Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 12/12/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il verbale n. -OMISSIS-del Consiglio di classe della -OMISSIS-, nella parte in cui delibera la “non idoneità” della candidata-OMISSIS- alla frequenza della classe seconda, con ogni consequenziale statuizione di legge;
2) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi l'omessa attivazione da parte dell'Istituto delle procedure previste per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e la mancata redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nonché il calendario di esami trasmesso con la nota PEC del 7.07.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. NC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La minore-OMISSIS-, regolarmente iscritta al primo anno del Liceo Statale -OMISSIS- per l’anno scolastico 2024/2025, a seguito di taluni disturbi di -OMISSIS-registrati durante i primi giorni della frequentazione dell’Istituto scolastico veniva sottoposta a visita specialistica presso l’U.O.C. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) dell’A.S.P. di Messina, la quale, in data 2.10.2024, redigeva una “sintesi valutazione clinica” con cui veniva diagnosticato un " -OMISSIS- (...)”, specificandosi che la minore manifestasse, in particolare, un “... -OMISSIS- (...)”. L’organo sanitario raccomandava altresì ai docenti di “... prendere visione della Direttiva Ministeriale sui BES (Bisogni Educativi Speciali) ”, indicando la necessità di “... stilare in accordo con la famiglia un PDP (Piano Didattico Personalizzato) ” e suggerendo specifiche misure volte a facilitare la frequentazione della studentessa.
I genitori della discente trasmettevano tale diagnosi all'Istituto scolastico, che la riceveva formalmente in data -OMISSIS-.
L’alunna interrompeva volontariamente la frequentazione della scuola, sicché l’Istituto inviava al Sindaco del Comune di Patti, in data 24.02.2025, una segnalazione per possibile elusione dell’obbligo di istruzione (cfr. all. 4, versato in atti dai ricorrenti in data 10.11.2025), ove veniva riportato, in particolare, che:
- la studentessa era stata segnalata ai servizi sociali;
- i professori della minore si erano messi in contatto con i genitori sin dalla prima settimana dell’anno scolastico 2024/2025 per sollecitarli alla frequenza scolastica della figlia, senza alcun risultato;
- uno dei docenti, il prof. -OMISSIS-, aveva cercato di parlare personalmente con l’alunna, recandosi più volte presso il suo domicilio;
- la dirigente scolastica, ricevuta la diagnosi redatta dalla NPIA dell’A.S.P. di Patti in data -OMISSIS-, nella medesima data aveva inoltrato al Comune di Patti e al Tribunale dei Minorenni di Messina, con prot. n. -OMISSIS-, un’apposita comunicazione ove veniva rappresentata la situazione in cui versava la minore;
- si era appreso, successivamente, che l’alunna fosse stata inserita dai servizi sociali di Patti in un apposito progetto di P.D.P. con fondi PNRR e che la stessa si era rifiutata di frequentare le attività previste dal progetto.
A tale segnalazione seguiva, in data 26.02.2025, l’adozione dell’ammonizione rivolta ai genitori da parte del Sindaco di Patti ai sensi della L. 297/1994, nella quale quest’ultimi venivano formalmente invitati ad accompagnare l’alunna “... alla scuola al fine di consentire la ripresa della regolare frequenza scolastica entro sette giorni (...)”.
I genitori della studentessa, giusta nota del 12.03.2025, ritiravano formalmente la figlia dalla frequentazione scolastica dichiarando di provvedere direttamente all’istruzione della stessa, e, dopo un percorso di studi privato, presentavano all’Istituto, in data 4.06.2025, apposita istanza per sottoporre la minore all’esame di idoneità per il passaggio all’anno scolastico successivo.
In data 7.07.2025 l’Ente scolastico comunicava via mail alla madre della discente il calendario delle prove scritte (programmate dal 22.08.2025 al 26.08.2025 nelle seguenti materie: diritto; scienze umane; matematica; francese; italiano; inglese) e la data del colloquio orale su tutte le materie, fissato per il -OMISSIS-.
