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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 7788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7788 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n. 25484/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa iscritta al n. 25484/2021 R. Gen. Aff. Cont.
assegnata in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 12 maggio
2025,
TRA
c.f.: nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.12.1978 ed ivi residente, alla Via Truglio, n. 12/A, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) alla Via Gaetano Di Biasio, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Angelosanto (c.f.: ) dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
c.f.: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
23.10.1973, domiciliata in Anacapri (NA) alla Via Vignola, n. 3,
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Alessandro Scarlatti, n. 67, presso lo studio degli Avv.ti Giovan Battista Riccio (c.f.: ) CodiceFiscale_4
e (c.f.: ) dai quali è rappresentata e CP_2 CodiceFiscale_5
Pag. 1 difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
E
Avv. , c.f.: e nato a CP_3 CP_4 CodiceFiscale_6
Napoli il 12.09.1973, nella qualità di curatore speciale dell'interdetto
(c.f.: nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_7
18.11.1972 ed ivi domiciliato alla Via Truglio, n. 12/B, elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla Via A. Diaz, n. 180/B, presso il proprio studio e rappresentato e difeso da sé medesimo.
- CONVENUTO
Oggetto: divisione di beni caduti in successione ereditaria.
Conclusioni: nelle note in sostituzione di udienza con scadenza il 20 febbraio
2025 il procuratore dell'attrice ha così concluso “A) si riporta alle
osservazioni alla CTU del CTP dott. siccome si è costituita una Per_1
società di fatto tra gli eredi, chiede… di estendere l'incarico dell'ausiliario
all'accertamento dei frutti civili maturati sin dalla data di apertura della
successione sulla base dei documenti richiesti o anche già depositati con la
seconda memoria istruttoria… B) chiede l'ammissione di tutti i mezzi
istruttori formulati nella propria memoria istruttoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.,
vecchia formulazione… (documenti; CTU;
ordine di esibizione dei documenti
nel possesso esclusivo della… dall'apertura della Persona_2
successione fino all'attualità; C) chiede l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate nell'atto di citazione introduttivo di lite, come precisate, all'esito
della conciliazione e divisione parziale intervenuta tra le parti in corso di
causa, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c…. “Voglia (il) Tribunale
adito, previo accertamento dei fatti esposti negli atti di causa, e previa esatta
Pag. 2 ricostruzione dell'asse ereditario relitto alla… anche Persona_3
mediante formulazione di ordine di esibizione documentale alla parte
convenuta… e ai terzi, ed in accoglimento della domanda CP_1
attrice: ammettere una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla
ricostruzione nella sua esatta consistenza della massa ereditaria (in cui è
caduta anche l'azienda nel suo complesso e relativi frutti maturati
dall'apertura della successione fino alla data della divisione disposta dal
giudicante, nonché le somme eventualmente riscosse dalla… CP_1
e cadute nella successione), con indagine estesa presso gli Enti e i depositari
indicati in atti e competenti, e previa presentazione della dichiarazione di
successione integrativa secondo i valori accertati dall'ausiliario e
regolarizzazione dell'azienda caduta in successione…; formare le quote di
rispettiva spettanza, e procedere alla divisione dell'asse ereditario della de
cuius tra i coeredi per la quota di 1/3 (un terzo) ciascuno;
attribuire a Pt_1
parte attrice, i beni costituenti la quota di 1/3 dell'intero asse
[...]
ereditario, con ogni pronunzia consequenziale per legge prevista per rendere
effettiva l'attribuzione domandata…; D) all'esito, chiede la decisione della
causa con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vecchia
formulazione, per il deposito delle comparse conclusionali e repliche”. Vinte
le spese di lite.
I procuratori della convenuta “preliminarmente si CP_1
riportano a tutto quanto dedotto, chiesto ed eccepito con le difese agli atti
nonché nei verbali di causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate; impugnano e contestano, ancora una volta le avverse deduzioni
nonché la relazione del CTU dott. In particolare, fanno rilevare Per_4
Pag. 3 nuovamente al Magistrato che l'elaborato peritale presenta rilievi di criticità
tali da non consentire di poter addivenire alla giusta ed equa stima
dell'azienda . In merito gli esponenti si riportano alle puntuali Persona_3
osservazioni del proprio consulente dott. in atti, nonché a quanto Per_5
dedotto nel precedente verbale di udienza del 26.9.2024, chiedendo
nuovamente al Giudice di Voler valutare di convocare a chiarimenti il CTU
al fine di porre al Professionista il quesito integrativo ivi indicato. In ogni
caso, gli esponenti insistono, ancora una volta, per l'integrale accoglimento
delle osservazioni del proprio consulente e pertanto per la diversa stima
dell'azienda da quantificarsi in euro197.925, con il ramo Persona_3
monopoli ed in euro 84.843 senza ramo monopoli”.
Per il convenuto , in persona del curatore speciale Parte_2
Avv. Francesco Marescalco, “1) dichiarare aperta la successione della…
, in favore del… , della… Persona_6 Persona_7 Per_2
e della… nella misura di 1/3 cadauno, quali eredi
[...] Parte_1
ab intestato;
2) dichiarare la cessazione della materia del contendere per la
parte dell'asse ereditario … limitatamente ai beni dettagliatamente indicati
nell'accordo raggiunto tra i contendenti in data 31 luglio 2023 (recte:
3.08.2023), a seguito del procedimento di mediazione… ; 3) dichiarare che
l'azienda… “ … rientra nella comunione ereditaria…; Persona_3
4) dichiarare che il valore della (detta) azienda…, al momento dell'apertura
della successione era pari ad € 400.233,96, secondo la stima compiuta dal
C.T.U. nell'elaborato peritale del 3 settembre 2024; 5) disporre, per l'effetto,
lo scioglimento della comunione ereditaria residua della (detta) azienda…; 6)
ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di
Pag. 4 ravvisata non materiale divisibilità – ove sia disposta l'attribuzione ad uno
degli altri due coeredi (considerato lo status di interdetto del… Parte_2
– condannare il coerede al quale si riterrà di attribuire l'intera
[...]
azienda, al pagamento, in favore del… dell'importo di € Parte_2
133.411,32, corrispondente ad 1/3 della stima compiuta dal C.T.U. (€
400.233,96 : 3), oltre interessi, se dovuti;
7) ordinare – in via alternativa e
subordinata - la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso
di ravvisata non materiale divisibilità – ove non sia disposta l'attribuzione ad
uno degli altri due coeredi (considerato lo status di interdetto del…
- ordinare la vendita all'incanto, con formazione Parte_2
successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti in
proporzione delle rispettive quote, tenendo conto del complessivo valore di €
400.233,96 ; 8) porre ogni spesa (ivi incluse quelle di C.T.U., già corrisposte)
a carico della massa ereditaria…; 9) in caso di contestazione che dovesse
risultare infondata, condannare la parte opponente al pagamento delle spese
e competenze di lite, da liquidare secondo i parametri contemplati nel D.M.
10 marzo 2014, n. 55 (così come integrato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147),
oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la sorella ( e il fratello ( CP_1 Parte_2
) esponendo:
[...]
- che il 06.08.2017 in Anacapri decedeva ab intestato la madre
[...]
lasciando quali eredi superstiti l'attrice ed i suoi fratelli, Persona_3
Pag. 5 e , quest'ultima tutore del primo in virtù di Parte_2 CP_1
provvedimento del 27.09.2017 del Giudice Tutelare presso questo tribunale
(proc. n. R.G. 60048/1992) e verbale di giuramento di pari data;
- che detti chiamati all'eredità - il come sopra Parte_2
rappresentato - nel possesso di beni ereditari e, quindi, eredi, conferivano al notaio in Napoli l'incarico di procedere alla redazione Persona_8
dell'inventario ex art. 484 c.c. dei beni relitti dalla comune madre;
- che dal relativo verbale del 2.10.2020 (rep. n. 33804 - racc. n. 15863)
risultava che i cespiti compresi nell'asse ereditario, all'attualità in comunione fra essi eredi e di essa istante chiedeva ora la divisione per attribuzione, erano i seguenti:
A) BENE MOBILE REGISTRATO: autoveicolo Fiat Panda tg.
DF523EH, nel possesso degli eredi;
B) BENI MOBILI:
• Denaro derivante da conti correnti:
- conto corrente bancario n. 1000/00000003924, acceso presso il
“Banco di Napoli S.p.A.”, Agenzia di Capri, avente alla data del 31 gennaio
2019 un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 4.794,29;
- conto corrente bancario n. 1000/00000002183, acceso presso il
“Banco di Napoli S.p.A., Agenzia di Capri, avente alla data del 31 gennaio
2019 un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 23.619,01;
- conto corrente postale n. 1016174052, acceso presso l'Agenzia di
Capri avente un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 13.542,05.
• Titoli depositati presso il “Banco di Napoli S.p.A.” Agenzia di
Capri:
Pag.
6 - codice XS1386003169: quantità euro 5.000,00;
- codice [...]: quantità euro 50,00;
- codice [...]: quantità euro 2.087,067;
- codice [...]: quantità euro 4.999,00;
- codice [...]: quantità euro 2.984,673;
- codice [...]: quantità euro 1.999,00;
- codice [...]: quantità euro 21.697,47;
- codice IG005143976: quantità euro 3.999,00;
• Buoni postali:
• intestato ad essa de cuius Persona_3
- buono postale dematerializzato, emesso in data 12 gennaio 2012, del valore nominale pari ad euro 10.000,00;
• cointestati con CP_1
- buono postale n. 4139698, emesso in data 8 luglio 1998, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139712, emesso in data 11 agosto 1998, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139732, emesso in data 22 settembre 1998, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139796, emesso in data 13 novembre 1998, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
Pag.
7 - buono postale n. 4655213, emesso in data 20 novembre 1998, del valore pari ad euro 1.032,91, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa CP_1
[...]
- buono postale n. 4655239, emesso in data 23 marzo 1999, del valore nominale pari ad euro 1.032,91, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139818, emesso in data 4 febbraio 1999, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139819, emesso in data 4 febbraio 1999, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 7459420, emesso in data 13 novembre 2000, del valore nominale pari ad euro 516,46, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
per complessivi euro 18.075,96, incassati interamente e, dunque,
illegittimamente, dalla convenuta in quanto, essendo tali citati CP_1
n. 9 buoni cointestati con la de cuius, il rimborso doveva essere eseguito con quietanza degli altri due aventi diritto e germani, ossia l'istante Pt_1
e l'altro convenuto , e perché, sempre per effetto di
[...] Parte_2
tale cointestazione, tale importo si apparteneva per il 50% alla de cuius, per cui la somma dimidiata che a questa spettava andava compresa nell'asse ereditario e divisa secondo la quota di 1/3 ad ognuno dei tre coeredi;
- buono postale n. 3399876, emesso in data 10 marzo 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
Pag.
8 - buono postale n. 3750116, emesso in data 10 marzo 2004, del valore nominale pari ad euro 1.000,00;
- buono postale dematerializzato, emesso in data 9 luglio 2014, del valore nominale pari ad euro 60.000,00;
• cointestato con e con l'attrice : Parte_2 Parte_1
- buono postale n. 561233, emesso in data 18 novembre 2000, del valore nominale pari ad euro 51,65;
• cointestati con essi e CP_1 Parte_2
- buono postale n. 3399788, emesso in data 10 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399789, emesso in data 10 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399790, emesso in data 10 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399800, emesso in data 30 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399801, emesso in data 30 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399802, emesso in data 30 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
• cointestati con esso (solo) Parte_2
- buono postale n. 3399875, emesso in data 10 marzo 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3750117, emesso in data 10 marzo 2004, del valore nominale pari ad euro 1.000,00;
Pag.
9 - buono postale n. 10003866, emesso in data 12 ottobre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10003867, emesso in data 12 ottobre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10765850, emesso in data 10 dicembre 2004, del valore nominale pari ad euro 100,00;
- buono postale n. 10003888, emesso in data 10 dicembre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10003889, emesso in data 10 dicembre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10003890, emesso in data 10 dicembre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399862, emesso in data 12 aprile 2005, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10079667, emesso in data 6 settembre 2007, del valore nominale pari ad euro 500,00;
- buono postale n. 10079668, emesso in data 6 settembre 2007, del valore nominale pari ad euro 500,00;
- buono postale n. 10079669, emesso in data 6 settembre 2007, del valore nominale pari ad euro 500,00;
- buono postale n. 13262871, emesso in data 6 settembre 2007, del valore nominale pari ad euro 1.000,00;
- buono postale n. 10812766, emesso in data 29 novembre 2007, del valore nominale pari ad euro 2.500,00;
- buono postale n. 10607246, emesso in data 18 aprile 2008, del valore
Pag. 10 nominale pari ad euro 500,00;
- buono postale n. 12464882, emesso in data 20 maggio 2008, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 12464883, emesso in data 20 maggio 2008, del valore nominale pari ad euro 250,00;
• cointestati con e l'attrice : CP_1 Parte_1
- buono postale n. 74174272, emesso in data 9 settembre 2014, del valore nominale pari ad euro 13.000,00;
- buono postale n. 74174280, emesso in data 22 settembre 2014, del valore nominale pari ad euro 6.000,00;
- buono postale n. 74174292, emesso in data 7 ottobre 2014, del valore nominale pari ad euro 5.600,00;
- buono postale n. 74174323, emesso in data 20 novembre 2014, del valore nominale pari ad euro 20.000,00.
