligatorio di mediazione e nel merito l'assenza di prova del credito e l'erroneità degli importi richiesti per avere applicato interessi eccedenti il tasso soglia.
Gli opponenti chiedevano, pertanto: In via pregiudiziale, ritenere e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, n. 310/2021 per le ragioni esposte nel presente atto;
2. In via subordinata, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta;
3. In via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare inesistente e/o nullo il decreto opposto e, per l'effetto, dichiararlo inefficace e/o improduttivo di effetti giuridici con qualsivoglia statuizione;
4. Nel merito, accogliere ed ammettere la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2021 del Tribunale di Patti, notificato con racc. a.r. spedita il 18/11/2021; 5. Per l'effetto annullare, revocare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia il decreto opposto n. 310/2021 per le motivazioni tutte di cui in epigrafe;
6. Accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria qui opposta, in quanto non supportata da valida giustificazione documentale, come sopra meglio evidenziato;
7.
Accertare e dichiarare che la somma e gli interessi richiesti superano il tasso soglia previsto dalla legge e, pertanto, in violazione delle norme in tema di usura;
8. Accertare e riconoscere l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali;
9. In via assolutamente subordinata, ridurre l'importo dovuto nei limiti del provato e documentato;
Con comparsa di risposta del 19.5.2022, si costituiva in giudizio la contestando gli CP_1 assunti di controparte, tanto in ordine alla legittimazione attiva e titolarità del credito, che ha formato oggetto di una cessione in blocco, con una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna, risultando pertanto rituale la cessione del credito, quanto in ordine alla fondatezza della pretesa, rilevando la possibilità in questa fase di accertare la fondatezza della domanda di credito anche con riferimento al quantum dovendosi ritenere legittime le clausole relative agli interessi compensativi e di mora richiesti nel limiti del tasso soglio per tempo applicabile. concludeva chiedendo: In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta CP_1
e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra e il sig. al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 17.938,54 oltre interessi legali sulla sola sorte CP_1 capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra e il Parte_1 sig. al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_2 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Ammessa ed espletata ctu contabile all'odierna udienza la causa veniva brevemente discussa dalle parti e decisa.
Si precisa, ancora, che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. SS.
UU. n. 9936/2014; Cass. n. 17214/2016); la Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della
"ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Giova precisare quanto al non essersi verificato nel caso di specie il subingresso dell'opposta nel singolo rapporto contrattuale, che, diversamente da quanto opinato da “Laddove, come Controparte_1 nella fattispecie in esame, vengano trasferiti in blocco crediti in sofferenza, la cessione opera certamente con riguardo al credito, ma determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale esso deriva. Va, infatti, evidenziato che la cessione del credito, lasciando inalterati i termini
e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario[2]. Ne consegue che, non essendo necessario per il perfezionamento della cessione, il consenso del debitore ceduto (essendo a quest'ultimo indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare all'uno o all'altro), non può in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. A conferma della sussistenza della legittimazione passiva del cessionario ex art 58 TUB con riferimento alle azioni fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, vale il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui detta norma, «nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità” (cfr. Cass.
10653/2010 e 18258/2014) realizzando una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario»[4]. (cass. 22 novembre 2025,
n. 30758).
Passando ora all'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine alla carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, sulla base dell'orientamento seguito dal Tribunale di Patti (cfr tra le altre da ultimo sentenza n.1383/2025) e (cfr pure sentenza Tribunale Patti n. 1183/25 e n. 1172/25), cui questo giudicante si è già uniformato ed intende uniformarsi si osserva quanto segue.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione va inquadrata in primis quale difetto della titolarità attiva nel rapporto giuridico oggetto di causa.
In tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti in contesa la Suprema Corte
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha precisato che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal Giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha
l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.”
È necessario evidenziare, altresì, che sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte qualora – come nella specie - “ … sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Ciò premesso, e hanno stipulato, per il tramite di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
in data 12.1.2010, il contratto di finanziamento n. 4033098, per € 20.000,00, con un netto erogato
[...] di € 14.115,97 che avrebbe formato oggetto di cessione crediti in favore di CP_1
ha prodotto in sede monitoria ed anche nella presente fase di merito, atto di cessione CP_1 crediti del 19.6.2017 intervenuto tra e con l'estratto della Gazzetta Parte_3 CP_1
Ufficiale nella quale è stata data ufficialità alla cessione, senza, tuttavia, provare, l'inclusione del credito medesimo nell'atto di cessione.
