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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella
Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2724/2023 del Ruolo Generale dell'anno
2023, posta in deliberazione con ordinanza del 21/05/2025 e vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e , nata ad [...] C.F._1 Parte_2
l'11/08/1968 (C.F.: , elettivamente domiciliati in Sannazzaro C.F._2
de' Burgondi (PV), Via A. Saffi n. 38, presso lo studio dell'avvocato Giampiero
Rossanigo del foro di Pavia che li rappresenta e difende, per mandato in calce al ricorso ex art. 1168 c.c.
Ricorrenti contro
nata in [...] il [...] (Cod. Fisc.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Suppa, C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Genova via Porta degli Archi n.
10/25 come da mandato in calce al ricorso ex art. 703 c.p.c.
Resistente OGGETTO: merito di azione di reintegrazione nel possesso di passaggio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: vedi precisazione delle conclusioni del 05/03/2025
per parte resistente: memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 26/06/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2023, e Parte_1 [...]
domandavano la reintegra nel possesso della strada privata che costeggia Parte_2
gli immobili di loro proprietà in Valenza, via Strada Citerna, n. 113 e i terreni di proprietà della resistente, lamentando lo spoglio da parte di quest'ultima del relativo passaggio, attraverso l'apposizione sulla strada oggetto di causa, dapprima, di cinque pali e, successivamente rimossi questi a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine , di cinque grandi vasi cementati a terra, che limitavano in particolare l'accesso al terreno di cui al Catasto Terreni del Comune di Valenza, foglio 51, particella 124.
La resistente si costituiva in giudizio, riconoscendo l'esistenza del diritto di passaggio dei ricorrenti ma sostenendo che l'azione di reintegra era tardiva in quanto i vasi risultavano ivi presenti da sempre nella medesima posizione e comunque di sicuro già dal 2011.
Esaurita la sommaria istruttoria, in data 19 gennaio 2024, il Giudice pronunciava ordinanza con la quale accoglieva la domanda dei ricorrenti, reintegrando i medesimi nel possesso sulla strada privata di accesso alla loro proprietà e ordinando alla resistente di rimuovere, entro il termine di cinque giorni, i vasi posizionati su tale strada, lasciando libero il passaggio ed astenendosi per il futuro da qualsiasi altra molestia o turbativa.
Ad istanza di parte resistente, il giudizio proseguiva nelle forme del rito ordinario per l'esame del merito della pretesa possessoria ex art. 703 c.p.c.
La signora lamentava in primis l'improcedibilità della azione esecutiva intrapresa CP_1
da controparte mediante notifica di ben due precetti insieme all'ordinanza del 19
2 gennaio 2024, e, altresì chiedeva la revoca e/o la modifica, integrale o parziale, dell'ordinanza in oggetto per le motivazioni già esposte nella fase sommaria e per l'immediato e spontaneo adempimento del suddetto provvedimento da parte della medesima, la quale infatti dava atto di aver spostato i vasi al fine di consentire il passaggio dei ricorrenti.
Si costituivano nel giudizio di merito anche i signori e Parte_1
, affermando che non era mai iniziata l'esecuzione e che l'atto di Parte_2
precetto era ormai scaduto. Si rendevano altresì disponibili a chiudere in via amichevole la controversia, a condizione che i vasi restassero nel luogo in cui erano stati spostati senza essere nuovamente fissati al terreno in modo da consentirne lo spostamento in caso di passaggio con mezzi ingombranti, quindi rinunciando a pretenderne la rimozione.
La causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e, Parte_1
Tes_ in seguito, con la escussione dei testi , e . Tes_1 Tes_3 Tes_4
All'esito il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Il ricorso è fondato e va definitivamente accolto.
Occorre una pronuncia nel merito che confermi la definitiva rimozione dei vasi.
Sebbene, infatti, parte resistente abbia ottemperato all'ordinanza resa all'esito della fase sommaria di cognizione di questo giudizio e parte ricorrente abbia accettato lo spostamento dei vasi così come effettuato ad oggi dalla controparte, tuttavia, la resistente ha perseguito nell'azione, lamentando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria di vantare un diritto di passaggio sulla strada oggetto di causa e continuando a sostenere che i vasi sono sempre stati collocati lì, quantomeno a partire dal 2011.
Ebbene, a tal proposito, in sede di assunzione del ST è emerso che negli anni Tes_1
2016/2017 circa, tali vasi erano presenti, ma non erano tanti quanti ne risultano oggi
3 ed erano posizionati diversamente, in modo da non impedire l'accesso ai fondi Cerasi/
. Parte_2
Ancora, con la deposizione del ST Ispettore , viene ribadito che al momento Tes_3
del sopralluogo i vasi erano soltanto tre ed erano posizionati come dalle foto allegate al rapporto.
L'intervento della Polizia locale di Valenza, peraltro, si era reso necessario in data
26/10/2022 a seguito di un episodio di molestia nel possesso del passaggio sulla strada oggetto di causa, avvenuto antecedentemente alla proposizione del ricorso ex art. 703
c.p.c. e consistito nell'aver posto la signora dei paletti in prossimità della strada di CP_1
accesso al fondo di proprietà dei e . Pt_1 Parte_2
L'ispettore confermava che, trattandosi di una strada privata, nessun interesse pubblico da tutelare poteva rinvenirsi;
quindi, l'iniziativa era stata chiaramente della signora , la quale poi aveva anche riferito agli agenti intervenuti sul posto che tali CP_1
paletti venivano piazzati proprio al solo fine di impedire che i ricorrenti o i loro incaricati potessero passare da quella strada con macchine operatrici.