• Denaro derivante da due libretti postali accesi entrambi presso
Agenzia Postale di Capri (NA) e precisamente:
- libretto - non rinvenuto - n. 6859806 avente alla data del 31 gennaio
2019 un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 134,84;
- libretto n. 39211706, avente alla data del 31 gennaio 2019 un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 4.167,18;
• Fondi presso BancoPosta Fondi S.p.a. SGR con quote del valore complessivo di euro 6.465,21 (€ 2.043,99 + € 2.068,62 + € 1.316,09 + €
1.036,51);
- che tutti tali beni mobili e il predetto bene mobile registrato, i cui documenti cartolari erano nel possesso esclusivo di CP_1
Pag. 11 dovevano essere divisi in ragione di 1/3 ciascuno e attribuiti agli aventi diritto;
- che, inoltre, in vita, la de cuius era titolare di un'attività di rivendita di tabacchi e generi di monopolio, nonché di commercio al dettaglio di articoli per fumatori, di ricevitoria del lotto e di una serie di attività accessorie (p. iva:
e iscritta presso la CCIAA di Napoli al n. 859298 del REA) P.IVA_1
esercitata in Anacapri alla Via Giuseppe Orlandi, caduta anch'essa nell'asse ereditario;
- che il patrimonio aziendale risultante dal libro cespiti era costituito da € 29.126,12 per Immobilizzazioni Materiali (€ 1.860,00 + € 17.324,64 + €
2.923,54 + € 5.017,94 + € 2.000,00); € 221.630,87 per Immobilizzazioni
Immateriali (di cui € 190.114,79 per avviamento 2012 e € 31.516,08 per appalto novennale) ed € 13.665,00 per Rimanenze al 31.12.2016; che le rimanenze inerenti alle attività di monopolio non erano state dichiarate e che il valore aziendale andava integrato con i redditi maturati dall'esercizio 2017
in poi e con il valore di avviamento;
- che al decesso della de cuius avrebbe dovuto seguire la presentazione di inizio attività per la comunione con la conseguente creazione di una società
di fatto da regolarizzarsi entro un anno dalla morte, laddove la convenuta presentava, invece, una dichiarazione di inizio attività come CP_1
ditta individuale, affermandosi illegittimamente unica erede, e che, allo stesso modo essa presentava una S.C.I.A. di cessazione dell'azienda ” Persona_3
e l'apertura dell'azienda ”. CP_1
- che il 28 giugno 2021 veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo, in quanto , in proprio e nella qualità di tutore CP_1
Pag. 12 del , pur regolarmente convocata risultava assente come da Parte_2
verbale di mediazione negativo del 28.06.2021 e che, nonostante le richieste di essa istante, tese a provvedere alla divisione ereditaria, alla regolarizzazione dell'azienda e alla dichiarazione di successione, la medesima rimaneva inadempiente.
L'attrice ha, quindi, concluso in citazione chiedendo:
- di ordinare a di reintegrare nell'asse ereditario il CP_1
50% del controvalore dei buoni postali illegittimamente incassati, oltre interessi maturati e maturandi;
- di formare - previa ricostruzione della esatta consistenza della massa ereditaria (in cui è caduta anche l'azienda nel suo complesso e le somme incassate presso i depositari da dopo la morte della de cuius, CP_1
e relativi frutti, e previa presentazione della dichiarazione di successione secondo i valori accertati e alla regolarizzazione dell'azienda caduta in successione ( ) - le quote di rispettiva spettanza e Persona_3
procedere alla divisione dell'asse ereditario tra essi coeredi per la quota di 1/3
ciascuno con ogni pronunzia consequenziale per legge prevista per renderne effettiva l'attribuzione. Vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 1° settembre
2022, si è costituita in giudizio , la quale, in via preliminare, CP_1
ha precisato di non opporsi alla divisione dell'asse ereditario della de cuius e,
di conseguenza, allo scioglimento della comunione all'attualità esistente tra i coeredi, e non ha contestato l'elenco dei beni singolarmente descritti nei verbale del 2.10.2020 di cui all'inventario ex art. 484 c.c. redatto dal notaio in Napoli (ossia l'autovettura Fiat Panda tg. DF523H e il denaro Persona_8
Pag. 13 derivante da conti correnti, titoli, buoni postali - di cui alcuni intestati alla sola
de cuius ed altri cointestati alla medesima e ad uno o più figli - e da n. 2
libretti postali e l'ulteriore voce di attivo consistente nei fondi presso Banco
Posta Fondi di cui al secondo verbale di inventario del 27.04.2021 – rep. n.
34491 - racc. n. 16119).
La predetta convenuta ha, invece, impugnato la prospettazione del
relictum sul quale, secondo l'attrice, andavano calcolate le quote di spettanza di essi eredi;
negato di essere in possesso di “documenti cartolari” relativi a non meglio precisati “residui beni mobili” e, infine, di essersi attivata e prodigata, in seguito al decesso della madre, al fine di tentare di espletare tutte le incombenze e formalità conseguenti alla perdita familiare patìta e di addivenire, quanto prima, ad una divisione consensuale dell'attivo ereditario,
che avrebbe almeno evitato la sopportazione di inutili spese anticipate esclusivamente da essa medesima.
A tale riguardo, la convenuta ha rappresentato che, nonostante i ripetuti solleciti, non si era potuto procedere alla rottamazione del menzionato autoveicolo a causa della ingiustificata indisponibilità di parte attrice a prestare il necessario consenso, così come senza seguito era rimasta la propria richiesta rivolta alla istante di provvedere quanto prima alla presentazione della dichiarazione di successione che avrebbe, almeno, consentito lo svincolo delle somme giacenti presso i rispettivi Istituti;
Relativamente, invece, all'azienda in Anacapri (NA) alla Via G.
Orlandi n. 146, di era titolare la de cuius, la quale l'aveva esercitata mediante la ditta individuale , ha dedotto che, in mancanza di Persona_3
accordo tra le parti, al fine di procedere a una valutazione del bene si era reso
Pag. 14 necessaria la nomina di due diversi consulenti, il dott. commercialista indicato da essa convenuta e il dott. commercialista Persona_9
indicato dall'attrice, le cui perizie costituivano, Persona_10
rispettivamente, l'allegato A e l'allegato B al predetto secondo verbale di inventario del 27.04.2021.
Dalla lettura dell'elaborato peritale del proprio consulente, ha proseguito, era emerso che il ramo di azienda inerente all'attività principale di monopoli non poteva cadere in successione, in quanto trasmesso ad essa medesima per continuità nella sua qualità di coadiutore della de cuius e che,
pertanto, al momento del decesso della comune madre, il complesso dei beni aziendali che poteva cadere in successione era quello esclusivamente riferibile alla parte “dolciaria” ovverosia al ramo di azienda (relativo alla vendita di prodotti alimentari classici di una tabaccheria cioè caramelle, cioccolatini,
biscotti, etc.) che affiancava residualmente la vendita di generi di monopoli.
Invero, ha argomentato, tale attività principale di CP_1
vendita di generi di monopoli era stata esercitata per oltre dieci anni dalla de
cuius giusta licenza/autorizzazione, con vigenza dal 17.01.2012 al
31.12.2020, n. 432 del 23.11.2011 (tipo 023 - generi di monopolio) rilasciata dall' ex lege n. 1293/1957, che all'art. 28 consente “la presenza CP_5
nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a
coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti” e prevede che “in caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto
almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la
rivendita stessa a trattativa privata” con l'Amministrazione, al fine di salvaguardare la continuità della gestione nell'ambito familiare, aggiungendo
Pag. 15 che, come previsto dalla legge n. 331/1990, in caso di morte del titolare il coadiutore può chiedere di subentrare nel contratto stipulato dal precedente gestore per tutto il tempo mancante alla sua naturale scadenza, il che escludeva che in caso di vacanza della rivendita potessero sic et simpliter
subentrare gli eredi del titolare della concessione. Ebbene, essa convenuta, a seguito di apposita istanza, con comunicazione del 17.01.2012
veniva nominata dall' coadiutore nella rivendita di generi di Pt_3
monopolio gestita dalla madre e al suo decesso aveva regolarmente chiesto di subentrarvi presentando una SCIA di inizio attività ditta individuale CP_1
(p. iva con invio telematico del 16.10.2017) e una
[...] P.IVA_2
SCIA di cessazione attività ditta individuale “ (p. iva Persona_3
con invio telematico del 7.11.2017). P.IVA_1
In definitiva, la ditta “ non cadeva nell'asse Persona_3
ereditario, con la conseguenza che risultavano inconferenti anche le voci indicate dall'attrice per il calcolo del suo valore che, a suo dire, andavano prese in considerazione, attrice che, oltretutto, aveva depositato una nota di richiesta di accesso agli atti a fronte della quale l' Controparte_6
le aveva evidenziato che “la rivendita di generi di monopoli e la ricevitoria
Lotto sono concessioni statali che, in quanto tali, non possono concorrere
alla ricostruzione di un asse ereditario… Si precisa, infine, che a decorrere
dal 10/01/2018, le concessioni in oggetto sono state assegnate, ex art. 28
della legge n. 1293/57, al coadiutore regolarmente autorizzato, alla…
”. Persona_11
ha, infine, puntualizzato che per la ricostruzione della CP_1
massa ereditaria e la successiva formazione delle quote di spettanza andavano
Pag. 16 considerati i pesi e debiti ereditari e, cioè, il cd. passivo ereditario, gravante
pro quota sulle parti eredi, costituito dalle spese e pagamenti cui aveva provveduto essa sola e che, pertanto, le andavano rimborsati per la parte eccedente la propria quota di debito a suo onere, quantificandoli in complessivi € 51.163,45 (di cui € 4.720,00 per mod. F24 quietanzati;
€ 294,55
per pagamenti delle utenze della ditta;
€ 14.914,48 per Persona_3
debiti della ditta materna relative a Lis, Lottomatica e Ecomap;
€ 9.051,61 per spese varie;
€ 5.926,38 per fatture conto/acquisti; € 7.477,30 per spese funebri della de cuius; € 7.918,24 per spese medico-legali e di assistenza legale;
€
469,88 per spese relative all'autoveicolo Fiat Panda tg. DF523EH ed € 391,01
per pagamenti delle utenze della defunta).
ha, dunque, chiesto di accertarsi il valore dell'asse CP_1
ereditario della de cuius e il valore delle quote di spettanza dei coeredi, essi germani e di accertarsi il CP_1 Parte_2 Parte_1
valore dei debiti e pesi dell'asse ereditario gravanti sui essi coeredi in proporzione alle rispettive quote di spettanza;
di accertarsi il valore dei debiti e pesi dell'asse ereditario della de cuius pagati in via esclusiva da essa coerede convenuta e l'importo dovutogli dai suoi coeredi germani a titolo di rimborso della parte di debito da essa pagata in eccedenza rispetto all'importo dovuto;
di conseguenza, di ridursi in proporzione le quote di spettanza dei suoi coeredi con contestuale accrescimento della propria quota spettante in misura pari al valore accertato in corso di causa.
Il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 2.09.2022, si è
costituito in giudizio anche a mezzo del suo curatore Parte_2
Pag. 17 speciale , il quale ha preliminarmente eccepito che Controparte_7
il tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 era stato espletato a contradittorio non integro, in quanto la convenuta , CP_1
invitata nella sua duplice qualità di erede e di tutrice del , Parte_2
non avrebbe potuto, né poteva assumere determinazioni in merito alla posizione, di adesione o meno, del fratello coerede del quale aveva, peraltro,
la rappresentanza legale.
Nel merito, il convenuto ha rappresentato la necessità di ricostruire l'asse ereditario e chiesto, quindi, di pronunciarsi lo scioglimento della comunione con la determinazione del valore spettante a ciascuno dei condividenti;
di ordinarsi la vendita all'incanto in caso di indivisibilità del compendio ereditario per poter accertare le rispettive quote;
di porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di contestazione che dovesse risultare infondata, condannare la parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza in prosieguo del 21.09.2023, veniva disposta la rinnovazione della mediazione e le parti con verbale di conciliazione del
3.08.2023 si accordavano per la regolarizzazione della cessazione dalla circolazione dell'autovettura Fiat Panda tg. DF523EH (“Le parti
concordavano altresì di autorizzare… alla rottamazione CP_1
dell'autoveicolo… non avente alcun valore commerciale”; per i rimborsi dei debiti ereditari per le quote di spettanza di e in Pt_1 Parte_2
favore della germana , la quale ne aveva anticipato gli esborsi CP_1
(“( C)… e si impegnano a rimborsare Parte_1 Parte_2
alla… ciascuna in proporzione alla propria quota, le spese CP_1
da quest'ultima pagate in eccedenza…” cui sono “da aggiungersi gli importi
Pag. 18 corrisposti per l'acquisizione della documentazione occorrente per la
presentazione e successivo invio della dichiarazione di successione…”); per i rimborsi pro quota in favore di e da parte Parte_1 Parte_2
di per i buoni postali fruttiferi dalla medesima riscossi dopo il CP_1
decesso della comune madre (“D)… si impegna a rimborsare CP_1
a… e quanto incassato in eccedenza, Parte_1 Parte_2
rispetto alla quota di spettanza, da calcolarsi al 50% dei buoni postali
cointestati con la defunta… oggetto di rimborso anticipato
dell'11.11.2017…” e per la divisione tra essi coeredi dei depositi bancari e postali (“Le parti altresì… si impegnano da attivare le procedure di
riscossione presso i depositari mediante consegna dei titoli in possesso ed a
cooperare in buona fede per il pronto e puntuale incasso del controvalore di
tutti i titoli di deposito…”), con conseguente prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione sugli altri beni.
All'udienza del 21.09.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e, depositate le relative memorie, fallito il tentativo di bonaria composizione totale della controversia esperito dal tribunale all'udienza dell'l.02.2024, con ordinanza resa a scioglimento di riserva il
29.02.2024 “ritenuta allo stato non ammissibile l'ordine di esibizione (ex art. 210 c.p.c.) avanzato dall'attrice considerato, da un lato, che gran parte della
documentazione appare già in atti ed è stata utilizzata dal CTP della
medesima mentre per il resto l'indicazione appare generica non essendo
neppure certo che i documenti siano in possesso della convenuta CP_1
, veniva disposta C.T.U. tecnica con la nomina del dott.
[...]
commercialista affinché, sulla base della documentazione Controparte_8
Pag. 19 in atti, rappresentasse quale fosse il valore dell'azienda “ ” al Persona_3
momento dell'apertura della successione, effettuando due conteggi, uno considerando tutte le attività esercitate e l'altro escludendo quelle legate al cd.
ramo monopoli.
Depositato l'elaborato peritale in data 3.09.2024, all'udienza del
20.02.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
dove le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte, il giudicante ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, quindi, di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali
(fino al 22.04.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 12.05.2025).
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è sicuramente procedibile avendo le parti esperito la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, co. 1, D.lvo 28/2010 e succ.ve modifiche.
Anzi, in sede di mediazione le parti hanno parzialmente conciliato la lite con il verbale di conciliazione sottoscritto da tutte le parti e depositato dalla difesa di il 18 settembre 2023. Parte_2
Occorre, quindi, in primis comprendere quale parte della lite non è
stata conciliata. Invero, il punto B) a pagina 3 del detto verbale contiene alcuni errori di battitura a causa della presenza di parentesi aperte ma non chiuse che ne rendono non agevole la comprensione.
Tuttavia, in base al comportamento processuale successivo delle parti,
che esaminano nei loro scritti esclusivamente la questione della azienda materna e non altro, ed il riferimento “all'inventario del notaio dott. Per_8
da intendersi ad entrambi i verbali, quello del 20 ottobre 2020 e quello
[...]
Pag. 20 del 27 aprile 2021 (nel quale sono stati inseriti all'art. 7 i fondi Banco Posta
Fondi Sgr non citati nel primo verbale), si può affermare che la conciliazione ha riguardato come si legge nel citato punto B) “…tutti i beni mobili indicati
nell'inventario del notaio dott. , fatta eccezione per l'azienda, Persona_8
oggetto del giudizio in corso e dell'autovettura in quanto rottamata” mentre per i rimborsi IRPEF si può interpretare il relativo passo dell'accordo, alla luce anche della frase successiva nella quale si legge che “…le Parti si
impegnano a collaborare onde espletare tutte le pratiche necessarie per la
liquidazione dei conti correnti bancari e postali e dei suindicati rimborsi
IRPEF”, nel senso che anche per questi è stato già raggiunta l'intesa di dividerli in parti eguali una volta ottenuta la relativa liquidazione dall'amministrazione finanziaria. Pertanto, quanto alla frase a pag. 6 dove si legge che le parti “dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte e di non
aver più nulla a pretendere per nessuna ragione o titolo direttamente o
indirettamente collegato ai fatti della presente procedura, salvo quanto detto
relativamente all'azienda a nome del cuius e alle voci non espressamente
definite in questa sede per la quale andrà avanti il giudizio”, si deve ritenere che il riferimento alle “voci non espressamente definite” sia soltanto una clausola di chiusura e salvaguardia per altre eventuali attività della successione materna che potrebbero emergere in futuro.
Il giudizio, quindi, prosegue unicamente per l'azienda.
Deve, comunque, da un lato, sulla base del certificato di morte, essere dichiarata l'apertura della successione di , codice fiscale Persona_3
, nata a [...] il 1° febbraio 1950, con C.F._8
ultimo domicilio in Anacapri (NA) alla Via Li Campi n. 13, deceduta ab
Pag. 21 intestato il 6 agosto 2017 in Anacapri.
Ai sensi dell'art. 566 c.c. , e figli della de Pt_1 CP_1 Pt_2
cuius, come da documentazione anagrafica in atti, concorrono in parti eguali alla successione della madre.
e hanno accettato tacitamente l'eredità materna CP_1 Pt_1
proponendo e resistendo in questo giudizio nella dichiarata qualità di erede della madre mentre interdetto, ha accettato con beneficio di Pt_2
inventario in data 12 aprile 2018 giusta autorizzazione del Tribunale di Napoli
del 21722 marzo 2018 cron. 1184/2018, rg. 2507/2018.
Ciò premesso può essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere avendo gli eredi trovato in sede di mediazione obbligatoria un accordo sulla divisione di tutti i beni caduti in successione ad eccezione per l'appunto dell'azienda materna.
Il giudizio di divisione, pertanto, prosegue per l'esame della domanda di scioglimento della comunione sull'azienda caduta in successione.
Invero, alla sua morte gestiva in forma di ditta Persona_3
individuale una “rivendita di generi di monopolio, commercio al dettaglio
articoli per fumatori, ricevitoria del lotto, ma anche annessa attività
accessoria di prodotti alimentari consentiti ai generi di monopolio” con sede operativa in Anacapri alla Via G. Orlandi, n. 146.
L'attività in esame aveva in dotazione la licenza/autorizzazione concessa dalla A.A.M.S. (monopoli) avente numero 432 del 23.12.2011. La
ditta individuale in esame cessava la sua attività con comunicazione alla
CCIAA di Napoli in data 11.12.2017, per decesso della titolare Persona_3
(avvenuto in data 06.08.2017).
[...]
Pag. 22 Al momento dell'apertura della successione tra i beni, sui quali si è
formato la comunione ereditaria tra i tre fratelli, vi era, quindi, anche l'azienda, cioè il complesso dei beni organizzati da per Persona_3
l'esercizio della sua impresa.
Sulla circostanza che l'azienda sia caduta in successione non vi è
contestazione tra le parti. La divergenza, invece, sussiste in ordine al contenuto dell'azienda ereditaria se, cioè, debba considerarsi caduta in successione l'azienda nella sua totalità comprensiva anche del ramo che in corso di giudizio è stato definito il cd. ramo PO sale ed altri CP_9
beni per la cui rivendita è necessaria la licenza statale (oltre alla attività di ricevitoria dei giochi) – o esclusivamente la parte dell'azienda riguardante la vendita di beni e servizi diversi da quelli appartenenti al monopolio dello
Stato.
Ritiene il giudicante che l'azienda caduta in successione alla morte della madre delle parti in causa debba essere considerata nella sua interezza,
con esclusione, comunque, delle licenze amministrative che sono beni non commerciabili.
Sul punto si concorda e si richiama quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione richiamata dall'attrice, la n. 11402 del 2002 della
Seconda sezione civile.
Si legge nella predetta sentenza: “Osserva la Corte, con riguardo al
primo motivo, che il giudice di appello, nel confermare le statuizioni del
tribunale di Velletri, ha esattamente ritenuto che la rivendita di tabacchi in
Lariano, della quale era titolare il de cuius in quanto CP_10
complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività commerciale
Pag. 23 (azienda), cui corrisponde evidentemente un determinato valore patrimoniale,
"quanto meno come somma dei valori di mercato dei singoli beni che la
compongono, dedotti i debiti" (così in sentenza), costituiva indubbiamente,
nel caso che ne occupa, una componente dell'asse - ereditario del predetto
a nulla rilevando che successivamente al decesso dello stesso, CP_10
avvenuto il 14-6-1977, e, quindi, all'epoca dell'apertura della successione, la
"gerenza provvisoria" della rivendita era stata assunta, a seguito della
"volturazione" della relativa concessione, dal coniuge superstite Per_12
. E ciò per l'assorbente considerazione che la gestione dell'"azienda"
[...]
da parte di altro soggetto, a tanto autorizzato dalla competente autorità,
trattandosi di vendita di generi di monopolio, non ha comportato
automaticamente il trasferimento dei beni costituenti l'azienda dal patrimonio
del defunto a quello della (nuova concessionaria) . In altri CP_10 Per_12
termini, la intestazione della concessione amministrativa per la vendita di
generi di monopolio ad altro soggetto in conseguenza di "volturazione", come
nel caso in esame, è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà dei
"beni" (locali, attrezzature, ecc....) a mezzo dei quali si esercita, previa
concessione amministrativa dell'autorità competente, quella determinata
attività di commercio, potendo essere trasferiti ed acquistatisi beni soltanto
nei modi espressamente stabiliti dalla legge (art. 922 c.c.). Ne deriva che ha
statuito conformemente a legge la corte territoriale, nel ritenere che la
rivendita di tabacchi di cui si discute fa parte del compendio ereditario del
defunto e che, pertanto, deve costituire oggetto di divisione tra CP_10
gli eredi, come, del resto, era stato già deciso dal tribunale”.
Nello stesso senso, sempre nel caso di tabaccheria, anche la più
Pag. 24 recente Cass. civ., Sez. II, 17/04/2023, n. 10095.
D'altronde, la concorrenza del cd. ramo monopoli a determinare il valore dell'azienda è regola applicata anche dalla giurisprudenza tributaria in materia di imposta di registro secondo cui: “In tema di cessione d'azienda
deve essere considerato nel valore della stessa, per la determinazione della
base imponibile dell'imposta di registro, e calcolato secondo i parametri
dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'avviamento commerciale,
ossia la capacità di profitto dell'azienda trasferita: tale principio opera anche
nell'ipotesi di aziende esercenti la rivendita di generi di monopolio, rispetto
alle quali il divieto di cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e
speciali ex art. 31 della l. n. 1293 del 1957, non impedisce la cessione
dell'intero complesso aziendale nel quale è ubicata la tabaccheria che sarà
valida sino all'eventuale revoca della concessione amministrativa” (Cass.
25448 2018).
Che si possa procedere alla cessione dell'intera azienda in favore di terzi, comprensiva del cd. ramo (ma non ovviamente anche della CP_6
licenza di rivendita e/o di ricevitoria, che è, si ripete, una concessione amministrativa come tale incommerciabile), emerge anche dal secondo comma dello stesso art. 31 appena citato (“Quando si verifichi cessione
dell'azienda di cui la rivendita fa parte e del locale ov'essa è ubicata,
l'amministrazione può consentire che il rivenditore rinunzi alla gestione ed il
cessionario consegua l'assegnazione della rivendita a trattativa privata,
obbligandosi a corrispondere per una sola volta all'amministrazione un
sopracanone di cessione”) nonché dalla lettura del regolamento di esecuzione della legge 1293/1957, cioè dal DPR 14 ottobre 1958, n. 1074, che all'art. 69
Pag. 25 (Condizioni da osservarsi per le cessioni delle rivendite) prevede che l'assegnazione delle rivendite da parte dell'Ispettorato Compartimentale è
subordinata alla condizione “che la cessione dell'azienda di cui la rivendita fa
parte e la disponibilità da parte del cessionario del locale ove essa è ubicata
risultino da atti aventi data certa”. Pertanto, si ricava da queste norme che la cessione dell'azienda di cui fa parte la rivendita può e deve essere stipulata prima della nuova assegnazione della rivendita ma l'assetto definitivo del programma negoziale prefigurato dalle parti private potrà trovare attuazione solo con l'assegnazione della licenza al cessionario, atto che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione finanziaria.
In questo senso va letta l'affermazione contenuta nella nota del 27
settembre 2019 dell'Ufficio PO presente nella produzione dell'attrice laddove si legge che “sia la rivendita generi di monopolio che la ricevitoria
Lotto sono concessioni statali che, in quanto tali, non possono concorrere
alla ricostruzione di un'asse ereditario”. La “rivendita” o la “ricevitoria” non possono cadere in successione perché concessioni statali ma nulla vieta che possa cadere in successione l'azienda di cui la rivendita e la ricevitoria facciano parte.
Pertanto, se ciò avviene inter vivos, non vi sono motivi per negare che il trasferimento dell'azienda, comprensivo del cd. ramo che la CP_6
compone, inteso come complesso organizzato di beni per l'esercizio dell'attività di rivendita di beni e servizi appartenenti ai di Stato (e CP_6
di ricevitoria), avvenga anche in caso di successione ereditaria per il decesso del suo titolare ed in favore degli eredi di quest'ultimo.