In giurisprudenza si è precisato che, alla omessa produzione del contratto di cessione del credito, non può supplire in sé e per sé la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione poiché la funzione della pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini, quindi, dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima (v. in tal senso Cass. Civ. n. 22268/2018 che in parte motiva afferma che:
"L'invocato articolo 58 riguarda la cessione di crediti in blocco, con la pubblicazione di avviso sulla
Gazzetta Ufficiale che esonera la banca cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto. Con la speciale operazione di cui alle norme indicate in rubrica l'oggetto del contratto non sarebbe più, quindi, lo specifico credito ceduto, bensì tutto il blocco dei crediti ceduti……3.3.2 Non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo e' condivisibile, giacche' una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione -, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" e, in senso conforme,
Cass. n. 22151/2019 e, da ultimo, Cass. n. 5617/2020).
Sul punto, anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che “L'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi, non è di per se stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa.
La pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano, 20/04/2021) e ancora che “L'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l'iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto;
non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Tribunale Lecce, 19 febbraio 2021) e inoltre che “In tema di ingiunzione civile e cessione del credito, con riguardo alla prova della legittimazione attiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto” (Tribunale Trani, 08/02/2022, n.252). 3.2.
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.
24798).
Sul punto va precisato che non sfugge all'odierno giudicante il principio secondo cui “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma” (Cass. n. 17944 del 2023) e, soprattutto, il consolidato principio a tenore del quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (cfr., da ultimo, Cass. 15088/2025).
Ora gli opponenti non hanno nemmeno per implicito riconosciuto l'inclusione del loro credito in quelli formanti oggetto di cessione, tanto è vero, che sin dal primo atto difensivo hanno contestato la titolarità del credito in capo alla CP_1
L'opposta con la documentazione prodotta dapprima nella fase monitoria e riproposta poi nella presente fase di merito ha depositato il contratto di cessione dei crediti e l'estratto della Gazzetta
Ufficiale, oltre alla comunicazione di cessione direttamente ai debitori ceduti, senza, tuttavia ed a fronte della contestazione, dare prova della riconducibilità del credito per cui è causa in quelli di fatto rientranti nella cessione in blocco.
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione riportata nel contratto di cessione e nella Gazzetta
Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
Nel documento si legge : La societa' (" ) comunica che in data 19 CP_1 CP_1 giugno 2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarita' di UT NK S.P.A. (la "Cedente"), ha stipulato con la
Cedente un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli Artt. 1 e
4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB in forza del quale ha acquistato pro soluto dalla CP_1
Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2017, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri:
Crediti di cui sia titolare e derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia Parte_3 ed altri contratti bancari, aventi tutte le caratteristiche di seguito specificate: (i) Crediti per i quali i relativi debitori ceduti sono persone fisiche o persone giuridiche;
(ii) Crediti per i quali i relativi contratti di finanziamento sono scaduti e sono diventati esigibili tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016; HOME Avviso di rettifica Errata corrige (iii) Crediti attribuibili anche: a) alla categoria dei "contratti di credito" ai sensi dell'art. 121, primo comma, lettera (c) del Testo Unico
Bancario, inclusi, senza alcuna limitazione, contratti di credito denominati "Prestitempo" o "DB
EASY" o "Banco Posta"; o b) alle tipologie di prestiti (denominati "Prestitempo" o "DB EASY" o
"Bancoposta") che hanno termini contrattuali e condizioni analoghe a quelle dei contratti di credito erogati dalla Cedente ma che non sono classificabili come "contratti di credito" ai sensi dell'art. 121, primo comma, lettera (c) del Testo Unico Bancario in quanto i relativi debitori non rientrano nella definizione di "consumatore" ai sensi dell'art. 121, primo comma, lettera (b) del Testo Unico Bancario;
(iv) Sono "Crediti Esclusi" quelli identificati dai seguenti numeri dei contratti originari che non si intendono, come in effetti non sono, oggetto di trasferimento alla Cessionaria e che, pertanto, rimarranno di titolarita' della Cedente a ogni effetto di legge e di contratto….”
