Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 530
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Sentenza 16 gennaio 2026

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    Ottemperanza ai pagamenti delle spese legali

    La Corte ha preso atto che l'ente impositore ha provveduto al pagamento delle somme dovute dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Ha altresì chiarito che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire nuovi diritti, ma solo precisare gli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. Ha escluso la necessità di costituzione in mora o attesa del passaggio in giudicato della sentenza per richiedere le somme dovute a titolo di spese legali, qualora non pagate spontaneamente entro i termini previsti.

  • Accolto
    Liquidazione spese procedura di ottemperanza

    Le spese sono state liquidate nei minimi tariffari, tenuto conto della minima complessità della questione e del comportamento processuale della controparte, nonché della tempestiva definizione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 530
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 530
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo