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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4409.2020 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni
e vertente tra:
,rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno De Nicola Parte_1 presso il cui studio domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via G.Matteotti
n.14,come da mandato in atti;
ATTORE
E
,in persona del Sindaco p.t. Rappre- Controparte_1 sentato e difeso dall'avvocato Linda Giovanna Vacchiano con il quale elettiva- mente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Nocera Inferiore (SA) alla
Piazza Diaz n.1,giusto mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23/04/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat-
1 tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di citazione notificato il 08.10.2020 la signora con- Parte_1 veniva in giudizio il esponendo di essere proprieta- Controparte_1 ria di un fabbricato sito in Nocera Inferiore alla via Papa Urbano VI n. 16, il cui piano seminterrato era stato improvvisamente invaso — in data 13.09.2012 — da acque luride miste a fango e detriti fuoriuscite da un collettore fognario sot- tostante la sede stradale.L'allagamento, secondo la prospettazione attorea, ave- va determinato la sommersione dei locali fino a circa 100 cm;
il danneggiamen- to di pareti, infissi, porte, impianti;
il danneggiamento di mobilio ed elettrodo- mestici;
la successiva formazione di muffe e deterioramenti delle superfici.
L'attrice allegava responsabilità del per mancata manutenzione della CP_1 rete fognaria e chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in € 29.658,12.
Si costituiva il eccependo il difetto di competenza Controparte_1 del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche;
la nullità della citazione per asserita indeterminatezza dei fatti;
il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che rete idrica e fognaria sono gestite da
[...]
l'assenza di responsabilità per caso fortuito determinato dal nubifragio Pt_2 del 13.09.2012.Nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 20.04.2023 venivano escussi i testi indicati dall'attrice, i quali confermavano la fuoriuscita violenta dal tombino e l'allagamento dei locali.
Con ordinanza del 09.11.2023 il Giudice nominava CTU l'ingegnere Per_1
, il quale depositava la relazione in data 11.04.2024. La causa veniva
[...] quindi rimessa in decisione con provvedimento del 23.04.2025,con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di incompetenza è infondata. Con la comparsa di costi- tuzione e risposta il ha eccepito il difetto di compe- Controparte_1 tenza del giudice ordinario, invocando la competenza funzionale del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, sul rilievo che il danno lamentato dall'attrice deriverebbe dalla mancata o cattiva manu- tenzione del reticolo idrografico ( ) e, dunque, da attivi- Controparte_2 tà riconducibile al “governo delle acque pubbliche”.Dall'atto di citazione emerge con chiarezza che l'attrice fonda la propria domanda esclusivamente sulla rot- tura del collettore fognario posto sotto la sede stradale di via Papa Urbano VI, evento che ha determinato l'immediato allagamento della corte e del piano se- minterrato dell'immobile;la responsabilità è ricondotta alla cattiva manuten- zione della rete fognaria e delle sue pertinenze, trattandosi di opere sotterranee di raccolta e smaltimento reflui urbani. La causa petendi attorea riguarda dun- que un bene demaniale stradale e una condotta manutentiva relativa alla fogna- tura comunale, non già ad opere idrauliche classificate come acque pubbliche o pertinenti ad alvei, canali, invasi o opere idrauliche ex R.D. 1775/1933.Secondo un principio costante della Cassazione :“La competenza del Tribunale delle Ac- que Pubbliche sussiste solo quando il danno sia causalmente riconducibile alla gestione, manutenzione o alterazione di opere destinate al governo delle acque pubbliche, mentre ne resta escluso quando esso derivi da impianti fognari o da condotte comunali di smaltimento reflui, la cui manutenzione rientra nella re- sponsabilità dell'ente proprietario o gestore della rete.”(Cass. civ., Sez. Un.
Civ. 29 agosto 2024, n. 23332).Il criterio distintivo riposa sull'oggetto dell'opera e sulla funzione da essa svolta:– le fognature non costituiscono acque pubbliche né opere idrauliche ai sensi del R.D. 1775/1933; la loro cattiva manu- tenzione dà luogo a responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., devoluta al giu- dice ordinario.
L'eccezione di nullità della citazione non può trovare accoglimento. L'atto in- troduttivo individua il luogo dell'evento; la dinamica della fuoriuscita;
la natura del collettore;
i beni danneggiati e gli importi richiesti. L'indicazione dei fatti è sufficiente a consentire la difesa del convenuto.