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione per categorie dei crediti oggetto di cessione contenuta nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
La stessa opposta non dice e non chiarisce espressamente e a fronte di esplicita contestazione, in quale delle superiori categorie rientrerebbe il credito oggetto di causa.
Non deposita alcun documento da cui possa desumersi con certezza che il rapporto dell'opponente cui risulta coobbligato rientra tra quelli ceduti, prima da ad Pt_1 Pt_2 Parte_3
CP_1
Esaminando gli atti prodotti, con riguardo al contratto di finanziamento n. 4033098 e codice anagrafe 008848973, non risulta che tali codici siano riportati, né nel contratto di cessione crediti, né nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, (cfr allegati fascicolo monitorio opposta).
Le superiori indicazioni numeriche vengono inserite nella c.d. lista crediti (foglio con indicazione della cedente e della cessionaria di formazione unilaterale della stessa cessionaria) alla quale, però nella presente fase non può darsi idoneo valore probatorio.
In conclusione dal contratto di cessione del credito e dall'estratto della Gazzetta ufficiale non è possibile cogliere la riferibilità al credito in questione con quelli formati oggetto di cessione in favore della CP_1
Ad ogni buon conto, sullo specifico tema, una parte della giurisprudenza di merito (che si condivide) ha precisato che il generico rinvio per relationem al contratto di cessione nonché dello stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la lista dei crediti ceduti non può integrare la puntuale prova di natura oggettiva e/o documentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi nell'oggetto della compravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta operazione di cessione in blocco (cfr. Tribunale di Forlì, sentenza n. 916/2022 del 13-10-2022) così come si è affermato che non sarebbe a tal fine sufficiente la dichiarazione della Banca contenente l'elenco delle posizioni cedute individuate con codici numerici –quali, ID, NDG, CDG (vedi
Tribunale di Rimini - ordinanza n. 4416 del 27 febbraio 2020;Tribunale Patti, dott. Gianluca Peluso,
n. 475/23). Va, dunque, ribadito che dalla suddetta documentazione non è possibile evincere se il passaggio abbia riguardato la totalità dei crediti facenti originariamente capo alla cedente ed ed aventi le caratteristiche di cui alla Gazzetta Ufficiale, depositata per estratto del 18.7.2017 e, pertanto, non è dato sapere, se parte dei crediti – pur astrattamente aventi tali requisiti – siano rimasti nella titolarità delle originarie società.
Anche sotto tale profilo, pertanto, non si ritiene raggiunta la prova dell'inclusione del credito vantato dalla società cessionaria nelle specifiche operazioni dedotte.
Vale ancora la pena di precisare che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto». (cfr. Cassazione,
23834/2025 e 23849 2025).
In conseguenza di quanto precede, l'opposizione di e va accolta Parte_1 Parte_2 ed il decreto opposto va revocato, rendendosi superfluo il vaglio degli altri motivi di opposizione sollevati in citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in favore degli opponenti. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 16/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata dagli opponenti e dichiarando Parte_1 Parte_2 il difetto di titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. N. 310/21 del Tribunale di Patti;
Condanna parte opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite, liquidate in €
5.195,50 (di cui € 118,50 per esborsi) per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto
Così deciso in Patti, il 19.12.2025 Il GOP
EL RT NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 19 dicembre 2025, il Giudice Onorario, dott.ssa EL RT NA, in sostituzione della dott.ssa serena Andaloro come da DP n. 38/2025, all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter cpc del
18.12.2025, definisce il giudizio, depositando, considerandola letta in udienza, ai sensi del comma 5 del citato articolo, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. R.G. 16/2022
PROMOSSO
DA
, nata a [...] [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. e nato a [...] il [...] e residente in C.F._1 Parte_2
Nerviano, via Cinque Giornate 14 (C.F. , elettivamente domiciliati, ai fini del C.F._2 presente giudizio, in Brolo, via Trento 82, presso lo studio dell' Avv. Carmelo Ziino -opponenti-
CONTRO
P. Iva Gruppo UK IT , C.f. ), società costituita ai sensi Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'IT del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
-opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2021, emesso addì 29/07/2021, dal Giudice del
Tribunale di Patti Dott.ssa C. Alacqua MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, gli odierni attori contestavano le somme ingiunte da , per l'importo di euro 17.938,54, oltre accessori e spese di CP_1 procedura, chiedendo al Giudice adito di volere annullare e/o revocare e/o, comunque, privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, attesa: l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di gg 60 dalla sua emissione, carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, che ha omesso l'assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alle condizioni dell'azione ed alla titolarità sostanziale del diritto di credito;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperiemnto del tentativo obbligatorio di mediazione e nel merito l'assenza di prova del credito e l'erroneità degli importi richiesti per avere applicato interessi eccedenti il tasso soglia.
