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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. SFREGOLA FLAVIO e dell'avv. RICATTI RUGGIERO
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GALANTINI CARLO FRANCESCO e dell'avv. ALLAIS SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIENTI Controparte_2 C.F._4
ALESSANDRO
CONVENUTI
C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. DEL MONTE Controparte_3 P.IVA_2
GIANFRANCO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. STELLA CP_4 C.F._5
ISABELLA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 P.IVA_3
TODESCHINI LUCA MARCO
pagina 1 di 43 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_6 P.IVA_4
SARI LORENZO e dell'avv. VILLANO ROSARIA
S RAPPRESENTANTE (C.F. ) Controparte_7 Controparte_8 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'avv. INVERNIZZI CHIARA MARIA e dell'avv. FACCI GIOVANNI
TERZI CHIAMATI
Conclusioni
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“- Accertarsi e dichiararsi essersi verificati i fatti come descritti nella premessa dell'atto di citazione e, dunque, accertarsi e dichiararsi la responsabilità medica, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, e comunque a tutti i sensi ed effetti di legge, della di NO e/o CP_1
del Dott. , in via esclusiva o in via solidale fra loro, per tutti i motivi in fatto ed Controparte_2
in diritto esposti nei propri scritti difensivi;
- condannarsi gli odierni convenuti, ciascuno in relazione alla propria responsabilità, in via esclusiva, o solidale, e/o concorsuale e/o concorrente e/o alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli istanti, in proprio ed in qualità di eredi di , come dedotto Persona_1 in atti, e quindi a corrispondere ai deducenti la somma complessiva di € 470.000,00, iure hereditatis, secondo ripartizione ai sensi di legge, ed € 300.000,00 a favore di ciascun attore, iure proprio, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche secondo criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
- condannarsi gli odierni convenuti, ciascuno in relazione alla propria accertata responsabilità, al risarcimento del danno per il mancato consenso informato e/o per l'inadempimento degli obblighi informativi, da liquidarsi secondo equo apprezzamento del giudice, tenuto conto di tutte le circostanze in fatto ed in diritto esposte in atti;
- condannarsi il dott. al rimborso delle spese legali sostenute dal signor Controparte_2
, in proprio e/o in qualità di erede di , per l'espletamento del Parte_1 Persona_1
procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per un importo pari ad euro 1.759,12, oltre al costo sostenuto per il CTP in sede di CTU per euro 6.100,00, oltre al costo del CTU, posto a totale carico di parte di ricorrente per euro 5.629,73, e così per complessivi 13.488,85, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che parrà di giustizia;
pagina 2 di 43 - condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese del presente procedimento e di quelle del precedente procedimento di ATP, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA, come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi legali antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Conclusioni per il dott. Controparte_2
“Piaccia al Tribunale di Lodi in funzione monocratica, contrariis reiectis, così giudicare:
A)- in via principale nel merito, rigettare le domande proposte dagli attori e dalla convenuta
(domande reiterate da , Controparte_1 Controparte_5
nonché rigettare le domande di manleva proposte dai terzi chiamati e dott. Controparte_3
(domande reiterate da , nei confronti del CP_4 Controparte_9
chirurgo dott. , poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati Controparte_2
negli atti difensivi del predetto convenuto;
B)- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti rivendicati dagli attori, atteso che gli stessi avevano a disposizione la diagnosi di carcinoma già dall'11/1/2010, data dell'esame anatomo-patologico dell'area sospetta, elemento necessario a percepire il lamentato ritardo di diagnosi ed il conseguente comportamento asseritamente colposo dell'odierno convenuto, con la conseguente possibilità di interrompere la prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio, interruzione avvenuta tardivamente solo con il ricorso
15/7/2015, con il quale veniva radicato procedimento di ATP;
C)- in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree e/o di ovvero dei terzi chiamati, svolte nei CP_1
confronti del chirurgo, previo accertamento della sua quota di responsabilità, si chiede che i pretesi danni vengano liquidati in conformità a quanto disposto dalla CTU 19/5/2017, eseguita nel corso del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo e/o secondo equità e giustizia, con la conseguente condanna dell' in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al pagamento diretto ex art. 1917 C.C. delle somme liquidate e pertanto tenere indenne il dott. da Controparte_2
qualsivoglia prestazione, a qualunque titolo fosse chiamato a rispondere, mediante pagamento diretto a favore degli aventi causa;
D)- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CNPA dovute per legge;
E)- in via istruttoria […]”.
pagina 3 di 43 Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione:
1) …(omissis) …;
2) in via principale nel merito: respingere le domande avversarie nei confronti della convenuta per i motivi dedotti ai paragrafi 2 e 3 della comparsa di costituzione;
CP_1
3) in subordine nel merito:
- accertare la responsabilità esclusiva del Dott. e/o di per i fatti di CP_2 CP_3
causa con conseguente assoluzione di da qualsivoglia domanda, CP_1
- in subordine, nel denegato caso in cui venisse accertata una responsabilità anche di CP_1
previo accertamento della quota di responsabilità ascrivibile al Dott. e/o a CP_2 CP_3
per i fatti di cui è causa, condannare questi ultimi, in solido, a tenere indenne e
[...]
manlevata dal pagamento della quota o delle quote che risulteranno di loro spettanza;
CP_1
4) sempre in subordine: nel non creduto caso in cui venisse accertata una responsabilità di per quanto lamentato ex adverso, in relazione alla stessa accertare la responsabilità CP_1
solidale del Dott. quale radiologo operatore di esecutore della CP_4 CP_1
ecografia e del referto in data 17.10.2008, e per l'effetto condannare quest'ultimo a manlevare in tutto o in parte per le somme che questa sarà tenuta a versare agli attori per i CP_1
motivi di cui al paragrafo 6) della comparsa di costituzione e risposta;
5) in ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici con condanna di accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima di essere tenuta CP_1
indenne e manlevata da da qualsivoglia pretesa risarcitoria Controparte_5
avanzata dalla parte attrice e, conseguentemente, condannare Controparte_5
al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., in favore degli attori degli indennizzi dovuti ai sensi di polizza ed al ristoro dei danni che verrà, nel caso, chiamata a corrispondere ai CP_1
primi, a qualsiasi titolo, per i fatti di cui è causa;
6) in subordine, nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale e, per l'effetto, respingere la relativa domanda nei confronti di CP_1
7) in via istruttoria: […]”.
Conclusioni per Controparte_6
pagina 4 di 43 “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito,
- In via principale, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del dott. (sia CP_2
quella di parte attrice sia quella della casa di cura) in quanto infondate in fatto ed in diritto, per la piena legittimità e correttezza del suo operato professionale e, in ogni caso, per non avere la ricorrente provato la ricorrenza dei presupposti di una sua responsabilità risarcitoria, specie sotto il profilo del nesso causale, e per non avere e Controparte_3 [...]
, allegato la esistenza di colpa grave oltre che Controparte_1
per tutte le ulteriori ragioni spiegate in parte espositiva;
- in via subordinata, per la denegata e subordinata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale del dott. , accertare e dichiarare la responsabilità CP_2
risarcitoria diretta ed esclusiva, in ragione del suo operato, della struttura convenuta e terza chiamata o, comunque, il diritto del dott. di beneficiare delle garanzie assicurative già CP_10
azionate dalle strutture;
- in ulteriore subordine, laddove il giudizio dovesse estendersi anche in punto di quantum, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili, per i motivi espressi in parte espositiva, con esclusione delle voci di danno non supportate da allegazioni, con conseguente decadenza, e non configurabili nel caso di specie;
- in via ancora subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità diretta del dott.
, accertare le quote di responsabilità diretta del dott. di CP_2 CP_4 [...]
e di nella causazione del danno lamentato dalla attrice. Controparte_11 Controparte_3
- CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO ASSICURATIVO ASSICURATRICE MILANESE/DOTT.
, accertare e dichiarare la inoperatività e, subordinatamente, i limiti della CP_2
copertura assicurativa, per tutte le ragioni analiticamente spiegate in parte espositiva.
- Con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
Conclusioni per Controparte_5
“piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Lodi, reietta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
- Nel merito: Respingere, con qualsivoglia motivazione, le domande proposte da con CP_1
atto di citazione per chiamata notificato in data 10.5.2019 e comunque assolvere
[...]
da ogni domanda nei suoi confronti avanzata od estesa, con la rifusione delle Controparte_5
spese;
pagina 5 di 43 - In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per Parte_4
“A) In via principale, respingere tutte le domande formulate dalla
[...]
e da ogni altra parte nei confronti di perchè Controparte_12 Parte_4
inammissibili, improcedibili ed in ogni caso integralmente infondate, in fatto e diritto;
B) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, a qualsiasi titolo e anche parziale, delle domande rivolte verso previo accertamento della validità ed Parte_4
efficacia della clausola di manleva contenuta nella scrittura privata del 06.09.2004, condannare il dott. a tenere indenne da qualsivoglia Controparte_2 Parte_4
obbligazione ed esborso posti o comunque derivati a carico della stessa all'esito del presente giudizio;
C) In via alternativa alla domanda sub B), nel caso di accertamento della responsabilità indiretta di per dolo o colpa grave del dott. , in via Parte_4 Controparte_2
di regresso e/o rivalsa, condannare quest'ultimo al rimborso di tutti i pagamenti posti o comunque derivati a carico di all'esito del presente giudizio;
Parte_4
D) In ogni caso, vinte le spese ed i compensi di lite.
In via istruttoria […]”.
Conclusioni per il dott. CP_4
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del dottor terzo chiamato dalla convenuta a seguito CP_4 CP_1
della domanda svolta dagli attori nei confronti della detta per i motivi tutti indicati CP_1
al paragrafo 3.1) della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, sotto il profilo contrattuale, dei signori , e nel giudizio e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 Parte_3 Parte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio nei confronti del dottor terzo chiamato dalla convenuta a seguito della domanda CP_4 CP_1
svolta dagli attori nei confronti della detta per i motivi tutti indicati al paragrafo CP_1
3.1) della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
pagina 6 di 43 - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna in solido svolta da CP_1
nei confronti del dottor per intervenuta prescrizione per le ragioni indicate
[...] CP_4
al paragrafo 3.2) della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivalsa svolta da nei CP_1
confronti del dottor in quanto preclusa ex art. 13 L. 24/2017, per i motivi indicati CP_4
al paragrafo 3.3) della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
in via principale nel merito:
- respingere le domande svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato CP_1
dottor in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa e CP_4
comunque respingere le domande attoree relative alle condotte del terzo chiamato dottor
[...]
contestate dagli attori a in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi CP_4 CP_1
dedotti in narrativa;
in subordine nel merito:
- accertare la responsabilità esclusiva del Dott. e/o di per i fatti di CP_2 CP_3
causa e la conseguente assenza di responsabilità del terzo chiamato dottor in CP_4
relazione alle condotte contestate dagli attori a CP_1
- in subordine, nella denegata eventualità di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta nei confronti di accertare e distinguere opportunamente l'apporto causale delle CP_1
condotte del terzo chiamato dottor da quelle del dottor e/o di CP_4 Controparte_2
limitando la condanna di al risarcimento dei danni che CP_3 CP_1 risulteranno accertati all'esito del giudizio quali conseguenze immediate e dirette della prestazione sanitaria resa dal dottor diego tutti gli altri esclusi;
CP_4
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di respingere la domanda di CP_1
condanna in manleva e di rivalsa svolta da nei confronti del dottor CP_1 CP_4
in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del dottor CP_4
accertare e dichiarare il diritto di quest'ultimo ad essere tenuto indenne e manlevato da da qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata da e, per Controparte_13 CP_1
l'effetto, condannare al pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi di polizza e al CP_9
ristoro dei danni che il Dott. verrà, nel caso, chiamato a corrispondere a qualsiasi CP_4 titolo, per i fatti di cui è causa, rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza n.
pagina 7 di 43 A118c2771684 sollevata dalla medesima nei confronti del dottor in quanto CP_9 CP_4
infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti depositati, con condanna di a rifondere al dottor le eventuali spese di soccombenza e, in ogni caso, CP_9 CP_4
le spese di resistenza;
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per Controparte_9
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, anche in via di eccezione ex art. 1460 c.c., l'inoperatività nel presente procedimento della garanzia prestata da che hanno assunto il Controparte_9
rischio di cui al certificato n. A118C271684 in virtù delle ragioni sopra esposte e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione di garanzia o manleva a carico di che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_9
A118C271684 in relazione ai fatti per cui è causa;
accertare e dichiarare la prescrizione delle domande risarcitorie, fatte valere iure proprio e\o iure hereditatis dagli attori sig.ri e, comunque, accertarsi e dichiararsi l'assenza di Pt_1
qualsivoglia responsabilità del dott. in relazione ai ritenuti danni lamentati dagli CP_4 istanti, e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta da chiunque nei confronti dello stesso dott.
perché infondata in fatto e in diritto, mandandosi assolti da qualsivoglia obbligazione CP_4 di garanzia i terzi chiamati che hanno assunto il rischio di cui al Controparte_9
certificato n. A118C271684;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, venisse accertata una qualche responsabilità del dott. in relazione ai ritenuti danni lamentati dai congiunti CP_4 della sig.ra e, al contempo, venisse accertata l'operatività della garanzia prestata dai PE terzi chiamati che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_9
A118C271684:
I) accertare che la polizza n. A118C271684 sottoscritta dai deducenti Controparte_9
opera a secondo rischio (entro il limite del massimale di un milione e mezzo per sinistro e per pagina 8 di 43 anno), ovverosia dopo che il massimale della polizza Unipol contratta da sia CP_1
esaurito;
II) accertare, in ogni caso, il diritto del dott. ad essere manlevato, anche tramite la CP_4
stipula di polizza adeguata, dalla struttura CP_1
III) IN VIA RICONVENZIONALE: in caso di violazione da parte della struttura CP_1 dell'obbligazione di manlevare il dott. surrogare i deducenti CP_4 Controparte_9 nei diritti del dott. verso la struttura con contestuale condanna di quest'ultima CP_4 CP_1
a risarcire agli del certificato n. A118C271684 tutte le somme che gli Parte_5
stessi del certificato n. A118C271684 fossero costretti a versare agli Parte_5
attori.
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, venisse accertata una qualche responsabilità del dott. in relazione ai ritenuti danni lamentati dai congiunti CP_4 della sig.ra e, al contempo, venisse accertata l'operatività della garanzia prestata dai PE terzi chiamati che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_9
A118C271684 e l'assenza di una obbligazione di manleva della struttura a favore del CP_1
dott. CP_4
IV) accertare e dichiarare la precisa misura dell'obbligazione a carico del dott. CP_4
secondo criteri tecnici e di prova rigorosi e riducendosi le avverse pretese e fermi i limiti all'azione di rivalsa stabiliti dall'art. 9, co. VI, l. 24\2017;
In ogni caso, mantenersi l'obbligazione di garanzia dei terzi chiamati Controparte_9 che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A118C271684:
[...]
V) in via strettamente proporzionale ai reali danni subiti dagli attori – da valutarsi ex art. 1223 e
1225 c.c. – limitando il quantum dell'obbligazione risarcitoria al pregiudizio subito che sia conseguenza immediata e diretta della denegatamente accertata condotta colposa del dott.
e con esclusione dei pregiudizi derivanti dalla condotta degli altri convenuti, CP_4 procedendosi a tal fine all'esatta ripartizione delle quote di responsabilità tra il dott. e CP_4
gli altri convenuti, tra cui, in particolare, il dott. , e (in CP_2 CP_3 CP_1 ragione del rischio d'impresa di quest'ultima);
VI) per l'effetto, mantenere entro gli stringenti limiti della quota di obbligazione del dott.
l'obbligazione di garanzia degli Assicuratori, con esclusione quindi di ogni altra somma CP_4
pagina 9 di 43 – eccedente la singola quota del dott. - derivante dal vincolo di solidarietà passiva e CP_4
fermi restando i limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, alla franchigia e agli scoperti, al massimale, e alle esclusioni ivi previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili, nonché riducendo l'indennizzo ai sensi del II co. dell'art. 1893 c.c.;
VII) escludersi dall'obbligazione risarcitoria a carico dei terzi chiamati Controparte_9 che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A118C271684 i danni imputabili a
[...]
terzi (tra cui la il dott. , e , o agli stessi danneggiati e quelli CP_1 CP_2 CP_3 che questi avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227, I e II co.,
c.c.;
VIII) nel caso di cooperatività della garanzia di che hanno Controparte_9
assunto il rischio di cui al certificato n. A118C271684 con altre polizze o posizioni assicurative procedersi alla ripartizione ex art. 1910, III comma c.c., limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910, comma IV c.c.
IX) riservata ogni azione di ripetizione e\o regresso e\o rivalsa e\o surrogazione nei confronti di chiunque, ferma restando comunque la domanda in via riconvenzionale spiegata dai deducenti
Assicuratori nei confronti di in caso di violazione da parte della struttura CP_1 CP_1 dell'obbligazione di manlevare il dott. con conseguente surroga dei deducenti CP_4 nei diritti del dott. con contestuale condanna in via Controparte_9 CP_4
riconvenzionale di a risarcire agli Assicuratori tutte le somme che gli stessi assicuratori CP_1
sottoscrittori del certificato n. A118C271684 fossero costretti a versare agli attori e\o a terzi.
Con vittoria di spese ed onorari.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio il dott. ed il Controparte_2 Controparte_1
(d'ora in poi anche solo domandando di accertarne la responsabilità
[...] CP_1
medica per i danni cagionati a moglie e madre degli attori, e conseguentemente Persona_1
condannarli in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis.
pagina 10 di 43 Con comparsa depositata in data 30.1.2029 si è costituita la quale – previa eccezione di CP_1 improcedibilità per difetto della condizione dettata dall'art. 8 l. 24/2017 – ha domandato, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. Controparte_3 [...]
e la propria compagnia assicurativa, e, nel merito, il CP_4 Controparte_5
rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento del 19.3.2019 sono state autorizzate le chiamate in causa dei terzi da parte di ed è stata disposta la rinnovazione della citazione a . CP_1 Controparte_2
Con comparsa depositata il 3.10.2019 si è costituito in giudizio il dott. il quale – CP_4 previa autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, – ha CP_9 eccepito l'improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, ha domandato il rigetto delle domande formulate dagli attori.
Con comparsa depositata il 4.10.2019 si è costituito il dott. , il quale, in via Controparte_2
principale, ha domandato il rigetto delle pretese attoree e, in subordine, ha chiesto di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa, di cui ha chiesto di Controparte_6
essere autorizzato alla chiamata in causa.
Con comparsa depositata il 4.10.2019 si è costituita la quale ha domandato il Controparte_5 rigetto delle domande svolte nei propri confronti da stante l'inoperatività della polizza CP_1
stipulata con la medesima società.
Con comparsa depositata il 4.10.2019 si è costituita la quale – previa Controparte_3
eccezione di inammissibilità e improcedibilità delle domande svolte nei propri confronti – ha domandato il rigetto delle domande formulate da e, in caso di loro accoglimento, ha CP_1
chiesto la condanna del dott. a tenerla indenne da qualsiasi esborso. Controparte_2
Con provvedimento del 20.10.2019 e 11.11.2019 sono state autorizzate le chiamate in causa di e Controparte_6 CP_9
Con comparsa depositata il 5.3.2020 si è costituita la quale ha chiesto il rigetto di tutte le CP_9
domande formulate nei suoi confronti.