L’alunna svolgeva regolarmente tutte le prove scritte previste per l'esame, conseguendo una valutazione positiva in tali discipline, e, in data -OMISSIS-, veniva sottoposta alla prova orale, in occasione della quale, come da verbale del Consiglio di classe della -OMISSIS-redatto in pari data, si rifiutava “... di rispondere ai quesiti posti, anche quando formulati su contenuti a piacere ”. L’organo collegiale deliberava quindi, all’unanimità, la non idoneità della candidata alla frequenza della classe seconda, riportando nel verbale le seguenti votazioni uniche conseguite dalla minore: lingua e letteratura italiane: -OMISSIS-
2. Con ricorso notificato in data 29.10.2025 e depositato il 10.11.2025 i sig.ri -OMISSIS- nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore-OMISSIS-, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare della relativa efficacia, i seguenti atti: 1) il verbale n. -OMISSIS-del Consiglio di classe della -OMISSIS-, nella parte in cui delibera la “non idoneità” della candidata-OMISSIS- alla frequenza della classe seconda, con ogni consequenziale statuizione di legge; 2) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi l'omessa attivazione da parte dell'Istituto delle procedure previste per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e la mancata redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nonché il calendario di esami trasmesso con la nota PEC del 7.07.2025.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione della normativa sui bisogni educativi speciali (direttiva ministeriale 27/12/2012 e C.M. n. 8/2013); eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ; 2) Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; eccesso di potere per illogicità manifesta ; 3) Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione .
2.1. Con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano che la documentazione sanitaria della NPIA, formalmente acquisita dalla scuola il -OMISSIS-, identificasse la figlia come un'alunna con Bisogni Educativi Speciali (BES). Ne discende, secondo la prospettazione di parte, che, prima di sottoporre la figlia alle prove di esame per il passaggio all’anno successivo, l’Istituto scolastico avesse l’obbligo giuridico di redigere un PDP; tale omissione, continuano i ricorrenti, vizierebbe l’esito della prova di idoneità, la quale sarebbe stata sostenuta dalla discente in assenza degli strumenti di supporto previsti dalla legge.
2.2. Con la seconda doglianza viene dedotta l’illogicità in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione scolastica nel giudizio di non idoneità finale; si sostiene, in particolare, che, a fronte del superamento delle prove scritte, l’Ente non dovesse imporre una prova orale alla discente alla luce della patologia sofferta da quest’ultima.
La valutazione finale, limitandosi a dare atto del “rifiuto” della minore a rispondere alle domande formulate in occasione della prova orale, risulterebbe altresì carente di motivazione, non venendo dato alcun riscontro di aver ponderato l’incidenza della patologia dell’alunna prima di adottare il giudizio di non idoneità.
Così operando, l’Istituto scolastico sarebbe incorso nella violazione della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e del D.lgs. n. 66/2017, come modificato dal D.lgs. n. 96/2019, il quale stabilisce che il “Profilo di Funzionamento”, redatto da un’unità di valutazione multidisciplinare del SSN, è il documento “... propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI)”.
Sostengono i ricorrenti che la relazione redatta dalla NPIA, pur non costituendo formalmente un “Profilo di Funzionamento”, avrebbe dovuto svolgerne la relativa funzione sostanziale, quale documento diagnostico e propositivo redatto dall'organo competente (NPIA) e trasmesso alla scuola proprio ai fini della predisposizione del PEI.
Ignorando tale diagnosi l’Amministrazione scolastica sarebbe incorsa in un difetto di istruttoria, venendo meno ad un preciso obbligo giuridico.
2.3. Con la terza e ultima censura i ricorrenti asseriscono che l’Istituto scolastico abbia assunto una condotta suscettibile di integrare, nel complesso, il vizio di sviamento di potere, concretizzandosi la violazione del diritto allo studio – previsto dall’art. 34 della Costituzione – e del dovere di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sancito dall’art. 3 della Costituzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 17.11.2025, senza svolgere alcuna attività difensiva.
4. Alla camera di consiglio del 3.12.2025 il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata alle parti, che nulla hanno osservato, come da verbale. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
6. Deve preliminarmente rammentarsi che questa Sezione ha già più volte affermato, con statuizioni a cui l’odierno Collegio si riporta, come sia condivisibile l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui:
- il giudizio di non ammissione alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica, che il giudice amministrativo, pertanto, può essere chiamato a sindacare solo per ciò che concerne i profili della manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti; rimangono, invece, insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti che sono affidate, in via esclusiva, al personale docente della scuola, così come l'apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche e il giudizio di valore che caratterizza l'attività didattica. Il giudice amministrativo è, dunque, sfornito del potere di sindacare au fond le valutazioni tecnico-discrezionali relative all'apprendimento dell'alunno, le quali sono operate dal corpo docente sulla base di precise cognizioni tecnico-scientifiche e in forza di un giudizio qualitativo di valore che va ad informare ex se l'attività didattica, non essendo utilmente replicabile in sede giudiziaria (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 27 novembre 2024, n. 3941; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12.12.2023, n. 3748; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15.03.2022, n. 1719; Cons. Stato, sez. VI, 24.11.2014, n. 5785, 14.08.2012, n. 4563 e 8 giugno 2011, n. 3446). Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa, infatti, esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. In altre parole, il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dal discente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione presa in sede di scrutinio finale, essendo irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle materie, soprattutto se vi siano voti negativi in materie qualificanti il corso di studi (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22.05.2023, n. 1700);
- la non ammissione, sebbene percepibile dal destinatario come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare le lacune nell’apprendimento fatte registrare dallo studente (T.A.R. Sicilia, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2957; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 27 novembre 2024, n. 3941; T.A.R. Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2022 n.2340; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 194).
Dal punto di vista squisitamente normativo, poi, occorre richiamare - per quanto di interesse in questa sede - l’art. 4 del D.P.R. 122/2009, ossia il Regolamento recante “ Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ”, il quale, nel disciplinare la “ Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado ”, stabilisce: i) al comma 2, che “ La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio ”; ii) al comma 5, che “ Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico ”; iii) al comma 6 che “ Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico ”.
7. Ciò premesso a fini di inquadramento sistematico, le censure prospettate dagli odierni ricorrenti, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, ad avviso del Collegio non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
7.1. Deve innanzitutto evidenziarsi che sussiste un’ontologica differenza tra gli studenti affetti da disabilità, necessitanti di un Piano educativo individuale (PEI), quelli affetti da Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), che hanno diritto all’attivazione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e, da ultimo, gli studenti con Bisogni educativi speciali (BES), per i quali è possibile, e non obbligatorio, estendere le tutele previste per gli alunni con DSA.
Più nello specifico:
(i) ai fini dell’ottenimento di un PEI è necessario che la famiglia presenti all’istituto scolastico il certificato, come da procedura oggi disciplinata dal D.lgs. 62/2024, da cui emerga l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, oltre al profilo di funzionamento (PDF), quest’ultimo predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI), facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della L. n. 328/2000, così come stabilito dall’art. 5 del D.lgs. n. 66/2017;
(ii) per il PDP, invece, la L. n. 170/2010 prescrive che la famiglia debba consegnare alla scuola la diagnosi ufficiale di DSA, sorgendo, da quel momento, un vero e proprio obbligo giuridico per l’istituto di convocare il Consiglio di classe per redigere, in collaborazione con la famiglia, un piano personalizzato;
(iii) per gli studenti con BES, invece, la circolare n. 8 del 6.05.2013 del Ministero dell’Istruzione ha previsto la possibilità, discrezionale e non obbligatoria, del Consiglio di classe di redigere un PDP. Tale assunto trova espressa conferma nella Direttiva ministeriale adottata dallo stesso Ministero in data 27.12.2012 in materia di “strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, ove si riporta che “ Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011) (...)”.
7.2. Nella fattispecie oggetto del presente scrutinio i genitori della minore-OMISSIS- hanno sottoposto -OMISSIS- in data -OMISSIS-, la sintesi diagnostica relativa alle condizioni della figlia così come elaborata dal competente dipartimento dell’A.S.P. di Messina (cfr. all. 2, versato in atti dai ricorrenti il 10.11.2025), nella quale viene raccomandato ai docenti “... di prendere visione della Direttiva Ministeriale sui BES (Bisogni Educativi Speciali) del 27 dic. 2012 ”, con la specificazione che l’alunna “... potrebbe usufruire dei provvedimenti della legge 170 che stabilisce il diritto a usufruirne anche per gli alunni con disturbi d’ansia ”.