3 Il Comune deduce che dal 2009 la gestione della rete fognaria è attribuita a
L'eccezione non può essere condivisa. Secondo consolidato orien- Parte_2 tamento ciò che rileva è la titolarità del bene demaniale e l'obbligo di vigilanza e controllo;
anche in presenza di gestore esterno, il conserva responsabi- CP_1 lità da custodia per le opere insistenti sul demanio stradale e per la sicurezza della viabilità. Il collettore è ubicato sotto la sede stradale comunale, pertanto la legittimazione passiva del sussiste. CP_1
Sul merito della domanda
Le testimonianze rese in udienza e la relazione del C.T.U. descrivono un alla- gamento repentino provocato dalla fuoriuscita violenta dal tombino fognario posto a pochi metri dall'abitazione. L'acqua invadeva dapprima la corte esterna, raggiungendo circa mezzo metro di altezza, e successivamente il piano semin- terrato, con livello pari a circa un metro. Le dichiarazioni rese dai testi e le im- magini presenti negli atti confermano l'intensità e la forza del getto.Il CP_1 sostiene che l'evento sarebbe stato determinato da un nubifragio di eccezionale entità tale da integrare caso fortuito. Tuttavia, non sono stati prodotti dati plu- viometrici né documentazione idonea a dimostrare che la pioggia del 13 set- tembre 2012 avesse caratteristiche fuori dal comune. Il CTU non ha rilevato al- cun elemento che consenta di qualificare l'evento atmosferico come assoluta- mente imprevedibile o inevitabile. Gli elementi emersi inducono piuttosto a ri- tenere che la rottura del collettore sia dipesa da insufficiente manutenzione o da vetustà dell'impianto.Il caso fortuito non risulta pertanto dimostrato.
Dalla relazione peritale emerge che i locali del seminterrato presentano attual- mente esfoliazioni, muffe, rigonfiamenti di intonaco e deterioramenti delle por- te e degli infissi. Il C.T.U., tuttavia, ha osservato che parte di tali fenomeni è ascrivibile non solo all'allagamento, ma anche all'umidità di risalita e al natura- le trascorrere del tempo.
Per quanto riguarda i beni mobili, la perizia di parte ne indica diversi come danneggiati, ma non è stata prodotta documentazione fotografica risalente all'epoca del sinistro che consenta di ricostruire con certezza lo stato degli og- getti nel 2012. Tale circostanza limita l'apprezzabilità probatoria delle allega- zioni.
4 Tenuto conto di quanto accertato, si ritiene che l'allagamento sia stato la causa determinante dell'avvio del degrado dei locali, mentre l'aggravarsi della muffa e dell'esfoliazione deriva anche dall'assenza di interventi di ripristino. Il danno immobiliare può dunque essere riconosciuto, pur considerando una riduzione per la presenza di concause.
Il danno ai beni mobili, in mancanza di prova piena, può essere riconosciuto in misura equitativa e non nella totalità dell'importo richiesto.
Sulla base di un prudente apprezzamento per i danni ai beni immobili (ripristi- no intonaci, tinteggiatura, interventi sugli infissi e sulle porte, sostituzione guarnizioni della vetrata scorrevole, ripristino serranda, interventi di asciugatu- ra e sanificazione) si ritiene congrua la somma di euro 12.000,00;per i danni ai beni mobili, in assenza di prova documentale, è equo riconoscere la somma di euro 3.000,00.
Ne consegue un risarcimento complessivo pari a euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla domanda. Dalle testimonianze raccolte e dal C.T.U. emerge che la l'acqua fuoriusciva con getti alti 5–6 metri;
l'allagamento della corte e del se- minterrato fu immediato;
l'altezza dell'acqua all'interno raggiunse circa 100 cm e che i manutentori intervennero molto tardi.
Tali elementi depongono per un cedimento improvviso del collettore fognario.
Il sostiene che l'evento fu determinato da nubifragio eccezionale.Il CP_1
CTU, tuttavia non ha accertato alcun elemento che dimostri la eccezionalità e imprevedibilità della pioggia;
ha rilevato che l'allagamento fu determinato non dalla pioggia, ma dalla rottura del collettore;
ha constatato che la prossimità tra tombino e immobile ha reso l'invasione dell'acqua immediata.