Affermato, quindi, che è caduta in successione l'azienda nella sua
Pag. 26 totalità comprensiva di entrambi i “rami” secondo la tesi dell'attrice e del convenuto , occorre soffermarsi su altro aspetto riguardante Parte_2
il criterio di determinazione del valore di questa azienda ai fini successori.
Non è contestato ed emerge anche dalla documentazione prodotta che l'azienda in questione non è mai stata gestita dopo la morte della madre da e da (o da chi per lui). L'unica che ha gestito l'azienda Pt_1 Pt_2
dopo la morte della madre e lo ha fatto in proprio, senza consenso espresso o tacito degli altri due coeredi, è stata la convenuta che aveva anche il CP_1
titolo di coadiutrice della madre per effetto di autorizzazione rilasciata il 17
gennaio 2012 dai CP_6
Agli atti vi è la SCIA del 16.10.2017 per inizio attività commerciale della ditta nei medesimi locali ove la madre gestiva la CP_1
tabaccheria/ricevitoria e vi è inoltre la SCIA del 7.11.2017 presentata sempre dalla convenuta per cessazione dell'attività di generi di monopoli condotta dalla madre a causa della sua morte. Infine, vi è la licenza rilasciata dall'amministrazione dei del 6 aprile 2018 in favore di CP_6 Per_13
per la gestione della rivendita di tabacchi negli stessi locali dove
[...]
effettuava la rivendita la madre ed a questa licenza vi è allegato l'atto di obbligazione per l'assegnazione della rivendita con annessa ricevitoria del
Lotto a firma della convenuta con la quale la medesima si impegna a rispettare una serie di obblighi per subentrare nella concessione della rivendita e della ricevitoria già date in concessione alla madre.
Escluso, quindi, che l'attrice ed il fratello (o chi per lui) Pt_2
abbiano gestito l'azienda dopo l'apertura della successione materna si osserva, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che “l'azienda
Pag. 27 ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli
elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si
limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, negli elementi e
con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune, come può
avvenire nel caso di affitto dell'azienda stessa. Allorché, invece, quest'ultima
viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi interventi e con
nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, possono verificarsi due ipotesi: o
l'impresa è esercitata, d'accordo, da tutti i coeredi, i quali convengono di
continuarne l'esercizio, apportando nuovi incrementi o sviluppando i
precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso, sussistono tutti gli elementi della
società, sia pure irregolare o di fatto, e la comunione incidentale si trasforma
in società tra i coeredi, ovvero la continuazione dell'esercizio dell'impresa è
effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, ed allora la comunione
incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi -
materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione
mentre il successivo esercizio, con gli incrementi personalmente apportati dal
coerede o dai coeredi che lo effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti,
non può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti” (così Cass., sez.
II, ordinanza n. 9309 del 9 aprile 2025; conformi: Cass., sez. II, sentenza n.
10188 dell'11 aprile 2019; Cass., sez. II, sentenza n. 1366 dell'11 aprile
1975).
Più in particolare, seguendo la motivazione di Cass. 10188/2019,
occorre distinguere tra i beni ereditari (anche aziendali ma) oggetto di godimento mero e quelli oggetto di esercizio economico-produttivo. “Per i
primi, il valore venale dipende da fattori terzi (decorso del tempo, variazioni
Pag. 28 del prezzo di mercato ecc.) o da attività di amministrazione o di
miglioramento rendicontabili ai sensi dell'art. 723 c.c.; per i secondi detto
valore è, invece, la risultante dell'esercizio di un'impresa. In entrambi i casi
vi può essere un incremento di valore dell'azienda rispetto alla data di
apertura della successione, ma l'origine di tale maggiorazione è
sostanzialmente diversa, sicché solo nel primo caso questa permane acquisita
alla comunione. Tale differenza è la stessa che si apprezza tra società di
persone e comunione di godimento, come alcune risalenti pronunce di questa
Corte hanno chiarito proprio con riferimento alla comunione ereditaria
d'azienda. È stato infatti osservato che la distinzione tra società di persone e
comunione di godimento, quale risulta dal raffronto tra gli artt. 2247 e 2248
c.c., trova applicazione anche riguardo ad un'azienda compresa in un'eredità.
Conseguentemente, l'azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto
che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino
a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de
cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio
comune, come può avvenire nel caso di affitto dell'azienda stessa.
Allorché, invece, quest'ultima viene ad essere esercitata con fine
speculativo, con nuovi incrementi e con nuovi utili derivanti dal nuovo
esercizio, possono verificarsi due ipotesi: o l'impresa è esercitata, d'accordo,
da tutti i coeredi, i quali convengono di continuarne l'esercizio, apportando
nuovi incrementi o sviluppando i precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso,
sussistono tutti gli elementi della società, sia pure irregolare o di fatto, e la
comunione incidentale si trasforma in società tra i coeredi, ovvero la
continuazione dell'esercizio dell'impresa è effettuata da uno o da alcuni dei
Pag. 29 coeredi soltanto, ed allora la comunione incidentale è limitata all'azienda
come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti
al momento dell'apertura della successione mentre il successivo esercizio,
con gli incrementi personalmente apportati dal coerede o dai coeredi che lo
effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti, non può essere imputato che
al coerede o ai coeredi predetti (così, Cass. n. 1810/68, la quale precisa, poi,
che l'accertamento compiuto in proposito dal giudice di merito, involgendo
l'apprezzamento di elementi di fatto, è incensurabile in Cassazione se sorretto
da motivazione adeguata ed esente da vizi logici o errori di diritto;
in termini
del tutto analoghi, v. anche Cass. nn. 2430/73 e 1366/75)”.
Nella fattispecie, attesa la gestione esclusiva dell'azienda da parte di con lo sfruttamento dei locali già utilizzati per la medesima CP_1
attività commerciale dalla madre e con il subentro autorizzato dai CP_6
nella stessa licenza di rivendita e di ricevitoria sempre della madre, ricorre chiaramente l'ipotesi della continuazione della impresa, già del de cuius, da parte di un solo coerede. Pertanto, nessuna società di fatto tra gli eredi che possa essere regolarizzata così come richiesto dall'attrice richiamando in citazione la sentenza della Cassazione, sez. V, n. 14889/2000.
Ne deriva, in applicazione del principio di diritto richiamato nella motivazione della sentenza della Cassazione appena trascritta, che:
- le consistenze, l'avviamento (v. Cass. n. 3775/1994) e, dunque, il complessivo valore aziendale devono essere fissati, ai fini divisionali, alla data di apertura della successione (fatta salva, ovviamente, nel caso di assegnazione ad un coerede con obbligo di conguaglio in favore di quello non assegnatario, la rivalutazione per il periodo successivo, trattandosi appunto di
Pag. 30 debito di valore: cfr. Cass. n. 6931/2016);
- le spese, gli incrementi o i decrementi aziendali successivi a tale data non possono essere considerati comuni ma ascrivibili all'attività di chi le gestisce.
In sostanza, come evidenziato in dottrina, la sovrapposizione di una nuova impresa che ha tutti i caratteri di un'autonomia economica e funzionale, anche se ha assorbito il patrimonio ereditario, mentre lascia in vita gli effetti della comunione incidentale ereditaria limitatamente ai beni caduti nell'eredità, viene a sostituire all'esercizio di tale comunione, prevista dal codice al solo fine di godimento dei frutti dell'azienda ereditata, un fine speculativo proprio. Però i cespiti e gli utili conseguenti a tale nuovo esercizio non fanno venire meno i frutti della cosa comune (patrimonio ereditario) ai quali l'esercente la nuova impresa è tenuto nei confronti degli altri eredi nei limiti della quota ereditaria di costoro;
e la nuova impresa mantiene fermo il diritto agli altri alla quota dell'azienda entrata in comunione e formante la base per il nuovo e diverso esercizio.
Occorre a questo punto osservare che il mandato conferito al CTU è
stato unicamente quello di valutare l'azienda al momento dell'apertura della successione, operazione che, per quanto esposto, doveva essere necessariamente effettuata.
Dall'elaborato del CTU è emerso che l'azienda commerciale della de
cuius comprensiva del cd. ramo PO (con Persona_3
esclusione, si ripete, della licenza amministrativa) al momento dell'apertura della successione aveva un valore di € 400.233,96.
A questo importo si perviene sommando le seguenti voci:
Pag. 31 valore reddituale € 222.486,00
beni immateriali (avviam+noven) € 148.469,00
beni materiali € 15.623,96
rimanenze di merci € 13.655,00.
Il consulente di ufficio ha risposto alle osservazioni delle parti in modo esauriente;
con riguardo a quelle di parte attrice, che lamentava il mancato ragguaglio del reddito 2017, limitato al periodo sino al decesso della
[...]
, all'intero anno, il CTU ha risposto occorre valutare l'azienda a tale Per_3
data e non con valori maturati anche oltre questa data. Quanto alla mancata indicazione delle rimanenze finali, quelle dell'attività cd. accessoria, il CTU
ha chiarito che di esse, e non anche di quelle attinenti al ramo ha, CP_6
invece, tenuto conto in sede di valutazione complessiva dell'azienda.
Esprimendosi sulle consulenze di parti in atti, quelle depositate nel 2021
innanzi al notaio incaricato dell'inventario, ed in particolare su quella della convenuta , il CTU ha dichiarato di non concordare “…invece CP_1
sui valori presi a base del calcolo dal dr , che utilizza come Per_14
riferimento per il proprio calcolo, i fatturati solo dei generi accessori ,
mentre per i dati reddituali , utilizza il valore complessivo dei redditi ma che
racchiudono entrambe le attività, concludendo in maniera contraddittoria che
il valore dell'azienda senza il ramo monopoli sia di 110.727,00, dato che
tiene conto anche delle risultanze reddituali di entrambe le attività”. Quanto
alle osservazioni riguardanti l'indicazione dell'avviamento nel registro dei beni ammortizzabili che non andrebbe considerato come un valore patrimoniale ma come un costo sostenuto, il CTU ha spiegato che “appare
corretto il comportamento contabile adottato dalla ditta nel Persona_3
Pag. 32 voler imputare a valore patrimoniale nei beni ammortizzabili il valore
dell'avviamento, che, come detto, è costituito da elementi ad utilità differita,
quindi da ammortizzare in diversi anni. Per tale motivo lo scrivente, come per
gli altri beni materiali, ha considerato un valore residuale, dato dal costo
pagato per l'acquisto dell'azienda al netto degli ammortamenti effettuati.
D'altro canto, è plausibile che l'azienda cedente possa richiedere al
potenziale acquirente ai fini del valore anche quanto pagato ab origine per
l'acquisto dell'azienda al netto di quanto ammortizzato, come del resto
avviene per il novennale su cui le parti concordano nel riconoscerlo”.
Sulla base delle considerazioni del CTU, anche quelle relative alle altre osservazioni delle parti, fondate su documenti e richiami normativi, può,
quindi, fissarsi il valore dell'azienda al momento dell'apertura della successione di in euro 400.236,96. Persona_3
Come già esposto all'inizio, in virtù dell'art. 566 c.c. alla madre succedono i figli, in parti uguali, e, pertanto, a ciascuno dei tre figli spetta una quota di 1/3 della piena proprietà dell'azienda materna.
Nessuna delle parti ha allo stato chiesto l'attribuzione dell'azienda ereditaria, neppure ed hanno tutte avanzato istanza di CP_1
vendita.
Ai fini della verifica dell'ammissibilità di questa domanda e, poi, in caso di verifica positiva, per procedere alla vendita occorre, tuttavia, previa rimessione della causa sul ruolo, un approfondimento istruttorio dovendosi richiamare il CTU per valutare l'azienda all'attualità al fine di comprendere la sua consistenza ed il suo valore attuale derivante dall'attività imprenditoriale di ed a tale scopo occorre dare ingresso alle istanze istruttorie CP_1
Pag. 33 con le quali parte attrice chiedeva la produzione di una serie di documentazione contabile e fiscale e che questo giudicante aveva originariamente negato valorizzando i soli documenti contabili in grado di consentire la valutazione dell'azienda al momento dell'apertura della successione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_1 Parte_2
1) dichiara aperta la successione di , codice fiscale Persona_3
, nata a [...] il 1° febbraio 1950, CodiceFiscale_9
con ultimo domicilio in Anacapri (NA) alla Via Li Campi, n. 13, deceduta ab
intestato il 6 agosto 2017 in Anacapri;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di divisione relativamente a tutti i beni caduti in successione ad eccezione dell'azienda materna per la cui divisione il giudizio, invece, prosegue;
3) dichiara che a ciascuno dei tre eredi spetta la quota di 1/3 della piena proprietà dell'azienda materna;
4) dichiara che il valore dell'azienda materna al momento dell'apertura della successione era pari ad € 400.233,96;
5) rimette la causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza;
6) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, il 4 settembre 2025.