Pur qualificando la patologia sofferta dalla studentessa come rientrante nel perimetro dei BES, l’organo sanitario indica nella propria relazione la “necessità” di stilare, in accordo con la famiglia, un PDP che tenga conto delle difficoltà della ragazza; tale necessità non può comunque essere intesa quale “obbligo”, atteso che la predisposizione di un PDP per gli studenti con BES, secondo la normativa sopra riportata, costituisce “solo” un’opzione perseguibile da parte degli istituti scolastici.
Ad essere oggetto di censura con l’odierno ricorso, tuttavia, non è la condotta assunta dalla scuola in costanza di rapporto scolastico, ossia dopo aver preso visione, in data -OMISSIS-, della documentazione clinica della minore sottoposta dalla famiglia.
Il presente gravame, piuttosto, costituisce un giudizio tipicamente impugnatorio con il quale viene chiesto l’annullamento per via giudiziale di un preciso provvedimento amministrativo, ossia il verbale n. -OMISSIS-redatto dal Consiglio di classe dell’Istituto scolastico resistente ad esito delle prove di idoneità per il passaggio all’anno scolastico successivo a cui la minore si è sottoposta da “esterna”, il quale viene censurato – nello specifico – per la mancata redazione, in prossimità delle prove, di un PDP commisurato alle esigenze e alla patologia dell’esaminanda.
È dirimente osservare, a tal riguardo, che, presentando all’Istituto scolastico un’apposita “ dichiarazione di avvalersi dell’istruzione parentale ” in data 12.03.2025, i genitori della discente abbiano assunto la personale responsabilità dell’assolvimento dell’obbligo scolastico della figlia dando luogo ad una interruzione del rapporto scolastico tra la figlia e la scuola, alla quale fino ad allora ella figurava iscritta. Tale dichiarazione, evidentemente, ha determinato – quale conseguenza giuridica ad essa correlata – la sottrazione dell’Ente scolastico all’applicazione della disciplina prevista per gli alunni con bisogni educativi speciali, non potendosi imputare a quest’ultimo, pertanto, di non aver applicato taluno di quegli strumenti (quale è, se del caso, il PDP) che costituiscono strumenti di didattica interna in quanto facenti parte della progettazione didattica della scuola, da deliberarsi, per il tramite del Consiglio di classe, in favore degli alunni regolarmente iscritti e, quindi, frequentanti l’istituto.
Tale lettura è del resto coerente con il testo della stessa Direttiva ministeriale del 27.12.2012, sopra menzionata, la quale è rivolta a tutelare le esigenze degli “ alunni ” e individua il Piano Didattico Personalizzato quale strumento “... individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato ”, evidenziando, altresì, la sua natura di “ strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ...”, avente “... la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate ”. Se ne desume, in modo manifesto, che:
(i) l’adozione di un PDP presuppone un rapporto scolastico in essere tra il discente e la scuola;
(ii) la predisposizione di quest’ultimo non può costituire un obbligo giuridico in capo alla scuola in presenza di una valutazione di idoneità a cui viene sottoposta una “candidata” (come viene riportato nel verbale impugnato) che non figura tra gli iscritti all’Ente scolastico, difettando, in tale ipotesi, oltre al presupposto soggettivo richiesto (ossia la qualifica di alunno interno), anche la caratteristica tipica del PDP, che si qualifica quale strumento di lavoro in itinere da attuarsi durante l’anno scolastico e non da predisporre, all’uopo, in occasione della prova di idoneità al passaggio alla classe successiva a cui si ci sottopone, appunto, da candidati esterni.
Gli stessi genitori della minore, peraltro, mediante la richiesta inoltrata all’Istituto scolastico in data 4.06.2025, si sono limitati a chiedere a quest’ultimo, per conto della figlia, di sostenere gli esami di idoneità alla classe II senza ragguagliare l’Amministrazione in ordine allo stato di salute, in tale momento, di quest’ultima.