Neppure può parlarsi di forza maggiore, non essendo stato provato dal CP_1
l'adempimento agli obblighi di manutenzione.
Il CTU ha distinto tra i danni a beni immobili: presenza di esfoliazioni, muffe, rigonfiamenti e deterioramenti;
e beni mobili: assenza di prova fotografica e documentale del danno al momento dei fatti. Ha inoltre evidenziato che parte dei deterioramenti murari è riconducibile anche a umidità di risalita, configu- rando una concausa.
5 Pur tenendo conto della relazione peritale, si osserva che i danni alle pareti e in- fissi sono compatibili con l'allagamento;parte della muffa è aggravata dal de- corso del tempo, ma la causa iniziale è l'immissione di acqua lurida;
il difetto di documentazione sui beni mobili impedisce di riconoscere integralmente quanto richiesto.
Il danno emergente è dunque provato solo in parte.
In assenza di prova specifica dei costi sostenuti, la quantificazione deve essere operata secondo criteri equitativi.
Si ritiene congruo liquidare per danni ai beni immobili (intonaci, tinteggiature, infisso scorrevole, porte, ripristino) per €uro 12.000,00;per danni ai beni mo- bili (stima equitativa ridotta per mancanza di prova piena): €uro 3.000,00;per un totale di €uro 15.000,00.
Su tale somma spettano interessi legali dalla domanda.
La soccombenza del giustifica la condanna alle spese, con parziale CP_1 compensazione in ragione della mancata prova integrale della pretesa atto- rea.Le spese di CTU poste definitivamente a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal
[...]
; Controparte_1
2. rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
3. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
4. accoglie parzialmente la domanda e condanna il Controparte_3
al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] Parte_1
15.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5. condanna il al pagamento delle spese di CTU;
CP_1
6. condanna il al pagamento dei due terzi delle spese di lite, che li- CP_1 quida in misura conforme ai parametri vigenti in Euro 4.000,00, oltre accessori;
compensa il residuo terzo
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
6
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.4409.2020 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni
e vertente tra:
,rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno De Nicola Parte_1 presso il cui studio domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via G.Matteotti
n.14,come da mandato in atti;
ATTORE
E
,in persona del Sindaco p.t. Rappre- Controparte_1 sentato e difeso dall'avvocato Linda Giovanna Vacchiano con il quale elettiva- mente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Nocera Inferiore (SA) alla
Piazza Diaz n.1,giusto mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 23/04/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat-
1 tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di citazione notificato il 08.10.2020 la signora con- Parte_1 veniva in giudizio il esponendo di essere proprieta- Controparte_1 ria di un fabbricato sito in Nocera Inferiore alla via Papa Urbano VI n. 16, il cui piano seminterrato era stato improvvisamente invaso — in data 13.09.2012 — da acque luride miste a fango e detriti fuoriuscite da un collettore fognario sot- tostante la sede stradale.L'allagamento, secondo la prospettazione attorea, ave- va determinato la sommersione dei locali fino a circa 100 cm;
il danneggiamen- to di pareti, infissi, porte, impianti;
il danneggiamento di mobilio ed elettrodo- mestici;
la successiva formazione di muffe e deterioramenti delle superfici.
L'attrice allegava responsabilità del per mancata manutenzione della CP_1 rete fognaria e chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in € 29.658,12.
Si costituiva il eccependo il difetto di competenza Controparte_1 del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche;
la nullità della citazione per asserita indeterminatezza dei fatti;
il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che rete idrica e fognaria sono gestite da
[...]
l'assenza di responsabilità per caso fortuito determinato dal nubifragio Pt_2 del 13.09.2012.Nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 20.04.2023 venivano escussi i testi indicati dall'attrice, i quali confermavano la fuoriuscita violenta dal tombino e l'allagamento dei locali.