Il Giudice
Pag. 34 (dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 35
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa iscritta al n. 25484/2021 R. Gen. Aff. Cont.
assegnata in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 12 maggio
2025,
TRA
c.f.: nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.12.1978 ed ivi residente, alla Via Truglio, n. 12/A, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) alla Via Gaetano Di Biasio, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Angelosanto (c.f.: ) dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
c.f.: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
23.10.1973, domiciliata in Anacapri (NA) alla Via Vignola, n. 3,
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Alessandro Scarlatti, n. 67, presso lo studio degli Avv.ti Giovan Battista Riccio (c.f.: ) CodiceFiscale_4
e (c.f.: ) dai quali è rappresentata e CP_2 CodiceFiscale_5
Pag. 1 difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
E
Avv. , c.f.: e nato a CP_3 CP_4 CodiceFiscale_6
Napoli il 12.09.1973, nella qualità di curatore speciale dell'interdetto
(c.f.: nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_7
18.11.1972 ed ivi domiciliato alla Via Truglio, n. 12/B, elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla Via A. Diaz, n. 180/B, presso il proprio studio e rappresentato e difeso da sé medesimo.
- CONVENUTO
Oggetto: divisione di beni caduti in successione ereditaria.
Conclusioni: nelle note in sostituzione di udienza con scadenza il 20 febbraio
2025 il procuratore dell'attrice ha così concluso “A) si riporta alle
osservazioni alla CTU del CTP dott. siccome si è costituita una Per_1
società di fatto tra gli eredi, chiede… di estendere l'incarico dell'ausiliario
all'accertamento dei frutti civili maturati sin dalla data di apertura della
successione sulla base dei documenti richiesti o anche già depositati con la
seconda memoria istruttoria… B) chiede l'ammissione di tutti i mezzi
istruttori formulati nella propria memoria istruttoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.,
vecchia formulazione… (documenti; CTU;
ordine di esibizione dei documenti
nel possesso esclusivo della… dall'apertura della Persona_2
successione fino all'attualità; C) chiede l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate nell'atto di citazione introduttivo di lite, come precisate, all'esito
della conciliazione e divisione parziale intervenuta tra le parti in corso di
causa, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c…. “Voglia (il) Tribunale
adito, previo accertamento dei fatti esposti negli atti di causa, e previa esatta
Pag. 2 ricostruzione dell'asse ereditario relitto alla… anche Persona_3
mediante formulazione di ordine di esibizione documentale alla parte
convenuta… e ai terzi, ed in accoglimento della domanda CP_1
attrice: ammettere una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla
ricostruzione nella sua esatta consistenza della massa ereditaria (in cui è
caduta anche l'azienda nel suo complesso e relativi frutti maturati
dall'apertura della successione fino alla data della divisione disposta dal
giudicante, nonché le somme eventualmente riscosse dalla… CP_1
e cadute nella successione), con indagine estesa presso gli Enti e i depositari
indicati in atti e competenti, e previa presentazione della dichiarazione di
successione integrativa secondo i valori accertati dall'ausiliario e
regolarizzazione dell'azienda caduta in successione…; formare le quote di
rispettiva spettanza, e procedere alla divisione dell'asse ereditario della de
cuius tra i coeredi per la quota di 1/3 (un terzo) ciascuno;
attribuire a Pt_1
parte attrice, i beni costituenti la quota di 1/3 dell'intero asse
[...]
ereditario, con ogni pronunzia consequenziale per legge prevista per rendere
effettiva l'attribuzione domandata…; D) all'esito, chiede la decisione della
causa con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vecchia
formulazione, per il deposito delle comparse conclusionali e repliche”. Vinte
le spese di lite.
I procuratori della convenuta “preliminarmente si CP_1
riportano a tutto quanto dedotto, chiesto ed eccepito con le difese agli atti
nonché nei verbali di causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate; impugnano e contestano, ancora una volta le avverse deduzioni
nonché la relazione del CTU dott. In particolare, fanno rilevare Per_4
Pag. 3 nuovamente al Magistrato che l'elaborato peritale presenta rilievi di criticità
tali da non consentire di poter addivenire alla giusta ed equa stima
dell'azienda . In merito gli esponenti si riportano alle puntuali Persona_3
osservazioni del proprio consulente dott. in atti, nonché a quanto Per_5
dedotto nel precedente verbale di udienza del 26.9.2024, chiedendo
nuovamente al Giudice di Voler valutare di convocare a chiarimenti il CTU
al fine di porre al Professionista il quesito integrativo ivi indicato. In ogni
caso, gli esponenti insistono, ancora una volta, per l'integrale accoglimento
delle osservazioni del proprio consulente e pertanto per la diversa stima
dell'azienda da quantificarsi in euro197.925, con il ramo Persona_3
monopoli ed in euro 84.843 senza ramo monopoli”.
Per il convenuto , in persona del curatore speciale Parte_2
Avv. Francesco Marescalco, “1) dichiarare aperta la successione della…
, in favore del… , della… Persona_6 Persona_7 Per_2
e della… nella misura di 1/3 cadauno, quali eredi
[...] Parte_1
ab intestato;
2) dichiarare la cessazione della materia del contendere per la
parte dell'asse ereditario … limitatamente ai beni dettagliatamente indicati
nell'accordo raggiunto tra i contendenti in data 31 luglio 2023 (recte:
3.08.2023), a seguito del procedimento di mediazione… ; 3) dichiarare che
l'azienda… “ … rientra nella comunione ereditaria…; Persona_3
4) dichiarare che il valore della (detta) azienda…, al momento dell'apertura
della successione era pari ad € 400.233,96, secondo la stima compiuta dal
C.T.U. nell'elaborato peritale del 3 settembre 2024; 5) disporre, per l'effetto,
lo scioglimento della comunione ereditaria residua della (detta) azienda…; 6)
ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di
Pag. 4 ravvisata non materiale divisibilità – ove sia disposta l'attribuzione ad uno
degli altri due coeredi (considerato lo status di interdetto del… Parte_2
– condannare il coerede al quale si riterrà di attribuire l'intera
[...]
azienda, al pagamento, in favore del… dell'importo di € Parte_2
133.411,32, corrispondente ad 1/3 della stima compiuta dal C.T.U. (€
400.233,96 : 3), oltre interessi, se dovuti;
7) ordinare – in via alternativa e
subordinata - la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso
di ravvisata non materiale divisibilità – ove non sia disposta l'attribuzione ad
uno degli altri due coeredi (considerato lo status di interdetto del…
- ordinare la vendita all'incanto, con formazione Parte_2
successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli condividenti in
proporzione delle rispettive quote, tenendo conto del complessivo valore di €
400.233,96 ; 8) porre ogni spesa (ivi incluse quelle di C.T.U., già corrisposte)
a carico della massa ereditaria…; 9) in caso di contestazione che dovesse
risultare infondata, condannare la parte opponente al pagamento delle spese
e competenze di lite, da liquidare secondo i parametri contemplati nel D.M.
10 marzo 2014, n. 55 (così come integrato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147),
oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la sorella ( e il fratello ( CP_1 Parte_2
) esponendo:
[...]
- che il 06.08.2017 in Anacapri decedeva ab intestato la madre
[...]
lasciando quali eredi superstiti l'attrice ed i suoi fratelli, Persona_3
Pag. 5 e , quest'ultima tutore del primo in virtù di Parte_2 CP_1
provvedimento del 27.09.2017 del Giudice Tutelare presso questo tribunale
(proc. n. R.G. 60048/1992) e verbale di giuramento di pari data;
- che detti chiamati all'eredità - il come sopra Parte_2
rappresentato - nel possesso di beni ereditari e, quindi, eredi, conferivano al notaio in Napoli l'incarico di procedere alla redazione Persona_8
dell'inventario ex art. 484 c.c. dei beni relitti dalla comune madre;
- che dal relativo verbale del 2.10.2020 (rep. n. 33804 - racc. n. 15863)
risultava che i cespiti compresi nell'asse ereditario, all'attualità in comunione fra essi eredi e di essa istante chiedeva ora la divisione per attribuzione, erano i seguenti:
A) BENE MOBILE REGISTRATO: autoveicolo Fiat Panda tg.
DF523EH, nel possesso degli eredi;
B) BENI MOBILI:
• Denaro derivante da conti correnti:
- conto corrente bancario n. 1000/00000003924, acceso presso il
“Banco di Napoli S.p.A.”, Agenzia di Capri, avente alla data del 31 gennaio
2019 un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 4.794,29;
- conto corrente bancario n. 1000/00000002183, acceso presso il
“Banco di Napoli S.p.A., Agenzia di Capri, avente alla data del 31 gennaio
2019 un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 23.619,01;
- conto corrente postale n. 1016174052, acceso presso l'Agenzia di
Capri avente un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 13.542,05.
• Titoli depositati presso il “Banco di Napoli S.p.A.” Agenzia di
Capri:
Pag.
6 - codice XS1386003169: quantità euro 5.000,00;
- codice [...]: quantità euro 50,00;
- codice [...]: quantità euro 2.087,067;
- codice [...]: quantità euro 4.999,00;
- codice [...]: quantità euro 2.984,673;
- codice [...]: quantità euro 1.999,00;
- codice [...]: quantità euro 21.697,47;
- codice IG005143976: quantità euro 3.999,00;
• Buoni postali:
• intestato ad essa de cuius Persona_3
- buono postale dematerializzato, emesso in data 12 gennaio 2012, del valore nominale pari ad euro 10.000,00;
• cointestati con CP_1
- buono postale n. 4139698, emesso in data 8 luglio 1998, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139712, emesso in data 11 agosto 1998, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139732, emesso in data 22 settembre 1998, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139796, emesso in data 13 novembre 1998, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
Pag.
7 - buono postale n. 4655213, emesso in data 20 novembre 1998, del valore pari ad euro 1.032,91, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa CP_1
[...]
- buono postale n. 4655239, emesso in data 23 marzo 1999, del valore nominale pari ad euro 1.032,91, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139818, emesso in data 4 febbraio 1999, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 4139819, emesso in data 4 febbraio 1999, del valore nominale pari ad euro 2.582,28, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
- buono postale n. 7459420, emesso in data 13 novembre 2000, del valore nominale pari ad euro 516,46, rimborsato l'11 novembre 2017 a essa
CP_1
per complessivi euro 18.075,96, incassati interamente e, dunque,
illegittimamente, dalla convenuta in quanto, essendo tali citati CP_1
n. 9 buoni cointestati con la de cuius, il rimborso doveva essere eseguito con quietanza degli altri due aventi diritto e germani, ossia l'istante Pt_1
e l'altro convenuto , e perché, sempre per effetto di
[...] Parte_2
tale cointestazione, tale importo si apparteneva per il 50% alla de cuius, per cui la somma dimidiata che a questa spettava andava compresa nell'asse ereditario e divisa secondo la quota di 1/3 ad ognuno dei tre coeredi;
- buono postale n. 3399876, emesso in data 10 marzo 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
Pag.
8 - buono postale n. 3750116, emesso in data 10 marzo 2004, del valore nominale pari ad euro 1.000,00;
- buono postale dematerializzato, emesso in data 9 luglio 2014, del valore nominale pari ad euro 60.000,00;
• cointestato con e con l'attrice : Parte_2 Parte_1
- buono postale n. 561233, emesso in data 18 novembre 2000, del valore nominale pari ad euro 51,65;
• cointestati con essi e CP_1 Parte_2
- buono postale n. 3399788, emesso in data 10 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399789, emesso in data 10 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399790, emesso in data 10 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399800, emesso in data 30 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399801, emesso in data 30 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399802, emesso in data 30 dicembre 2003, del valore nominale pari ad euro 250,00;
• cointestati con esso (solo) Parte_2
- buono postale n. 3399875, emesso in data 10 marzo 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3750117, emesso in data 10 marzo 2004, del valore nominale pari ad euro 1.000,00;
Pag.
9 - buono postale n. 10003866, emesso in data 12 ottobre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10003867, emesso in data 12 ottobre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10765850, emesso in data 10 dicembre 2004, del valore nominale pari ad euro 100,00;
- buono postale n. 10003888, emesso in data 10 dicembre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10003889, emesso in data 10 dicembre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10003890, emesso in data 10 dicembre 2004, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 3399862, emesso in data 12 aprile 2005, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 10079667, emesso in data 6 settembre 2007, del valore nominale pari ad euro 500,00;
- buono postale n. 10079668, emesso in data 6 settembre 2007, del valore nominale pari ad euro 500,00;
- buono postale n. 10079669, emesso in data 6 settembre 2007, del valore nominale pari ad euro 500,00;
- buono postale n. 13262871, emesso in data 6 settembre 2007, del valore nominale pari ad euro 1.000,00;
- buono postale n. 10812766, emesso in data 29 novembre 2007, del valore nominale pari ad euro 2.500,00;
- buono postale n. 10607246, emesso in data 18 aprile 2008, del valore
Pag. 10 nominale pari ad euro 500,00;
- buono postale n. 12464882, emesso in data 20 maggio 2008, del valore nominale pari ad euro 250,00;
- buono postale n. 12464883, emesso in data 20 maggio 2008, del valore nominale pari ad euro 250,00;
• cointestati con e l'attrice : CP_1 Parte_1
- buono postale n. 74174272, emesso in data 9 settembre 2014, del valore nominale pari ad euro 13.000,00;
- buono postale n. 74174280, emesso in data 22 settembre 2014, del valore nominale pari ad euro 6.000,00;
- buono postale n. 74174292, emesso in data 7 ottobre 2014, del valore nominale pari ad euro 5.600,00;
- buono postale n. 74174323, emesso in data 20 novembre 2014, del valore nominale pari ad euro 20.000,00.