Con comparsa depositata il 17.9.2020 si è costituita la quale ha Controparte_6
domandato il rigetto delle domande formulate nei confronti del dott. e, in caso Controparte_2
di loro accoglimento, di accertare la responsabilità risarcitoria diretta ed esclusiva della struttura convenuta e della terza chiamata e, in subordine, di dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata in favore del dott. . Controparte_2
pagina 11 di 43 2. Al fine di decidere in ordine alle domande di parte attrice, occorre riscostruire brevemente i fatti che hanno portato e – rispettivamente marito Parte_1 Parte_2 Parte_3
e figlie di – a convenire in giudizio il dott. e Persona_1 Controparte_2 CP_1
Dall'elaborato redatto dai consulenti tecnici dott. specialista in medicina legale, Persona_2
e dott. specialista in chirurgia plastica, emergono i seguenti dati: Persona_3
1) in data 28.10.2005 si è sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva Persona_1
bilaterale con finalità estetica, eseguito dal dott. presso il Controparte_2 CP_3
di Lodi;
2) in data 17.10.2008, a seguito della comparsa di un piccolo nodulo nella mammella destra, si è sottoposta presso il di NO ad un'ecografia Persona_1 CP_1
mammaria, che ha evidenziato “a sede equatoriale esterna destra presenza di piccola formazione ipoecogena ovalare compatibile con fibroadenoma (4 mm). Omolateralmente
a sede sottoareolare e equatoriale interna si rileva inoltre la presenza di formazioni ipoecogene a morfologia ovaliforme e contorni irregolari prive di caratteristiche evolutive rispettivamente di 9 e 14 mm (fibroadenomi? Aree Mastosiche?). Utile rivalutazione prudenziale tra 4-6 Mesi.”;
3) nell'aprile 2009 si è sottoposta ad una visita medica presso lo studio Persona_1 medico del dott. , il quale le ha prescritto l'esecuzione di una RMN per Controparte_2
sospetta rottura di protesi;
4) tale esame è stato eseguito da in data 3.7.2009 presso il Policlinico San Persona_1
Matteo di IA, il cui referto, datato 7.7.2009, ha riportato “rm mammella bilaterale
(senza mezzo di contrasto). … L'esame è stato finalizzato allo studio delle protesi. A destra la protesi, in sede, appare lievemente contratta. Al quadrante infero-interno in sede para-areolare il profilo protesico appare irregolare, non essendo più chiaramente riconoscibile il segnale ipointenso capsulare come da possibile collasso e/o rottura. A sinistra impianto protesico in sede, senza evidenza di contrattura protesica né segni di rottura”;
5) non è certo se successivamente abbia ricontattato il dott. Persona_1 Controparte_2
per un sospetto aumento del volume del nodulo al seno destro;
6) il 22.12.2009 è stata ricoverata in day surgery presso il Medical di Persona_1 CP_3
Lodi per l'intervento di rimozione della protesi;
in tale data è stata eseguita un'ecografia pagina 12 di 43 mammaria, che ha dato il seguente esito “Comparsa di masserella dura irregolare ai quadranti inferiori di destra e linfoadenopatia ascellare dx)… Bilateralmente evidenza di protesi normoposizionate, apparentemente integre, la destra di volume un poco inferiore alla sinistra e più “ondulata”. Bilateralmente tenue orletto fibroso capsulitico. Le mammelle appaiono appiattite e molto sottili, anteriormente alle salienze protesiche. A destra ben evidente, a livello dei quadranti inferiori, sulla massa palpabile, nodulazione ecograficamente disomogenea delle parti molli appena periprotesiche, con regioni sfumate iper/isoecogene frammiste a digitazioni ipoecogene. Numerosissimi spot iperecogeni come per microcalcificazioni diffusa. Non ben definibili i limiti e contorni della massa nel suo complesso che appare di dubbia attribuzione possibilmente flogistico/granulomatosa, non potendosi però escludere altre possibilità (a breve possibile valutazione istologica su pezzo operatorio). Si ricercano accuratamente senza verificarne la presenza anche minime effrazioni protesiche. … A livello ascellare destro, sulla nodosità palpabile, ben evidenti almeno due linfonodi ipoecogeni del gruppo ascellare, adesi fra loro, sferoidi, a configurare “pacchetto” linfonodale di 2,3 cm. La struttura dei linfonodi è omogenea con tenue visualizzazione dell'ilo linfonodale. L'eco- color-doppler dimostra ilo vascolare per entrambi. L'ulteriore approfondimento diagnostico sarà dettato dall'esito dell'istologia del suddetto focolaio mammario destro”; durante l'intervento chirurgico il dott. ha prelevato un campione per Controparte_2
sottoporlo a esame istologico;
la paziente poi è stata dimessa lo stesso giorno;
7) l'esame istologico dell'11.1.2010, eseguito dall'Ospedale di Vercelli, ha rinvenuto un
“carcinoma misto duttale e lobulare G3, infiltrante, diffusamente linfoinvasivo... la neoplasia infiltrante raggiunge i margini di escissione chirurgica... recettore estrogenico
CP_1 (D5): 80% - RECETTORE PROGESTINICO: 10%... : 25%...pT2 (limitatamente alla porzione pervenuta)”;
8) in data 21.1.2010 ha effettuato una prima visita oncologica presso il Persona_1
Policlinico San Matteo di IA con indicazione di terapia citoriduttiva avviata il
29.1.2010, dopo inizio di terapia profilattica per epatite B, iniziata con schema ACx4 e
Taxotene x4 (in cui l'ultima dose non fu somministrata per ileo paralitico);
9) in data 20.7.2010 è stata sottoposta presso il Policlinico San Matteo di Persona_1
IA a mastectomia destra, asportazione di linfonodo sentinella e linfoadenectomia pagina 13 di 43 ascellare destra dei tre livelli;
la paziente è stata dimessa il 24.7.2010 con diagnosi di
“Carcinoma duttale infiltrante localmente avanzato dei Qinf della mammella destra, sottoposta a CHT neoadjuvante con risposta clinica parziale (40-50%)”;
10) il successivo esame istologico ha confermato che “L'area descritta al referto macro corrisponde a carcinoma infiltrante della mammella, di tipo duttale NAS (WHO 2003), scarsamente differenziato (G3), con focali aspetti di differenziazione mucinosa;
una componente minoritaria della neoplasia (5-10%) mostra aspetti riferibili ad istotipo lobulare. Si segnala la presenza di elementi tumorali con nuclei marcatamente atipici, come da modificazioni post-chemioterapia; limitate aree (<10%) di sclerosi involutiva intratumorale;
non evidenza di necrosi attiva. Margini di crescita di tipo infiltrativo;
discreta reazione desmoplastica stromale;
infiltrato linfocitario peri- ed intratumorale scarso/assente; presenza di micro-calcificazioni intralesionali di aspetto variabile da psammomatoso ad amorfo;
numerose immagini riferibili a linfoinvasione peri-tumorale.
Abbondante quota (40% circa) di carcinoma duttale in situ, scarsamente differenziato
(DIN3 sec. WHO 2003 G3 sec. grading nucleare), di tipo cribriforme, micropapillare, comedocarcinoma e clinging, con necrosi microcalcificazioni ed immagini di estensione lobulare retrograda. La neoplasia giunge focalmente a contatto del margine di resezione inferiore, in stretta prossimità di quello profondo (distanza minima mm 1, su sezione istologica) e interessa il derma cutaneo profondo in forma di emboli neoplastici endolinfatici;
indenni l'epidermide ed i restanti margini di resezione.
Nelle sezioni effettuate nel parenchima mammario a distanza si rilevano, soprattutto a carico dei quadranti esterni, multipli focolai di carcinoma duttale in situ, moderatamente differenziato (DIN2 sec. WHO 2003, G2 sec. grading nucleare), di tipo cribriforme con necrosi;
inoltre adenosi con microcalcificazioni distrofiche e dilatazioni cistiche dei dotti.
In corrispondenza del versante profondo, si reperta abbondante quota di istiociti- macrofagi a citoplasma schiumoso e cellule giganti, in rapporto a depositi di materiale estraneo, di aspetto cristalliforme, di verisimile natura protesica.”;
11) in data 17.8.2010 si è sottoposta a nuovo intervento di asportazione del Persona_1 muscolo grande pettorale destro con rimozione dell'espansore tissutale;
12) a settembre 2010 ha iniziato l'ormonoterapia e la radioterapia locale;
Persona_1
pagina 14 di 43 13) a febbraio 2013 è comparso un versamento pleurico a destra, di cui è stato dato atto nel successivo esame istologico del 14.4.2013: “presenza di cospicuo versamento pleurico dx...si associa in corrispondenza dei seni costo frenici laterale e posteriore di questo lato, la presenza di circoscritti ispessimenti del foglietto viscerale e, in minor misura, parietale, con elevato c.e.. I rilievi descritti orientano in senso evolutivo e pongono indicazione a pronta valutazione con indagine PET. Piccolo addensamento parenchimale basale paracardiaco dx orienta per esito flogistico. Presenza di adenopatie calcifiche in ambito mediastinico. Minute areole di osteorarefazione a carico di multipli somi dorsali e circoscritto addensamento strutturale dell'ala iliaca di dx non presentano franche caratteristiche evolutive ma pongono indicazione a monitoraggio.
18/03/2013: visita oncologica, nel corso della quale la paziente rifiutava di sottoporsi a biopsia pleurica per conferma diagnostica del sospetto di ripresa di neoplasia mammaria;
si concordava nuovo esame citologico che permetteva di evidenziare cellularità neoplastica con caratteristiche compatibili con primitività mammaria […]”;
14) in data 25.3.2013 è stato avviato un nuovo ciclo di chemioterapia con presa in carico
Con presso lo;
15) in data 27.6.2017 è deceduta. Persona_1
2.1 Ciò posto, i consulenti hanno analizzato anzitutto le condotte poste in essere dal dott.
[...]
il quale ha eseguito in data 17.10.2008 presso la prima ecografia presente in atti CP_4 CP_1
e oggetto di contestazione da parte degli attori.
Secondo i consulenti “La Documentazione allegata è significativa: è chiara la Richiesta con l'indicazione diagnostica ed è esauriente il referto, le immagini allegate sono poco valutabili come di consueto nella Ecografia che rimane un Esame operatore dipendente: ci si deve fidare a quello che descrive il Referto.
Nel Referto si descrivono le protesi e il parenchima, non si citano segni di rottura né segni tipici delle lesioni maligne, si citano solo i margini irregolari (errore di stampa?), mal valutabili nelle immagini (contrariamente a quello asserito da alcuni presenti, il sottoscritto ritiene siano noduli solidi e non sa valutare sulla eventuale irregolarità dei margini che a lui sembrano essenzialmente regolari), che da soli non sono patognomonici di malignità. Chiaramente lo specialista dice che non vede segni sospetti e formula una diagnosi di assoluta benignità e compatibile con la sintomatologia della paziente e la sua storia.
pagina 15 di 43 consiglia un controllo a breve, 4-6 mesi, cosa che sottolinea una certa prudenza e Parte_6
buon senso.
Lo si ritiene un lasso di tempo congruo per poter rilevare una eventuale variazione senza correre rischi di ritardi diagnostici irreparabili.
Globalmente non pare di poter ravvisare una condotta irresponsabile, carente di perizia e prudenza, non dice se era la prima Ecografia o se ci fossero esami precedenti. Se tali esami ci fossero stati, forse un accertamento urgente con Mammografia o Agobiopsia sarebbe stato più consono, pur sapendo che una agobiopsia in presenza di protesi ha un cerco rischio di lesionare la protesi stessa” (cfr. pag. 37 elaborato peritale).
E ancora, quanto alla connessione causale tra la condotta del dott. e l'asserita CP_4 tardiva diagnosi della patologia, i CTU precisano: “Ora noi, sapendo la evoluzione successiva, sappiamo che il tumore sicuramente era già presente e quindi l'esame ha dato un esito errato, tuttavia non possiamo dimenticare che il quesito diagnostico era se ci fossero segni di sospetto e non se ci fosse una neoplasia. Quindi l'esame ha detto correttamente che non si vedevano segni sospetti e ancor meno neoplastici.
Da più parti ci si riferisce a questa Ecografia come fonte di errore e quindi di ritardi diagnostici;
tuttavia, a noi sembra opportuno ricordare che tali giudizi sono legati al fatto che noi conosciamo il resto della storia. Il Radiologo di NO non la conosceva e non ha individuato segni che potessero ipotizzare un Carcinoma mammario e qui dobbiamo fermarci” (cfr. pagg. 37
e 38 elaborato peritale).
Anche all'esito delle osservazioni alla CTU, i consulenti hanno confermato la valutazione fatta circa l'operato del dott. “Per quanto attiene all'Ecografia di NO penso si CP_4
possa ribadire ciò che abbiamo già scritto.
Non dobbiamo valutare tenendo conto di ciò che sappiamo essere avvenuto dopo, ci dobbiamo immedesimare nel momento della esecuzione.
Ci sono domande aperte che non hanno possibilità di risposta. Perché è stata chiesta l'Ecografia? Chi ha deciso per l'esecuzione di questo esame? La Signora in modo autonomo? Il medico Curante dopo una visita o altri? L'ecografia è stata vista da qualcuno, oltre la paziente prima dell'aprile 2009, se ciò non è avvenuto, come mai?
Apparentemente l'Esame è stato eseguito su richiesta formale del Medico curante per la comparsa di nodularità.
pagina 16 di 43 Il referto è abbastanza dettagliato: non si citano rotture di protese, non ci citano segni sospetti per neoplasia, tranne i margini irregolari (che si ipotizza essere un errore di stampa), si conclude per formazioni sicuramente benigne. Prudentemente consiglia un controllo dopo qualche mese.
Quindi è concluso e come d'abitudine è chi ha richiesto l'esame che deve decidere se basta così.
Non ci sono elementi significativi per suggerire altri esami complementari, ciò è ammesso anche dalle Linee guida del tempo.
Diverso sarebbe se ci fossero stati Esami precedenti, ma di questo non c'è contezza e si rimane nella sfera delle supposizioni.
Per quanto concerne si può affermare che l'ecografista poteva anche suggerire una CP_1 visita senologica, ma che l'aver suggerito solo un controllo a 4 – 6 mesi non configura elementi di stretta censura” (cfr. pagg. 47 e 48 elaborato peritale).
I CTU, pertanto, concludono che “Per il radiologo del sembra non potersi CP_16
sollevare censura: egli ha eseguito diligentemente ciò che doveva mostrando competenza e prudenza. Qualche piccola critica potrebbe sorgere ove fosse stato a conoscenza di esami eseguiti in precedenza, che però non sappiano se fossero stati fatti” (cfr. pag. 55 elaborato peritale).
2.2 I consulenti, poi, hanno analizzato le condotte poste in essere dal chirurgo estetico dott.
[...]
, il quale ad aprile 2009 ha visitato presso il proprio studio medico CP_2 Persona_1 prescrivendole una risonanza per sospetta rottura protesi, e a dicembre 2009 l'ha operata.
Quanto all'operato del dott. , i CTU hanno sin da subito evidenziato che “ci sono Controparte_2
vari passaggi criticabili e incomprensibili sotto il profilo di una corretta clinica.
Come premessa viene da chiedersi se un Chirurgo estetico abbia l'obbligo di avere un bagaglio culturale approfondito di Senologo e come mai sia rimasto il solo punto di riferimento della signora anche quando i sintomi sono peggiorati. Probabilmente un Chirurgo estetico può non avere tutte le competenze di un esperto senologo, tuttavia quelle di base comuni a ogni laureato in Medicina e Chirurgia sì, ancor più se era il Consulente Plastico della Senologia del S. Matteo di IA.
La figura del Senologo è acquisizione recente, non definisce uno Specialista definito (la
Specialità di Senologia non esiste), sono Specialisti di altre specialità che si dedicano pagina 17 di 43 particolarmente alla Patologia mammaria. Tradizionalmente sono reclutati tra i Chirurghi generali e gli Oncologi con divagazioni verso i Ginecologi e per la parte diagnostica. CP_17
Il dott. , come ogni Medico può avere delle lacune culturali, però, come ogni CP_2 medico, deve avere sempre conoscenza dei propri limiti e l'umiltà di affidare ad altri, se c'è la possibilità, i pazienti che non è in grado di assistere in maniera adeguata.
Qui mi sembra che ci si sia arroccati su una ipotesi diagnostica e non si sia voluto scostarsi da essa. Ipotesi all'inizio plausibile, ma certamente da verificare con esami idonei e tempestivi, specialmente quando la situazione stava cambiando in maniera sostanziale.
Il dott. è il protagonista assoluto della vicenda;
è il Chirurgo estetico cui la signora CP_2 si è rivolta nel 2005 per l'intervento di Plastica additiva ed è stato il riferimento principale da quando la signora si è accorta che qualcosa era cambiato con la comparsa di “nodularità” a destra.
Non è chiaro se la signora abbia contattato il dott. prima del 4/09; certamente in CP_2
tale data ha segnalato la presenza di un nodulo e mostrato la Ecografia fatta a NO nel
10/08.
NZ era a conoscenza della situazione globale, sapeva come erano le mammelle prima dell'intervento, sapeva se fossero stati fatti esami previ, come spesso accade o dovrebbe accadere, e in quell'occasione avrà visitato la paziente, che riferisce di un nodulo a destra di qualche cm, e avrà preso visione della Eco fatta il 10/2008.
Lui si orienta su segni di sofferenza della protesi con insorgenza di granulomi;
ipotesi possibile, ma che non escludeva necessariamente tutte le altre, compresa quella di una nuova neoplasia, prima ipotesi da escludere in una donna di quasi 40 anni che denuncia un nodulo nuovo.
Di fronte a questo, nodulo nuovo ed Ecografia con consiglio di ripetizione dopo 4-6 mesi, avrebbe dovuto rapidamente procedere ad una nuova Eco e agli accertamenti abituali:
Mammografia oppure RM con contrasto, eseguita nel periodo mestruale adatto, che avrebbero certamente suggerito un esame Microistologico che avrebbe portato alla Diagnosi.
Invece cosa fa? Vincolatosi alla sua ipotesi si lancia nella verifica della integrità della protesi e chiede un RM senza contrasto non urgente. Esame corretto per lo studio della protesi, anche se gravato di notevole rischio di sovrastima, ma del tutto insufficiente per lo studio globale della ghiandola mammaria” (cfr. pagg. 38 e 29 elaborato peritale).
pagina 18 di 43 Par Rispetto alla prescrizione dell' senza mezzo di contrasto, i CTU hanno altresì puntualmente replicato alle osservazioni pervenute dai CTP, chiarendo quanto segue: “Nelle osservazioni del dott. e si dice che non era lui a dover indicare l'uso del contrasto, doveva Per_4 CP_18
essere una scelta del Radiologo. Si dissente da questa affermazione: il Radiologo deve eseguire l'esame che gli viene richiesto, al massimo può suggerirne un altro a complemento, può rifiutarsi di eseguirlo se ritiene che possano esserci rischi per il paziente. Si ritiene quindi che, in considerazione del suo profilo professionale, tutto ciò fosse tenuto a saperlo, e comunque la
Pa visione diretta delle immagini della , se l'avesse fatta, avrebbe confermato la sua ipotesi e forse avrebbe anche evidenziato l'asimmetria del parenchima” (cfr. pag. 39 elaborato peritale).
E ancora, quanto all'operato del dott. , i CTU proseguono, evidenziando che Controparte_2
“Certamente avrebbe dovuto avere la prudenza e l'umiltà di seguire anche altre piste, almeno i suggerimenti dello specialista ecografista di NO. Per lo meno avrebbe dovuto farsi venire qualche dubbio e, come la correttezza professionale suggerisce, avrebbe dovuto indirizzare la paziente in strutture e da colleghi più idonei ad affrontare queste problematiche, ad esempio il S.
Matteo di IA, visto che lo conosceva, o qualsiasi Centro Senologico della Zona di Lodi o di
Milano.
Ritengo che questo sia il momento in cui si sia accumulato tutto il ritardo e questo per un modo di procedere incoerente, imprudente e scorretto secondo le abituali Linee guida suggerite.
Tutto ciò che è stato proposto ed eseguito, anche nei momenti successivi, è improntato ad approssimazione e colpevole supponenza compreso l'Intervento del 12/09. Preparato male senza esami previ che avrebbero spostato completamente l'indicazione, eseguito in Day Hospital ben sapendo o dovendo sospettare che l'intervento non era una mera asportazione della protesi, con consenso e relazioni post ricovero lacunosi. Come si vedrà, il consenso alla chirurgia dovrebbe essere rappresentato da un foglio, firmato dalla signora e dal chirurgo, in cui egli esplica solo l'eventuale asimmetria finale delle mammelle (senza citare alternative terapeutiche e possibili complicanze).
È stato un intervento inutile e ingiustificabile e quindi dannoso per la paziente” (cfr. pagg. 39 e
40 elaborato peritale).
I consulenti, infine, così concludono: “ci sono vari passaggi criticabili e incomprensibili a logica clinica. Il ritardo diagnostico a lui imputabile può essere valutato a in 6 mesi o poco più.
pagina 19 di 43 Appare che il collega, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica e già consulente della senologia del S. Matteo come Chirurgo plastico, possa aver commesso errore diagnostico al momento della indicazione di RMN smc nel dubbio di granuloma da rottura della protesi, che peraltro in ecografia non era mai stata segnalata. Non consta che avesse esaminato in prima persona le immagini, cosa non obbligatoria anche se consigliata dalla buona prassi, si è basato solo sullo scritto del Radiologo negandosi la possibilità di ulteriori approfondimenti, e se così fosse, prima dell'intervento avrebbe dovuto far eseguire anche una RMN con contrasto per dirimere un ragionevole dubbio di neoformazione versus granuloma in luogo dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento.
Fatte tali premesse, ne deriva che la scelta chirurgica sulla base dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento era da considerare erronea in quanto tale esame proponeva fondato sospetto di massa tumorale con secondarismi linfonodali e quindi avrebbe richiesto ben altro tipo di intervento, con finalità terapeutiche oncologiche, e certamente non in anestesia locale in day hospital. Tale critica si estende alla asportazione parziale della neoformazione (cm 3.5 x 2
x?) di cui non è descritta la dimensione complessiva. Anche nell'ecografia preoperatoria (Dr.
non si indicano le dimensioni, limitandosi a descrivere il pacchetto linfonodale di 2.3 Per_5 cm” (cfr. pagg. 55 e 56 elaborato peritale).
2.3 Quanto al valore da dare alla CTU, si ritiene di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondata sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposti in modo chiaro e motivato, tenendo conto in modo puntuale dei rilievi dei consulenti di parte.
3. Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale deve anzitutto ritenersi che non sussista alcun profilo di responsabilità di ossia della struttura dove ha eseguito a CP_1 Persona_1
ottobre 2008 la prima ecografia ad opera del dott. CP_4
L'operato del dott. infatti è risultato esente da un qualsiasi tipo di censura, avendo CP_4
egli eseguito in modo perito e diligente l'ecografia e avendo – correttamente – suggerito alla paziente di sottoporsi a nuova visita di controllo a distanza di 4/6 mesi: “Per il radiologo del sembra non potersi sollevare censura: egli ha eseguito diligentemente ciò che CP_16
doveva mostrando competenza e prudenza. Qualche piccola critica potrebbe sorgere ove fosse stato a conoscenza di esami eseguiti in precedenza, che però non sappiano se fossero stati fatti”
(cfr. pag. 55 elaborato peritale). A tale ultimo riguardo, si osserva che gli attori non hanno pagina 20 di 43 allegato – né tanto meno provato – l'esistenza di alcun elemento pregresso che avrebbe potuto giustificare un diverso approccio da parte del medico.
Conseguentemente, deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1
3.1 Il rigetto della anzidetta domanda attorea, con conseguente accoglimento della domanda principale di assorbe e rende superfluo l'esame delle domande subordinate formulate da CP_1
nei confronti del dott. di e della propria compagnia CP_1 CP_4 Controparte_3
assicurativa, CP_5
Analogamente deve concludersi con riguardo alla domanda di manleva formulata dal dott.
[...] nei confronti della propria assicurazione, Ed infatti, l'accoglimento della CP_4 CP_9 domanda principale del dott. assorbe e rende superfluo l'esame dell'anzidetta CP_4
domanda subordinata.
4. A diverse conclusioni, invece, deve giungersi per quanto riguarda la domanda formulata dagli attori nei confronti del dott. . Controparte_2
4.1 In proposito, deve essere anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Come noto, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, al fine di individuare il dies a quo del decorso della prescrizione occorre fare riferimento non al momento dell'insorgenza della malattia – come sostenuto dal convenuto – ma a quello in cui il paziente acquista contezza della riconducibilità eziologica del danno alla condotta imperita del medico: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il comportamento del terzo provoca il danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo” (Cass. civ. n. 21715/2013; in termini, cfr. Cass. civ. n. 29859/2023).
Nel caso di specie ha maturato la consapevolezza del danno subito e della sua Persona_1 correlazione rispetto all'operato dei sanitari solo a seguito dell'accertamento tecnico preventivo pagina 21 di 43 (RG n. 2661/2015) e, dunque, il dies a quo deve essere individuato nel giorno in cui è stata deposita la consulenza tecnica nell'ambito del procedimento n. 2661/2015, ossia il 19.5.2017.
Conseguentemente l'azione promossa dagli attori a luglio 2018 deve ritenersi tempestivamente proposta.
4.2 Ciò chiarito, dalla documentazione prodotta in atti e dalla CTU espletata in corso di causa deve ritenersi configurabile una condotta colposa in capo al dott. , che ha portato Controparte_2
ad un ritardo nella diagnosi del tumore da cui era affetta Persona_1
In particolare, come rilevato dai consulenti tecnici, il dott. ad aprile 2008 di Controparte_2 fronte al nuovo nodulo ed all'ecografia con consiglio di ripetizione dopo 4-6 mesi, non avrebbe dovuto limitarsi a disporre una RM (senza mezzo di contrasto), ma “avrebbe dovuto rapidamente procedere ad una nuova Eco e agli accertamenti abituali: Mammografia oppure RM con contrasto” (cfr. pag. 39 elaborato peritale).
Secondo i CTU, infatti, è stato “questo il momento in cui si sia accumulato tutto il ritardo e questo per un modo di procedere incoerente, imprudente e scorretto secondo le abituali Linee guida suggerite” (cfr. pag. 40 elaborato peritale); il dott. , dunque, anziché Controparte_2 limitarsi a supporre l'esistenza di una rottura della protesi (peraltro neppure suggerita dal referto dell'ecografia), “avrebbe dovuto avere la prudenza e l'umiltà di seguire anche altre piste, almeno i suggerimenti dello specialista ecografista di NO. Per lo meno avrebbe dovuto farsi venire qualche dubbio e, come la correttezza professionale suggerisce, avrebbe dovuto indirizzare la paziente in strutture e da colleghi più idonei ad affrontare queste problematiche, ad esempio il S.
Matteo di IA, visto che lo conosceva, o qualsiasi Centro Senologico della Zona di Lodi o di
Milano” (cfr. pagg. 39 e 40 elaborato peritale).
L'altra condotta colposa ascrivibile al dott. è quella di dicembre 2009, quando Controparte_2 ha eseguito l'intervento sulla paziente: “prima dell'intervento avrebbe dovuto far eseguire anche una RMN con contrasto per dirimere un ragionevole dubbio di neoformazione versus granuloma in luogo dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento. Fatte tali premesse ne deriva che la scelta chirurgica sulla base dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento era da considerare erronea in quanto tale esame proponeva fondato sospetto di massa tumorale con secondarismi linfonodali e quindi avrebbe richiesto ben altro tipo di intervento, con finalità terapeutiche oncologiche, e certamente non in anestesia locale in day hospital. Tale critica si estende all'asportazione parziale della neoformazione (cm 3.5 x2 x ?) di cui non è descritta la pagina 22 di 43 dimensione complessiva. Anche nell'ecografia preoperatoria (Dr. non si indicano le Per_6 dimensioni, limitandosi a descrivere il pacchetto linfonodale di 2.3 cm” (cfr. pag. 56 elaborato peritale).
4.3 Quanto al nesso causale tra le condotte e l'evento di danno si osserva quanto segue.
Sia in tema di responsabilità contrattuale sia in tema di responsabilità extra contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. civ.
11 novembre 2019 n. 28992).
Nel secondo caso, invece, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: 1) se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta al convenuto e l'evento dannoso;
2) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte del paziente, in quanto una tempestiva diagnosi avrebbe consentito l'effettuazione di terapie idonee a portare alla guarigione, o se l'evento si individui nella mera riduzione della durata della vita del paziente, o ancora se venga in rilievo come evento una mera perdita della possibilità di guarigione o di arrestare la progressione della patologia.
Partendo dalla prima questione, vanno fatte alcune precisazioni sul criterio da utilizzare per l'accertamento del nesso causale, fondate sull'esame della giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
pagina 23 di 43 È ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del “più probabile che non” (Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581).
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Inoltre, va precisato che, in tutte le ipotesi in cui venga in rilievo una condotta omissiva, la verifica da compiere si concreta nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr., ex multis, Cass. civ. 27 luglio 2021 n. 21530; Cass. civ. ord. 30 giugno 2021 n. 18584).
Sul punto, la citata pronuncia n. 21530/2021 ha evidenziato, in particolare, che la affermazione del nesso di causalità materiale non è necessariamente predicabile secondo la preponderanza dell'evidenza legata al criterio del “50% + 1” ma può ricorrere anche in situazioni di probabilità minori, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ovvero come assenza di fattori alternativi plausibili.
4.3.1 Nel caso in esame, dall'elaborato peritale si evince che, in caso di condotta del sanitario conforme all'agente modello al momento della visita dell'aprile 2009, si sarebbe potuta anticipare la diagnosi di circa 6 mesi: “Un attento iter diagnostico avrebbe potuto anticipare la Diagnosi di circa 6 mesi quando il tumore era sicuramente meno voluminoso pur con le stesse caratteristiche biologiche. La terapia sarebbe stata abbastanza simile a quella applicata successivamente a
IA (neoadiuvante + mastectomia); si sarebbe evitato l'inutile intervento del dicembre 2009 e la demolizione chirurgica sarebbe stata meno devastante (ragionevole risparmio del muscolo pettorale).
pagina 24 di 43 Nel merito della prognosi globale appare di poter affermare che vi fu un intervento (dicembre
2009) da considerare inutile, non definibile in sé come sicuramente dannoso, ma che ha ritardato sebbene di poco la corretta terapia e ha obbligato la paziente ad altri ricoveri e interventi chirurgici.” (cfr. pag. 57 elaborato peritale).
Quanto alle conseguenze dell'erronea condotta del dott. , nella consulenza si Controparte_2 legge: “Quello che conosciamo del Tumore è relativo all'Esame istologico del 12/09 e alle indagini di IA nel 2010. È un carcinoma dutto-lobulare mammario, G3, Recettori positivi per estrogeni e progestinici, Herb 2 neg, Ki 67 25, N3, Mx. T3 N3 M0 (?) quindi > 5 cm, metastasi massive linfonodi ascellari con coinvolgimento di muscoli toracici […] Nel merito della prognosi globale appare di poter affermare che vi fu un intervento (dicembre 2009) da considerare inutile, non definibile in sé come sicuramente dannoso, ma che ha ritardato sebbene di poco la corretta terapia e ha obbligato la paziente ad altri ricoveri e interventi chirurgici. Sulle basi tabellari va detto che conosciamo l'outcome senza chiara contezza del quadro iniziale. Relativamente alla perdita di speranze e di sopravvivenza si offre al Giudice una valutazione fondata su dati statistici, in particolare le tabelle Cleveland) utilizzando anche la formula di EE (riportata in
Ronchi, 2010) […] In ipotesi di perfetta salute la signora avrebbe avuto circa 37 anni di aspettativa di vita (82-45): ovviamente così non era. Anche l'applicazione della tabella di
Cleveland è da considerare alla luce della data di possibile diagnosi che abbiamo considerato fosse l'aprile 2009 (e non dell'ottobre 2008).
Su tali basi bisogna considerare che la signora è sopravvissuta sette anni e mezzo dopo l'evento: la sua speranza di vita, in caso di corretta diagnosi iniziale sarebbe stata di circa l'80% a 10 anni: statisticamente si può ritenere che abbia perso quindi circa 4 anni.
Il grado di sofferenza degli ultimi anni sarebbe stato similare mentre è ragionevole concludere che per i primi 3-4 anni la sua vita sarebbe stata migliore e senza ulteriori chirurgie.
Relativamente a ipotetiche chances di guarigione dalla neoplasia, esse erano da considerarsi nulle, nelle condizioni del 01/2010 e vedendo l'efficacia della Terapia citoriduttiva, probabilmente anche prima di tale data” (cfr. pagg. 56 e 57 elaborato peritale).
Quanto all'inabilità temporanea conseguente all'intervento inutile eseguito dal dott.
[...]
a dicembre 2009, i consulenti evidenziano quanto segue: “Certamente 1 giorno di CP_2
assoluta e 20 giorni al 75% dopo il primo (inutile) intervento. Altro periodo è da considerare per pagina 25 di 43 la necessità di reintervento: dal 20.7.2010 al 17.8.2010 (radicalizzazione) da considerare quindi per ancora cinque giorni di assoluta e 30 giorni al 75%” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
Quanto al danno catastrofale, invece, i CTU rappresentano che “sicuramente si può affermare che la signora sia incorsa nel cosiddetto danno catastrofale, di cui riesce difficile individuare, per differenziale, quale sarebbe potuta essere la durata in caso di corretto trattamento iniziale poiché è da ritenersi che la malattia, se non intercettata al primo inizio, sarebbe proceduta inesorabilmente” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
Infine, secondo i CTU nel caso in esame “Non si riesce invece a determinare quale potesse essere per differenziale il periodo di malattia legato all'insieme delle terapie: è stato detto che – con probabilità elevata – tutte le chemioterapie sarebbero state comunque eseguite” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
In base a tali rilievi, si reputa quindi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile al sanitario e l'evento dannoso patito da evento da individuarsi sia nei Persona_1 giorni di inabilità a seguito dell'intervento chirurgico del dicembre 2009 sia nella riduzione della sua durata della vita. A tale ultimo riguardo, preme osservarsi che l'evento dannoso consiste appunto nella riduzione della durata della vita di e non nel decesso della paziente Persona_1
– che sarebbe comunque avvenuto per effetto della natura aggressiva della patologia e dell'assenza di altre alternative terapeutiche concretamente percorribili – né tanto meno nella mera perdita della possibilità sopravvivenza, mancando in tal caso il dato della incertezza dell'evento di danno (in tal sesso si richiama Cass. civ. 11 novembre 2019 n. 28993; Cass. civ. 19 settembre 2023 n. 26851).
In particolare, secondo quanto osservato in dette pronunce, è configurabile un danno da perdita di chance qualora si accerti che la condotta colposa o inadempiente abbia, con elevata probabilità, determinato la perdita della possibilità di un risultato migliore e che vi sia una incertezza, sulla base delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo, sul periodo temporale di cui il paziente avrebbe potuto ancora godere. Se invece si accerta che la condotta colposa del sanitario ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente per un determinato periodo di tempo, si è in quindi in presenza di un danno da riduzione della durata della vita del paziente e non di un danno da perdita di chance.
Il caso in esame rientra nella per l'appunto in questa seconda alternativa, proprio alla luce delle indicazioni desumibili dalla relazione peritale, che hanno consentito di individuare, con elevata pagina 26 di 43 probabilità, quale sarebbe stata l'aspettativa di vita residua di in caso di anticipata Persona_1
diagnosi.
4.4 Gli attori, sempre con riferimento al dott. , lamentano l'assenza del consenso Controparte_2 informato con riferimento all'operazione del dicembre 2009. In particolare, gli attori allegano che il consenso informato sottoscritto da oltre ad essere carente nella descrizione Persona_1
anestesiologica, non riportava alcuna menzione della necessità di procedere ad accertamento istologico della lesione mammaria riscontrata. in altri termini, ha prestato il Persona_1 consenso unicamente per l'asportazione della protesi mammaria e non per la biopsia “a cielo aperto”; intervento quest'ultimo a cui la stessa – sempre secondo la ricostruzione attorea – non avrebbe mai dato il consenso laddove fosse stata preventivamente informata.
4.4.1 Come noto, il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.
Senza il consenso informato l'intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente.
Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e psichica (Cass. sent. n. 16543/2011).
Il medico è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse e dei rischi prevedibili.
In ordine alle modalità e ai caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere prestato personalmente dal paziente (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente), deve poi essere specifico ed esplicito (Cass. sent. n. 7027/2001); deve essere, inoltre, reale ed effettivo, sicché non è consentito il consenso presunto, nonché attuale nei casi in cui ciò sia possibile (Cass. sent. n. 21748/2007).
Come chiarito dalla Cassazione “Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti: a) il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico;
b) la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari;
c) la facoltà di scelta di rivolgersi ad pagina 27 di 43 altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post- operatorie;
d) il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia – e/o di decidere consapevolmente di interromperla;
e) la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione” (Cass. 2369/2018).
La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni:
1) un danno alla salute, che sussiste quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
2) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente ha subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale (in tale ultimo caso di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cass. 2854/2015;
24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017), concretizzatosi nel non aver potuto adeguatamente e liberamente autodeterminarsi nel sottoporsi all'intervento medesimo.
Nel primo caso sarà risarcibile il danno derivante dalla lesione psicofisica subita dai sanitari e cioè il danno patrimoniale, il danno biologico, il danno morale etc., mentre nel secondo caso sarà risarcibile l'ulteriore pregiudizio subito, pervia allegazione dello stesso e sua prova, non potendo invocarsi un danno in re ipsa. In sostanza, non è possibile ritenere che vi sia un danno in re ipsa con riferimento alla sola omessa informazione al paziente, ma è necessario che, ai fini del risarcimento, il danneggiato dimostri che il deficit informativo abbia causato un danno al diritto di autodeterminarsi e/o al diritto alla salute.
Sotto il profilo probatorio, è onere del medico e della struttura sanitaria convenute provare di aver fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze;
grava invece sul paziente l'onere di provare, anche mediante presunzioni, che avrebbe rifiutato l'intervento se fosse stato adeguatamente informato. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che tale onere probatorio grava sul paziente: “(a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento;
(b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal pagina 28 di 43 paziente al medico;
(c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della “vicinanza” al fatto da provare induce alla medesima conclusione;
(d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit” (Cass. civ. n. 2847/2010,
Cass. civ. n. 11950/2013).
4.4.2 Nel caso in esame, dalla documentazione presente in atti e dalle risultanze peritali, può ritenersi provata l'assenza di un valido consenso informato con riferimento all'intervento chirurgico del dicembre 2009.
I CTU, in particolare, evidenziano che è presente un modulo di consenso all'anestesia sottoscritto da nel quale tuttavia “non è indicata quale anestesia fosse prevista (locale- Persona_1 locoregionale-generale)” (cfr. pag. 60 elaborato peritale), mentre non è presente “un modulo definibile di “consenso informato” relativo all'atto chirurgico quanto un semplice foglio in cui il chirurgo precisa la possibile asimmetria (estetica) nella sostituzione di una sola protesi e specifica che “la tumescenza nel quadrante inferomediale potrebbe essere un tentativo di deiescenza (sic) della protesi assottigliamento (sic) del tessuto di copertura”. Se ne conclude che non vi era un'informazione “chiara e dettagliata” sulle tecniche – non vi erano descritte eventuali alternative terapeutiche contemplate dalle linee guida accreditate – non si è accennato a invalidità temporanea” (cfr. pag. 60 elaborato peritale).
5. Venendo al danno risarcibile, gli attori hanno domandato il risarcimento dei danni subiti sia iure proprio sia iure hereditatis.
Quanto al danno iure hereditatis, gli attori hanno domandato il risarcimento delle seguenti voci di danno:
- il danno da perdita di chance di sopravvivenza a causa della tardiva diagnosi;
- il danno biologico iatrogeno, atteso che la terapia sarebbe stata certamente meno invasiva se la diagnosi esatta fosse stata fatta prima del dicembre 2009;
- il danno da inabilità temporanea derivante dall'intervento del dicembre 2009;
- il danno da mancato consenso informato all'intervento chirurgico eseguito nel dicembre
2009;
- danno patrimoniale, quale rimborso delle spese mediche sostenute.
pagina 29 di 43 Quanto al danno iure proprio, invece, hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto.
5.1 Ciò posto, quanto ai danni domandati dagli attori iure hereditatis, si osserva quanto segue.
5.1.1 Anzitutto occorre esaminare congiuntamente la richiesta risarcitoria relativa al danno da perdita di chance di sopravvivenza e a quello biologico iatrogeno, in quanto strettamente connessi tra loro.
Al fine di delineare tali tipologie di danno occorre prendere le mosse dalla sentenza n.
26851/2023 con cui la Suprema Corte ha fatto il punto in ordine ai presupposti di risarcibilità del danno da perdita di chance di sopravvivenza in rapporto alle figure contermini del danno da perdita anticipata della vita e del danno da perdita del rapporto parentale.
In particolare, per quanto qui di interesse, la Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi di un paziente che al momento dell'introduzione della lite sia già deceduto, proprio come occorso nel caso di specie, sono – di regola – alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente – determinata nell'an e nel quantum – come danno biologico differenziale, inteso quest'ultimo come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta dal paziente, considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita, ed i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo – non determinata nell'an e neppure nel quantum – come danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Più specificamente, quanto al danno biologico differenziale, identificabile nel peggioramento della qualità della vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, il risarcimento– secondo il Supremo Collegio – deve essere riconosciuto con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto, in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo dell'eventuale consapevolezza che una tempestiva diagnosi ed una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento temporalmente determinabile della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello dell'invalidità permanente differenziale.
Quanto, invece, al danno da perdita delle chances di sopravvivenza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha, innanzitutto, delineato la differenza di tale posta di danno rispetto al cd. danno da perdita anticipata della vita, dovendosi intendere per “danno da perdita di chance” il pagina 30 di 43 pregiudizio patito per la privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze), vale a dire il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di sfruttare tecniche terapeutiche che avrebbero potuto garantire una maggiore sopravvivenza anche in termini statistici, e per “danno da perdita anticipata della vita” il pregiudizio derivante alla conclusione della vita collegato ad un errore medico, conclusione della vita che si sarebbe comunque verificata per la malattia di base, ma che appunto è stata anticipata dalla malpractice sanitaria.
La Cassazione, poi, ha chiarito come in nessun caso, nell'ipotesi di paziente già deceduto all'atto dell'introduzione della lite, possa essere risarcibile iure hereditario un danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente, essendo tale posta risarcibile soltanto iure proprio in favore dei congiunti, con riferimento al pregiudizio per il minore periodo di vita vissuta dal paziente: “In questo caso non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis
(Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico”.
In sintesi, per la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, il danno da perdita anticipata della vita ed il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non sono né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo però eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora “esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo. In tal caso, sempre che e soltanto se tale possibilità non si risolva in una mera speranza, ovvero si collochi in una dimensione di assoluta incertezza eventistica, che non attinga la soglia di quella seria, concreta, apprezzabile possibilità (come lascerebbe intendere, in via di presunzione semplice, l'avvenuta morte, benché anticipata, del paziente), tale ulteriore e diversa voce di danno risulterà concretamente e limitatamente risarcibile, in via equitativa, al di là e a prescindere dai parametri (sia pur diminuiti percentualmente) relativi al danno biologico e al quello da premorienza”.