Con ordinanza del 09.11.2023 il Giudice nominava CTU l'ingegnere Per_1
, il quale depositava la relazione in data 11.04.2024. La causa veniva
[...] quindi rimessa in decisione con provvedimento del 23.04.2025,con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di incompetenza è infondata. Con la comparsa di costi- tuzione e risposta il ha eccepito il difetto di compe- Controparte_1 tenza del giudice ordinario, invocando la competenza funzionale del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, sul rilievo che il danno lamentato dall'attrice deriverebbe dalla mancata o cattiva manu- tenzione del reticolo idrografico ( ) e, dunque, da attivi- Controparte_2 tà riconducibile al “governo delle acque pubbliche”.Dall'atto di citazione emerge con chiarezza che l'attrice fonda la propria domanda esclusivamente sulla rot- tura del collettore fognario posto sotto la sede stradale di via Papa Urbano VI, evento che ha determinato l'immediato allagamento della corte e del piano se- minterrato dell'immobile;la responsabilità è ricondotta alla cattiva manuten- zione della rete fognaria e delle sue pertinenze, trattandosi di opere sotterranee di raccolta e smaltimento reflui urbani. La causa petendi attorea riguarda dun- que un bene demaniale stradale e una condotta manutentiva relativa alla fogna- tura comunale, non già ad opere idrauliche classificate come acque pubbliche o pertinenti ad alvei, canali, invasi o opere idrauliche ex R.D. 1775/1933.Secondo un principio costante della Cassazione :“La competenza del Tribunale delle Ac- que Pubbliche sussiste solo quando il danno sia causalmente riconducibile alla gestione, manutenzione o alterazione di opere destinate al governo delle acque pubbliche, mentre ne resta escluso quando esso derivi da impianti fognari o da condotte comunali di smaltimento reflui, la cui manutenzione rientra nella re- sponsabilità dell'ente proprietario o gestore della rete.”(Cass. civ., Sez. Un.
Civ. 29 agosto 2024, n. 23332).Il criterio distintivo riposa sull'oggetto dell'opera e sulla funzione da essa svolta:– le fognature non costituiscono acque pubbliche né opere idrauliche ai sensi del R.D. 1775/1933; la loro cattiva manu- tenzione dà luogo a responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., devoluta al giu- dice ordinario.
L'eccezione di nullità della citazione non può trovare accoglimento. L'atto in- troduttivo individua il luogo dell'evento; la dinamica della fuoriuscita;
la natura del collettore;
i beni danneggiati e gli importi richiesti. L'indicazione dei fatti è sufficiente a consentire la difesa del convenuto.
3 Il Comune deduce che dal 2009 la gestione della rete fognaria è attribuita a
L'eccezione non può essere condivisa. Secondo consolidato orien- Parte_2 tamento ciò che rileva è la titolarità del bene demaniale e l'obbligo di vigilanza e controllo;
anche in presenza di gestore esterno, il conserva responsabi- CP_1 lità da custodia per le opere insistenti sul demanio stradale e per la sicurezza della viabilità. Il collettore è ubicato sotto la sede stradale comunale, pertanto la legittimazione passiva del sussiste. CP_1
Sul merito della domanda
Le testimonianze rese in udienza e la relazione del C.T.U. descrivono un alla- gamento repentino provocato dalla fuoriuscita violenta dal tombino fognario posto a pochi metri dall'abitazione. L'acqua invadeva dapprima la corte esterna, raggiungendo circa mezzo metro di altezza, e successivamente il piano semin- terrato, con livello pari a circa un metro. Le dichiarazioni rese dai testi e le im- magini presenti negli atti confermano l'intensità e la forza del getto.Il CP_1 sostiene che l'evento sarebbe stato determinato da un nubifragio di eccezionale entità tale da integrare caso fortuito. Tuttavia, non sono stati prodotti dati plu- viometrici né documentazione idonea a dimostrare che la pioggia del 13 set- tembre 2012 avesse caratteristiche fuori dal comune. Il CTU non ha rilevato al- cun elemento che consenta di qualificare l'evento atmosferico come assoluta- mente imprevedibile o inevitabile. Gli elementi emersi inducono piuttosto a ri- tenere che la rottura del collettore sia dipesa da insufficiente manutenzione o da vetustà dell'impianto.Il caso fortuito non risulta pertanto dimostrato.
Dalla relazione peritale emerge che i locali del seminterrato presentano attual- mente esfoliazioni, muffe, rigonfiamenti di intonaco e deterioramenti delle por- te e degli infissi. Il C.T.U., tuttavia, ha osservato che parte di tali fenomeni è ascrivibile non solo all'allagamento, ma anche all'umidità di risalita e al natura- le trascorrere del tempo.