Successivamente, i paletti sono stati rimossi, però la signora non ha smesso di CP_1
molestare i signori e , cementando dei vasi che, ancora una volta, Pt_1 Parte_2
avevano il fine di limitare l'accesso alla proprietà dei suddetti, e così perpetrando uno spoglio/ molestia contro di essi.
Sulla prova del possesso del passaggio da parte degli odierni ricorrenti non vi sono dubbi: dalle planimetrie (doc. 2-3-8 parte ricorrente) infatti risulta chiaramente che l'accesso al terreno di loro proprietà di cui al foglio 51, particella 124, avviene unicamente attraverso la strada oggetto di causa, dunque, necessariamente, i ricorrenti vi accedono, così esercitando di fatto il possesso sulla strada di passaggio.
Inoltre che i ricorrenti e prima di loro i loro danti causa abbiano a più riprese effettuato il passaggio è risultato dalla deposizione del ST . Testimone_5
Infondata è l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegra. La decadenza deve infatti essere provata da chi la eccepisce e la non è riuscita a provarlo. Sebbene i vasi CP_1
4 fossero già presenti, come risulta dalla deposizione persino del ST , genero Tes_4
della , non occupavano una posizione tale da non consentire ai ricorrenti o CP_1
comunque limitare l'accesso al terreno di loro proprietà, ma erano posizionati molto più a sinistra guardando il cancello di accesso alla proprietà della resistente, grosso modo lungo la linea che delimita il vialetto di accesso in cemento.
Anche le foto in atti, se confrontate, mettono in evidenza che, al momento del sopralluogo, in prossimità della strada, si intravedono solo tre vasi posti uno dietro l'altro e non cementati (doc. 5 parte ricorrente); nelle fotografie successive scattate in prossimità del periodo di proposizione del ricorso (doc. 6-7-10-11-12 parte ricorrente), invece, si notano molti più vasi, cementati a terra, posti in un'unica fila e più distanziati l'uno con l'altro; infine, nelle ultime foto prodotte, risalenti al periodo successivo alla emissione dell'ordinanza del 19 gennaio 2024, i vasi non sono più cementati a terra e risulta anche più ridotta la distanza degli uni con gli altri (doc. 11bis-12bis-13-14 parte ricorrente) .
Dunque, sulla base di quanto sin qui riscontrato, emerge chiaramente l'intento della signora di arrecare fastidio, con tali condotte, ai ricorrenti nell'esercizio del loro CP_1
diritto di passaggio.
Peraltro, in considerazione della disponibilità di parte ricorrente ad accettare lo stato del luogo così come modificato a seguito dell'ordinanza e del rifiuto della resistente ad addivenire ad un accordo bonario della controversia, in aggiunta alla possibilità che in futuro la stessa ponga in essere, come ha già fatto, ulteriori atti volti a molestare il diritto di passaggio dei ricorrenti, che ancora ad oggi contesta, si ritiene necessario ordinare la definitiva rimozione dei vasi.
Con il ricorso ex art. 703 c.p.c. ha anche, in sostanza, proposto CP_1
un'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., affermando che l'ordinanza pronunciata a seguito di ricorso possessorio non costituiva titolo esecutivo e non poteva quindi essere posta a fondamento di un'esecuzione obblighi di fare. Infatti
l'attuazione dei provvedimenti emessi – come nel caso del ricorso ex art. 1168 c.c. - all'esito del procedimento disciplinato dagli artt. 669 bis e ss. cp.c. si compie con le
5 modalità previste dall'art. 669 duodecies che, per quanto concerne gli obblighi di fare, la affida allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento, a mezzo di un procedimento informale che non costituisce un procedimento di esecuzione ma solo una fase del procedimento cautelare uniforme.
Ritiene in Tribunale che la domanda in oggetto è fondata avrebbe dovuto essere accolta, essendo corrette le motivazioni poste a base della stessa: tuttavia tenuto conto della circostanza che la difesa di controparte ha rinunciato ai precetti notificati e non ha coltivato oltre le azioni esecutive, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
A questo punto però - essendo la soccombenza virtuale per tale domanda a carico di
, mentre gli stessi sono vittoriosi sulla domanda di reintegra - si Controparte_2
verifica una soccombenza reciproca, per cui appare corrispondente a giustizia da un lato confermare anche in punto spese, il dispositivo dell'ordinanza 19 gennaio 2024, dall'altro compensare invece integralmente le spese della fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
- accoglie la domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di , e per l'effetto la condanna a Parte_2 CP_1
reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio che esercitano sulla strada privata di accesso alla loro proprietà, rimuovendo definitivamente ogni ostacolo al passaggio e, segnatamente, i vasi cementati a terra ivi apposti e curando il completo sgombero dei luoghi;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di opposizione al precetto notificato alla;
Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite della fase di merito.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
6 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto
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