Facendo applicazione di tali principi deve ritenersi che il caso in esame rientra nell'ipotesi del danno da perdita anticipata della vita, essendo deceduta prima dell'instaurazione Persona_1
pagina 31 di 43 del presente giudizio e dovendo ritenersi provato – per le ragioni sopra evidenziate – che la condotta negligente del dott. ha determinato la morte anticipata della paziente. Controparte_2
Ciò posto, il danno risarcibile iure hereditatis è soltanto il danno biologico differenziale, inteso come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte.
Conseguentemente non può essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, tenuto conto del fatto che nel caso in esame, alla luce delle risultanze della CTU, non può ritenersi che sussista alcuna seria, concreta e apprezzabile possibilità che, oltre quel tempo, avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo. Persona_1
Quanto alla seconda voce di danno richiesto dagli attori, ossia il danno biologico iatrogeno, lo stesso, pur in astratto riconoscibile in presenza di un danno da perdita anticipata della vita, tuttavia in concreto non può essere riconosciuto nel caso in oggetto.
Gli attori in particolare hanno dedotto che laddove il tumore fosse stato diagnosticato prima “la terapia sarebbe stata certamente meno invasiva” (cfr. pag. 35 atto citazione) e si sarebbero potuti evitare “i trattamenti radicali” (cfr. pag. 36 atto citazione); secondo gli attori pertanto “dalla condotta dei convenuti è senz'altro derivato a un danno biologico permanente Persona_1
differenziale rispetto a quanto la patologia di per sé avrebbe comportato. E di quel danno si chiede la liquidazione, oggi, a favore degli eredi della vittima – in ragione di ogni e maggiore sofferenza e danno psico-fisico arrecato alla stessa da un percorso terapeutico molto più invasivo di quello che avrebbe intrapreso in presenza di una diagnosi precoce e, quindi, in assenza della negligenza ed imperizia medica” (cfr. pag. 36 atto citazione).
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste prive di riscontro probatorio. Dalla CTU espletata in corso di causa infatti è emerso che, quand'anche il tumore fosse stato diagnosticato ad aprile 2008 la terapia sarebbe stata simile a quella applicata a a IA. I consulenti, in Persona_1 particolare, affermano che “Non si riesce invece a determinare quale potesse essere per differenziale il periodo di malattia legato all'insieme delle terapie: è stato detto che – con probabilità elevata – tutte le chemioterapie sarebbero state comunque eseguite” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
Neppure può essere risarcito il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, nulla avendo allegato – né tanto meno provato – sul punto gli attori.
pagina 32 di 43 5.1.2 Per quanto riguarda il danno da lesione al diritto all'autodeterminazione terapeutica (per violazione degli obblighi informativi), asseritamente subito da in occasione Persona_1 dell'intervento del dicembre 2009, preme osservare che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “Il paziente che intenda far valere la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione deve dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe scelto una diversa soluzione terapeutica rispetto a quella adottata” (Cass. civ. ordinanza n. 18332 del
4.7.2024).
In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (quest'ultimo di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. civ. 12.6.2023 n. 16633; Cass. civ. 28985/2019; Cass. civ.
20885/2018).
Invero, diversamente opinando, si attribuirebbe alla lesione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato la natura di danno in re ipsa, in spregio al principio della causalità giuridica, che consente la risarcibilità delle sole conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) dell'evento lesivo.
Nella fattispecie in esame, sussiste un'evidente carenza di allegazione dimostrativa con riguardo al pregiudizio, asseritamente sofferto da apprezzabile in termini di danno- Persona_1
conseguenza (legato dal nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. con il danno-evento rappresentato dalla lesione del diritto di autodeterminazione).
Infatti, nessun danno è stato provato, neppure presuntivamente, da parte attrice, posto che i fatti riportati sono i medesimi valorizzati in punto di lesione al bene-salute e comunque, tautologicamente coincidenti con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento.
Tale domanda pertanto non merita accoglimento.
5.1.3 Merita accoglimento, invece, il danno da inabilità temporanea derivante dall'intervento chirurgico eseguito dal dott. il 22.12.2009. Controparte_2
Tale intervento, infatti, è stato del tutto inutile e avrebbe potuto essere evitato: “prima dell'intervento avrebbe dovuto far eseguire anche una RMN con contrasto per dirimere un ragionevole dubbio di neoformazione versus granuloma in luogo dell'ecografia svolta la mattina pagina 33 di 43 stessa dell'intervento. Fatte tali premesse ne deriva che la scelta chirurgica sulla base dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento era da considerare erronea in quanto tale esame proponeva fondato sospetto di massa tumorale con secondarismi linfonodali e quindi avrebbe richiesto ben altro tipo di intervento, con finalità terapeutiche oncologiche, e certamente non in anestesia locale in day hospital. Tale critica si estende all'asportazione parziale della neoformazione (cm 3.5 x2 x ?) di cui non è descritta la dimensione complessiva. Anche nell'ecografia preoperatoria (Dr. non si indicano le dimensioni, limitandosi a descrivere Per_6 il pacchetto linfonodale di 2.3 cm” (cfr. pag. 56 elaborato peritale).
Rispetto alla quantificazione dell'inabilità temporanea nella CTU si legge: “Certamente 1 giorno di assoluta e 20 giorni al 75% dopo il primo (inutile) intervento” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
Ciò posto, dovendosi attribuire a ciascun giorno di inabilità assoluta il valore di € 115,00 (tenuto conto che nulla è stato allegato da parte attrice in ordine alla convalescenza né è stato evidenziato dal collegio peritale), il danno non patrimoniale temporaneo subìto da si liquida Persona_1
in € 1.840,00.
Nessuna somma può essere invece riconosciuta con riferimento al secondo intervento – di cui peraltro gli attori non paiono domandare il risarcimento – non potendo questo essere considerato direttamente collegato all'errore medico imputabile al dott. . Controparte_2
5.1.4 Quanto al danno patrimoniale, gli attori hanno domandato il rimborso delle “spese mediche sostenute e documentate d'importo pari ad euro 3.000,000” (cfr. pag. 33 atto citazione).
Null'altro è stato dedotto sul punto dagli attori, neppure nella prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c.
Tale domanda non merita accoglimento.
Parte attrice, infatti, si è limitata a domandare il rimborso di – non meglio specificate – spese mediche a tal fine limitandosi ad allegare un certificato di garanzia di Controparte_19 dell'8.2.2014, con attestazione di ricevuta di pagamento di € 1.200,00 a saldo, e una fattura del
6.6.2013 a favore di Pathology di Boston per una “molecular snap shot Controparte_20 panel” per € 1.800,00.
Orbene, si osserva che tali importi non possono essere riconosciuti agli attori, non essendo stato specificamente dedotto né il tipo di spese di cui viene chiesto il rimborso né la loro connessione con la condotta colposa del dott. . A tale ultimo riguardo, infatti, non vi sono Controparte_2
sufficienti elementi per ritenere che si tratti di spese in rapporto causale con la condotta di ritardo pagina 34 di 43 diagnostico ascritta al convenuto, non potendosi escludere che si tratti di esborsi che sarebbero egualmente stati sostenute dalla paziente anche in caso di tempestiva diagnosi, in quanto collegate al normale decorso della patologia.
5.2 Gli attori, infine, hanno domandato il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Come evidenziato nei precedenti paragrafi, si è accertato che la condotta colposa del dott.
[...]
ha cagionato un evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita di CP_2
dal momento che la grave patologia da cui era affetta avrebbe comportato in ogni Persona_1
caso un esito infausto.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall'errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria” (Cass. civ. 28 marzo 2024, n. 8547; Cass. civ. 9 marzo 2018 n. 5641)
La Suprema Corte, in particolare, ha evidenziato come il danno da riduzione della durata della vita costituisca un evento di danno virtualmente compreso nel fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno da perdita della vita del congiunto.
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato dalle citate pronunce, in quanto l'accertamento dell'evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita di si fonda Persona_1
sui medesimi fatti allegati dagli attori a sostegno della responsabilità della parte convenuta.
Ciò posto, ai fini della valutazione sulla risarcibilità di tale tipologia di danno, occorre fare riferimento ai principi affermati dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione n.
26851/2023.
In tale pronuncia, si è ribadito che il danno da perdita anticipata della vita è invocabile, iure proprio, dagli eredi del paziente deceduto ed individua il pregiudizio dagli stessi subito per il minore tempo vissuto con il proprio congiunto.
Ai fini della liquidazione occorre innanzitutto partire dai criteri elaborati per la risarcibilità del pregiudizio conseguente alla perdita del rapporto parentale, richiedente la prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione, la verifica della sussistenza della interiore sofferenza morale pagina 35 di 43 soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale dei congiunti, l'apprezzamento della gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. civ. ord. 25 giugno
2021 n. 18284; Cass. civ. 11 novembre 2019 n. 28989).
Nel caso in esame, deve ritenersi pacifico lo stretto legame familiare intercorrente tra gli attori e infatti, era la moglie di e la madre di e Persona_1 Persona_1 Parte_1 Pt_2
Non è contestato il fatto che vi fosse, all'epoca dei fatti, convivenza tra le parti. Parte_3
Ciò posto, nel caso in esame è indubbio che, in base alle richiamate risultanze della relazione peritale, le condotte ascritte al dott. abbiano ridotto la durata della vita della Controparte_2
paziente e che, pertanto, sia configurabile una concreta lesione dello stretto rapporto familiare che legava le parti.
Al contempo, gli elementi acquisiti agli atti evidenziano come fosse affetta da una Persona_1
patologia oncologica che avrebbe in ogni caso sensibilmente ridotto la sua aspettativa di vita.
Si deve quindi valutare in che misura tali peculiarità incidano sulla applicazione dei correnti criteri in uso per la liquidazione equitativa di tale tipologia di pregiudizio.
In via generale, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ. 21 aprile 2021 n. 10579).
Successivamente a tale pronuncia, sono state pubblicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla pagina 36 di 43 base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
Sempre in via generale, occorre richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui il danneggiato sia affetto da patologie preesistenti o condizioni invalidanti non riconducibili a condotte di terzi.
In particolare, la Corte di Cassazione, già nella sentenza del 21 luglio 2011 n. 15991, in caso di morte del danneggiato affetto da patologie invalidanti irreversibili, ha distinto due ipotesi: a) quella in cui il danneggiato, affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo di per sé
e nell'immediatezza a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico
(commissivo od omissivo), nel qual caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, qualora il danneggiante fornisca la prova che la morte sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità; b) la diversa ipotesi in cui il danneggiato sia in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi e deceda a seguito dell'intervento medico, caso in cui la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto. E ancora: “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la
S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una pagina 37 di 43 decurtazioneequitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)” (Cass. civ. 27 dicembre 2023 n. 35998).
Orbene, nel caso in esame, i consulenti hanno rappresentato che la speranza di vita di PE in caso di corretta diagnosi ad aprile 2009 sarebbe stata “di circa l'80% a 10 anni” e che
[...]
pertanto la stessa ha perso circa 4 anni a causa della ritardata diagnosi.
In questo quadro, ferma la unicità ed irripetibilità di ogni vicenda umana, che determina una generale difficoltà di tradurre in valori monetari i pregiudizi derivanti dalla anticipata perdita di un familiare, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve necessariamente tenere conto della verosimile brevità dell'arco temporale di vita del congiunto. Tali considerazioni portano, quindi, ad una liquidazione del danno non sovrapponibile a quella risultante dall'applicazione degli ordinari criteri tabellari, venendo per l'appunto in rilievo delle circostanze eccezionali che non trovano riscontro nell'ambito dei fattori presi in considerazione dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Ciò posto occorre in primo luogo partire dai criteri di liquidazione previsti nelle nuove tabelle milanesi.
Facendo applicazione delle stesse, vanno attribuiti a:
- 20 per l'età della vittima all'epoca del decesso (45 anni), 18 per la sua età Parte_1
(53 anni),16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza degli altri familiari;
- 20 per l'età della vittima all'epoca del decesso (45 anni), 26 per la sua età Parte_2
(15 anni),16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza degli altri familiari;
- 20 per l'età della vittima all'epoca del decesso (45 anni), 26 per la sua età Parte_3
(17 anni),16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza degli altri familiari;
Si arriva quindi all'attribuzione di 63 punti a e 71 punti sia a sia Parte_1 Parte_2
ad Parte_3
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza pagina 38 di 43 attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuiti a tutti gli attori un numero di punti pari a 20 considerando i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare esistente, tenuto conto altresì della minore età delle due figlie al momento del decesso della madre. Non si ritiene, invece, di poter riconoscere il massimo del punteggio essendo l'allegazione sul punto degli attori rimasta alquanto generica, nulla essendo stato dedotto di specifico in ordine all'intensità della relazione esistente tra ciascun attore e Persona_1
In base a tali criteri, si arriva ad un punteggio di 83 per e 91 punti per Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3
Moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base (pari a € 3.911,00 applicando l'importo già rivalutato al 2024), si arriva alla somma di:
- € 324.613,00 per il marito;
- € 355.901,00 per ciascuna delle due figlie.
Le citate somme vanno tuttavia ridotte in modo significativo proprio alla luce del fatto che l'aspettativa di vita di in caso di tempestiva diagnosi sarebbe stata comunque di Persona_1
10 anni. Occorre pertanto necessariamente tenere conto del fatto che gli attori avrebbero potuto godere del rapporto familiare con il loro congiunto solo per ulteriori 4 anni.
Pertanto, si ritiene che le citate somme vadano ridotte e che sia liquidabile, considerando la limitata minore aspettativa di vita di per effetto della patologia, una somma non Persona_1
superiore al 25% dei citati importi.
Conseguentemente, a spetta la somma di € 81.153,25, mentre a e Parte_1 Parte_2 la somma di € 88.975,25 ciascuna. Parte_8
5.3 Tutto ciò considerato il dott. deve essere condannato a corrispondere le Controparte_2
seguenti somme:
- €1.840,00 a favore di tutti gli attori a titolo di danno non patrimoniale temporaneo;
- € 81.153,25 a favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
Parte_1
- € 88.975,25 a favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
Parte_2
€ 88.975,25 a favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Parte_3
5.4 Gli attori, poi, hanno chiesto poi il riconoscimento di rivalutazione e degli interessi con decorrenza dal dovuto al saldo.
pagina 39 di 43 Per quanto riguarda il credito risarcitorio, il danno non patrimoniale subito dalla parte danneggiata è stato liquidato già in moneta attuale, essendo state applicate le più recenti tabelle.
Su tale importo devono essere riconosciuti, quali componenti indispensabili del risarcimento, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Essi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno (giugno 2017) sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi al saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
6. Quanto alla domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti della Controparte_2
propria compagnia assicurativa, in forza della polizza n. 777029471343, la stessa merita accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
Anzitutto occorre dare atto che a fronte delle specifiche eccezioni sollevate da CP_6
nulla è stato dedotto né specificamente contestato dal dott. , il quale
[...] Controparte_2
con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ossia con il primo atto successivo alla costituzione della compagnia assicurativa chiamata in causa, si è riportato a quanto già dedotto e argomentato con la comparsa di costituzioni, limitandosi a contestare – del tutto genericamente – i fatti allegati dalle controparti (cfr. pag. 2 prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Ciò chiarito, deve ritenersi fondata l'eccezione formulata da in relazione Controparte_6 all'esatta limitazione dell'oggetto del contratto. Ed infatti, l'art. 16 della polizza, rubricato
“oggetto dell'assicurazione”, prevede espressamente che “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento […] di danni […] involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai soli pazienti”.
Nel caso di specie, dunque il danno coperto dalla garanzia assicurativa è solo quello direttamente cagionato dal dott. alla paziente, e non anche quello invocato Controparte_2 Persona_1
dagli odierni attori iure proprio. Il dott. pertanto non può essere manlevato delle Controparte_2
somme che dovrà corrispondere agli attori in forza della presente sentenza a titolo di risarcimento danno dagli stessi domandato iure proprio.
pagina 40 di 43 Di contro appaiono prive di fondamento le eccezioni, svolte da , relative Controparte_6
alla operatività della polizza in secondo rischio, posto che oggetto della domanda degli attori è solo la responsabilità del dott. . La limitazione della copertura assicurativa alla Controparte_2
sola responsabilità diretta, dunque, può essere fatta valere solo nei rapporti interni tra i condebitori solidali.
Peraltro nel caso in esame, si osserva che il dott. , con scrittura privata del Controparte_2
6.9.2004 – prodotta da sub doc. 4 e non contestata dalle controparti – ha sollevato CP_3
“da qualsiasi responsabilità nei confronti del paziente”. CP_3
, dunque, deve essere condannata a tenere indenne il dott. Controparte_6 Controparte_2
della somma che questi sarà tenuto a corrispondere agli attori a titolo di danno iure hereditario.
La compagnia sarà inoltre tenuta a tenere indenne l'assicurato anche in ordine al pagamento delle spese di lite, oggetto di copertura assicurativa, nei limiti tuttavia della quota di 1/10, tenuto conto che la copertura assicurativa non copre il danno domandato dagli attori iure proprio.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
7.1 Innanzitutto, atteso il rigetto della domanda formulata dagli attori nei confronti di CP_1
e devono essere condannati, in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_3 Parte_2
refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dei D.M. 55/2014 e
147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto del tenore degli atti, nei confronti di CP_1
Sono interamente a carico degli attori anche le spese di lite del dott. di CP_4 CP_3
e di terzi chiamati da nonché di terza
[...] Controparte_5 CP_1 CP_9
chiamata in garanzia dal dott. Come noto, infatti, in tema di spese giudiziali CP_4
sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. civ. n. 2492 del 8.02.2016).
7.2 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra gli attori e il dott. , le Controparte_2
spese di lite, liquidate secondo i parametri dei D.M. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili e avuto riguardo al decisum, seguono la soccombenza e sono pertanto interamente a carico del convenuto. In relazione a tali somme l'assicurazione dovrà tenere indenne l'assicurato nella misura di 1/10.
pagina 41 di 43 7.3 Oltre alle spese del presente giudizio, a parte attrice spetta anche la rifusione delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”
(Cass. civ. 14268/2017). Nel caso in esame, tali spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo domandato da parte attrice (pari a € 1.759,12), sono interamente a carico del dott.
. Controparte_2
7.4 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e in particolare dell'accertata responsabilità del dott. , le spese delle due CTU, come già liquidate in sede di ATP e nel presente Controparte_2
procedimento con separato provvedimento, devono essere poste interamente a carico del convenuto dott. . Controparte_2
7.5 Quanto alle spese di CTP domandate da parte attrice, le stesse non possono essere riconosciute in quanto non documentate, essendosi la parte limitata ad allegare la fattura del proprio consulente (doc. 6 parte attrice). Come noto, infatti, la parte vittoriosa ha diritto al rimborso da parte del soccombente, purché provi l'effettivo esborso sopportato, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. civ.
21402/2022).
7.6 Le spese di lite tra il dott. e devono essere Controparte_2 Controparte_6
interamente compensate, tenuto conto dell'accoglimento soltanto in minima parte della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
CP_1
- accerta la responsabilità del dott. e, per l'effetto, lo condanna a Controparte_2
corrispondere:
- € 1.840,00 a favore di tutti gli attori a titolo di danno non patrimoniale temporaneo iure hereditatis;
pagina 42 di 43 - € 81.153,25 a favore di a titolo di danno iure proprio da perdita Parte_1
del rapporto parentale;
- € 88.975,25 a favore di a titolo di danno iure proprio da perdita Parte_2
del rapporto parentale;
- € 88.975,25 a favore di a titolo di danno iure proprio da perdita Parte_3
del rapporto parentale;
oltre agli interessi come specificati in parte motiva;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a rifondere a al dott. CP_1 [...]
a a e a le spese di lite, CP_4 CP_3 Controparte_5 CP_9 che si liquidano a favore di ciascuna parte in € 12.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa;
- condanna il dott. a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in Controparte_2
€ 544,00 per spese ed € 22.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa;
- condanna il dott. a rifondere agli attori le spese di lite del giudizio Controparte_2 di ATP, che si liquidano in € 1.759,12 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa;
- compensa le spese di lite tra il dott. e;
Controparte_2 Controparte_6
- pone le spese delle due CTU a carico del dott. ; Controparte_2
- condanna a tenere indenne il dott. da quanto sia Controparte_6 Controparte_2
tenuto a pagare in favore di parte attrice in dipendenza della presente sentenza limitatamente al danno riconosciuto agli attori iure hereditatis e alla quota di 1/10 delle spese di lite.
