Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 653/2016 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti AR MATTEO e AR AO contro
(c.f./p.iva , CP_1 C.F._2
Parte_2 [...]
, N- 9/2017 IN PERSONA DEL CURATORE Controparte_2
c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS MAURIZIO Per_1
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22.04.2016 romuoveva giudizio Parte_1
ex art. 616 c.p.c. nei confronti di on contestuale istanza di sequestro CP_1
conservativo; in precedenza, su richiesta di veniva notificato in data 22 gennaio 2016 a Parte_1 CP_1
atto di precetto con contestuale atto di pignoramento, avendo l'esecutante ottenuto, giusta
[...]
decreto del Presidente del Tribunale di Sondrio, autorizzazione a procedere senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 482 c.p.c;
pagina 1 di 9
Pa della Banca Popolare di Sondrio intestato a e sottoscritti da;
Controparte_2 CP_1
in forza del citato precetto e pedissequa richiesta di pignoramento veniva intimato a il CP_1
pagamento della somma di euro 100.795,32 e venivano pignorati i crediti vantati dal debitore nei Par confronti dei terzi Banca Popolare di Sondrio, Coca CO BC Italia srl, Controparte_2
[...] Controparte_3
proponeva opposizione avverso l'esecuzione n. 72/2016 RE promossa in suo danno, cui CP_1
veniva successivamente riunita anche l'esecuzione sempre promossa da
contro
Parte_1
n. 91/2016 RE;
CP_1
il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 15.4.2016, in accoglimento della richiesta del debitore opponente, sospendeva la procedura esecutiva (riunita) e concedeva termine di tre mesi per l'introduzione del giudizio di merito (poi rubricato al n. 653/2016 R.G., odierno giudizio principale); nell'atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ha, quindi, formulato le seguenti domande: Parte_1
nel merito: “In via principale rigettare l'opposizione in quanto improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione in punto nullità degli assegni in via riconvenzionale voglia l'Ill.mo Tribunale adito ravvisare negli assegni azionati nella presente procedura nonché nella prodotta scrittura di riconoscimento di debito del
29.10.2015 gli estremi della promessa di pagamento e, previa in ogni caso emissione di ordinanza ex art. 186 ter
– 642 cpc di ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 100.000,00 oltre alle spese dell'emananda ingiunzione, dichiararsi tenuto e condannarsi al pagamento del predetto importo di euro CP_1
100.000,00 oltre gli interessi e la rivalutazione di legge. Con condanna ex art. 96 cpc Riservato ogni altro diritto anche in ordine ai danni. Con vittoria di spese direttamente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
l'attore svolgeva anche domanda di sequestro conservativo, oggetto del subprocedimento n. 653-1/2016 e definito con separato provvedimento di rigetto;
” si costituiva, quindi, nel procedimento di opposizione con comparsa di costituzione CP_1
depositata telematicamente in data 03.06.2016, nella quale domandava il rigetto, nel merito, delle domande svolte da così rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'adito ed Parte_1
intestato Tribunale: - ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta;
In via pregiudiziale, sospendere il presente processo ai sensi dell'art. 295 cpc fino all'esito del procedimento penale pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia n.11213/2015 RGNR Nel merito, - dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata
contro
; - Parte_1 CP_1 pagina 2 di 9 dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione promossi accertando e dichiarando altresi' che non e' debitore di somma alcuna nei confronti di - CP_1 Parte_1
condannare al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello Parte_1
cautelare celebrato, oltre ad IVA e cpa come per legge.
Con sentenza 9.1.18 Il Tribunale di Sondrio così statuiva: definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nella causa n. 653/2016 promossa da ei confronti di con atto di citazione notificato in data Parte_1 CP_1
22.01.2016, così provvede: - dichiara l'inidoneità degli assegni fondanti il precetto a costituire titolo esecutivo legittimante le azione esecutive (n.ri 72/2016 R.E. e 91/2016 R.E. poi riunite) promosse da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto e accoglie l'opposizione svolta da CP_1
- dichiara l'inammissibilità, nella presente sede, delle domande riconvenzionali avanzate da Parte_1
per le causali di cui in motivazione, non essendo ammissibile l'azione esecutiva opposta in ragione della scrittura privata allegata all'atto di precetto su assegni;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore di Parte_1 [...]
che vengono determinate in euro 13.430,00 oltre 15% su detti compensi ex art. 2 DM 55/2014 a titolo di CP_1
rimborso spese generali, oltre IVA e C.P.A.;
- condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa n. Parte_1
653-1/2016 R.G. in favore di che vengono determinate in euro 3.575,00 oltre 15% su detti CP_1
compensi ex art. 2 DM 55/2014 a titolo di rimborso spese generali, oltre IVA e C.P.A.
