Ordinanza cautelare 6 giugno 2024
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02423/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Napoli, in persona del Questore in carica; la Questura di Lecce, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del Decreto n. -OMISSIS-/ISP/II/ Sez. Mobilità/-OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS- del 24.04.2024) emesso dal Ministero dell''Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il quale veniva respinta l'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell''articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
-della comunicazione dei motivi ostativi all''accoglimento dell''istanza n. -OMISSIS-/ISP/II/Sez. Mobilità/-OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS- del 26.02.2024) emesso dal Ministero dell''Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali le politiche del Personale della Polizia di Stato;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale e comunque incompatibile con il diritto fatto valere dal ricorrente con il presente ricorso, ivi incluso - ove occorra - il parere contrario espresso dalla Questura di Napoli di contenuto ignoto e richiamato nel provvedimento impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Napoli e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un Vice Ispettore di Polizia in servizio presso la Questura di Napoli - Commissariato di Montecalvario, quale addetto presso il locale settore di Polizia Amministrativa, Sociale e Stranieri dall’11.12.2023.
Con il ricorso in esame, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata respinta la sua istanza ai sensi dell’art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 di assegnazione temporanea presso la Questura di Lecce.
Detta istanza era stata proposta al fine di poter consentire il ricongiungimento del nucleo familiare, dal momento che la coniuge del ricorrente presta attività lavorativa in provincia di Lecce ed i coniugi sono genitori di un minore di anni due.
2. Con l’atto impugnato, l’istanza di assegnazione temporanea è stata respinta.
L’Amministrazione ha richiamato il parere negativo reso dalla Questura di Napoli in cui venivano evidenziate le criticità per la sicurezza del territorio e, dunque, l’opportunità di non trasferire il ricorrente per non depauperare il reparto di appartenenza.
3. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Secondo la prospettiva del ricorrente, la disposizione dell’art. 42 bis del d.lgs 151 del 2001 tutela la posizione del dipendente, anche appartenente alla Polizia di Stato, genitore di prole di età inferiore ad anni tre, consentendo che su richiesta questi possa essere temporaneamente trasferito “ per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione ”.
L’eventuale diniego di trasferimento deve essere “ limitato a casi ed esigenze eccezionali ” deve attenersi a “ motivate esigenze organiche e di servizio ”.
A sostegno delle proprie difese, il ricorrente richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui le esigenze organiche e di servizio devono riguardare la specifica posizione del richiedente e non possono consistere in un generico riferimento ad esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il ricorrente, in particolare, non sarebbe incardinato nel settore che si occupa del contrasto al crimine ma è addetto a servizi di natura meramente amministrativa.
In ogni caso, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche per eccesso di potere dal momento che non sarebbe stata svolta alcuna istruttoria presso la Questura di Lecce al fine di valutare la possibilità di impiegare il ricorrente in ruoli analoghi a quello ricoperto presso il reparto di appartenenza.
4. Si è costituita in difesa l’Amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 23 ottobre 2024.
5. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza consolidata ritiene che le esigenze di servizio richiamate a fondamento del provvedimento di diniego delle assegnazioni temporanee, ai sensi del richiamato articolo 42 bis del d. lgs. 151 del 2001, non possono consistere in mere scoperture di organico, che non siano connotate da particolare gravità, o risolversi nel generico richiamo alle funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza che vengano evidenziate specifiche esigenze organizzative e di impiego anche legate ai compiti svolti dal richiedente (Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527; 29 maggio 2023 n. 5223).
Sull’amministrazione, dunque, incombe l’onere di un’effettiva e concreta ponderazione delle esigenze organizzative sottese alla permanenza del dipendente nella sede di assegnazione con le istanze di tutela della genitorialità di cui questi è portatore e dall’onere di esplicitazione delle esigenze di impiego da considerare necessariamente prevalenti per non pregiudicare l’ordinaria funzionalità dei servizi (Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 705).
5.1. Nel caso di specie il provvedimento gravato non chiarisce quali sono le motivate esigenze organiche e di servizio che giustificano il sacrificio delle istanze di unità familiare e di tutela della genitorialità espresse dal ricorrente con l’istanza di assegnazione temporanea.
L’amministrazione ha infatti motivato il diniego rilevando che:
- “l’Ufficio opera in un contesto territoriale tra i più difficili e impegnativi a livello nazionale in quanto caratterizzato da gravi problematiche afferenti, in primo luogo, l'ordine pubblico con giornaliere manifestazioni studentesche e di protesta di categorie sociali in agitazione, nonché per gli eventi attinenti alle competizioni calcistiche”;
- “l'aspetto della sicurezza pubblica risulta essere particolarmente impegnativo con una criminalità organizzata e comune fortemente radicata nel territorio, che trovano terreno fertile in zone rese sempre più vulnerabili dalle difficoltà economiche e dove spesso si verificano episodi delittuosi che hanno un'ampia risonanza mediatica a livello nazionale”.
Le esposte ragioni, all’evidenza, non giustificano le specifiche necessità organizzative e di servizio ostative al richiesto trasferimento temporaneo ancor più tenendo conto del fatto che il ricorrente non svolge attività operativa sul territorio ed è addetto presso il locale settore di Polizia Amministrativa, Sociale e Stranieri.
6. La peculiarità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il Decreto n. -OMISSIS-/ISP/II/ Sez. Mobilità/-OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS- del 24.04.2024) emesso dal Ministero dell''Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.