• Denaro derivante da due libretti postali accesi entrambi presso
Agenzia Postale di Capri (NA) e precisamente:
- libretto - non rinvenuto - n. 6859806 avente alla data del 31 gennaio
2019 un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 134,84;
- libretto n. 39211706, avente alla data del 31 gennaio 2019 un saldo creditore per capitale ed interessi di euro 4.167,18;
• Fondi presso BancoPosta Fondi S.p.a. SGR con quote del valore complessivo di euro 6.465,21 (€ 2.043,99 + € 2.068,62 + € 1.316,09 + €
1.036,51);
- che tutti tali beni mobili e il predetto bene mobile registrato, i cui documenti cartolari erano nel possesso esclusivo di CP_1
Pag. 11 dovevano essere divisi in ragione di 1/3 ciascuno e attribuiti agli aventi diritto;
- che, inoltre, in vita, la de cuius era titolare di un'attività di rivendita di tabacchi e generi di monopolio, nonché di commercio al dettaglio di articoli per fumatori, di ricevitoria del lotto e di una serie di attività accessorie (p. iva:
e iscritta presso la CCIAA di Napoli al n. 859298 del REA) P.IVA_1
esercitata in Anacapri alla Via Giuseppe Orlandi, caduta anch'essa nell'asse ereditario;
- che il patrimonio aziendale risultante dal libro cespiti era costituito da € 29.126,12 per Immobilizzazioni Materiali (€ 1.860,00 + € 17.324,64 + €
2.923,54 + € 5.017,94 + € 2.000,00); € 221.630,87 per Immobilizzazioni
Immateriali (di cui € 190.114,79 per avviamento 2012 e € 31.516,08 per appalto novennale) ed € 13.665,00 per Rimanenze al 31.12.2016; che le rimanenze inerenti alle attività di monopolio non erano state dichiarate e che il valore aziendale andava integrato con i redditi maturati dall'esercizio 2017
in poi e con il valore di avviamento;
- che al decesso della de cuius avrebbe dovuto seguire la presentazione di inizio attività per la comunione con la conseguente creazione di una società
di fatto da regolarizzarsi entro un anno dalla morte, laddove la convenuta presentava, invece, una dichiarazione di inizio attività come CP_1
ditta individuale, affermandosi illegittimamente unica erede, e che, allo stesso modo essa presentava una S.C.I.A. di cessazione dell'azienda ” Persona_3
e l'apertura dell'azienda ”. CP_1
- che il 28 giugno 2021 veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo, in quanto , in proprio e nella qualità di tutore CP_1
Pag. 12 del , pur regolarmente convocata risultava assente come da Parte_2
verbale di mediazione negativo del 28.06.2021 e che, nonostante le richieste di essa istante, tese a provvedere alla divisione ereditaria, alla regolarizzazione dell'azienda e alla dichiarazione di successione, la medesima rimaneva inadempiente.
L'attrice ha, quindi, concluso in citazione chiedendo:
- di ordinare a di reintegrare nell'asse ereditario il CP_1
50% del controvalore dei buoni postali illegittimamente incassati, oltre interessi maturati e maturandi;
- di formare - previa ricostruzione della esatta consistenza della massa ereditaria (in cui è caduta anche l'azienda nel suo complesso e le somme incassate presso i depositari da dopo la morte della de cuius, CP_1
e relativi frutti, e previa presentazione della dichiarazione di successione secondo i valori accertati e alla regolarizzazione dell'azienda caduta in successione ( ) - le quote di rispettiva spettanza e Persona_3
procedere alla divisione dell'asse ereditario tra essi coeredi per la quota di 1/3
ciascuno con ogni pronunzia consequenziale per legge prevista per renderne effettiva l'attribuzione. Vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 1° settembre
2022, si è costituita in giudizio , la quale, in via preliminare, CP_1
ha precisato di non opporsi alla divisione dell'asse ereditario della de cuius e,
di conseguenza, allo scioglimento della comunione all'attualità esistente tra i coeredi, e non ha contestato l'elenco dei beni singolarmente descritti nei verbale del 2.10.2020 di cui all'inventario ex art. 484 c.c. redatto dal notaio in Napoli (ossia l'autovettura Fiat Panda tg. DF523H e il denaro Persona_8
Pag. 13 derivante da conti correnti, titoli, buoni postali - di cui alcuni intestati alla sola
de cuius ed altri cointestati alla medesima e ad uno o più figli - e da n. 2
libretti postali e l'ulteriore voce di attivo consistente nei fondi presso Banco
Posta Fondi di cui al secondo verbale di inventario del 27.04.2021 – rep. n.
34491 - racc. n. 16119).
La predetta convenuta ha, invece, impugnato la prospettazione del
relictum sul quale, secondo l'attrice, andavano calcolate le quote di spettanza di essi eredi;
negato di essere in possesso di “documenti cartolari” relativi a non meglio precisati “residui beni mobili” e, infine, di essersi attivata e prodigata, in seguito al decesso della madre, al fine di tentare di espletare tutte le incombenze e formalità conseguenti alla perdita familiare patìta e di addivenire, quanto prima, ad una divisione consensuale dell'attivo ereditario,
che avrebbe almeno evitato la sopportazione di inutili spese anticipate esclusivamente da essa medesima.
A tale riguardo, la convenuta ha rappresentato che, nonostante i ripetuti solleciti, non si era potuto procedere alla rottamazione del menzionato autoveicolo a causa della ingiustificata indisponibilità di parte attrice a prestare il necessario consenso, così come senza seguito era rimasta la propria richiesta rivolta alla istante di provvedere quanto prima alla presentazione della dichiarazione di successione che avrebbe, almeno, consentito lo svincolo delle somme giacenti presso i rispettivi Istituti;
Relativamente, invece, all'azienda in Anacapri (NA) alla Via G.
Orlandi n. 146, di era titolare la de cuius, la quale l'aveva esercitata mediante la ditta individuale , ha dedotto che, in mancanza di Persona_3
accordo tra le parti, al fine di procedere a una valutazione del bene si era reso
Pag. 14 necessaria la nomina di due diversi consulenti, il dott. commercialista indicato da essa convenuta e il dott. commercialista Persona_9
indicato dall'attrice, le cui perizie costituivano, Persona_10
rispettivamente, l'allegato A e l'allegato B al predetto secondo verbale di inventario del 27.04.2021.
Dalla lettura dell'elaborato peritale del proprio consulente, ha proseguito, era emerso che il ramo di azienda inerente all'attività principale di monopoli non poteva cadere in successione, in quanto trasmesso ad essa medesima per continuità nella sua qualità di coadiutore della de cuius e che,
pertanto, al momento del decesso della comune madre, il complesso dei beni aziendali che poteva cadere in successione era quello esclusivamente riferibile alla parte “dolciaria” ovverosia al ramo di azienda (relativo alla vendita di prodotti alimentari classici di una tabaccheria cioè caramelle, cioccolatini,
biscotti, etc.) che affiancava residualmente la vendita di generi di monopoli.
Invero, ha argomentato, tale attività principale di CP_1
vendita di generi di monopoli era stata esercitata per oltre dieci anni dalla de
cuius giusta licenza/autorizzazione, con vigenza dal 17.01.2012 al
31.12.2020, n. 432 del 23.11.2011 (tipo 023 - generi di monopolio) rilasciata dall' ex lege n. 1293/1957, che all'art. 28 consente “la presenza CP_5
nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a
coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti” e prevede che “in caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto
almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la
rivendita stessa a trattativa privata” con l'Amministrazione, al fine di salvaguardare la continuità della gestione nell'ambito familiare, aggiungendo
Pag. 15 che, come previsto dalla legge n. 331/1990, in caso di morte del titolare il coadiutore può chiedere di subentrare nel contratto stipulato dal precedente gestore per tutto il tempo mancante alla sua naturale scadenza, il che escludeva che in caso di vacanza della rivendita potessero sic et simpliter
subentrare gli eredi del titolare della concessione. Ebbene, essa convenuta, a seguito di apposita istanza, con comunicazione del 17.01.2012
veniva nominata dall' coadiutore nella rivendita di generi di Pt_3
monopolio gestita dalla madre e al suo decesso aveva regolarmente chiesto di subentrarvi presentando una SCIA di inizio attività ditta individuale CP_1
(p. iva con invio telematico del 16.10.2017) e una
[...] P.IVA_2
SCIA di cessazione attività ditta individuale “ (p. iva Persona_3
con invio telematico del 7.11.2017). P.IVA_1
In definitiva, la ditta “ non cadeva nell'asse Persona_3
ereditario, con la conseguenza che risultavano inconferenti anche le voci indicate dall'attrice per il calcolo del suo valore che, a suo dire, andavano prese in considerazione, attrice che, oltretutto, aveva depositato una nota di richiesta di accesso agli atti a fronte della quale l' Controparte_6
le aveva evidenziato che “la rivendita di generi di monopoli e la ricevitoria
Lotto sono concessioni statali che, in quanto tali, non possono concorrere
alla ricostruzione di un asse ereditario… Si precisa, infine, che a decorrere
dal 10/01/2018, le concessioni in oggetto sono state assegnate, ex art. 28
della legge n. 1293/57, al coadiutore regolarmente autorizzato, alla…
”. Persona_11
ha, infine, puntualizzato che per la ricostruzione della CP_1
massa ereditaria e la successiva formazione delle quote di spettanza andavano
Pag. 16 considerati i pesi e debiti ereditari e, cioè, il cd. passivo ereditario, gravante
pro quota sulle parti eredi, costituito dalle spese e pagamenti cui aveva provveduto essa sola e che, pertanto, le andavano rimborsati per la parte eccedente la propria quota di debito a suo onere, quantificandoli in complessivi € 51.163,45 (di cui € 4.720,00 per mod. F24 quietanzati;
€ 294,55
per pagamenti delle utenze della ditta;
€ 14.914,48 per Persona_3
debiti della ditta materna relative a Lis, Lottomatica e Ecomap;
€ 9.051,61 per spese varie;
€ 5.926,38 per fatture conto/acquisti; € 7.477,30 per spese funebri della de cuius; € 7.918,24 per spese medico-legali e di assistenza legale;
€
469,88 per spese relative all'autoveicolo Fiat Panda tg. DF523EH ed € 391,01
per pagamenti delle utenze della defunta).
ha, dunque, chiesto di accertarsi il valore dell'asse CP_1
ereditario della de cuius e il valore delle quote di spettanza dei coeredi, essi germani e di accertarsi il CP_1 Parte_2 Parte_1
valore dei debiti e pesi dell'asse ereditario gravanti sui essi coeredi in proporzione alle rispettive quote di spettanza;
di accertarsi il valore dei debiti e pesi dell'asse ereditario della de cuius pagati in via esclusiva da essa coerede convenuta e l'importo dovutogli dai suoi coeredi germani a titolo di rimborso della parte di debito da essa pagata in eccedenza rispetto all'importo dovuto;
di conseguenza, di ridursi in proporzione le quote di spettanza dei suoi coeredi con contestuale accrescimento della propria quota spettante in misura pari al valore accertato in corso di causa.
Il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 2.09.2022, si è
costituito in giudizio anche a mezzo del suo curatore Parte_2
Pag. 17 speciale , il quale ha preliminarmente eccepito che Controparte_7
il tentativo di mediazione di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 era stato espletato a contradittorio non integro, in quanto la convenuta , CP_1
invitata nella sua duplice qualità di erede e di tutrice del , Parte_2
non avrebbe potuto, né poteva assumere determinazioni in merito alla posizione, di adesione o meno, del fratello coerede del quale aveva, peraltro,
la rappresentanza legale.
Nel merito, il convenuto ha rappresentato la necessità di ricostruire l'asse ereditario e chiesto, quindi, di pronunciarsi lo scioglimento della comunione con la determinazione del valore spettante a ciascuno dei condividenti;
di ordinarsi la vendita all'incanto in caso di indivisibilità del compendio ereditario per poter accertare le rispettive quote;
di porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di contestazione che dovesse risultare infondata, condannare la parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza in prosieguo del 21.09.2023, veniva disposta la rinnovazione della mediazione e le parti con verbale di conciliazione del
3.08.2023 si accordavano per la regolarizzazione della cessazione dalla circolazione dell'autovettura Fiat Panda tg. DF523EH (“Le parti
concordavano altresì di autorizzare… alla rottamazione CP_1
dell'autoveicolo… non avente alcun valore commerciale”; per i rimborsi dei debiti ereditari per le quote di spettanza di e in Pt_1 Parte_2
favore della germana , la quale ne aveva anticipato gli esborsi CP_1
(“( C)… e si impegnano a rimborsare Parte_1 Parte_2
alla… ciascuna in proporzione alla propria quota, le spese CP_1
da quest'ultima pagate in eccedenza…” cui sono “da aggiungersi gli importi
Pag. 18 corrisposti per l'acquisizione della documentazione occorrente per la
presentazione e successivo invio della dichiarazione di successione…”); per i rimborsi pro quota in favore di e da parte Parte_1 Parte_2
di per i buoni postali fruttiferi dalla medesima riscossi dopo il CP_1
decesso della comune madre (“D)… si impegna a rimborsare CP_1
a… e quanto incassato in eccedenza, Parte_1 Parte_2
rispetto alla quota di spettanza, da calcolarsi al 50% dei buoni postali
cointestati con la defunta… oggetto di rimborso anticipato
dell'11.11.2017…” e per la divisione tra essi coeredi dei depositi bancari e postali (“Le parti altresì… si impegnano da attivare le procedure di
riscossione presso i depositari mediante consegna dei titoli in possesso ed a
cooperare in buona fede per il pronto e puntuale incasso del controvalore di
tutti i titoli di deposito…”), con conseguente prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione sugli altri beni.