7.3. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento avversato:
(i) non è censurabile per la mancata adozione di un PDP, non sussistendo alcun obbligo giuridico normativo di predisporlo in capo all’Amministrazione scolastica, non potendosi attribuire alcun rilievo, a tal riguardo, alle raccomandazioni rivolte a quest’ultima dall’A.S.P. di Messina, antecedenti all’interruzione del rapporto scolastico tra la scuola e la studentessa e, quindi, anteriori all’interruzione della frequenza;
(ii) non presenta alcuna illogicità suscettibile di incrinarne la legittimità, tenuto conto che il giudizio finale di non idoneità è stato espresso alla luce del fatto che, come si legge nel verbale, in occasione della prova orale la “ La candidata, pur sollecitata dai docenti, si rifiuta [va] di rispondere ai quesiti posti, anche quando formulati su contenuti a piacere ”, riportando le seguenti votazioni complessive nelle materie di esame: -OMISSIS-Si rammenta ulteriormente che, secondo il già citato art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, “ Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. (...)”, di talché condizione necessaria per l’ammissione alla classe successiva è che l’alunno – anche se affetto da una patologia per la quale può essere approntato un trattamento differenziato – abbia dimostrato di avere una adeguata preparazione in tutte le discipline riportando una votazione finale sufficiente in ciascuna di esse (cfr. C.G.A.R.S. ordinanza n. 394 del 30 novembre 2023);
(iii) non può ritenersi viziato sotto il profilo motivazionale, in quanto vengono adeguatamente riportate le ragioni sottese al giudizio finale di non idoneità, da correlarsi al fatto che la minore – non rispondendo ai quesiti ad essa formulati, durante la prova orale programmata, “... anche su contenuti a piacere ” – non risultasse valutabile, oltreché nelle materie già oggetto di prova scritta, nelle materie con riguardo a cui la preparazione della stessa poteva essere verificata solo mediante prova orale, in quanto non oggetto di prova scritta (la quale era stata prevista per le sole seguenti materie: diritto, scienze umane, matematica, francese, italiano, inglese).
Le censure con le quali i ricorrenti deducono la violazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 34 e 3 della Costituzione e il correlato sviamento di potere, conseguentemente, sono da ritenersi parimenti infondate, dovendosi escludere che l’Istituto scolastico abbia posto in essere, nell’ambito del provvedimento impugnato (che, si ribadisce, delinea il perimetro del presente scrutinio), condotte in contrasto con il diritto allo studio, così come che il potere in capo all’Amministrazione scolastica sia stato esercitato per finalità diverse da quelle che la legge gli riconosce.
Si evidenzia, sotto tale profilo, in termini generali, che lo scopo della normativa a salvaguardia degli alunni con disturbi educativi speciali non è di garantire l’accesso alle classi successive indipendentemente dal livello di apprendimento e preparazione raggiunti, da verificarsi in concreto, bensì quello, ontologicamente diverso, di mettere l’alunno nelle condizioni di frequentare con successo formativo la scuola, ponendolo tendenzialmente nelle medesime condizioni degli altri studenti non affetti da tali disturbi. Corollario del suesposto principio è che l’eventuale mancata adozione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) non può da sola giustificare una pronuncia di illegittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva di un minore affetto da un tale disturbo, ma al più può comportare – ove se ne ravvisino i relativi presupposti – una responsabilità delle istituzioni scolastiche per le mancanze od omissioni eventualmente accertate (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2957; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 14 ottobre 2025, n. 2235).
8. Il ricorso, in definitiva, in quanto infondato per quanto sopra esposto, deve essere respinto.
9. Quanto alla statuizione sulle spese di giudizio, il Collegio ritiene che, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie controversa e dell’assenza di attività difensiva svolta dall’Amministrazione resistente, sussistano eccezionali motivi per disporne la compensazione in coerenza con quanto previsto dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della minore-OMISSIS- e all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
NC RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC RA | RO TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.