Avverso tale pronuncia proponeva appello e la Corte d'Appello di Parte_1
Milano, definitivamente pronunciando, così disponeva:
1. Respinge l'appello proposto da con atto di citazione spedito in data 1.2.2018 per la notifica Parte_1
ad avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, n.4/2018, che, perciò, conferma;
CP_1
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €13.635,00, oltre rimborso forfetario spese generali, ex art.2 co.2 DM n.55/2014, ed accessori (IVA, CPA) come per legge;
3. Dà atto che sussistono i presupposti, ex art.13 comma 1–quater DPR n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ex art.13 comma 1–bis DPR n.115/2002.
Proposto ricorso alla Corte di Cassazione, questa emetteva ordinanza così statuendo:
“- decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Sondrio, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del pagina 3 di 9 giudizio di legittimità.” sulla base della motivazione per cui al giudizio non avevano partecipato i terzi pignorati, reputati litisconsorti necessari.
Con atto di citazione per riassunzione ex art. 392 cpc , in ottemperanza al Parte_1
provvedimento della Suprema Corte di Cassazione in data 26.5.2023, riassumeva nei confronti del in estensione al Fallimento n. Parte_2 Controparte_4
avanti al Tribunale di Sondrio la causa civile n. 653/2016 RG formulando le seguenti Pt_3
conclusioni: “in via principale rigettare l'opposizione proposta da in quanto improcedibile, CP_1
inammissibile, infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 VI co. cpc e nella conclusionale e replica 190 cpc;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione sul punto nullità degli assegni azionati in via riconvenzionale Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare dato atto che pure nella denegata ipotesi di inefficacia quale titolo esecutivo degli assegni azionati da gli stessi devono essere considerati valida promessa di pagamento e come tale Parte_1
determinare l'inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. con il conseguente diritto in capo al creditore di pretendere egualmente l'adempimento dell'obbligazione posta a suo fondamento;
ravvisare negli assegni azionati nella procedura esecutiva n. 0538789012-08 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 70.000,00
e n. 0538789013-09 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 30.000,00 nonchè nella prodotta scrittura di riconoscimento di debito del 29.10.2015 gli estremi della promessa di pagamento e della prova scritta ex art. 634 cpc;
dato atto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito come nella fattispecie assegni bancari, incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento;
dato atto che ha omesso di dimostrare CP_1
l'insussistenza del debito e/o l'inesistenza e/o l'invalidità ovvero l'estinzione del rapporto fondamentale che, in forza della suddetta promessa di pagamento o ricognizione contenuta nei suddetti assegni e nella suddetta scrittura privata del 29.10.2015, si presume fino a prova contraria.; accertata e dichiarata la irritualità e tardività del disconoscimento della scrittura privata parte integrante dell'atto di precetto non opposto;
accertare e dichiarare che è creditore di per l'importo di € 100.000,00 come Parte_1 CP_1
specificato negli assegni n. 0538789012-08 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 70.000,00 e n. 0538789013-
09 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 30.000,00 nonchè nella prodotta scrittura di riconoscimento di debito del 29.10.2015 ed ha pertanto diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 100.000,00 portato dai suddetti assegni e dalla suddetta scrittura ed emettere ricorrendone i presupposti a carico di CP_1
ingiunzione di pagamento ex art. 186ter provvisoriamente esecutiva 642 cpc dell'importo di £ 100.000,00 oltre alle spese dell'emananda ingiunzione;
Nel merito :accertare e dichiarare che è creditore di Parte_1
per l'importo di € 100.000,00 come specificato negli assegni n. 0538789012-08 tratto su Banca CP_1
pagina 4 di 9 Popolare di Sondrio di € 70.000,00 e n. 0538789013-09 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 30.000,00 nonchè nella prodotta scrittura di riconoscimento di debito del 29.10.2015 ed ha pertanto diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 100.000,00 portato dai suddetti assegni e dalla suddetta scrittura e per l'effetto dichiararsi tenuto e condannarsi al pagamento del predetto importo di € 100.000,00 oltre gli CP_1
interessi e la rivalutazione di legge;
Con condanna ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale direttamente in favore degi avvocati Paolo Bartesaghi e Matteo Bartesaghi antistatari.”
