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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 novembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 766 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, cui è
stata riunita la causa n. 767/2024, vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente a [...], Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Ciullini del Foro di C.F._1
Grosseto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Follonica via
Roma n.38/a, come da procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
( , in persona del suo Presidente protempore, con sede in Roma, CP_1 P.IVA_1
via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya
EA AP, e dall'Avv. Ilario Maio per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Grosseto, via Trento 44, presso la sede provinciale dell'Istituto.
OPPOSTO
1 OGGETTO: opposizione a decreti ingiuntivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente giudizio n.766/24 e 767/24: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni
contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare
nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo dichiarare prescritto il credito CP_1
comunque vantato non dovute le somme dalla opponente, con vittoria di spese e competenze di
lite, oltre accessori come per legge”.
Opposto giudizio 766/24 e 767/24: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza
disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario siccome infondato per i motivi esposti e
confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A
D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il giorno 30 agosto 2024 conveniva in Parte_1
giudizio l' chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 196/2024 del 12 giugno CP_1
2024, notificatole in data 25 luglio 2024, eccependo l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall'Istituto in relazione alla posizione della
[...]
, di cui era l.r. il marito defunto e comunque la rinuncia Controparte_2
all'eredità del da parte della ricorrente. Il ricorso veniva iscritto al n. 766/2024. CP_2
Con coevo ricorso la stessa proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 197/2024 del 12 giugno 2024, pure notificatole dall' in data 25 luglio CP_1
2024, emesso per il recupero di ulteriori posizioni previdenziali della medesima ditta parte opponente reiterava quindi le medesime ragioni a Controparte_2
fondamento di tale seconda opposizione.
2 2. Si costituiva in giudizio l' nelle due cause resistendo alla domanda ed CP_1
evidenziando come l' si fosse insinuato al passivo con la conseguenza che il CP_3
termine prescrizionale doveva ritenersi interrotto. Deduceva poi che la era socia Pt_1
della suindicata ditta e come tale responsabile in proprio per i debiti societari, anche di natura previdenziale.
3. Su accordo delle parti, il Tribunale disponeva la riunione delle due cause.
Ritenutane la natura documentale, all'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa riunita è stata decisa con la presente sentenza depositata nel sistema telematico
***
4. Nessuna prescrizione è maturata.
La è fallita in data 13 gennaio 2000, si è Controparte_2 CP_1
insinuata nel passivo e il riparto è stato chiuso in data 14 dicembre 2018.
Come è noto, l'istanza di insinuazione al passivo, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito (cfr., ad esempio,
Cass. sez. un. sent. n. 13143/2022).
La domanda di ammissione al passivo del fallimento interrompe quindi la prescrizione del credito sin dalla sua proposizione e fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr. anche, in tempi più recenti, Cass. sent. n. 16415/2023).
5. Irrilevante la deduzione circa l'intervenuta rinuncia all'eredità del marito da parte della ricorrente Pt_1
che ella era socia della Per_1 Controparte_2
3 I soci di una società di persone sono responsabili direttamente e personalmente per le obbligazioni della società, con una responsabilità illimitata che implica rischi anche per il loro patrimonio personale. In una società in nome collettivo, come quella in esame, ogni socio condivide quindi le sorti dell'azienda. Ne deriva che la eve Pt_1
rispondere dei debiti, anche di natura previdenziale, della Controparte_2
con il proprio patrimonio personale.
[...]
La sua responsabilità è illimitata, solidale e sussidiaria: i creditori (incluso l'ente previdenziale) possono rivalersi prima sul patrimonio sociale e, se insufficiente, sui beni personali del socio.
Nel caso in esame, essendo il patrimonio sociale risultato non interamente capiente all'esito del riparto, legittimamente l' ha agito per la differenza nei CP_1
confronti della socia n proprio e non quale erede di . Pt_1 CP_2
6. In ragione di quanto sopra, deve dunque essere rigettata l'opposizione con la conferma dei decreti ingiuntivi opposti nelle cause riunite.
Le spese di lite devono porsi interamente a carico di parte opponente seguendo esse la regola della soccombenza, con liquidazione ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in
GU n. 77 del 2.4.2014 sui parametri minimi attesa la linearità della questione sottoposta.
Con la precisazione che alla difesa dell' non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la CP_1
prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla avvocati (cfr., ad es., Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Controparte_4
Marzo 2023, n. 6346).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti proposti da Parte_1
4 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti, confermando i decreti ingiuntivi opposti n. 196/2024 e n.
197/2024, di cui va dichiarata l'esecutività;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' in persona del l.r. pro CP_1
tempore, delle spese di lite della presente fase di merito, che liquida in euro € 4.638 per compensi professionali, oltre spese forfettarie come per legge.
Grosseto, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. G. Grosso
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