Tribunale di Lodi, 05/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 43 di 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. SFREGOLA FLAVIO e dell'avv. RICATTI RUGGIERO
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GALANTINI CARLO FRANCESCO e dell'avv. ALLAIS SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIENTI Controparte_2 C.F._4
ALESSANDRO
CONVENUTI
C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. DEL MONTE Controparte_3 P.IVA_2
GIANFRANCO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. STELLA CP_4 C.F._5
ISABELLA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 P.IVA_3
TODESCHINI LUCA MARCO
pagina 1 di 43 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_6 P.IVA_4
SARI LORENZO e dell'avv. VILLANO ROSARIA
S RAPPRESENTANTE (C.F. ) Controparte_7 Controparte_8 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'avv. INVERNIZZI CHIARA MARIA e dell'avv. FACCI GIOVANNI
TERZI CHIAMATI
Conclusioni
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“- Accertarsi e dichiararsi essersi verificati i fatti come descritti nella premessa dell'atto di citazione e, dunque, accertarsi e dichiararsi la responsabilità medica, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, e comunque a tutti i sensi ed effetti di legge, della di NO e/o CP_1
del Dott. , in via esclusiva o in via solidale fra loro, per tutti i motivi in fatto ed Controparte_2
in diritto esposti nei propri scritti difensivi;
- condannarsi gli odierni convenuti, ciascuno in relazione alla propria responsabilità, in via esclusiva, o solidale, e/o concorsuale e/o concorrente e/o alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli istanti, in proprio ed in qualità di eredi di , come dedotto Persona_1 in atti, e quindi a corrispondere ai deducenti la somma complessiva di € 470.000,00, iure hereditatis, secondo ripartizione ai sensi di legge, ed € 300.000,00 a favore di ciascun attore, iure proprio, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche secondo criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
- condannarsi gli odierni convenuti, ciascuno in relazione alla propria accertata responsabilità, al risarcimento del danno per il mancato consenso informato e/o per l'inadempimento degli obblighi informativi, da liquidarsi secondo equo apprezzamento del giudice, tenuto conto di tutte le circostanze in fatto ed in diritto esposte in atti;
- condannarsi il dott. al rimborso delle spese legali sostenute dal signor Controparte_2
, in proprio e/o in qualità di erede di , per l'espletamento del Parte_1 Persona_1
procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per un importo pari ad euro 1.759,12, oltre al costo sostenuto per il CTP in sede di CTU per euro 6.100,00, oltre al costo del CTU, posto a totale carico di parte di ricorrente per euro 5.629,73, e così per complessivi 13.488,85, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che parrà di giustizia;
pagina 2 di 43 - condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese del presente procedimento e di quelle del precedente procedimento di ATP, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA, come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi legali antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Conclusioni per il dott. Controparte_2
“Piaccia al Tribunale di Lodi in funzione monocratica, contrariis reiectis, così giudicare:
A)- in via principale nel merito, rigettare le domande proposte dagli attori e dalla convenuta
(domande reiterate da , Controparte_1 Controparte_5
nonché rigettare le domande di manleva proposte dai terzi chiamati e dott. Controparte_3
(domande reiterate da , nei confronti del CP_4 Controparte_9
chirurgo dott. , poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati Controparte_2
negli atti difensivi del predetto convenuto;
B)- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti rivendicati dagli attori, atteso che gli stessi avevano a disposizione la diagnosi di carcinoma già dall'11/1/2010, data dell'esame anatomo-patologico dell'area sospetta, elemento necessario a percepire il lamentato ritardo di diagnosi ed il conseguente comportamento asseritamente colposo dell'odierno convenuto, con la conseguente possibilità di interrompere la prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio, interruzione avvenuta tardivamente solo con il ricorso
15/7/2015, con il quale veniva radicato procedimento di ATP;
C)- in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree e/o di ovvero dei terzi chiamati, svolte nei CP_1
confronti del chirurgo, previo accertamento della sua quota di responsabilità, si chiede che i pretesi danni vengano liquidati in conformità a quanto disposto dalla CTU 19/5/2017, eseguita nel corso del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo e/o secondo equità e giustizia, con la conseguente condanna dell' in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al pagamento diretto ex art. 1917 C.C. delle somme liquidate e pertanto tenere indenne il dott. da Controparte_2
qualsivoglia prestazione, a qualunque titolo fosse chiamato a rispondere, mediante pagamento diretto a favore degli aventi causa;
D)- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CNPA dovute per legge;
E)- in via istruttoria […]”.
pagina 3 di 43 Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione:
1) …(omissis) …;
2) in via principale nel merito: respingere le domande avversarie nei confronti della convenuta per i motivi dedotti ai paragrafi 2 e 3 della comparsa di costituzione;
CP_1
3) in subordine nel merito:
- accertare la responsabilità esclusiva del Dott. e/o di per i fatti di CP_2 CP_3
causa con conseguente assoluzione di da qualsivoglia domanda, CP_1
- in subordine, nel denegato caso in cui venisse accertata una responsabilità anche di CP_1
previo accertamento della quota di responsabilità ascrivibile al Dott. e/o a CP_2 CP_3
per i fatti di cui è causa, condannare questi ultimi, in solido, a tenere indenne e
[...]
manlevata dal pagamento della quota o delle quote che risulteranno di loro spettanza;
CP_1
4) sempre in subordine: nel non creduto caso in cui venisse accertata una responsabilità di per quanto lamentato ex adverso, in relazione alla stessa accertare la responsabilità CP_1
solidale del Dott. quale radiologo operatore di esecutore della CP_4 CP_1
ecografia e del referto in data 17.10.2008, e per l'effetto condannare quest'ultimo a manlevare in tutto o in parte per le somme che questa sarà tenuta a versare agli attori per i CP_1
motivi di cui al paragrafo 6) della comparsa di costituzione e risposta;
5) in ogni caso: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici con condanna di accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima di essere tenuta CP_1
indenne e manlevata da da qualsivoglia pretesa risarcitoria Controparte_5
avanzata dalla parte attrice e, conseguentemente, condannare Controparte_5
al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., in favore degli attori degli indennizzi dovuti ai sensi di polizza ed al ristoro dei danni che verrà, nel caso, chiamata a corrispondere ai CP_1
primi, a qualsiasi titolo, per i fatti di cui è causa;
6) in subordine, nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale e, per l'effetto, respingere la relativa domanda nei confronti di CP_1
7) in via istruttoria: […]”.
Conclusioni per Controparte_6
pagina 4 di 43 “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito,
- In via principale, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del dott. (sia CP_2
quella di parte attrice sia quella della casa di cura) in quanto infondate in fatto ed in diritto, per la piena legittimità e correttezza del suo operato professionale e, in ogni caso, per non avere la ricorrente provato la ricorrenza dei presupposti di una sua responsabilità risarcitoria, specie sotto il profilo del nesso causale, e per non avere e Controparte_3 [...]
, allegato la esistenza di colpa grave oltre che Controparte_1
per tutte le ulteriori ragioni spiegate in parte espositiva;
- in via subordinata, per la denegata e subordinata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale del dott. , accertare e dichiarare la responsabilità CP_2
risarcitoria diretta ed esclusiva, in ragione del suo operato, della struttura convenuta e terza chiamata o, comunque, il diritto del dott. di beneficiare delle garanzie assicurative già CP_10
azionate dalle strutture;
- in ulteriore subordine, laddove il giudizio dovesse estendersi anche in punto di quantum, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili, per i motivi espressi in parte espositiva, con esclusione delle voci di danno non supportate da allegazioni, con conseguente decadenza, e non configurabili nel caso di specie;
- in via ancora subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità diretta del dott.
, accertare le quote di responsabilità diretta del dott. di CP_2 CP_4 [...]
e di nella causazione del danno lamentato dalla attrice. Controparte_11 Controparte_3
- CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO ASSICURATIVO ASSICURATRICE MILANESE/DOTT.
, accertare e dichiarare la inoperatività e, subordinatamente, i limiti della CP_2
copertura assicurativa, per tutte le ragioni analiticamente spiegate in parte espositiva.
- Con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
Conclusioni per Controparte_5
“piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Lodi, reietta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:
- Nel merito: Respingere, con qualsivoglia motivazione, le domande proposte da con CP_1
atto di citazione per chiamata notificato in data 10.5.2019 e comunque assolvere
[...]
da ogni domanda nei suoi confronti avanzata od estesa, con la rifusione delle Controparte_5
spese;
pagina 5 di 43 - In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per Parte_4
“A) In via principale, respingere tutte le domande formulate dalla
[...]
e da ogni altra parte nei confronti di perchè Controparte_12 Parte_4
inammissibili, improcedibili ed in ogni caso integralmente infondate, in fatto e diritto;
B) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, a qualsiasi titolo e anche parziale, delle domande rivolte verso previo accertamento della validità ed Parte_4
efficacia della clausola di manleva contenuta nella scrittura privata del 06.09.2004, condannare il dott. a tenere indenne da qualsivoglia Controparte_2 Parte_4
obbligazione ed esborso posti o comunque derivati a carico della stessa all'esito del presente giudizio;
C) In via alternativa alla domanda sub B), nel caso di accertamento della responsabilità indiretta di per dolo o colpa grave del dott. , in via Parte_4 Controparte_2
di regresso e/o rivalsa, condannare quest'ultimo al rimborso di tutti i pagamenti posti o comunque derivati a carico di all'esito del presente giudizio;
Parte_4
D) In ogni caso, vinte le spese ed i compensi di lite.
In via istruttoria […]”.
Conclusioni per il dott. CP_4
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del dottor terzo chiamato dalla convenuta a seguito CP_4 CP_1
della domanda svolta dagli attori nei confronti della detta per i motivi tutti indicati CP_1
al paragrafo 3.1) della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, sotto il profilo contrattuale, dei signori , e nel giudizio e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 Parte_3 Parte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio nei confronti del dottor terzo chiamato dalla convenuta a seguito della domanda CP_4 CP_1
svolta dagli attori nei confronti della detta per i motivi tutti indicati al paragrafo CP_1
3.1) della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
pagina 6 di 43 - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna in solido svolta da CP_1
nei confronti del dottor per intervenuta prescrizione per le ragioni indicate
[...] CP_4
al paragrafo 3.2) della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivalsa svolta da nei CP_1
confronti del dottor in quanto preclusa ex art. 13 L. 24/2017, per i motivi indicati CP_4
al paragrafo 3.3) della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;
in via principale nel merito:
- respingere le domande svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato CP_1
dottor in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa e CP_4
comunque respingere le domande attoree relative alle condotte del terzo chiamato dottor
[...]
contestate dagli attori a in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi CP_4 CP_1
dedotti in narrativa;
in subordine nel merito:
- accertare la responsabilità esclusiva del Dott. e/o di per i fatti di CP_2 CP_3
causa e la conseguente assenza di responsabilità del terzo chiamato dottor in CP_4
relazione alle condotte contestate dagli attori a CP_1
- in subordine, nella denegata eventualità di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta nei confronti di accertare e distinguere opportunamente l'apporto causale delle CP_1
condotte del terzo chiamato dottor da quelle del dottor e/o di CP_4 Controparte_2
limitando la condanna di al risarcimento dei danni che CP_3 CP_1 risulteranno accertati all'esito del giudizio quali conseguenze immediate e dirette della prestazione sanitaria resa dal dottor diego tutti gli altri esclusi;
CP_4
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di respingere la domanda di CP_1
condanna in manleva e di rivalsa svolta da nei confronti del dottor CP_1 CP_4
in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del dottor CP_4
accertare e dichiarare il diritto di quest'ultimo ad essere tenuto indenne e manlevato da da qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata da e, per Controparte_13 CP_1
l'effetto, condannare al pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi di polizza e al CP_9
ristoro dei danni che il Dott. verrà, nel caso, chiamato a corrispondere a qualsiasi CP_4 titolo, per i fatti di cui è causa, rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza n.
pagina 7 di 43 A118c2771684 sollevata dalla medesima nei confronti del dottor in quanto CP_9 CP_4
infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti depositati, con condanna di a rifondere al dottor le eventuali spese di soccombenza e, in ogni caso, CP_9 CP_4
le spese di resistenza;
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per Controparte_9
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, contrariis reiectis:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, anche in via di eccezione ex art. 1460 c.c., l'inoperatività nel presente procedimento della garanzia prestata da che hanno assunto il Controparte_9
rischio di cui al certificato n. A118C271684 in virtù delle ragioni sopra esposte e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione di garanzia o manleva a carico di che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_9
A118C271684 in relazione ai fatti per cui è causa;
accertare e dichiarare la prescrizione delle domande risarcitorie, fatte valere iure proprio e\o iure hereditatis dagli attori sig.ri e, comunque, accertarsi e dichiararsi l'assenza di Pt_1
qualsivoglia responsabilità del dott. in relazione ai ritenuti danni lamentati dagli CP_4 istanti, e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta da chiunque nei confronti dello stesso dott.
perché infondata in fatto e in diritto, mandandosi assolti da qualsivoglia obbligazione CP_4 di garanzia i terzi chiamati che hanno assunto il rischio di cui al Controparte_9
certificato n. A118C271684;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, venisse accertata una qualche responsabilità del dott. in relazione ai ritenuti danni lamentati dai congiunti CP_4 della sig.ra e, al contempo, venisse accertata l'operatività della garanzia prestata dai PE terzi chiamati che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_9
A118C271684:
I) accertare che la polizza n. A118C271684 sottoscritta dai deducenti Controparte_9
opera a secondo rischio (entro il limite del massimale di un milione e mezzo per sinistro e per pagina 8 di 43 anno), ovverosia dopo che il massimale della polizza Unipol contratta da sia CP_1
esaurito;
II) accertare, in ogni caso, il diritto del dott. ad essere manlevato, anche tramite la CP_4
stipula di polizza adeguata, dalla struttura CP_1
III) IN VIA RICONVENZIONALE: in caso di violazione da parte della struttura CP_1 dell'obbligazione di manlevare il dott. surrogare i deducenti CP_4 Controparte_9 nei diritti del dott. verso la struttura con contestuale condanna di quest'ultima CP_4 CP_1
a risarcire agli del certificato n. A118C271684 tutte le somme che gli Parte_5
stessi del certificato n. A118C271684 fossero costretti a versare agli Parte_5
attori.
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, venisse accertata una qualche responsabilità del dott. in relazione ai ritenuti danni lamentati dai congiunti CP_4 della sig.ra e, al contempo, venisse accertata l'operatività della garanzia prestata dai PE terzi chiamati che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_9
A118C271684 e l'assenza di una obbligazione di manleva della struttura a favore del CP_1
dott. CP_4
IV) accertare e dichiarare la precisa misura dell'obbligazione a carico del dott. CP_4
secondo criteri tecnici e di prova rigorosi e riducendosi le avverse pretese e fermi i limiti all'azione di rivalsa stabiliti dall'art. 9, co. VI, l. 24\2017;
In ogni caso, mantenersi l'obbligazione di garanzia dei terzi chiamati Controparte_9 che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A118C271684:
[...]
V) in via strettamente proporzionale ai reali danni subiti dagli attori – da valutarsi ex art. 1223 e
1225 c.c. – limitando il quantum dell'obbligazione risarcitoria al pregiudizio subito che sia conseguenza immediata e diretta della denegatamente accertata condotta colposa del dott.
e con esclusione dei pregiudizi derivanti dalla condotta degli altri convenuti, CP_4 procedendosi a tal fine all'esatta ripartizione delle quote di responsabilità tra il dott. e CP_4
gli altri convenuti, tra cui, in particolare, il dott. , e (in CP_2 CP_3 CP_1 ragione del rischio d'impresa di quest'ultima);
VI) per l'effetto, mantenere entro gli stringenti limiti della quota di obbligazione del dott.
l'obbligazione di garanzia degli Assicuratori, con esclusione quindi di ogni altra somma CP_4
pagina 9 di 43 – eccedente la singola quota del dott. - derivante dal vincolo di solidarietà passiva e CP_4
fermi restando i limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, alla franchigia e agli scoperti, al massimale, e alle esclusioni ivi previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili, nonché riducendo l'indennizzo ai sensi del II co. dell'art. 1893 c.c.;
VII) escludersi dall'obbligazione risarcitoria a carico dei terzi chiamati Controparte_9 che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A118C271684 i danni imputabili a
[...]
terzi (tra cui la il dott. , e , o agli stessi danneggiati e quelli CP_1 CP_2 CP_3 che questi avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227, I e II co.,
c.c.;
VIII) nel caso di cooperatività della garanzia di che hanno Controparte_9
assunto il rischio di cui al certificato n. A118C271684 con altre polizze o posizioni assicurative procedersi alla ripartizione ex art. 1910, III comma c.c., limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910, comma IV c.c.
IX) riservata ogni azione di ripetizione e\o regresso e\o rivalsa e\o surrogazione nei confronti di chiunque, ferma restando comunque la domanda in via riconvenzionale spiegata dai deducenti
Assicuratori nei confronti di in caso di violazione da parte della struttura CP_1 CP_1 dell'obbligazione di manlevare il dott. con conseguente surroga dei deducenti CP_4 nei diritti del dott. con contestuale condanna in via Controparte_9 CP_4
riconvenzionale di a risarcire agli Assicuratori tutte le somme che gli stessi assicuratori CP_1
sottoscrittori del certificato n. A118C271684 fossero costretti a versare agli attori e\o a terzi.
Con vittoria di spese ed onorari.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio il dott. ed il Controparte_2 Controparte_1
(d'ora in poi anche solo domandando di accertarne la responsabilità
[...] CP_1
medica per i danni cagionati a moglie e madre degli attori, e conseguentemente Persona_1
condannarli in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis.
pagina 10 di 43 Con comparsa depositata in data 30.1.2029 si è costituita la quale – previa eccezione di CP_1 improcedibilità per difetto della condizione dettata dall'art. 8 l. 24/2017 – ha domandato, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. Controparte_3 [...]
e la propria compagnia assicurativa, e, nel merito, il CP_4 Controparte_5
rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento del 19.3.2019 sono state autorizzate le chiamate in causa dei terzi da parte di ed è stata disposta la rinnovazione della citazione a . CP_1 Controparte_2
Con comparsa depositata il 3.10.2019 si è costituito in giudizio il dott. il quale – CP_4 previa autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, – ha CP_9 eccepito l'improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, ha domandato il rigetto delle domande formulate dagli attori.
Con comparsa depositata il 4.10.2019 si è costituito il dott. , il quale, in via Controparte_2
principale, ha domandato il rigetto delle pretese attoree e, in subordine, ha chiesto di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa, di cui ha chiesto di Controparte_6
essere autorizzato alla chiamata in causa.
Con comparsa depositata il 4.10.2019 si è costituita la quale ha domandato il Controparte_5 rigetto delle domande svolte nei propri confronti da stante l'inoperatività della polizza CP_1
stipulata con la medesima società.
Con comparsa depositata il 4.10.2019 si è costituita la quale – previa Controparte_3
eccezione di inammissibilità e improcedibilità delle domande svolte nei propri confronti – ha domandato il rigetto delle domande formulate da e, in caso di loro accoglimento, ha CP_1
chiesto la condanna del dott. a tenerla indenne da qualsiasi esborso. Controparte_2
Con provvedimento del 20.10.2019 e 11.11.2019 sono state autorizzate le chiamate in causa di e Controparte_6 CP_9
Con comparsa depositata il 5.3.2020 si è costituita la quale ha chiesto il rigetto di tutte le CP_9
domande formulate nei suoi confronti.