Si costituiva quindi in giudizio, in forza di autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di
Sondrio dott.ssa Marchini Maria Martina del 12.11.2023, il in Parte_2
estensione al N- 9/2017 Parte_2 Controparte_2
DEL TRIBUNALE DI SONDRIO al fine di chiedere al Tribunale la declaratoria di improcedibilità della domanda, essendo stato il credito per cui agisce ammesso Parte_1
allo stato passivo del fallimento, con spese compensate.
Con provvedimento 17.10.24 la presente causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Il così precisava le proprie CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Ill.mo, Parte_2
preso atto che il credito per cui agisce in causa è già stato ammesso allo stato passivo del Parte_1
fallimento, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale avanzata in giudizio. Spese compensate.
così concludeva: Parte_1
in via principale rigettare l'opposizione proposta da in quanto improcedibile, inammissibile, CP_1
infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 VI co. cpc e nella conclusionale e replica 190 cpc;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione sul punto nullità degli assegni azionati in via riconvenzionale Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare dato atto che pure nella denegata ipotesi di inefficacia quale titolo esecutivo degli assegni azionati da
[...]
gli stessi devono essere considerati valida promessa di pagamento e come tale determinare Parte_1
l'inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. con il conseguente diritto in capo al creditore di pretendere egualmente l'adempimento dell'obbligazione posta a suo fondamento;
ravvisare negli assegni azionati nella procedura esecutiva n. 0538789012-08 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 70.000,00 e n.
0538789013-09 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 30.000,00 nonchè nella prodotta scrittura di riconoscimento di debito del 29.10.2015 gli estremi della promessa di pagamento e della prova scritta ex art. 634 pagina 5 di 9 cpc;
dato atto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito come nella fattispecie assegni bancari, incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento;
dato atto che ha omesso di dimostrare CP_1
l'insussistenza del debito e/o l'inesistenza e/o l'invalidità ovvero l'estinzione del rapporto fondamentale che, in forza della suddetta promessa di pagamento o ricognizione contenuta nei suddetti assegni e nella suddetta scrittura privata del 29.10.2015, si presume fino a prova contraria.; accertata e dichiarata la irritualità e tardività del disconoscimento della scrittura privata parte integrante dell'atto di precetto non opposto;
accertare e dichiarare che è creditore di per l'importo di € 100.000,00 come Parte_1 CP_1
specificato negli assegni n. 0538789012-08 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 70.000,00 e n. 0538789013-
09 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 30.000,00 nonchè nella prodotta scrittura di riconoscimento di debito del 29.10.2015 ed ha pertanto diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 100.000,00 portato dai suddetti assegni e dalla suddetta scrittura ed emettere ricorrendone i presupposti a carico di CP_1
ingiunzione di pagamento ex art. 186ter provvisoriamente esecutiva 642 cpc dell'importo di £ 100.000,00 oltre alle spese dell'emananda ingiunzione;
Nel merito :accertare e dichiarare che è creditore di Parte_1
per l'importo di € 100.000,00 come specificato negli assegni n. 0538789012-08 tratto su Banca CP_1
Popolare di Sondrio di € 70.000,00 e n. 0538789013-09 tratto su Banca Popolare di Sondrio di € 30.000,00 nonchè nella prodotta scrittura di riconoscimento di debito del 29.10.2015 ed ha pertanto diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di € 100.000,00 portato dai suddetti assegni e dalla suddetta scrittura e per l'effetto dichiararsi tenuto e condannarsi al pagamento del predetto importo di € 100.000,00 oltre gli CP_1
interessi e la rivalutazione di legge;
Con condanna ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale direttamente in favore degi avvocati Paolo Bartesaghi e Matteo Bartesaghi antistatari. In via istruttoria Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della controparte e per testi sui seguenti capitoli di prova 1) Vero che Controparte_5
è la sorella di ? 2) Vero che è moglie di 3) Vero Parte_1 Controparte_6 Parte_1
che ha/ha avuto la delega con poteri di prelievo sul c/c n. 1957 presso UBI Banco di Brescia Parte_1
filiale di Corsico già intestato a e ? 4) Vero che Controparte_6 Controparte_5 Parte_1
ha/ha avuto la delega con poteri di prelievo sul c/c n. 3506 presso UBI Banco di Brescia già intestato a
[...]