Gli opponenti chiedevano, pertanto: In via pregiudiziale, ritenere e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, n. 310/2021 per le ragioni esposte nel presente atto;
2. In via subordinata, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta;
3. In via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare inesistente e/o nullo il decreto opposto e, per l'effetto, dichiararlo inefficace e/o improduttivo di effetti giuridici con qualsivoglia statuizione;
4. Nel merito, accogliere ed ammettere la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2021 del Tribunale di Patti, notificato con racc. a.r. spedita il 18/11/2021; 5. Per l'effetto annullare, revocare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia il decreto opposto n. 310/2021 per le motivazioni tutte di cui in epigrafe;
6. Accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria qui opposta, in quanto non supportata da valida giustificazione documentale, come sopra meglio evidenziato;
7.
Accertare e dichiarare che la somma e gli interessi richiesti superano il tasso soglia previsto dalla legge e, pertanto, in violazione delle norme in tema di usura;
8. Accertare e riconoscere l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali;
9. In via assolutamente subordinata, ridurre l'importo dovuto nei limiti del provato e documentato;
Con comparsa di risposta del 19.5.2022, si costituiva in giudizio la contestando gli CP_1 assunti di controparte, tanto in ordine alla legittimazione attiva e titolarità del credito, che ha formato oggetto di una cessione in blocco, con una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna, risultando pertanto rituale la cessione del credito, quanto in ordine alla fondatezza della pretesa, rilevando la possibilità in questa fase di accertare la fondatezza della domanda di credito anche con riferimento al quantum dovendosi ritenere legittime le clausole relative agli interessi compensativi e di mora richiesti nel limiti del tasso soglio per tempo applicabile. concludeva chiedendo: In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta CP_1
e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra e il sig. al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 17.938,54 oltre interessi legali sulla sola sorte CP_1 capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra e il Parte_1 sig. al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_2 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Ammessa ed espletata ctu contabile all'odierna udienza la causa veniva brevemente discussa dalle parti e decisa.
Si precisa, ancora, che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. SS.
UU. n. 9936/2014; Cass. n. 17214/2016); la Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della
"ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Giova precisare quanto al non essersi verificato nel caso di specie il subingresso dell'opposta nel singolo rapporto contrattuale, che, diversamente da quanto opinato da “Laddove, come Controparte_1 nella fattispecie in esame, vengano trasferiti in blocco crediti in sofferenza, la cessione opera certamente con riguardo al credito, ma determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale esso deriva. Va, infatti, evidenziato che la cessione del credito, lasciando inalterati i termini
e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario[2]. Ne consegue che, non essendo necessario per il perfezionamento della cessione, il consenso del debitore ceduto (essendo a quest'ultimo indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare all'uno o all'altro), non può in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. A conferma della sussistenza della legittimazione passiva del cessionario ex art 58 TUB con riferimento alle azioni fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, vale il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui detta norma, «nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità” (cfr. Cass.
10653/2010 e 18258/2014) realizzando una disciplina “reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario»[4]. (cass. 22 novembre 2025,
n. 30758).
Passando ora all'eccezione sollevata dagli opponenti in ordine alla carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, sulla base dell'orientamento seguito dal Tribunale di Patti (cfr tra le altre da ultimo sentenza n.1383/2025) e (cfr pure sentenza Tribunale Patti n. 1183/25 e n. 1172/25), cui questo giudicante si è già uniformato ed intende uniformarsi si osserva quanto segue.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione va inquadrata in primis quale difetto della titolarità attiva nel rapporto giuridico oggetto di causa.
In tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti in contesa la Suprema Corte
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha precisato che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal Giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha
l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.”
È necessario evidenziare, altresì, che sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte qualora – come nella specie - “ … sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Ciò premesso, e hanno stipulato, per il tramite di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
in data 12.1.2010, il contratto di finanziamento n. 4033098, per € 20.000,00, con un netto erogato
[...] di € 14.115,97 che avrebbe formato oggetto di cessione crediti in favore di CP_1
ha prodotto in sede monitoria ed anche nella presente fase di merito, atto di cessione CP_1 crediti del 19.6.2017 intervenuto tra e con l'estratto della Gazzetta Parte_3 CP_1
Ufficiale nella quale è stata data ufficialità alla cessione, senza, tuttavia, provare, l'inclusione del credito medesimo nell'atto di cessione.
In giurisprudenza si è precisato che, alla omessa produzione del contratto di cessione del credito, non può supplire in sé e per sé la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione poiché la funzione della pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini, quindi, dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima (v. in tal senso Cass. Civ. n. 22268/2018 che in parte motiva afferma che:
"L'invocato articolo 58 riguarda la cessione di crediti in blocco, con la pubblicazione di avviso sulla
Gazzetta Ufficiale che esonera la banca cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto. Con la speciale operazione di cui alle norme indicate in rubrica l'oggetto del contratto non sarebbe più, quindi, lo specifico credito ceduto, bensì tutto il blocco dei crediti ceduti……3.3.2 Non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo e' condivisibile, giacche' una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione -, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" e, in senso conforme,
Cass. n. 22151/2019 e, da ultimo, Cass. n. 5617/2020).
Sul punto, anche la giurisprudenza di merito ha chiarito che “L'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi, non è di per se stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa.
La pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano, 20/04/2021) e ancora che “L'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l'iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto;
non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Tribunale Lecce, 19 febbraio 2021) e inoltre che “In tema di ingiunzione civile e cessione del credito, con riguardo alla prova della legittimazione attiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto” (Tribunale Trani, 08/02/2022, n.252). 3.2.
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.
24798).
Sul punto va precisato che non sfugge all'odierno giudicante il principio secondo cui “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma” (Cass. n. 17944 del 2023) e, soprattutto, il consolidato principio a tenore del quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (cfr., da ultimo, Cass. 15088/2025).
Ora gli opponenti non hanno nemmeno per implicito riconosciuto l'inclusione del loro credito in quelli formanti oggetto di cessione, tanto è vero, che sin dal primo atto difensivo hanno contestato la titolarità del credito in capo alla CP_1
L'opposta con la documentazione prodotta dapprima nella fase monitoria e riproposta poi nella presente fase di merito ha depositato il contratto di cessione dei crediti e l'estratto della Gazzetta
Ufficiale, oltre alla comunicazione di cessione direttamente ai debitori ceduti, senza, tuttavia ed a fronte della contestazione, dare prova della riconducibilità del credito per cui è causa in quelli di fatto rientranti nella cessione in blocco.
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione riportata nel contratto di cessione e nella Gazzetta
Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
Nel documento si legge : La societa' (" ) comunica che in data 19 CP_1 CP_1 giugno 2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarita' di UT NK S.P.A. (la "Cedente"), ha stipulato con la
Cedente un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli Artt. 1 e
4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB in forza del quale ha acquistato pro soluto dalla CP_1
Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2017, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri:
Crediti di cui sia titolare e derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia Parte_3 ed altri contratti bancari, aventi tutte le caratteristiche di seguito specificate: (i) Crediti per i quali i relativi debitori ceduti sono persone fisiche o persone giuridiche;
(ii) Crediti per i quali i relativi contratti di finanziamento sono scaduti e sono diventati esigibili tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016; HOME Avviso di rettifica Errata corrige (iii) Crediti attribuibili anche: a) alla categoria dei "contratti di credito" ai sensi dell'art. 121, primo comma, lettera (c) del Testo Unico
Bancario, inclusi, senza alcuna limitazione, contratti di credito denominati "Prestitempo" o "DB
EASY" o "Banco Posta"; o b) alle tipologie di prestiti (denominati "Prestitempo" o "DB EASY" o
"Bancoposta") che hanno termini contrattuali e condizioni analoghe a quelle dei contratti di credito erogati dalla Cedente ma che non sono classificabili come "contratti di credito" ai sensi dell'art. 121, primo comma, lettera (c) del Testo Unico Bancario in quanto i relativi debitori non rientrano nella definizione di "consumatore" ai sensi dell'art. 121, primo comma, lettera (b) del Testo Unico Bancario;
(iv) Sono "Crediti Esclusi" quelli identificati dai seguenti numeri dei contratti originari che non si intendono, come in effetti non sono, oggetto di trasferimento alla Cessionaria e che, pertanto, rimarranno di titolarita' della Cedente a ogni effetto di legge e di contratto….”