All'udienza del 21.09.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e, depositate le relative memorie, fallito il tentativo di bonaria composizione totale della controversia esperito dal tribunale all'udienza dell'l.02.2024, con ordinanza resa a scioglimento di riserva il
29.02.2024 “ritenuta allo stato non ammissibile l'ordine di esibizione (ex art. 210 c.p.c.) avanzato dall'attrice considerato, da un lato, che gran parte della
documentazione appare già in atti ed è stata utilizzata dal CTP della
medesima mentre per il resto l'indicazione appare generica non essendo
neppure certo che i documenti siano in possesso della convenuta CP_1
, veniva disposta C.T.U. tecnica con la nomina del dott.
[...]
commercialista affinché, sulla base della documentazione Controparte_8
Pag. 19 in atti, rappresentasse quale fosse il valore dell'azienda “ ” al Persona_3
momento dell'apertura della successione, effettuando due conteggi, uno considerando tutte le attività esercitate e l'altro escludendo quelle legate al cd.
ramo monopoli.
Depositato l'elaborato peritale in data 3.09.2024, all'udienza del
20.02.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
dove le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte, il giudicante ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, quindi, di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali
(fino al 22.04.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 12.05.2025).
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è sicuramente procedibile avendo le parti esperito la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, co. 1, D.lvo 28/2010 e succ.ve modifiche.
Anzi, in sede di mediazione le parti hanno parzialmente conciliato la lite con il verbale di conciliazione sottoscritto da tutte le parti e depositato dalla difesa di il 18 settembre 2023. Parte_2
Occorre, quindi, in primis comprendere quale parte della lite non è
stata conciliata. Invero, il punto B) a pagina 3 del detto verbale contiene alcuni errori di battitura a causa della presenza di parentesi aperte ma non chiuse che ne rendono non agevole la comprensione.
Tuttavia, in base al comportamento processuale successivo delle parti,
che esaminano nei loro scritti esclusivamente la questione della azienda materna e non altro, ed il riferimento “all'inventario del notaio dott. Per_8
da intendersi ad entrambi i verbali, quello del 20 ottobre 2020 e quello
[...]
Pag. 20 del 27 aprile 2021 (nel quale sono stati inseriti all'art. 7 i fondi Banco Posta
Fondi Sgr non citati nel primo verbale), si può affermare che la conciliazione ha riguardato come si legge nel citato punto B) “…tutti i beni mobili indicati
nell'inventario del notaio dott. , fatta eccezione per l'azienda, Persona_8
oggetto del giudizio in corso e dell'autovettura in quanto rottamata” mentre per i rimborsi IRPEF si può interpretare il relativo passo dell'accordo, alla luce anche della frase successiva nella quale si legge che “…le Parti si
impegnano a collaborare onde espletare tutte le pratiche necessarie per la
liquidazione dei conti correnti bancari e postali e dei suindicati rimborsi
IRPEF”, nel senso che anche per questi è stato già raggiunta l'intesa di dividerli in parti eguali una volta ottenuta la relativa liquidazione dall'amministrazione finanziaria. Pertanto, quanto alla frase a pag. 6 dove si legge che le parti “dichiarano di ritenersi integralmente soddisfatte e di non
aver più nulla a pretendere per nessuna ragione o titolo direttamente o
indirettamente collegato ai fatti della presente procedura, salvo quanto detto
relativamente all'azienda a nome del cuius e alle voci non espressamente
definite in questa sede per la quale andrà avanti il giudizio”, si deve ritenere che il riferimento alle “voci non espressamente definite” sia soltanto una clausola di chiusura e salvaguardia per altre eventuali attività della successione materna che potrebbero emergere in futuro.
Il giudizio, quindi, prosegue unicamente per l'azienda.
Deve, comunque, da un lato, sulla base del certificato di morte, essere dichiarata l'apertura della successione di , codice fiscale Persona_3
, nata a [...] il 1° febbraio 1950, con C.F._8
ultimo domicilio in Anacapri (NA) alla Via Li Campi n. 13, deceduta ab
Pag. 21 intestato il 6 agosto 2017 in Anacapri.
Ai sensi dell'art. 566 c.c. , e figli della de Pt_1 CP_1 Pt_2
cuius, come da documentazione anagrafica in atti, concorrono in parti eguali alla successione della madre.
e hanno accettato tacitamente l'eredità materna CP_1 Pt_1
proponendo e resistendo in questo giudizio nella dichiarata qualità di erede della madre mentre interdetto, ha accettato con beneficio di Pt_2
inventario in data 12 aprile 2018 giusta autorizzazione del Tribunale di Napoli
del 21722 marzo 2018 cron. 1184/2018, rg. 2507/2018.
Ciò premesso può essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere avendo gli eredi trovato in sede di mediazione obbligatoria un accordo sulla divisione di tutti i beni caduti in successione ad eccezione per l'appunto dell'azienda materna.
Il giudizio di divisione, pertanto, prosegue per l'esame della domanda di scioglimento della comunione sull'azienda caduta in successione.
Invero, alla sua morte gestiva in forma di ditta Persona_3
individuale una “rivendita di generi di monopolio, commercio al dettaglio
articoli per fumatori, ricevitoria del lotto, ma anche annessa attività
accessoria di prodotti alimentari consentiti ai generi di monopolio” con sede operativa in Anacapri alla Via G. Orlandi, n. 146.
L'attività in esame aveva in dotazione la licenza/autorizzazione concessa dalla A.A.M.S. (monopoli) avente numero 432 del 23.12.2011. La
ditta individuale in esame cessava la sua attività con comunicazione alla
CCIAA di Napoli in data 11.12.2017, per decesso della titolare Persona_3
(avvenuto in data 06.08.2017).
[...]
Pag. 22 Al momento dell'apertura della successione tra i beni, sui quali si è
formato la comunione ereditaria tra i tre fratelli, vi era, quindi, anche l'azienda, cioè il complesso dei beni organizzati da per Persona_3
l'esercizio della sua impresa.
Sulla circostanza che l'azienda sia caduta in successione non vi è
contestazione tra le parti. La divergenza, invece, sussiste in ordine al contenuto dell'azienda ereditaria se, cioè, debba considerarsi caduta in successione l'azienda nella sua totalità comprensiva anche del ramo che in corso di giudizio è stato definito il cd. ramo PO sale ed altri CP_9
beni per la cui rivendita è necessaria la licenza statale (oltre alla attività di ricevitoria dei giochi) – o esclusivamente la parte dell'azienda riguardante la vendita di beni e servizi diversi da quelli appartenenti al monopolio dello
Stato.
Ritiene il giudicante che l'azienda caduta in successione alla morte della madre delle parti in causa debba essere considerata nella sua interezza,
con esclusione, comunque, delle licenze amministrative che sono beni non commerciabili.
Sul punto si concorda e si richiama quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione richiamata dall'attrice, la n. 11402 del 2002 della
Seconda sezione civile.
Si legge nella predetta sentenza: “Osserva la Corte, con riguardo al
primo motivo, che il giudice di appello, nel confermare le statuizioni del
tribunale di Velletri, ha esattamente ritenuto che la rivendita di tabacchi in
Lariano, della quale era titolare il de cuius in quanto CP_10
complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività commerciale
Pag. 23 (azienda), cui corrisponde evidentemente un determinato valore patrimoniale,
"quanto meno come somma dei valori di mercato dei singoli beni che la
compongono, dedotti i debiti" (così in sentenza), costituiva indubbiamente,
nel caso che ne occupa, una componente dell'asse - ereditario del predetto
a nulla rilevando che successivamente al decesso dello stesso, CP_10
avvenuto il 14-6-1977, e, quindi, all'epoca dell'apertura della successione, la
"gerenza provvisoria" della rivendita era stata assunta, a seguito della
"volturazione" della relativa concessione, dal coniuge superstite Per_12
. E ciò per l'assorbente considerazione che la gestione dell'"azienda"
[...]
da parte di altro soggetto, a tanto autorizzato dalla competente autorità,
trattandosi di vendita di generi di monopolio, non ha comportato
automaticamente il trasferimento dei beni costituenti l'azienda dal patrimonio
del defunto a quello della (nuova concessionaria) . In altri CP_10 Per_12
termini, la intestazione della concessione amministrativa per la vendita di
generi di monopolio ad altro soggetto in conseguenza di "volturazione", come
nel caso in esame, è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà dei
"beni" (locali, attrezzature, ecc....) a mezzo dei quali si esercita, previa
concessione amministrativa dell'autorità competente, quella determinata
attività di commercio, potendo essere trasferiti ed acquistatisi beni soltanto
nei modi espressamente stabiliti dalla legge (art. 922 c.c.). Ne deriva che ha
statuito conformemente a legge la corte territoriale, nel ritenere che la
rivendita di tabacchi di cui si discute fa parte del compendio ereditario del
defunto e che, pertanto, deve costituire oggetto di divisione tra CP_10
gli eredi, come, del resto, era stato già deciso dal tribunale”.
Nello stesso senso, sempre nel caso di tabaccheria, anche la più
Pag. 24 recente Cass. civ., Sez. II, 17/04/2023, n. 10095.
D'altronde, la concorrenza del cd. ramo monopoli a determinare il valore dell'azienda è regola applicata anche dalla giurisprudenza tributaria in materia di imposta di registro secondo cui: “In tema di cessione d'azienda
deve essere considerato nel valore della stessa, per la determinazione della
base imponibile dell'imposta di registro, e calcolato secondo i parametri
dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'avviamento commerciale,
ossia la capacità di profitto dell'azienda trasferita: tale principio opera anche
nell'ipotesi di aziende esercenti la rivendita di generi di monopolio, rispetto
alle quali il divieto di cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e
speciali ex art. 31 della l. n. 1293 del 1957, non impedisce la cessione
dell'intero complesso aziendale nel quale è ubicata la tabaccheria che sarà
valida sino all'eventuale revoca della concessione amministrativa” (Cass.
25448 2018).
Che si possa procedere alla cessione dell'intera azienda in favore di terzi, comprensiva del cd. ramo (ma non ovviamente anche della CP_6
licenza di rivendita e/o di ricevitoria, che è, si ripete, una concessione amministrativa come tale incommerciabile), emerge anche dal secondo comma dello stesso art. 31 appena citato (“Quando si verifichi cessione
dell'azienda di cui la rivendita fa parte e del locale ov'essa è ubicata,
l'amministrazione può consentire che il rivenditore rinunzi alla gestione ed il
cessionario consegua l'assegnazione della rivendita a trattativa privata,
obbligandosi a corrispondere per una sola volta all'amministrazione un
sopracanone di cessione”) nonché dalla lettura del regolamento di esecuzione della legge 1293/1957, cioè dal DPR 14 ottobre 1958, n. 1074, che all'art. 69
Pag. 25 (Condizioni da osservarsi per le cessioni delle rivendite) prevede che l'assegnazione delle rivendite da parte dell'Ispettorato Compartimentale è
subordinata alla condizione “che la cessione dell'azienda di cui la rivendita fa
parte e la disponibilità da parte del cessionario del locale ove essa è ubicata
risultino da atti aventi data certa”. Pertanto, si ricava da queste norme che la cessione dell'azienda di cui fa parte la rivendita può e deve essere stipulata prima della nuova assegnazione della rivendita ma l'assetto definitivo del programma negoziale prefigurato dalle parti private potrà trovare attuazione solo con l'assegnazione della licenza al cessionario, atto che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione finanziaria.
In questo senso va letta l'affermazione contenuta nella nota del 27
settembre 2019 dell'Ufficio PO presente nella produzione dell'attrice laddove si legge che “sia la rivendita generi di monopolio che la ricevitoria
Lotto sono concessioni statali che, in quanto tali, non possono concorrere
alla ricostruzione di un'asse ereditario”. La “rivendita” o la “ricevitoria” non possono cadere in successione perché concessioni statali ma nulla vieta che possa cadere in successione l'azienda di cui la rivendita e la ricevitoria facciano parte.
Pertanto, se ciò avviene inter vivos, non vi sono motivi per negare che il trasferimento dell'azienda, comprensivo del cd. ramo che la CP_6
compone, inteso come complesso organizzato di beni per l'esercizio dell'attività di rivendita di beni e servizi appartenenti ai di Stato (e CP_6
di ricevitoria), avvenga anche in caso di successione ereditaria per il decesso del suo titolare ed in favore degli eredi di quest'ultimo.