? 5) Vero che il sig. ha effettuato prelievi di somme dal c/c n. 1957 presso UBI CP_6 Parte_1
Banco di Brescia filiale di Corsico già intestato a e come da operazioni Controparte_6 Controparte_5
evidenziate sul documento che si rammostra? Firmato Da: AR AO Emesso Da: ArubaPEC
S.p.A. NG CA 3 Serial#: 6 6) Vero che il sig. ha CodiceFiscale_3 Parte_1
effettuato prelievi di somme dal c/c n. 3506 presso UBI Banco di Brescia filiale di Corsico già intestato a come da come da operazioni evidenziate sul documento che si rammostra? 7) Vero che lei Controparte_6
pagina 6 di 9 in Buccinasco presso lo stabilimento Coca CO ha visto più di una volta il sig. consegnare Parte_1
al sig. del denaro contante negli anni tra il 2012 e il 2015 ? 8) Vero che lei in Buccinasco presso lo CP_1
stabilimento Coca CO ha visto il sig. consegnare al sig. in una singola Parte_1 CP_1
occasione negli anni tra il 2012 e il 2015 la somma in contanti di € 40.000 ? 9) Vero che il sig.
[...]
ha prestato denaro in contante al sig. per una somma di € 100.000,00 tra il 2012 ed il Parte_1 CP_1
2015 sulla promessa di quest'ultimo di far entrare il sig. quale socio nella società del sig. ? Pt_1 CP_1
Si indicano a testi 1) (CL) 2) via Don Giuseppe Gervasini Testimone_1 Controparte_6
37 Milano 3) via Quinto Romano 72/2 Milano 4) via Pieve di Cadore Testimone_2 Testimone_3
Busto Arsizio 5) via Della Croce Manfredonia 6) presso UBI Banco di Brescia Testimone_4 Tes_5
filiale di Corsico 7) vicedirettore UBI Banco di Brescia filiale di Corsico Ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova formulati da poichè 1) documentale, irrilevante ai fini del decidere 2) CP_1
documentale 3) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 4) Valutativo, suggerisce al teste la risposta, generico nell'espressione "durante il viaggio" quando ? ndr 5) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 6)
Valutativo, suggerisce al teste la risposta 7) Valutativo, suggerisce al teste la risposta negativo nell'espressione "non rispondeva" 8) Valutativo, suggerisce al teste la risposta, generico nell'espressione "la stessa domanda" quale? ndr 9) Valutativo, suggerisce al teste la risposta negativo nell'espressione "non rispondeva" 10) Valutativo, suggerisce al teste la risposta , generico nell'espressione" il giorno successivo" quando? ndr 11) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 12) documentale 13) Valutativo, suggerisce al teste la risposta negativo nell'espressione "di non aver più contatti col 14) Valutativo, suggerisce al teste Pt_1
la risposta 15) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 16) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 17) documentale 18) documentale 19) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 20) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 21) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 22) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 23)
Valutativo, suggerisce al teste la risposta 24) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 25) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 26) documentale 27) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 28) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 29) documentale, Valutativo, suggerisce al teste la risposta negativo nell'espressione "non ha mai più restituito" 30) Valutativo, suggerisce al teste la risposta , generico nell'espressione tale prestito: quale? ndr 31) documentale, Valutativo, suggerisce al teste la risposta 32) documentale 33) documentale 34) documentale 35) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 36) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 37) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 38) Valutativo, suggerisce al teste la risposta 39) Valutativo, suggerisce al teste la risposta , generico nell'espressione "tali tre soggetti" quali? ndr 40) Valutativo, suggerisce al teste la risposta, generico nell'espressione "i due assegni" quali? ndr 41)
Valutativo, suggerisce al teste la risposta, generico nell'espressione " compilò gli assegni" quali? ndr e "dopo essere stato minacciato dal terzo soggetto" chi? ndr Con riferimento al doc. 17) situazione contabile impresa pagina 7 di 9 si eccepisce anzitutto che è priva di efficacia probatoria poichè non è nè originale nè copia conforme CP_1