Con comparsa depositata il 17.9.2020 si è costituita la quale ha Controparte_6
domandato il rigetto delle domande formulate nei confronti del dott. e, in caso Controparte_2
di loro accoglimento, di accertare la responsabilità risarcitoria diretta ed esclusiva della struttura convenuta e della terza chiamata e, in subordine, di dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata in favore del dott. . Controparte_2
pagina 11 di 43 2. Al fine di decidere in ordine alle domande di parte attrice, occorre riscostruire brevemente i fatti che hanno portato e – rispettivamente marito Parte_1 Parte_2 Parte_3
e figlie di – a convenire in giudizio il dott. e Persona_1 Controparte_2 CP_1
Dall'elaborato redatto dai consulenti tecnici dott. specialista in medicina legale, Persona_2
e dott. specialista in chirurgia plastica, emergono i seguenti dati: Persona_3
1) in data 28.10.2005 si è sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva Persona_1
bilaterale con finalità estetica, eseguito dal dott. presso il Controparte_2 CP_3
di Lodi;
2) in data 17.10.2008, a seguito della comparsa di un piccolo nodulo nella mammella destra, si è sottoposta presso il di NO ad un'ecografia Persona_1 CP_1
mammaria, che ha evidenziato “a sede equatoriale esterna destra presenza di piccola formazione ipoecogena ovalare compatibile con fibroadenoma (4 mm). Omolateralmente
a sede sottoareolare e equatoriale interna si rileva inoltre la presenza di formazioni ipoecogene a morfologia ovaliforme e contorni irregolari prive di caratteristiche evolutive rispettivamente di 9 e 14 mm (fibroadenomi? Aree Mastosiche?). Utile rivalutazione prudenziale tra 4-6 Mesi.”;
3) nell'aprile 2009 si è sottoposta ad una visita medica presso lo studio Persona_1 medico del dott. , il quale le ha prescritto l'esecuzione di una RMN per Controparte_2
sospetta rottura di protesi;
4) tale esame è stato eseguito da in data 3.7.2009 presso il Policlinico San Persona_1
Matteo di IA, il cui referto, datato 7.7.2009, ha riportato “rm mammella bilaterale
(senza mezzo di contrasto). … L'esame è stato finalizzato allo studio delle protesi. A destra la protesi, in sede, appare lievemente contratta. Al quadrante infero-interno in sede para-areolare il profilo protesico appare irregolare, non essendo più chiaramente riconoscibile il segnale ipointenso capsulare come da possibile collasso e/o rottura. A sinistra impianto protesico in sede, senza evidenza di contrattura protesica né segni di rottura”;
5) non è certo se successivamente abbia ricontattato il dott. Persona_1 Controparte_2
per un sospetto aumento del volume del nodulo al seno destro;
6) il 22.12.2009 è stata ricoverata in day surgery presso il Medical di Persona_1 CP_3
Lodi per l'intervento di rimozione della protesi;
in tale data è stata eseguita un'ecografia pagina 12 di 43 mammaria, che ha dato il seguente esito “Comparsa di masserella dura irregolare ai quadranti inferiori di destra e linfoadenopatia ascellare dx)… Bilateralmente evidenza di protesi normoposizionate, apparentemente integre, la destra di volume un poco inferiore alla sinistra e più “ondulata”. Bilateralmente tenue orletto fibroso capsulitico. Le mammelle appaiono appiattite e molto sottili, anteriormente alle salienze protesiche. A destra ben evidente, a livello dei quadranti inferiori, sulla massa palpabile, nodulazione ecograficamente disomogenea delle parti molli appena periprotesiche, con regioni sfumate iper/isoecogene frammiste a digitazioni ipoecogene. Numerosissimi spot iperecogeni come per microcalcificazioni diffusa. Non ben definibili i limiti e contorni della massa nel suo complesso che appare di dubbia attribuzione possibilmente flogistico/granulomatosa, non potendosi però escludere altre possibilità (a breve possibile valutazione istologica su pezzo operatorio). Si ricercano accuratamente senza verificarne la presenza anche minime effrazioni protesiche. … A livello ascellare destro, sulla nodosità palpabile, ben evidenti almeno due linfonodi ipoecogeni del gruppo ascellare, adesi fra loro, sferoidi, a configurare “pacchetto” linfonodale di 2,3 cm. La struttura dei linfonodi è omogenea con tenue visualizzazione dell'ilo linfonodale. L'eco- color-doppler dimostra ilo vascolare per entrambi. L'ulteriore approfondimento diagnostico sarà dettato dall'esito dell'istologia del suddetto focolaio mammario destro”; durante l'intervento chirurgico il dott. ha prelevato un campione per Controparte_2
sottoporlo a esame istologico;
la paziente poi è stata dimessa lo stesso giorno;
7) l'esame istologico dell'11.1.2010, eseguito dall'Ospedale di Vercelli, ha rinvenuto un
“carcinoma misto duttale e lobulare G3, infiltrante, diffusamente linfoinvasivo... la neoplasia infiltrante raggiunge i margini di escissione chirurgica... recettore estrogenico
CP_1 (D5): 80% - RECETTORE PROGESTINICO: 10%... : 25%...pT2 (limitatamente alla porzione pervenuta)”;
8) in data 21.1.2010 ha effettuato una prima visita oncologica presso il Persona_1
Policlinico San Matteo di IA con indicazione di terapia citoriduttiva avviata il
29.1.2010, dopo inizio di terapia profilattica per epatite B, iniziata con schema ACx4 e
Taxotene x4 (in cui l'ultima dose non fu somministrata per ileo paralitico);
9) in data 20.7.2010 è stata sottoposta presso il Policlinico San Matteo di Persona_1
IA a mastectomia destra, asportazione di linfonodo sentinella e linfoadenectomia pagina 13 di 43 ascellare destra dei tre livelli;
la paziente è stata dimessa il 24.7.2010 con diagnosi di
“Carcinoma duttale infiltrante localmente avanzato dei Qinf della mammella destra, sottoposta a CHT neoadjuvante con risposta clinica parziale (40-50%)”;
10) il successivo esame istologico ha confermato che “L'area descritta al referto macro corrisponde a carcinoma infiltrante della mammella, di tipo duttale NAS (WHO 2003), scarsamente differenziato (G3), con focali aspetti di differenziazione mucinosa;
una componente minoritaria della neoplasia (5-10%) mostra aspetti riferibili ad istotipo lobulare. Si segnala la presenza di elementi tumorali con nuclei marcatamente atipici, come da modificazioni post-chemioterapia; limitate aree (<10%) di sclerosi involutiva intratumorale;
non evidenza di necrosi attiva. Margini di crescita di tipo infiltrativo;
discreta reazione desmoplastica stromale;
infiltrato linfocitario peri- ed intratumorale scarso/assente; presenza di micro-calcificazioni intralesionali di aspetto variabile da psammomatoso ad amorfo;
numerose immagini riferibili a linfoinvasione peri-tumorale.
Abbondante quota (40% circa) di carcinoma duttale in situ, scarsamente differenziato
(DIN3 sec. WHO 2003 G3 sec. grading nucleare), di tipo cribriforme, micropapillare, comedocarcinoma e clinging, con necrosi microcalcificazioni ed immagini di estensione lobulare retrograda. La neoplasia giunge focalmente a contatto del margine di resezione inferiore, in stretta prossimità di quello profondo (distanza minima mm 1, su sezione istologica) e interessa il derma cutaneo profondo in forma di emboli neoplastici endolinfatici;
indenni l'epidermide ed i restanti margini di resezione.
Nelle sezioni effettuate nel parenchima mammario a distanza si rilevano, soprattutto a carico dei quadranti esterni, multipli focolai di carcinoma duttale in situ, moderatamente differenziato (DIN2 sec. WHO 2003, G2 sec. grading nucleare), di tipo cribriforme con necrosi;
inoltre adenosi con microcalcificazioni distrofiche e dilatazioni cistiche dei dotti.
In corrispondenza del versante profondo, si reperta abbondante quota di istiociti- macrofagi a citoplasma schiumoso e cellule giganti, in rapporto a depositi di materiale estraneo, di aspetto cristalliforme, di verisimile natura protesica.”;
11) in data 17.8.2010 si è sottoposta a nuovo intervento di asportazione del Persona_1 muscolo grande pettorale destro con rimozione dell'espansore tissutale;
12) a settembre 2010 ha iniziato l'ormonoterapia e la radioterapia locale;
Persona_1
pagina 14 di 43 13) a febbraio 2013 è comparso un versamento pleurico a destra, di cui è stato dato atto nel successivo esame istologico del 14.4.2013: “presenza di cospicuo versamento pleurico dx...si associa in corrispondenza dei seni costo frenici laterale e posteriore di questo lato, la presenza di circoscritti ispessimenti del foglietto viscerale e, in minor misura, parietale, con elevato c.e.. I rilievi descritti orientano in senso evolutivo e pongono indicazione a pronta valutazione con indagine PET. Piccolo addensamento parenchimale basale paracardiaco dx orienta per esito flogistico. Presenza di adenopatie calcifiche in ambito mediastinico. Minute areole di osteorarefazione a carico di multipli somi dorsali e circoscritto addensamento strutturale dell'ala iliaca di dx non presentano franche caratteristiche evolutive ma pongono indicazione a monitoraggio.
18/03/2013: visita oncologica, nel corso della quale la paziente rifiutava di sottoporsi a biopsia pleurica per conferma diagnostica del sospetto di ripresa di neoplasia mammaria;
si concordava nuovo esame citologico che permetteva di evidenziare cellularità neoplastica con caratteristiche compatibili con primitività mammaria […]”;
14) in data 25.3.2013 è stato avviato un nuovo ciclo di chemioterapia con presa in carico
Con presso lo;
15) in data 27.6.2017 è deceduta. Persona_1
2.1 Ciò posto, i consulenti hanno analizzato anzitutto le condotte poste in essere dal dott.
[...]
il quale ha eseguito in data 17.10.2008 presso la prima ecografia presente in atti CP_4 CP_1
e oggetto di contestazione da parte degli attori.
Secondo i consulenti “La Documentazione allegata è significativa: è chiara la Richiesta con l'indicazione diagnostica ed è esauriente il referto, le immagini allegate sono poco valutabili come di consueto nella Ecografia che rimane un Esame operatore dipendente: ci si deve fidare a quello che descrive il Referto.
Nel Referto si descrivono le protesi e il parenchima, non si citano segni di rottura né segni tipici delle lesioni maligne, si citano solo i margini irregolari (errore di stampa?), mal valutabili nelle immagini (contrariamente a quello asserito da alcuni presenti, il sottoscritto ritiene siano noduli solidi e non sa valutare sulla eventuale irregolarità dei margini che a lui sembrano essenzialmente regolari), che da soli non sono patognomonici di malignità. Chiaramente lo specialista dice che non vede segni sospetti e formula una diagnosi di assoluta benignità e compatibile con la sintomatologia della paziente e la sua storia.
pagina 15 di 43 consiglia un controllo a breve, 4-6 mesi, cosa che sottolinea una certa prudenza e Parte_6
buon senso.
Lo si ritiene un lasso di tempo congruo per poter rilevare una eventuale variazione senza correre rischi di ritardi diagnostici irreparabili.
Globalmente non pare di poter ravvisare una condotta irresponsabile, carente di perizia e prudenza, non dice se era la prima Ecografia o se ci fossero esami precedenti. Se tali esami ci fossero stati, forse un accertamento urgente con Mammografia o Agobiopsia sarebbe stato più consono, pur sapendo che una agobiopsia in presenza di protesi ha un cerco rischio di lesionare la protesi stessa” (cfr. pag. 37 elaborato peritale).
E ancora, quanto alla connessione causale tra la condotta del dott. e l'asserita CP_4 tardiva diagnosi della patologia, i CTU precisano: “Ora noi, sapendo la evoluzione successiva, sappiamo che il tumore sicuramente era già presente e quindi l'esame ha dato un esito errato, tuttavia non possiamo dimenticare che il quesito diagnostico era se ci fossero segni di sospetto e non se ci fosse una neoplasia. Quindi l'esame ha detto correttamente che non si vedevano segni sospetti e ancor meno neoplastici.
Da più parti ci si riferisce a questa Ecografia come fonte di errore e quindi di ritardi diagnostici;
tuttavia, a noi sembra opportuno ricordare che tali giudizi sono legati al fatto che noi conosciamo il resto della storia. Il Radiologo di NO non la conosceva e non ha individuato segni che potessero ipotizzare un Carcinoma mammario e qui dobbiamo fermarci” (cfr. pagg. 37
e 38 elaborato peritale).
Anche all'esito delle osservazioni alla CTU, i consulenti hanno confermato la valutazione fatta circa l'operato del dott. “Per quanto attiene all'Ecografia di NO penso si CP_4
possa ribadire ciò che abbiamo già scritto.
Non dobbiamo valutare tenendo conto di ciò che sappiamo essere avvenuto dopo, ci dobbiamo immedesimare nel momento della esecuzione.
Ci sono domande aperte che non hanno possibilità di risposta. Perché è stata chiesta l'Ecografia? Chi ha deciso per l'esecuzione di questo esame? La Signora in modo autonomo? Il medico Curante dopo una visita o altri? L'ecografia è stata vista da qualcuno, oltre la paziente prima dell'aprile 2009, se ciò non è avvenuto, come mai?
Apparentemente l'Esame è stato eseguito su richiesta formale del Medico curante per la comparsa di nodularità.
pagina 16 di 43 Il referto è abbastanza dettagliato: non si citano rotture di protese, non ci citano segni sospetti per neoplasia, tranne i margini irregolari (che si ipotizza essere un errore di stampa), si conclude per formazioni sicuramente benigne. Prudentemente consiglia un controllo dopo qualche mese.
Quindi è concluso e come d'abitudine è chi ha richiesto l'esame che deve decidere se basta così.
Non ci sono elementi significativi per suggerire altri esami complementari, ciò è ammesso anche dalle Linee guida del tempo.
Diverso sarebbe se ci fossero stati Esami precedenti, ma di questo non c'è contezza e si rimane nella sfera delle supposizioni.
Per quanto concerne si può affermare che l'ecografista poteva anche suggerire una CP_1 visita senologica, ma che l'aver suggerito solo un controllo a 4 – 6 mesi non configura elementi di stretta censura” (cfr. pagg. 47 e 48 elaborato peritale).
I CTU, pertanto, concludono che “Per il radiologo del sembra non potersi CP_16
sollevare censura: egli ha eseguito diligentemente ciò che doveva mostrando competenza e prudenza. Qualche piccola critica potrebbe sorgere ove fosse stato a conoscenza di esami eseguiti in precedenza, che però non sappiano se fossero stati fatti” (cfr. pag. 55 elaborato peritale).
2.2 I consulenti, poi, hanno analizzato le condotte poste in essere dal chirurgo estetico dott.
[...]
, il quale ad aprile 2009 ha visitato presso il proprio studio medico CP_2 Persona_1 prescrivendole una risonanza per sospetta rottura protesi, e a dicembre 2009 l'ha operata.
Quanto all'operato del dott. , i CTU hanno sin da subito evidenziato che “ci sono Controparte_2
vari passaggi criticabili e incomprensibili sotto il profilo di una corretta clinica.
Come premessa viene da chiedersi se un Chirurgo estetico abbia l'obbligo di avere un bagaglio culturale approfondito di Senologo e come mai sia rimasto il solo punto di riferimento della signora anche quando i sintomi sono peggiorati. Probabilmente un Chirurgo estetico può non avere tutte le competenze di un esperto senologo, tuttavia quelle di base comuni a ogni laureato in Medicina e Chirurgia sì, ancor più se era il Consulente Plastico della Senologia del S. Matteo di IA.
La figura del Senologo è acquisizione recente, non definisce uno Specialista definito (la
Specialità di Senologia non esiste), sono Specialisti di altre specialità che si dedicano pagina 17 di 43 particolarmente alla Patologia mammaria. Tradizionalmente sono reclutati tra i Chirurghi generali e gli Oncologi con divagazioni verso i Ginecologi e per la parte diagnostica. CP_17
Il dott. , come ogni Medico può avere delle lacune culturali, però, come ogni CP_2 medico, deve avere sempre conoscenza dei propri limiti e l'umiltà di affidare ad altri, se c'è la possibilità, i pazienti che non è in grado di assistere in maniera adeguata.
Qui mi sembra che ci si sia arroccati su una ipotesi diagnostica e non si sia voluto scostarsi da essa. Ipotesi all'inizio plausibile, ma certamente da verificare con esami idonei e tempestivi, specialmente quando la situazione stava cambiando in maniera sostanziale.
Il dott. è il protagonista assoluto della vicenda;
è il Chirurgo estetico cui la signora CP_2 si è rivolta nel 2005 per l'intervento di Plastica additiva ed è stato il riferimento principale da quando la signora si è accorta che qualcosa era cambiato con la comparsa di “nodularità” a destra.
Non è chiaro se la signora abbia contattato il dott. prima del 4/09; certamente in CP_2
tale data ha segnalato la presenza di un nodulo e mostrato la Ecografia fatta a NO nel
10/08.
NZ era a conoscenza della situazione globale, sapeva come erano le mammelle prima dell'intervento, sapeva se fossero stati fatti esami previ, come spesso accade o dovrebbe accadere, e in quell'occasione avrà visitato la paziente, che riferisce di un nodulo a destra di qualche cm, e avrà preso visione della Eco fatta il 10/2008.
Lui si orienta su segni di sofferenza della protesi con insorgenza di granulomi;
ipotesi possibile, ma che non escludeva necessariamente tutte le altre, compresa quella di una nuova neoplasia, prima ipotesi da escludere in una donna di quasi 40 anni che denuncia un nodulo nuovo.
Di fronte a questo, nodulo nuovo ed Ecografia con consiglio di ripetizione dopo 4-6 mesi, avrebbe dovuto rapidamente procedere ad una nuova Eco e agli accertamenti abituali:
Mammografia oppure RM con contrasto, eseguita nel periodo mestruale adatto, che avrebbero certamente suggerito un esame Microistologico che avrebbe portato alla Diagnosi.
Invece cosa fa? Vincolatosi alla sua ipotesi si lancia nella verifica della integrità della protesi e chiede un RM senza contrasto non urgente. Esame corretto per lo studio della protesi, anche se gravato di notevole rischio di sovrastima, ma del tutto insufficiente per lo studio globale della ghiandola mammaria” (cfr. pagg. 38 e 29 elaborato peritale).
pagina 18 di 43 Par Rispetto alla prescrizione dell' senza mezzo di contrasto, i CTU hanno altresì puntualmente replicato alle osservazioni pervenute dai CTP, chiarendo quanto segue: “Nelle osservazioni del dott. e si dice che non era lui a dover indicare l'uso del contrasto, doveva Per_4 CP_18
essere una scelta del Radiologo. Si dissente da questa affermazione: il Radiologo deve eseguire l'esame che gli viene richiesto, al massimo può suggerirne un altro a complemento, può rifiutarsi di eseguirlo se ritiene che possano esserci rischi per il paziente. Si ritiene quindi che, in considerazione del suo profilo professionale, tutto ciò fosse tenuto a saperlo, e comunque la
Pa visione diretta delle immagini della , se l'avesse fatta, avrebbe confermato la sua ipotesi e forse avrebbe anche evidenziato l'asimmetria del parenchima” (cfr. pag. 39 elaborato peritale).
E ancora, quanto all'operato del dott. , i CTU proseguono, evidenziando che Controparte_2
“Certamente avrebbe dovuto avere la prudenza e l'umiltà di seguire anche altre piste, almeno i suggerimenti dello specialista ecografista di NO. Per lo meno avrebbe dovuto farsi venire qualche dubbio e, come la correttezza professionale suggerisce, avrebbe dovuto indirizzare la paziente in strutture e da colleghi più idonei ad affrontare queste problematiche, ad esempio il S.
Matteo di IA, visto che lo conosceva, o qualsiasi Centro Senologico della Zona di Lodi o di
Milano.
Ritengo che questo sia il momento in cui si sia accumulato tutto il ritardo e questo per un modo di procedere incoerente, imprudente e scorretto secondo le abituali Linee guida suggerite.
Tutto ciò che è stato proposto ed eseguito, anche nei momenti successivi, è improntato ad approssimazione e colpevole supponenza compreso l'Intervento del 12/09. Preparato male senza esami previ che avrebbero spostato completamente l'indicazione, eseguito in Day Hospital ben sapendo o dovendo sospettare che l'intervento non era una mera asportazione della protesi, con consenso e relazioni post ricovero lacunosi. Come si vedrà, il consenso alla chirurgia dovrebbe essere rappresentato da un foglio, firmato dalla signora e dal chirurgo, in cui egli esplica solo l'eventuale asimmetria finale delle mammelle (senza citare alternative terapeutiche e possibili complicanze).
È stato un intervento inutile e ingiustificabile e quindi dannoso per la paziente” (cfr. pagg. 39 e
40 elaborato peritale).
I consulenti, infine, così concludono: “ci sono vari passaggi criticabili e incomprensibili a logica clinica. Il ritardo diagnostico a lui imputabile può essere valutato a in 6 mesi o poco più.
pagina 19 di 43 Appare che il collega, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica e già consulente della senologia del S. Matteo come Chirurgo plastico, possa aver commesso errore diagnostico al momento della indicazione di RMN smc nel dubbio di granuloma da rottura della protesi, che peraltro in ecografia non era mai stata segnalata. Non consta che avesse esaminato in prima persona le immagini, cosa non obbligatoria anche se consigliata dalla buona prassi, si è basato solo sullo scritto del Radiologo negandosi la possibilità di ulteriori approfondimenti, e se così fosse, prima dell'intervento avrebbe dovuto far eseguire anche una RMN con contrasto per dirimere un ragionevole dubbio di neoformazione versus granuloma in luogo dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento.
Fatte tali premesse, ne deriva che la scelta chirurgica sulla base dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento era da considerare erronea in quanto tale esame proponeva fondato sospetto di massa tumorale con secondarismi linfonodali e quindi avrebbe richiesto ben altro tipo di intervento, con finalità terapeutiche oncologiche, e certamente non in anestesia locale in day hospital. Tale critica si estende alla asportazione parziale della neoformazione (cm 3.5 x 2
x?) di cui non è descritta la dimensione complessiva. Anche nell'ecografia preoperatoria (Dr.
non si indicano le dimensioni, limitandosi a descrivere il pacchetto linfonodale di 2.3 Per_5 cm” (cfr. pagg. 55 e 56 elaborato peritale).
2.3 Quanto al valore da dare alla CTU, si ritiene di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondata sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposti in modo chiaro e motivato, tenendo conto in modo puntuale dei rilievi dei consulenti di parte.
3. Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale deve anzitutto ritenersi che non sussista alcun profilo di responsabilità di ossia della struttura dove ha eseguito a CP_1 Persona_1
ottobre 2008 la prima ecografia ad opera del dott. CP_4
L'operato del dott. infatti è risultato esente da un qualsiasi tipo di censura, avendo CP_4
egli eseguito in modo perito e diligente l'ecografia e avendo – correttamente – suggerito alla paziente di sottoporsi a nuova visita di controllo a distanza di 4/6 mesi: “Per il radiologo del sembra non potersi sollevare censura: egli ha eseguito diligentemente ciò che CP_16
doveva mostrando competenza e prudenza. Qualche piccola critica potrebbe sorgere ove fosse stato a conoscenza di esami eseguiti in precedenza, che però non sappiano se fossero stati fatti”
(cfr. pag. 55 elaborato peritale). A tale ultimo riguardo, si osserva che gli attori non hanno pagina 20 di 43 allegato – né tanto meno provato – l'esistenza di alcun elemento pregresso che avrebbe potuto giustificare un diverso approccio da parte del medico.
