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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13044/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI ZI, nella prosecuzione del verbale di udienza del 11.12.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Fotia e dall'Avv. M. Marullo;
Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2025 la ha convenuto in giudizio la società Pt_1 indicata in epigrafe chiedendo di condannare la convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo lordo di Euro 3.149,31, a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2023, gennaio 2024, indennità di mancato preavviso e spettanze di fine rapporto diverse dal tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal 8.02.2020 al 2.01.2024 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operaia ed il terzo livello del CCNL TI, ER e
PA e che il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Orbene occorre considerare che come il creditore, provata la fonte legale o negoziale del proprio diritto, ha poi solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata (cfr., per tutte, Cass.
S.U. 30/10/2001 n. 13533), così nel caso che ci occupa il lavoratore, creditore dei compensi indicati, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate.
I conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un ulteriore vaglio contabile.
Nel caso di specie la parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dalla ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, la società resistente va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di Euro 3.149.31, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, UI ZI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 29.10.2025, nei confronti della Parte_1 [...]
”, così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui al ricorso, della somma lorda di Euro 3.149,31, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.059,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 11.12.2025
Il Giudice
( UI ZI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI ZI, nella prosecuzione del verbale di udienza del 11.12.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Fotia e dall'Avv. M. Marullo;
Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2025 la ha convenuto in giudizio la società Pt_1 indicata in epigrafe chiedendo di condannare la convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo lordo di Euro 3.149,31, a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2023, gennaio 2024, indennità di mancato preavviso e spettanze di fine rapporto diverse dal tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal 8.02.2020 al 2.01.2024 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operaia ed il terzo livello del CCNL TI, ER e
PA e che il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Orbene occorre considerare che come il creditore, provata la fonte legale o negoziale del proprio diritto, ha poi solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata (cfr., per tutte, Cass.
S.U. 30/10/2001 n. 13533), così nel caso che ci occupa il lavoratore, creditore dei compensi indicati, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate.
I conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un ulteriore vaglio contabile.
Nel caso di specie la parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dalla ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, la società resistente va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di Euro 3.149.31, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, UI ZI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 29.10.2025, nei confronti della Parte_1 [...]
”, così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui al ricorso, della somma lorda di Euro 3.149,31, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.059,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 11.12.2025
Il Giudice
( UI ZI)