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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.3180 del 2022 del R.G. Lavoro
TRA
C.F: nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca Scala,
(C.F.: ) ed elett.te dom.to presso il suo studio, in Pimonte (NA) alla C.F._2
Piazza Roma n° 7
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva: che, in data 17/02/2021, presentava, con protocollo . CP_1
5101.17/02/2021.0057532, domanda di ANF per lavoratori, per il periodo dall' 01/07/2016 al 30/06/2017, regolarmente accolta;
che il pagamento degli ANF non era stato erogato dal datore di lavoro Parte_2
, sito in Via Longano n.3/5 in Capri (NA), in quanto il nelle
[...] Parte_2 more, cessava la sua attività; che gli ANF, in caso di ditte cessate, fallite o chiuse, possono essere richiesti direttamente all' ; CP_1 che, in data 21/11/2021, il ricorrente presentava una nuova domanda di ANF per lavoratori dipendenti di ditte cessate, fallite o chiuse con protocollo
.5101.22/11/2021.0391461, regolarmente accolta (cfr. allegati); CP_1 che, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento alle sedi competenti, gli ANF non venivano regolarmente erogati. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Condannare l' Controparte_2
al pagamento degli ANF, con domanda accolta con protocollo
[...] CP_1
5101.22/11/2021.0391461 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
2) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza nel merito di ogni pretesa.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge. All'esito dello scambio di note, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
1 **********
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, va rilevata la tardività ed inammissibilità della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 11.10.2022.
La domanda di anf dipendenti presentata in data 17/02/2021, veniva erroneamente compilata dal ricorrente, il quale, invece di inserire il codice fiscale dell'azienda presso cui risultava essere dipendente, cioè Persona_1 P.IVA_1
CODICE FISCALE INDIRIZZO VIA LONGANO n. 3/5, CAPRI C.F._3
(nel ricorso indicato come che non trova alcuna corrispondenza Parte_2 CP_ negli archivi e Camera inseriva il codice fiscale di altra azienda Org_1 codice fiscale , presso cui non aveva mai Parte_3 P.IVA_2 lavorato in quel periodo. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza emesso sulla base dell'erronea autocertificazione del ricorrente (frazionamento OK ma mai acquisito dall'Azienda (vedasi all 1) non poteva determinare il pagamento del beneficio, attesa la insussistenza del rapporto di lavoro dipendente.
Il ricorrente, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non presentava alcuna istanza per gli Anf per i lavoratori dipendenti di ditte cessate, fallite e inadempienti;
di fatto, perseverando nell'errore commesso, in data 21/11/2021 presentava solo una istanza di variazione anf dip dove confermava, tuttavia, l'errato codice fiscale dell'azienda. Non è stata comprovata la presentazione di domanda da pare del ricorrente per i lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite.
Né può parlarsi di domande accolte, atteso che gli atti prodotti sono meramente ricognitivi e sono emessi in automatico dal sistema.
La parte, invero, nella presente sede processuale, come era suo preciso onere, non ha nemmeno allegato i requisiti per accedere al beneficio invocato.
In ogni caso, il credito è prescritto, essendo decorso oltre il quinquennio e non essendovi idonei atti interruttivi della prescrizione. Spese compensate, attesa la natura della controversia.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 15.1.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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