Conseguentemente, deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1
3.1 Il rigetto della anzidetta domanda attorea, con conseguente accoglimento della domanda principale di assorbe e rende superfluo l'esame delle domande subordinate formulate da CP_1
nei confronti del dott. di e della propria compagnia CP_1 CP_4 Controparte_3
assicurativa, CP_5
Analogamente deve concludersi con riguardo alla domanda di manleva formulata dal dott.
[...] nei confronti della propria assicurazione, Ed infatti, l'accoglimento della CP_4 CP_9 domanda principale del dott. assorbe e rende superfluo l'esame dell'anzidetta CP_4
domanda subordinata.
4. A diverse conclusioni, invece, deve giungersi per quanto riguarda la domanda formulata dagli attori nei confronti del dott. . Controparte_2
4.1 In proposito, deve essere anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Come noto, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, al fine di individuare il dies a quo del decorso della prescrizione occorre fare riferimento non al momento dell'insorgenza della malattia – come sostenuto dal convenuto – ma a quello in cui il paziente acquista contezza della riconducibilità eziologica del danno alla condotta imperita del medico: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il comportamento del terzo provoca il danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo” (Cass. civ. n. 21715/2013; in termini, cfr. Cass. civ. n. 29859/2023).
Nel caso di specie ha maturato la consapevolezza del danno subito e della sua Persona_1 correlazione rispetto all'operato dei sanitari solo a seguito dell'accertamento tecnico preventivo pagina 21 di 43 (RG n. 2661/2015) e, dunque, il dies a quo deve essere individuato nel giorno in cui è stata deposita la consulenza tecnica nell'ambito del procedimento n. 2661/2015, ossia il 19.5.2017.
Conseguentemente l'azione promossa dagli attori a luglio 2018 deve ritenersi tempestivamente proposta.
4.2 Ciò chiarito, dalla documentazione prodotta in atti e dalla CTU espletata in corso di causa deve ritenersi configurabile una condotta colposa in capo al dott. , che ha portato Controparte_2
ad un ritardo nella diagnosi del tumore da cui era affetta Persona_1
In particolare, come rilevato dai consulenti tecnici, il dott. ad aprile 2008 di Controparte_2 fronte al nuovo nodulo ed all'ecografia con consiglio di ripetizione dopo 4-6 mesi, non avrebbe dovuto limitarsi a disporre una RM (senza mezzo di contrasto), ma “avrebbe dovuto rapidamente procedere ad una nuova Eco e agli accertamenti abituali: Mammografia oppure RM con contrasto” (cfr. pag. 39 elaborato peritale).
Secondo i CTU, infatti, è stato “questo il momento in cui si sia accumulato tutto il ritardo e questo per un modo di procedere incoerente, imprudente e scorretto secondo le abituali Linee guida suggerite” (cfr. pag. 40 elaborato peritale); il dott. , dunque, anziché Controparte_2 limitarsi a supporre l'esistenza di una rottura della protesi (peraltro neppure suggerita dal referto dell'ecografia), “avrebbe dovuto avere la prudenza e l'umiltà di seguire anche altre piste, almeno i suggerimenti dello specialista ecografista di NO. Per lo meno avrebbe dovuto farsi venire qualche dubbio e, come la correttezza professionale suggerisce, avrebbe dovuto indirizzare la paziente in strutture e da colleghi più idonei ad affrontare queste problematiche, ad esempio il S.
Matteo di IA, visto che lo conosceva, o qualsiasi Centro Senologico della Zona di Lodi o di
Milano” (cfr. pagg. 39 e 40 elaborato peritale).
L'altra condotta colposa ascrivibile al dott. è quella di dicembre 2009, quando Controparte_2 ha eseguito l'intervento sulla paziente: “prima dell'intervento avrebbe dovuto far eseguire anche una RMN con contrasto per dirimere un ragionevole dubbio di neoformazione versus granuloma in luogo dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento. Fatte tali premesse ne deriva che la scelta chirurgica sulla base dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento era da considerare erronea in quanto tale esame proponeva fondato sospetto di massa tumorale con secondarismi linfonodali e quindi avrebbe richiesto ben altro tipo di intervento, con finalità terapeutiche oncologiche, e certamente non in anestesia locale in day hospital. Tale critica si estende all'asportazione parziale della neoformazione (cm 3.5 x2 x ?) di cui non è descritta la pagina 22 di 43 dimensione complessiva. Anche nell'ecografia preoperatoria (Dr. non si indicano le Per_6 dimensioni, limitandosi a descrivere il pacchetto linfonodale di 2.3 cm” (cfr. pag. 56 elaborato peritale).
4.3 Quanto al nesso causale tra le condotte e l'evento di danno si osserva quanto segue.
Sia in tema di responsabilità contrattuale sia in tema di responsabilità extra contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. civ.
11 novembre 2019 n. 28992).
Nel secondo caso, invece, secondo le regole generali, grava sul danneggiato sia l'onere della prova della concreta condotta colposa ascrivibile al sanitario, sia della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile.
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: 1) se sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta al convenuto e l'evento dannoso;
2) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte del paziente, in quanto una tempestiva diagnosi avrebbe consentito l'effettuazione di terapie idonee a portare alla guarigione, o se l'evento si individui nella mera riduzione della durata della vita del paziente, o ancora se venga in rilievo come evento una mera perdita della possibilità di guarigione o di arrestare la progressione della patologia.
Partendo dalla prima questione, vanno fatte alcune precisazioni sul criterio da utilizzare per l'accertamento del nesso causale, fondate sull'esame della giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
pagina 23 di 43 È ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del “più probabile che non” (Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581).
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Inoltre, va precisato che, in tutte le ipotesi in cui venga in rilievo una condotta omissiva, la verifica da compiere si concreta nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (cfr., ex multis, Cass. civ. 27 luglio 2021 n. 21530; Cass. civ. ord. 30 giugno 2021 n. 18584).
Sul punto, la citata pronuncia n. 21530/2021 ha evidenziato, in particolare, che la affermazione del nesso di causalità materiale non è necessariamente predicabile secondo la preponderanza dell'evidenza legata al criterio del “50% + 1” ma può ricorrere anche in situazioni di probabilità minori, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo, che in negativo, ovvero come assenza di fattori alternativi plausibili.
4.3.1 Nel caso in esame, dall'elaborato peritale si evince che, in caso di condotta del sanitario conforme all'agente modello al momento della visita dell'aprile 2009, si sarebbe potuta anticipare la diagnosi di circa 6 mesi: “Un attento iter diagnostico avrebbe potuto anticipare la Diagnosi di circa 6 mesi quando il tumore era sicuramente meno voluminoso pur con le stesse caratteristiche biologiche. La terapia sarebbe stata abbastanza simile a quella applicata successivamente a
IA (neoadiuvante + mastectomia); si sarebbe evitato l'inutile intervento del dicembre 2009 e la demolizione chirurgica sarebbe stata meno devastante (ragionevole risparmio del muscolo pettorale).
pagina 24 di 43 Nel merito della prognosi globale appare di poter affermare che vi fu un intervento (dicembre
2009) da considerare inutile, non definibile in sé come sicuramente dannoso, ma che ha ritardato sebbene di poco la corretta terapia e ha obbligato la paziente ad altri ricoveri e interventi chirurgici.” (cfr. pag. 57 elaborato peritale).
Quanto alle conseguenze dell'erronea condotta del dott. , nella consulenza si Controparte_2 legge: “Quello che conosciamo del Tumore è relativo all'Esame istologico del 12/09 e alle indagini di IA nel 2010. È un carcinoma dutto-lobulare mammario, G3, Recettori positivi per estrogeni e progestinici, Herb 2 neg, Ki 67 25, N3, Mx. T3 N3 M0 (?) quindi > 5 cm, metastasi massive linfonodi ascellari con coinvolgimento di muscoli toracici […] Nel merito della prognosi globale appare di poter affermare che vi fu un intervento (dicembre 2009) da considerare inutile, non definibile in sé come sicuramente dannoso, ma che ha ritardato sebbene di poco la corretta terapia e ha obbligato la paziente ad altri ricoveri e interventi chirurgici. Sulle basi tabellari va detto che conosciamo l'outcome senza chiara contezza del quadro iniziale. Relativamente alla perdita di speranze e di sopravvivenza si offre al Giudice una valutazione fondata su dati statistici, in particolare le tabelle Cleveland) utilizzando anche la formula di EE (riportata in
Ronchi, 2010) […] In ipotesi di perfetta salute la signora avrebbe avuto circa 37 anni di aspettativa di vita (82-45): ovviamente così non era. Anche l'applicazione della tabella di
Cleveland è da considerare alla luce della data di possibile diagnosi che abbiamo considerato fosse l'aprile 2009 (e non dell'ottobre 2008).
Su tali basi bisogna considerare che la signora è sopravvissuta sette anni e mezzo dopo l'evento: la sua speranza di vita, in caso di corretta diagnosi iniziale sarebbe stata di circa l'80% a 10 anni: statisticamente si può ritenere che abbia perso quindi circa 4 anni.
Il grado di sofferenza degli ultimi anni sarebbe stato similare mentre è ragionevole concludere che per i primi 3-4 anni la sua vita sarebbe stata migliore e senza ulteriori chirurgie.
Relativamente a ipotetiche chances di guarigione dalla neoplasia, esse erano da considerarsi nulle, nelle condizioni del 01/2010 e vedendo l'efficacia della Terapia citoriduttiva, probabilmente anche prima di tale data” (cfr. pagg. 56 e 57 elaborato peritale).
Quanto all'inabilità temporanea conseguente all'intervento inutile eseguito dal dott.
[...]
a dicembre 2009, i consulenti evidenziano quanto segue: “Certamente 1 giorno di CP_2
assoluta e 20 giorni al 75% dopo il primo (inutile) intervento. Altro periodo è da considerare per pagina 25 di 43 la necessità di reintervento: dal 20.7.2010 al 17.8.2010 (radicalizzazione) da considerare quindi per ancora cinque giorni di assoluta e 30 giorni al 75%” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
Quanto al danno catastrofale, invece, i CTU rappresentano che “sicuramente si può affermare che la signora sia incorsa nel cosiddetto danno catastrofale, di cui riesce difficile individuare, per differenziale, quale sarebbe potuta essere la durata in caso di corretto trattamento iniziale poiché è da ritenersi che la malattia, se non intercettata al primo inizio, sarebbe proceduta inesorabilmente” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
Infine, secondo i CTU nel caso in esame “Non si riesce invece a determinare quale potesse essere per differenziale il periodo di malattia legato all'insieme delle terapie: è stato detto che – con probabilità elevata – tutte le chemioterapie sarebbero state comunque eseguite” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
In base a tali rilievi, si reputa quindi raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta ascrivibile al sanitario e l'evento dannoso patito da evento da individuarsi sia nei Persona_1 giorni di inabilità a seguito dell'intervento chirurgico del dicembre 2009 sia nella riduzione della sua durata della vita. A tale ultimo riguardo, preme osservarsi che l'evento dannoso consiste appunto nella riduzione della durata della vita di e non nel decesso della paziente Persona_1
– che sarebbe comunque avvenuto per effetto della natura aggressiva della patologia e dell'assenza di altre alternative terapeutiche concretamente percorribili – né tanto meno nella mera perdita della possibilità sopravvivenza, mancando in tal caso il dato della incertezza dell'evento di danno (in tal sesso si richiama Cass. civ. 11 novembre 2019 n. 28993; Cass. civ. 19 settembre 2023 n. 26851).
In particolare, secondo quanto osservato in dette pronunce, è configurabile un danno da perdita di chance qualora si accerti che la condotta colposa o inadempiente abbia, con elevata probabilità, determinato la perdita della possibilità di un risultato migliore e che vi sia una incertezza, sulla base delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo, sul periodo temporale di cui il paziente avrebbe potuto ancora godere. Se invece si accerta che la condotta colposa del sanitario ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente per un determinato periodo di tempo, si è in quindi in presenza di un danno da riduzione della durata della vita del paziente e non di un danno da perdita di chance.
Il caso in esame rientra nella per l'appunto in questa seconda alternativa, proprio alla luce delle indicazioni desumibili dalla relazione peritale, che hanno consentito di individuare, con elevata pagina 26 di 43 probabilità, quale sarebbe stata l'aspettativa di vita residua di in caso di anticipata Persona_1
diagnosi.
4.4 Gli attori, sempre con riferimento al dott. , lamentano l'assenza del consenso Controparte_2 informato con riferimento all'operazione del dicembre 2009. In particolare, gli attori allegano che il consenso informato sottoscritto da oltre ad essere carente nella descrizione Persona_1
anestesiologica, non riportava alcuna menzione della necessità di procedere ad accertamento istologico della lesione mammaria riscontrata. in altri termini, ha prestato il Persona_1 consenso unicamente per l'asportazione della protesi mammaria e non per la biopsia “a cielo aperto”; intervento quest'ultimo a cui la stessa – sempre secondo la ricostruzione attorea – non avrebbe mai dato il consenso laddove fosse stata preventivamente informata.
4.4.1 Come noto, il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.
Senza il consenso informato l'intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente.
Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e psichica (Cass. sent. n. 16543/2011).
Il medico è tenuto ad informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra tecniche diverse e dei rischi prevedibili.
In ordine alle modalità e ai caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere prestato personalmente dal paziente (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente), deve poi essere specifico ed esplicito (Cass. sent. n. 7027/2001); deve essere, inoltre, reale ed effettivo, sicché non è consentito il consenso presunto, nonché attuale nei casi in cui ciò sia possibile (Cass. sent. n. 21748/2007).
Come chiarito dalla Cassazione “Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti: a) il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico;
b) la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari;
c) la facoltà di scelta di rivolgersi ad pagina 27 di 43 altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post- operatorie;
d) il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia – e/o di decidere consapevolmente di interromperla;
e) la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione” (Cass. 2369/2018).
La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni:
1) un danno alla salute, che sussiste quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
2) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente ha subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale (in tale ultimo caso di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cass. 2854/2015;
24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017), concretizzatosi nel non aver potuto adeguatamente e liberamente autodeterminarsi nel sottoporsi all'intervento medesimo.
Nel primo caso sarà risarcibile il danno derivante dalla lesione psicofisica subita dai sanitari e cioè il danno patrimoniale, il danno biologico, il danno morale etc., mentre nel secondo caso sarà risarcibile l'ulteriore pregiudizio subito, pervia allegazione dello stesso e sua prova, non potendo invocarsi un danno in re ipsa. In sostanza, non è possibile ritenere che vi sia un danno in re ipsa con riferimento alla sola omessa informazione al paziente, ma è necessario che, ai fini del risarcimento, il danneggiato dimostri che il deficit informativo abbia causato un danno al diritto di autodeterminarsi e/o al diritto alla salute.
Sotto il profilo probatorio, è onere del medico e della struttura sanitaria convenute provare di aver fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze;
grava invece sul paziente l'onere di provare, anche mediante presunzioni, che avrebbe rifiutato l'intervento se fosse stato adeguatamente informato. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che tale onere probatorio grava sul paziente: “(a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento;
(b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal pagina 28 di 43 paziente al medico;
(c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della “vicinanza” al fatto da provare induce alla medesima conclusione;
(d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit” (Cass. civ. n. 2847/2010,
Cass. civ. n. 11950/2013).
4.4.2 Nel caso in esame, dalla documentazione presente in atti e dalle risultanze peritali, può ritenersi provata l'assenza di un valido consenso informato con riferimento all'intervento chirurgico del dicembre 2009.
I CTU, in particolare, evidenziano che è presente un modulo di consenso all'anestesia sottoscritto da nel quale tuttavia “non è indicata quale anestesia fosse prevista (locale- Persona_1 locoregionale-generale)” (cfr. pag. 60 elaborato peritale), mentre non è presente “un modulo definibile di “consenso informato” relativo all'atto chirurgico quanto un semplice foglio in cui il chirurgo precisa la possibile asimmetria (estetica) nella sostituzione di una sola protesi e specifica che “la tumescenza nel quadrante inferomediale potrebbe essere un tentativo di deiescenza (sic) della protesi assottigliamento (sic) del tessuto di copertura”. Se ne conclude che non vi era un'informazione “chiara e dettagliata” sulle tecniche – non vi erano descritte eventuali alternative terapeutiche contemplate dalle linee guida accreditate – non si è accennato a invalidità temporanea” (cfr. pag. 60 elaborato peritale).
5. Venendo al danno risarcibile, gli attori hanno domandato il risarcimento dei danni subiti sia iure proprio sia iure hereditatis.
Quanto al danno iure hereditatis, gli attori hanno domandato il risarcimento delle seguenti voci di danno:
- il danno da perdita di chance di sopravvivenza a causa della tardiva diagnosi;
- il danno biologico iatrogeno, atteso che la terapia sarebbe stata certamente meno invasiva se la diagnosi esatta fosse stata fatta prima del dicembre 2009;
- il danno da inabilità temporanea derivante dall'intervento del dicembre 2009;
- il danno da mancato consenso informato all'intervento chirurgico eseguito nel dicembre
2009;
- danno patrimoniale, quale rimborso delle spese mediche sostenute.
pagina 29 di 43 Quanto al danno iure proprio, invece, hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto.
5.1 Ciò posto, quanto ai danni domandati dagli attori iure hereditatis, si osserva quanto segue.
5.1.1 Anzitutto occorre esaminare congiuntamente la richiesta risarcitoria relativa al danno da perdita di chance di sopravvivenza e a quello biologico iatrogeno, in quanto strettamente connessi tra loro.
Al fine di delineare tali tipologie di danno occorre prendere le mosse dalla sentenza n.
26851/2023 con cui la Suprema Corte ha fatto il punto in ordine ai presupposti di risarcibilità del danno da perdita di chance di sopravvivenza in rapporto alle figure contermini del danno da perdita anticipata della vita e del danno da perdita del rapporto parentale.
In particolare, per quanto qui di interesse, la Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi di un paziente che al momento dell'introduzione della lite sia già deceduto, proprio come occorso nel caso di specie, sono – di regola – alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente – determinata nell'an e nel quantum – come danno biologico differenziale, inteso quest'ultimo come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta dal paziente, considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita, ed i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo – non determinata nell'an e neppure nel quantum – come danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Più specificamente, quanto al danno biologico differenziale, identificabile nel peggioramento della qualità della vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, il risarcimento– secondo il Supremo Collegio – deve essere riconosciuto con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto, in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo dell'eventuale consapevolezza che una tempestiva diagnosi ed una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento temporalmente determinabile della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello dell'invalidità permanente differenziale.
Quanto, invece, al danno da perdita delle chances di sopravvivenza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha, innanzitutto, delineato la differenza di tale posta di danno rispetto al cd. danno da perdita anticipata della vita, dovendosi intendere per “danno da perdita di chance” il pagina 30 di 43 pregiudizio patito per la privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze), vale a dire il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di sfruttare tecniche terapeutiche che avrebbero potuto garantire una maggiore sopravvivenza anche in termini statistici, e per “danno da perdita anticipata della vita” il pregiudizio derivante alla conclusione della vita collegato ad un errore medico, conclusione della vita che si sarebbe comunque verificata per la malattia di base, ma che appunto è stata anticipata dalla malpractice sanitaria.
La Cassazione, poi, ha chiarito come in nessun caso, nell'ipotesi di paziente già deceduto all'atto dell'introduzione della lite, possa essere risarcibile iure hereditario un danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente, essendo tale posta risarcibile soltanto iure proprio in favore dei congiunti, con riferimento al pregiudizio per il minore periodo di vita vissuta dal paziente: “In questo caso non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis
(Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico”.
In sintesi, per la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, il danno da perdita anticipata della vita ed il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non sono né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo però eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora “esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo. In tal caso, sempre che e soltanto se tale possibilità non si risolva in una mera speranza, ovvero si collochi in una dimensione di assoluta incertezza eventistica, che non attinga la soglia di quella seria, concreta, apprezzabile possibilità (come lascerebbe intendere, in via di presunzione semplice, l'avvenuta morte, benché anticipata, del paziente), tale ulteriore e diversa voce di danno risulterà concretamente e limitatamente risarcibile, in via equitativa, al di là e a prescindere dai parametri (sia pur diminuiti percentualmente) relativi al danno biologico e al quello da premorienza”.
Facendo applicazione di tali principi deve ritenersi che il caso in esame rientra nell'ipotesi del danno da perdita anticipata della vita, essendo deceduta prima dell'instaurazione Persona_1
pagina 31 di 43 del presente giudizio e dovendo ritenersi provato – per le ragioni sopra evidenziate – che la condotta negligente del dott. ha determinato la morte anticipata della paziente. Controparte_2
Ciò posto, il danno risarcibile iure hereditatis è soltanto il danno biologico differenziale, inteso come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte.