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione per categorie dei crediti oggetto di cessione contenuta nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
La stessa opposta non dice e non chiarisce espressamente e a fronte di esplicita contestazione, in quale delle superiori categorie rientrerebbe il credito oggetto di causa.
Non deposita alcun documento da cui possa desumersi con certezza che il rapporto dell'opponente cui risulta coobbligato rientra tra quelli ceduti, prima da ad Pt_1 Pt_2 Parte_3
CP_1
Esaminando gli atti prodotti, con riguardo al contratto di finanziamento n. 4033098 e codice anagrafe 008848973, non risulta che tali codici siano riportati, né nel contratto di cessione crediti, né nell'estratto della Gazzetta Ufficiale, (cfr allegati fascicolo monitorio opposta).
Le superiori indicazioni numeriche vengono inserite nella c.d. lista crediti (foglio con indicazione della cedente e della cessionaria di formazione unilaterale della stessa cessionaria) alla quale, però nella presente fase non può darsi idoneo valore probatorio.
In conclusione dal contratto di cessione del credito e dall'estratto della Gazzetta ufficiale non è possibile cogliere la riferibilità al credito in questione con quelli formati oggetto di cessione in favore della CP_1
Ad ogni buon conto, sullo specifico tema, una parte della giurisprudenza di merito (che si condivide) ha precisato che il generico rinvio per relationem al contratto di cessione nonché dello stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale al sito internet con la lista dei crediti ceduti non può integrare la puntuale prova di natura oggettiva e/o documentale dell'essere gli specifici crediti azionati ricompresi nell'oggetto della compravendita di crediti deteriorati nell'ambito della dedotta operazione di cessione in blocco (cfr. Tribunale di Forlì, sentenza n. 916/2022 del 13-10-2022) così come si è affermato che non sarebbe a tal fine sufficiente la dichiarazione della Banca contenente l'elenco delle posizioni cedute individuate con codici numerici –quali, ID, NDG, CDG (vedi
Tribunale di Rimini - ordinanza n. 4416 del 27 febbraio 2020;Tribunale Patti, dott. Gianluca Peluso,
n. 475/23). Va, dunque, ribadito che dalla suddetta documentazione non è possibile evincere se il passaggio abbia riguardato la totalità dei crediti facenti originariamente capo alla cedente ed ed aventi le caratteristiche di cui alla Gazzetta Ufficiale, depositata per estratto del 18.7.2017 e, pertanto, non è dato sapere, se parte dei crediti – pur astrattamente aventi tali requisiti – siano rimasti nella titolarità delle originarie società.
Anche sotto tale profilo, pertanto, non si ritiene raggiunta la prova dell'inclusione del credito vantato dalla società cessionaria nelle specifiche operazioni dedotte.
Vale ancora la pena di precisare che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto». (cfr. Cassazione,
23834/2025 e 23849 2025).
In conseguenza di quanto precede, l'opposizione di e va accolta Parte_1 Parte_2 ed il decreto opposto va revocato, rendendosi superfluo il vaglio degli altri motivi di opposizione sollevati in citazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in favore degli opponenti. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 16/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata dagli opponenti e dichiarando Parte_1 Parte_2 il difetto di titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. N. 310/21 del Tribunale di Patti;
Condanna parte opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite, liquidate in €
5.195,50 (di cui € 118,50 per esborsi) per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto
Così deciso in Patti, il 19.12.2025 Il GOP
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