Affermato, quindi, che è caduta in successione l'azienda nella sua
Pag. 26 totalità comprensiva di entrambi i “rami” secondo la tesi dell'attrice e del convenuto , occorre soffermarsi su altro aspetto riguardante Parte_2
il criterio di determinazione del valore di questa azienda ai fini successori.
Non è contestato ed emerge anche dalla documentazione prodotta che l'azienda in questione non è mai stata gestita dopo la morte della madre da e da (o da chi per lui). L'unica che ha gestito l'azienda Pt_1 Pt_2
dopo la morte della madre e lo ha fatto in proprio, senza consenso espresso o tacito degli altri due coeredi, è stata la convenuta che aveva anche il CP_1
titolo di coadiutrice della madre per effetto di autorizzazione rilasciata il 17
gennaio 2012 dai CP_6
Agli atti vi è la SCIA del 16.10.2017 per inizio attività commerciale della ditta nei medesimi locali ove la madre gestiva la CP_1
tabaccheria/ricevitoria e vi è inoltre la SCIA del 7.11.2017 presentata sempre dalla convenuta per cessazione dell'attività di generi di monopoli condotta dalla madre a causa della sua morte. Infine, vi è la licenza rilasciata dall'amministrazione dei del 6 aprile 2018 in favore di CP_6 Per_13
per la gestione della rivendita di tabacchi negli stessi locali dove
[...]
effettuava la rivendita la madre ed a questa licenza vi è allegato l'atto di obbligazione per l'assegnazione della rivendita con annessa ricevitoria del
Lotto a firma della convenuta con la quale la medesima si impegna a rispettare una serie di obblighi per subentrare nella concessione della rivendita e della ricevitoria già date in concessione alla madre.
Escluso, quindi, che l'attrice ed il fratello (o chi per lui) Pt_2
abbiano gestito l'azienda dopo l'apertura della successione materna si osserva, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che “l'azienda
Pag. 27 ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli
elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si
limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, negli elementi e
con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune, come può
avvenire nel caso di affitto dell'azienda stessa. Allorché, invece, quest'ultima
viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi interventi e con
nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, possono verificarsi due ipotesi: o
l'impresa è esercitata, d'accordo, da tutti i coeredi, i quali convengono di
continuarne l'esercizio, apportando nuovi incrementi o sviluppando i
precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso, sussistono tutti gli elementi della
società, sia pure irregolare o di fatto, e la comunione incidentale si trasforma
in società tra i coeredi, ovvero la continuazione dell'esercizio dell'impresa è
effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, ed allora la comunione
incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi -
materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione
mentre il successivo esercizio, con gli incrementi personalmente apportati dal
coerede o dai coeredi che lo effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti,
non può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti” (così Cass., sez.
II, ordinanza n. 9309 del 9 aprile 2025; conformi: Cass., sez. II, sentenza n.
10188 dell'11 aprile 2019; Cass., sez. II, sentenza n. 1366 dell'11 aprile
1975).
Più in particolare, seguendo la motivazione di Cass. 10188/2019,
occorre distinguere tra i beni ereditari (anche aziendali ma) oggetto di godimento mero e quelli oggetto di esercizio economico-produttivo. “Per i
primi, il valore venale dipende da fattori terzi (decorso del tempo, variazioni
Pag. 28 del prezzo di mercato ecc.) o da attività di amministrazione o di
miglioramento rendicontabili ai sensi dell'art. 723 c.c.; per i secondi detto
valore è, invece, la risultante dell'esercizio di un'impresa. In entrambi i casi
vi può essere un incremento di valore dell'azienda rispetto alla data di
apertura della successione, ma l'origine di tale maggiorazione è
sostanzialmente diversa, sicché solo nel primo caso questa permane acquisita
alla comunione. Tale differenza è la stessa che si apprezza tra società di
persone e comunione di godimento, come alcune risalenti pronunce di questa
Corte hanno chiarito proprio con riferimento alla comunione ereditaria
d'azienda. È stato infatti osservato che la distinzione tra società di persone e
comunione di godimento, quale risulta dal raffronto tra gli artt. 2247 e 2248
c.c., trova applicazione anche riguardo ad un'azienda compresa in un'eredità.
Conseguentemente, l'azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto
che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino
a quando i coeredi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de
cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio
comune, come può avvenire nel caso di affitto dell'azienda stessa.
Allorché, invece, quest'ultima viene ad essere esercitata con fine
speculativo, con nuovi incrementi e con nuovi utili derivanti dal nuovo
esercizio, possono verificarsi due ipotesi: o l'impresa è esercitata, d'accordo,
da tutti i coeredi, i quali convengono di continuarne l'esercizio, apportando
nuovi incrementi o sviluppando i precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso,
sussistono tutti gli elementi della società, sia pure irregolare o di fatto, e la
comunione incidentale si trasforma in società tra i coeredi, ovvero la
continuazione dell'esercizio dell'impresa è effettuata da uno o da alcuni dei
Pag. 29 coeredi soltanto, ed allora la comunione incidentale è limitata all'azienda
come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti
al momento dell'apertura della successione mentre il successivo esercizio,
con gli incrementi personalmente apportati dal coerede o dai coeredi che lo
effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti, non può essere imputato che
al coerede o ai coeredi predetti (così, Cass. n. 1810/68, la quale precisa, poi,
che l'accertamento compiuto in proposito dal giudice di merito, involgendo
l'apprezzamento di elementi di fatto, è incensurabile in Cassazione se sorretto
da motivazione adeguata ed esente da vizi logici o errori di diritto;
in termini
del tutto analoghi, v. anche Cass. nn. 2430/73 e 1366/75)”.
Nella fattispecie, attesa la gestione esclusiva dell'azienda da parte di con lo sfruttamento dei locali già utilizzati per la medesima CP_1
attività commerciale dalla madre e con il subentro autorizzato dai CP_6
nella stessa licenza di rivendita e di ricevitoria sempre della madre, ricorre chiaramente l'ipotesi della continuazione della impresa, già del de cuius, da parte di un solo coerede. Pertanto, nessuna società di fatto tra gli eredi che possa essere regolarizzata così come richiesto dall'attrice richiamando in citazione la sentenza della Cassazione, sez. V, n. 14889/2000.
Ne deriva, in applicazione del principio di diritto richiamato nella motivazione della sentenza della Cassazione appena trascritta, che:
- le consistenze, l'avviamento (v. Cass. n. 3775/1994) e, dunque, il complessivo valore aziendale devono essere fissati, ai fini divisionali, alla data di apertura della successione (fatta salva, ovviamente, nel caso di assegnazione ad un coerede con obbligo di conguaglio in favore di quello non assegnatario, la rivalutazione per il periodo successivo, trattandosi appunto di
Pag. 30 debito di valore: cfr. Cass. n. 6931/2016);
- le spese, gli incrementi o i decrementi aziendali successivi a tale data non possono essere considerati comuni ma ascrivibili all'attività di chi le gestisce.
In sostanza, come evidenziato in dottrina, la sovrapposizione di una nuova impresa che ha tutti i caratteri di un'autonomia economica e funzionale, anche se ha assorbito il patrimonio ereditario, mentre lascia in vita gli effetti della comunione incidentale ereditaria limitatamente ai beni caduti nell'eredità, viene a sostituire all'esercizio di tale comunione, prevista dal codice al solo fine di godimento dei frutti dell'azienda ereditata, un fine speculativo proprio. Però i cespiti e gli utili conseguenti a tale nuovo esercizio non fanno venire meno i frutti della cosa comune (patrimonio ereditario) ai quali l'esercente la nuova impresa è tenuto nei confronti degli altri eredi nei limiti della quota ereditaria di costoro;
e la nuova impresa mantiene fermo il diritto agli altri alla quota dell'azienda entrata in comunione e formante la base per il nuovo e diverso esercizio.
Occorre a questo punto osservare che il mandato conferito al CTU è
stato unicamente quello di valutare l'azienda al momento dell'apertura della successione, operazione che, per quanto esposto, doveva essere necessariamente effettuata.
Dall'elaborato del CTU è emerso che l'azienda commerciale della de
cuius comprensiva del cd. ramo PO (con Persona_3
esclusione, si ripete, della licenza amministrativa) al momento dell'apertura della successione aveva un valore di € 400.233,96.
A questo importo si perviene sommando le seguenti voci:
Pag. 31 valore reddituale € 222.486,00
beni immateriali (avviam+noven) € 148.469,00
beni materiali € 15.623,96
rimanenze di merci € 13.655,00.
Il consulente di ufficio ha risposto alle osservazioni delle parti in modo esauriente;
con riguardo a quelle di parte attrice, che lamentava il mancato ragguaglio del reddito 2017, limitato al periodo sino al decesso della
[...]
, all'intero anno, il CTU ha risposto occorre valutare l'azienda a tale Per_3
data e non con valori maturati anche oltre questa data. Quanto alla mancata indicazione delle rimanenze finali, quelle dell'attività cd. accessoria, il CTU
ha chiarito che di esse, e non anche di quelle attinenti al ramo ha, CP_6
invece, tenuto conto in sede di valutazione complessiva dell'azienda.
Esprimendosi sulle consulenze di parti in atti, quelle depositate nel 2021
innanzi al notaio incaricato dell'inventario, ed in particolare su quella della convenuta , il CTU ha dichiarato di non concordare “…invece CP_1
sui valori presi a base del calcolo dal dr , che utilizza come Per_14
riferimento per il proprio calcolo, i fatturati solo dei generi accessori ,
mentre per i dati reddituali , utilizza il valore complessivo dei redditi ma che
racchiudono entrambe le attività, concludendo in maniera contraddittoria che
il valore dell'azienda senza il ramo monopoli sia di 110.727,00, dato che
tiene conto anche delle risultanze reddituali di entrambe le attività”. Quanto
alle osservazioni riguardanti l'indicazione dell'avviamento nel registro dei beni ammortizzabili che non andrebbe considerato come un valore patrimoniale ma come un costo sostenuto, il CTU ha spiegato che “appare
corretto il comportamento contabile adottato dalla ditta nel Persona_3
Pag. 32 voler imputare a valore patrimoniale nei beni ammortizzabili il valore
dell'avviamento, che, come detto, è costituito da elementi ad utilità differita,
quindi da ammortizzare in diversi anni. Per tale motivo lo scrivente, come per
gli altri beni materiali, ha considerato un valore residuale, dato dal costo
pagato per l'acquisto dell'azienda al netto degli ammortamenti effettuati.
D'altro canto, è plausibile che l'azienda cedente possa richiedere al
potenziale acquirente ai fini del valore anche quanto pagato ab origine per
l'acquisto dell'azienda al netto di quanto ammortizzato, come del resto
avviene per il novennale su cui le parti concordano nel riconoscerlo”.
Sulla base delle considerazioni del CTU, anche quelle relative alle altre osservazioni delle parti, fondate su documenti e richiami normativi, può,
quindi, fissarsi il valore dell'azienda al momento dell'apertura della successione di in euro 400.236,96. Persona_3
Come già esposto all'inizio, in virtù dell'art. 566 c.c. alla madre succedono i figli, in parti uguali, e, pertanto, a ciascuno dei tre figli spetta una quota di 1/3 della piena proprietà dell'azienda materna.
Nessuna delle parti ha allo stato chiesto l'attribuzione dell'azienda ereditaria, neppure ed hanno tutte avanzato istanza di CP_1
vendita.
Ai fini della verifica dell'ammissibilità di questa domanda e, poi, in caso di verifica positiva, per procedere alla vendita occorre, tuttavia, previa rimessione della causa sul ruolo, un approfondimento istruttorio dovendosi richiamare il CTU per valutare l'azienda all'attualità al fine di comprendere la sua consistenza ed il suo valore attuale derivante dall'attività imprenditoriale di ed a tale scopo occorre dare ingresso alle istanze istruttorie CP_1
Pag. 33 con le quali parte attrice chiedeva la produzione di una serie di documentazione contabile e fiscale e che questo giudicante aveva originariamente negato valorizzando i soli documenti contabili in grado di consentire la valutazione dell'azienda al momento dell'apertura della successione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 CP_1 Parte_2
1) dichiara aperta la successione di , codice fiscale Persona_3
, nata a [...] il 1° febbraio 1950, CodiceFiscale_9
con ultimo domicilio in Anacapri (NA) alla Via Li Campi, n. 13, deceduta ab
intestato il 6 agosto 2017 in Anacapri;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di divisione relativamente a tutti i beni caduti in successione ad eccezione dell'azienda materna per la cui divisione il giudizio, invece, prosegue;
3) dichiara che a ciascuno dei tre eredi spetta la quota di 1/3 della piena proprietà dell'azienda materna;
4) dichiara che il valore dell'azienda materna al momento dell'apertura della successione era pari ad € 400.233,96;
5) rimette la causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza;
6) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli, il 4 settembre 2025.
Il Giudice
Pag. 34 (dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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