Conseguentemente non può essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, tenuto conto del fatto che nel caso in esame, alla luce delle risultanze della CTU, non può ritenersi che sussista alcuna seria, concreta e apprezzabile possibilità che, oltre quel tempo, avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo. Persona_1
Quanto alla seconda voce di danno richiesto dagli attori, ossia il danno biologico iatrogeno, lo stesso, pur in astratto riconoscibile in presenza di un danno da perdita anticipata della vita, tuttavia in concreto non può essere riconosciuto nel caso in oggetto.
Gli attori in particolare hanno dedotto che laddove il tumore fosse stato diagnosticato prima “la terapia sarebbe stata certamente meno invasiva” (cfr. pag. 35 atto citazione) e si sarebbero potuti evitare “i trattamenti radicali” (cfr. pag. 36 atto citazione); secondo gli attori pertanto “dalla condotta dei convenuti è senz'altro derivato a un danno biologico permanente Persona_1
differenziale rispetto a quanto la patologia di per sé avrebbe comportato. E di quel danno si chiede la liquidazione, oggi, a favore degli eredi della vittima – in ragione di ogni e maggiore sofferenza e danno psico-fisico arrecato alla stessa da un percorso terapeutico molto più invasivo di quello che avrebbe intrapreso in presenza di una diagnosi precoce e, quindi, in assenza della negligenza ed imperizia medica” (cfr. pag. 36 atto citazione).
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste prive di riscontro probatorio. Dalla CTU espletata in corso di causa infatti è emerso che, quand'anche il tumore fosse stato diagnosticato ad aprile 2008 la terapia sarebbe stata simile a quella applicata a a IA. I consulenti, in Persona_1 particolare, affermano che “Non si riesce invece a determinare quale potesse essere per differenziale il periodo di malattia legato all'insieme delle terapie: è stato detto che – con probabilità elevata – tutte le chemioterapie sarebbero state comunque eseguite” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
Neppure può essere risarcito il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, nulla avendo allegato – né tanto meno provato – sul punto gli attori.
pagina 32 di 43 5.1.2 Per quanto riguarda il danno da lesione al diritto all'autodeterminazione terapeutica (per violazione degli obblighi informativi), asseritamente subito da in occasione Persona_1 dell'intervento del dicembre 2009, preme osservare che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “Il paziente che intenda far valere la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione deve dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe scelto una diversa soluzione terapeutica rispetto a quella adottata” (Cass. civ. ordinanza n. 18332 del
4.7.2024).
In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (quest'ultimo di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. civ. 12.6.2023 n. 16633; Cass. civ. 28985/2019; Cass. civ.
20885/2018).
Invero, diversamente opinando, si attribuirebbe alla lesione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato la natura di danno in re ipsa, in spregio al principio della causalità giuridica, che consente la risarcibilità delle sole conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) dell'evento lesivo.
Nella fattispecie in esame, sussiste un'evidente carenza di allegazione dimostrativa con riguardo al pregiudizio, asseritamente sofferto da apprezzabile in termini di danno- Persona_1
conseguenza (legato dal nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. con il danno-evento rappresentato dalla lesione del diritto di autodeterminazione).
Infatti, nessun danno è stato provato, neppure presuntivamente, da parte attrice, posto che i fatti riportati sono i medesimi valorizzati in punto di lesione al bene-salute e comunque, tautologicamente coincidenti con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento.
Tale domanda pertanto non merita accoglimento.
5.1.3 Merita accoglimento, invece, il danno da inabilità temporanea derivante dall'intervento chirurgico eseguito dal dott. il 22.12.2009. Controparte_2
Tale intervento, infatti, è stato del tutto inutile e avrebbe potuto essere evitato: “prima dell'intervento avrebbe dovuto far eseguire anche una RMN con contrasto per dirimere un ragionevole dubbio di neoformazione versus granuloma in luogo dell'ecografia svolta la mattina pagina 33 di 43 stessa dell'intervento. Fatte tali premesse ne deriva che la scelta chirurgica sulla base dell'ecografia svolta la mattina stessa dell'intervento era da considerare erronea in quanto tale esame proponeva fondato sospetto di massa tumorale con secondarismi linfonodali e quindi avrebbe richiesto ben altro tipo di intervento, con finalità terapeutiche oncologiche, e certamente non in anestesia locale in day hospital. Tale critica si estende all'asportazione parziale della neoformazione (cm 3.5 x2 x ?) di cui non è descritta la dimensione complessiva. Anche nell'ecografia preoperatoria (Dr. non si indicano le dimensioni, limitandosi a descrivere Per_6 il pacchetto linfonodale di 2.3 cm” (cfr. pag. 56 elaborato peritale).
Rispetto alla quantificazione dell'inabilità temporanea nella CTU si legge: “Certamente 1 giorno di assoluta e 20 giorni al 75% dopo il primo (inutile) intervento” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
Ciò posto, dovendosi attribuire a ciascun giorno di inabilità assoluta il valore di € 115,00 (tenuto conto che nulla è stato allegato da parte attrice in ordine alla convalescenza né è stato evidenziato dal collegio peritale), il danno non patrimoniale temporaneo subìto da si liquida Persona_1
in € 1.840,00.
Nessuna somma può essere invece riconosciuta con riferimento al secondo intervento – di cui peraltro gli attori non paiono domandare il risarcimento – non potendo questo essere considerato direttamente collegato all'errore medico imputabile al dott. . Controparte_2
5.1.4 Quanto al danno patrimoniale, gli attori hanno domandato il rimborso delle “spese mediche sostenute e documentate d'importo pari ad euro 3.000,000” (cfr. pag. 33 atto citazione).
Null'altro è stato dedotto sul punto dagli attori, neppure nella prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c.
Tale domanda non merita accoglimento.
Parte attrice, infatti, si è limitata a domandare il rimborso di – non meglio specificate – spese mediche a tal fine limitandosi ad allegare un certificato di garanzia di Controparte_19 dell'8.2.2014, con attestazione di ricevuta di pagamento di € 1.200,00 a saldo, e una fattura del
6.6.2013 a favore di Pathology di Boston per una “molecular snap shot Controparte_20 panel” per € 1.800,00.
Orbene, si osserva che tali importi non possono essere riconosciuti agli attori, non essendo stato specificamente dedotto né il tipo di spese di cui viene chiesto il rimborso né la loro connessione con la condotta colposa del dott. . A tale ultimo riguardo, infatti, non vi sono Controparte_2
sufficienti elementi per ritenere che si tratti di spese in rapporto causale con la condotta di ritardo pagina 34 di 43 diagnostico ascritta al convenuto, non potendosi escludere che si tratti di esborsi che sarebbero egualmente stati sostenute dalla paziente anche in caso di tempestiva diagnosi, in quanto collegate al normale decorso della patologia.
5.2 Gli attori, infine, hanno domandato il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Come evidenziato nei precedenti paragrafi, si è accertato che la condotta colposa del dott.
[...]
ha cagionato un evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita di CP_2
dal momento che la grave patologia da cui era affetta avrebbe comportato in ogni Persona_1
caso un esito infausto.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico - accerta che il danno-evento determinato dall'errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria” (Cass. civ. 28 marzo 2024, n. 8547; Cass. civ. 9 marzo 2018 n. 5641)
La Suprema Corte, in particolare, ha evidenziato come il danno da riduzione della durata della vita costituisca un evento di danno virtualmente compreso nel fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno da perdita della vita del congiunto.
Il caso in esame rientra nel paradigma delineato dalle citate pronunce, in quanto l'accertamento dell'evento dannoso costituito dalla riduzione della durata della vita di si fonda Persona_1
sui medesimi fatti allegati dagli attori a sostegno della responsabilità della parte convenuta.
Ciò posto, ai fini della valutazione sulla risarcibilità di tale tipologia di danno, occorre fare riferimento ai principi affermati dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione n.
26851/2023.
In tale pronuncia, si è ribadito che il danno da perdita anticipata della vita è invocabile, iure proprio, dagli eredi del paziente deceduto ed individua il pregiudizio dagli stessi subito per il minore tempo vissuto con il proprio congiunto.
Ai fini della liquidazione occorre innanzitutto partire dai criteri elaborati per la risarcibilità del pregiudizio conseguente alla perdita del rapporto parentale, richiedente la prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione, la verifica della sussistenza della interiore sofferenza morale pagina 35 di 43 soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale dei congiunti, l'apprezzamento della gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. civ. ord. 25 giugno
2021 n. 18284; Cass. civ. 11 novembre 2019 n. 28989).
Nel caso in esame, deve ritenersi pacifico lo stretto legame familiare intercorrente tra gli attori e infatti, era la moglie di e la madre di e Persona_1 Persona_1 Parte_1 Pt_2
Non è contestato il fatto che vi fosse, all'epoca dei fatti, convivenza tra le parti. Parte_3
Ciò posto, nel caso in esame è indubbio che, in base alle richiamate risultanze della relazione peritale, le condotte ascritte al dott. abbiano ridotto la durata della vita della Controparte_2
paziente e che, pertanto, sia configurabile una concreta lesione dello stretto rapporto familiare che legava le parti.
Al contempo, gli elementi acquisiti agli atti evidenziano come fosse affetta da una Persona_1
patologia oncologica che avrebbe in ogni caso sensibilmente ridotto la sua aspettativa di vita.
Si deve quindi valutare in che misura tali peculiarità incidano sulla applicazione dei correnti criteri in uso per la liquidazione equitativa di tale tipologia di pregiudizio.
In via generale, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ. 21 aprile 2021 n. 10579).
Successivamente a tale pronuncia, sono state pubblicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da perdita del rapporto parentale, elaborate con il sistema a punti.
Tali tabelle hanno previsto un certo numero di punti da attribuire in maniera fissa per i parametri dell'età delle parti, della convivenza, del vincolo di parentela, della sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo primario, nonché un numero di punti fino a 30 da attribuire sulla pagina 36 di 43 base di quanto allegato e provato in termini di intensità del rapporto e di conseguente sofferenza morale del familiare superstite;
il valore del punto è stato determinato sulla base delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze, emesse da vari Tribunali in tema di liquidazione di tale tipologia di danno ed in maniera differenziata in funzione del diverso rapporto di parentela.
Sempre in via generale, occorre richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui il danneggiato sia affetto da patologie preesistenti o condizioni invalidanti non riconducibili a condotte di terzi.
In particolare, la Corte di Cassazione, già nella sentenza del 21 luglio 2011 n. 15991, in caso di morte del danneggiato affetto da patologie invalidanti irreversibili, ha distinto due ipotesi: a) quella in cui il danneggiato, affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo di per sé
e nell'immediatezza a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico
(commissivo od omissivo), nel qual caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, qualora il danneggiante fornisca la prova che la morte sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità; b) la diversa ipotesi in cui il danneggiato sia in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi e deceda a seguito dell'intervento medico, caso in cui la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto. E ancora: “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la
S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una pagina 37 di 43 decurtazioneequitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica)” (Cass. civ. 27 dicembre 2023 n. 35998).
Orbene, nel caso in esame, i consulenti hanno rappresentato che la speranza di vita di PE in caso di corretta diagnosi ad aprile 2009 sarebbe stata “di circa l'80% a 10 anni” e che
[...]
pertanto la stessa ha perso circa 4 anni a causa della ritardata diagnosi.
In questo quadro, ferma la unicità ed irripetibilità di ogni vicenda umana, che determina una generale difficoltà di tradurre in valori monetari i pregiudizi derivanti dalla anticipata perdita di un familiare, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve necessariamente tenere conto della verosimile brevità dell'arco temporale di vita del congiunto. Tali considerazioni portano, quindi, ad una liquidazione del danno non sovrapponibile a quella risultante dall'applicazione degli ordinari criteri tabellari, venendo per l'appunto in rilievo delle circostanze eccezionali che non trovano riscontro nell'ambito dei fattori presi in considerazione dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Ciò posto occorre in primo luogo partire dai criteri di liquidazione previsti nelle nuove tabelle milanesi.
Facendo applicazione delle stesse, vanno attribuiti a:
- 20 per l'età della vittima all'epoca del decesso (45 anni), 18 per la sua età Parte_1
(53 anni),16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza degli altri familiari;
- 20 per l'età della vittima all'epoca del decesso (45 anni), 26 per la sua età Parte_2
(15 anni),16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza degli altri familiari;
- 20 per l'età della vittima all'epoca del decesso (45 anni), 26 per la sua età Parte_3
(17 anni),16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza degli altri familiari;
Si arriva quindi all'attribuzione di 63 punti a e 71 punti sia a sia Parte_1 Parte_2
ad Parte_3
Per quanto riguarda il punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed extralavorative, alla presenza pagina 38 di 43 attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso in esame, si ritiene che possano essere attribuiti a tutti gli attori un numero di punti pari a 20 considerando i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare esistente, tenuto conto altresì della minore età delle due figlie al momento del decesso della madre. Non si ritiene, invece, di poter riconoscere il massimo del punteggio essendo l'allegazione sul punto degli attori rimasta alquanto generica, nulla essendo stato dedotto di specifico in ordine all'intensità della relazione esistente tra ciascun attore e Persona_1
In base a tali criteri, si arriva ad un punteggio di 83 per e 91 punti per Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3
Moltiplicando il numero di punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base (pari a € 3.911,00 applicando l'importo già rivalutato al 2024), si arriva alla somma di:
- € 324.613,00 per il marito;
- € 355.901,00 per ciascuna delle due figlie.
Le citate somme vanno tuttavia ridotte in modo significativo proprio alla luce del fatto che l'aspettativa di vita di in caso di tempestiva diagnosi sarebbe stata comunque di Persona_1
10 anni. Occorre pertanto necessariamente tenere conto del fatto che gli attori avrebbero potuto godere del rapporto familiare con il loro congiunto solo per ulteriori 4 anni.
Pertanto, si ritiene che le citate somme vadano ridotte e che sia liquidabile, considerando la limitata minore aspettativa di vita di per effetto della patologia, una somma non Persona_1
superiore al 25% dei citati importi.
Conseguentemente, a spetta la somma di € 81.153,25, mentre a e Parte_1 Parte_2 la somma di € 88.975,25 ciascuna. Parte_8
5.3 Tutto ciò considerato il dott. deve essere condannato a corrispondere le Controparte_2
seguenti somme:
- €1.840,00 a favore di tutti gli attori a titolo di danno non patrimoniale temporaneo;
- € 81.153,25 a favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
Parte_1
- € 88.975,25 a favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
Parte_2
€ 88.975,25 a favore di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Parte_3
5.4 Gli attori, poi, hanno chiesto poi il riconoscimento di rivalutazione e degli interessi con decorrenza dal dovuto al saldo.
pagina 39 di 43 Per quanto riguarda il credito risarcitorio, il danno non patrimoniale subito dalla parte danneggiata è stato liquidato già in moneta attuale, essendo state applicate le più recenti tabelle.
Su tale importo devono essere riconosciuti, quali componenti indispensabili del risarcimento, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Essi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno (giugno 2017) sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi al saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
6. Quanto alla domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti della Controparte_2
propria compagnia assicurativa, in forza della polizza n. 777029471343, la stessa merita accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
Anzitutto occorre dare atto che a fronte delle specifiche eccezioni sollevate da CP_6
nulla è stato dedotto né specificamente contestato dal dott. , il quale
[...] Controparte_2
con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ossia con il primo atto successivo alla costituzione della compagnia assicurativa chiamata in causa, si è riportato a quanto già dedotto e argomentato con la comparsa di costituzioni, limitandosi a contestare – del tutto genericamente – i fatti allegati dalle controparti (cfr. pag. 2 prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.).
Ciò chiarito, deve ritenersi fondata l'eccezione formulata da in relazione Controparte_6 all'esatta limitazione dell'oggetto del contratto. Ed infatti, l'art. 16 della polizza, rubricato
“oggetto dell'assicurazione”, prevede espressamente che “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento […] di danni […] involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza ai soli pazienti”.
Nel caso di specie, dunque il danno coperto dalla garanzia assicurativa è solo quello direttamente cagionato dal dott. alla paziente, e non anche quello invocato Controparte_2 Persona_1
dagli odierni attori iure proprio. Il dott. pertanto non può essere manlevato delle Controparte_2
somme che dovrà corrispondere agli attori in forza della presente sentenza a titolo di risarcimento danno dagli stessi domandato iure proprio.
pagina 40 di 43 Di contro appaiono prive di fondamento le eccezioni, svolte da , relative Controparte_6
alla operatività della polizza in secondo rischio, posto che oggetto della domanda degli attori è solo la responsabilità del dott. . La limitazione della copertura assicurativa alla Controparte_2
sola responsabilità diretta, dunque, può essere fatta valere solo nei rapporti interni tra i condebitori solidali.
Peraltro nel caso in esame, si osserva che il dott. , con scrittura privata del Controparte_2
6.9.2004 – prodotta da sub doc. 4 e non contestata dalle controparti – ha sollevato CP_3
“da qualsiasi responsabilità nei confronti del paziente”. CP_3
, dunque, deve essere condannata a tenere indenne il dott. Controparte_6 Controparte_2
della somma che questi sarà tenuto a corrispondere agli attori a titolo di danno iure hereditario.
La compagnia sarà inoltre tenuta a tenere indenne l'assicurato anche in ordine al pagamento delle spese di lite, oggetto di copertura assicurativa, nei limiti tuttavia della quota di 1/10, tenuto conto che la copertura assicurativa non copre il danno domandato dagli attori iure proprio.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva quanto segue.
7.1 Innanzitutto, atteso il rigetto della domanda formulata dagli attori nei confronti di CP_1
e devono essere condannati, in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_3 Parte_2
refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dei D.M. 55/2014 e
147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto del tenore degli atti, nei confronti di CP_1
Sono interamente a carico degli attori anche le spese di lite del dott. di CP_4 CP_3
e di terzi chiamati da nonché di terza
[...] Controparte_5 CP_1 CP_9
chiamata in garanzia dal dott. Come noto, infatti, in tema di spese giudiziali CP_4
sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. civ. n. 2492 del 8.02.2016).
7.2 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra gli attori e il dott. , le Controparte_2
spese di lite, liquidate secondo i parametri dei D.M. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili e avuto riguardo al decisum, seguono la soccombenza e sono pertanto interamente a carico del convenuto. In relazione a tali somme l'assicurazione dovrà tenere indenne l'assicurato nella misura di 1/10.
pagina 41 di 43 7.3 Oltre alle spese del presente giudizio, a parte attrice spetta anche la rifusione delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”
(Cass. civ. 14268/2017). Nel caso in esame, tali spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo domandato da parte attrice (pari a € 1.759,12), sono interamente a carico del dott.
. Controparte_2
7.4 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e in particolare dell'accertata responsabilità del dott. , le spese delle due CTU, come già liquidate in sede di ATP e nel presente Controparte_2
procedimento con separato provvedimento, devono essere poste interamente a carico del convenuto dott. . Controparte_2
7.5 Quanto alle spese di CTP domandate da parte attrice, le stesse non possono essere riconosciute in quanto non documentate, essendosi la parte limitata ad allegare la fattura del proprio consulente (doc. 6 parte attrice). Come noto, infatti, la parte vittoriosa ha diritto al rimborso da parte del soccombente, purché provi l'effettivo esborso sopportato, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. civ.
21402/2022).
7.6 Le spese di lite tra il dott. e devono essere Controparte_2 Controparte_6
interamente compensate, tenuto conto dell'accoglimento soltanto in minima parte della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
CP_1
- accerta la responsabilità del dott. e, per l'effetto, lo condanna a Controparte_2
corrispondere:
- € 1.840,00 a favore di tutti gli attori a titolo di danno non patrimoniale temporaneo iure hereditatis;
pagina 42 di 43 - € 81.153,25 a favore di a titolo di danno iure proprio da perdita Parte_1
del rapporto parentale;
- € 88.975,25 a favore di a titolo di danno iure proprio da perdita Parte_2
del rapporto parentale;
- € 88.975,25 a favore di a titolo di danno iure proprio da perdita Parte_3
del rapporto parentale;
oltre agli interessi come specificati in parte motiva;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a rifondere a al dott. CP_1 [...]
a a e a le spese di lite, CP_4 CP_3 Controparte_5 CP_9 che si liquidano a favore di ciascuna parte in € 12.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa;
- condanna il dott. a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in Controparte_2
€ 544,00 per spese ed € 22.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa;
- condanna il dott. a rifondere agli attori le spese di lite del giudizio Controparte_2 di ATP, che si liquidano in € 1.759,12 per compensi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa;
- compensa le spese di lite tra il dott. e;
Controparte_2 Controparte_6
- pone le spese delle due CTU a carico del dott. ; Controparte_2
- condanna a tenere indenne il dott. da quanto sia Controparte_6 Controparte_2
tenuto a pagare in favore di parte attrice in dipendenza della presente sentenza limitatamente al danno riconosciuto agli attori iure hereditatis e alla quota di 1/10 delle spese di lite.
Tribunale di Lodi, 05/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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