Per quanto riguarda i beni mobili, la perizia di parte ne indica diversi come danneggiati, ma non è stata prodotta documentazione fotografica risalente all'epoca del sinistro che consenta di ricostruire con certezza lo stato degli og- getti nel 2012. Tale circostanza limita l'apprezzabilità probatoria delle allega- zioni.
4 Tenuto conto di quanto accertato, si ritiene che l'allagamento sia stato la causa determinante dell'avvio del degrado dei locali, mentre l'aggravarsi della muffa e dell'esfoliazione deriva anche dall'assenza di interventi di ripristino. Il danno immobiliare può dunque essere riconosciuto, pur considerando una riduzione per la presenza di concause.
Il danno ai beni mobili, in mancanza di prova piena, può essere riconosciuto in misura equitativa e non nella totalità dell'importo richiesto.
Sulla base di un prudente apprezzamento per i danni ai beni immobili (ripristi- no intonaci, tinteggiatura, interventi sugli infissi e sulle porte, sostituzione guarnizioni della vetrata scorrevole, ripristino serranda, interventi di asciugatu- ra e sanificazione) si ritiene congrua la somma di euro 12.000,00;per i danni ai beni mobili, in assenza di prova documentale, è equo riconoscere la somma di euro 3.000,00.
Ne consegue un risarcimento complessivo pari a euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla domanda. Dalle testimonianze raccolte e dal C.T.U. emerge che la l'acqua fuoriusciva con getti alti 5–6 metri;
l'allagamento della corte e del se- minterrato fu immediato;
l'altezza dell'acqua all'interno raggiunse circa 100 cm e che i manutentori intervennero molto tardi.
Tali elementi depongono per un cedimento improvviso del collettore fognario.
Il sostiene che l'evento fu determinato da nubifragio eccezionale.Il CP_1
CTU, tuttavia non ha accertato alcun elemento che dimostri la eccezionalità e imprevedibilità della pioggia;
ha rilevato che l'allagamento fu determinato non dalla pioggia, ma dalla rottura del collettore;
ha constatato che la prossimità tra tombino e immobile ha reso l'invasione dell'acqua immediata.
Neppure può parlarsi di forza maggiore, non essendo stato provato dal CP_1
l'adempimento agli obblighi di manutenzione.
Il CTU ha distinto tra i danni a beni immobili: presenza di esfoliazioni, muffe, rigonfiamenti e deterioramenti;
e beni mobili: assenza di prova fotografica e documentale del danno al momento dei fatti. Ha inoltre evidenziato che parte dei deterioramenti murari è riconducibile anche a umidità di risalita, configu- rando una concausa.
5 Pur tenendo conto della relazione peritale, si osserva che i danni alle pareti e in- fissi sono compatibili con l'allagamento;parte della muffa è aggravata dal de- corso del tempo, ma la causa iniziale è l'immissione di acqua lurida;
il difetto di documentazione sui beni mobili impedisce di riconoscere integralmente quanto richiesto.
Il danno emergente è dunque provato solo in parte.
In assenza di prova specifica dei costi sostenuti, la quantificazione deve essere operata secondo criteri equitativi.
Si ritiene congruo liquidare per danni ai beni immobili (intonaci, tinteggiature, infisso scorrevole, porte, ripristino) per €uro 12.000,00;per danni ai beni mo- bili (stima equitativa ridotta per mancanza di prova piena): €uro 3.000,00;per un totale di €uro 15.000,00.
Su tale somma spettano interessi legali dalla domanda.
La soccombenza del giustifica la condanna alle spese, con parziale CP_1 compensazione in ragione della mancata prova integrale della pretesa atto- rea.Le spese di CTU poste definitivamente a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal
[...]
; Controparte_1
2. rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
3. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
4. accoglie parzialmente la domanda e condanna il Controparte_3
al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] Parte_1
15.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5. condanna il al pagamento delle spese di CTU;
CP_1
6. condanna il al pagamento dei due terzi delle spese di lite, che li- CP_1 quida in misura conforme ai parametri vigenti in Euro 4.000,00, oltre accessori;
compensa il residuo terzo
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
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