all'originale In ogni caso proprio da detta situazione si evince la gravissima condizione economico-patrimniale in cui versava e versa l'impresa Si leggano a tale proposito i dati contabili prodotti: L'esercizio è in CP_1
perdita € 14424,98 Il Totale debiti è 2.827.753,94 di cui € 1787138,76 verso fornitori e € 415.763,08 verso Banca di Sondrio e 27817,06 verso Credito Valtellinese che con queste esposizioni mai avrebbero concesso finanziamenti all'impresa In ogni caso le gravi difficoltà economico-patrimoniali-finanziarie in cui CP_1
versava e versa l'impresa sono dichiarate con valore confessorio nella contestazione disciplinare del CP_1
13.2.16 già in atti e che qui si riproduce laddove si legge"in particolare essendoLe nota l'intenzione del sottoscritto di ridurre il personale" A prova contraria rispetto all'istanza 210 cpc di parte si chiede che CP_1
l'On.le Tribunale adito Voglia acquisire copia estratti c/c n. 1957 presso UBI Banco di Brescia filiale di
Corsico già intestato a e dal 2007 al 2010 che tra l'altro è lo stesso c/c Controparte_6 Controparte_5
sul quale sarebbe stato effettuato il bonifico del 6.7.10 di cui al doc. 17) fascicolo e copia estratti c/c n. CP_1
3506 presso UBI Banco di Brescia filiale di Corsico già intestato a dal 2011al 2015 Ci si Controparte_6
Par oppone all'ammissione del teste ex art. 246 cpc in quanto socia aaccomandataria di a Controparte_2
sul cui c/c sarebbero stati tratti gli assegni azionati con precetto ed in quanto è pure CP_2 CP_1
Pa socio accomandante della come da visura El. Si chiede in ogni caso di Si Controparte_2 Controparte_2
oppone alla richiesta di acquisizione tabulati telefonici in quanto meramente esplorativa Voglia in ogni caso per i motivi sopra esposti dichiarare l'inattendibilità e non credibilità dei testi e Testimone_6 CP_2
Si reitera, ove ritenuto necessario dal Giudice, istanza di verificazione affinchè sia accertata
[...]
l'autenticità della scrittura privata prodotta ed in particolare l'autografia della sottoscrizione Si chiede che il
Giudice istruttore disponga gli accertamenti tecnici necessari e indica come scrittura di comparazione originale raccomandata da e del 29.2.16 di licenziamento ed anche la procura Controparte_7 Parte_1
alle liti in calce al ricorso ex art. 615 cpc
Con Si chiede che ai sensi dell'art. 219 cpc il oglia nominare un consulente tecnico d'ufficio onde esperire idonea consulenza tecnico-grafica e all'uopo ordinare all'attore di scrivere sotto dettatura alla presenza del
CTU Si chiede, comunque, che la Cancelleria del Tribunale di SONDRIO adito Voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla
Suprema Corte, e con riserva di depositare i fascicoli di parte, oltre che con il rituale deposito telematico, anche in forma cartacea, relativamente a tutti i gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte.
L'eccezione di improcedibilità appare fondata.
pagina 8 di 9 Il GD del Fallimento ammetteva il credito dell'odierno opposto per € 104.790,40 al chirografo, escludendo il credito per € 8.014,76 per spese derivanti da titoli (assegni e d.i. munito di decreto di esecutorietà) non opponibili al fallimento.
Ai sensi degli art. 51 e 51 Legge Fallimentare, ogni pretesa creditoria, di qualsiasi natura, da far valere sul patrimonio del fallimento, deve essere acclarata secondo le regole di accertamento del passivo, salvo le eccezioni di legge.
Nel caso concreto, pertanto, la domanda svolta nei confronti della Curatela deve ritenersi improcedibile.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate, come da richiesta del , così Parte_2
mentre quelle del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza, intendendosi soccombente parte attrice, che non ha provveduto ad evocare in giudizio i litisconsorti necessari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara improcedibile la domanda svolta da parte attrice, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite del giudizio avanti alla Corte di Cassazione, liquidate in euro 3082, oltre spese generali, accessori di legge e successive, compensa le spese del presente grado di giudizio.
Sondrio, 1 2 25
Il Giudice
pagina 9 di 9