Articolo 1 della Legge 8 luglio 1883, n. 1502
Articolo 2
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21 agosto 1883
Art. 1.

E' autorizzata la spesa di un milione di lire pel concorso dello Stato nella erezione in Roma, sul Gianicolo, del monumento alla memoria di Giuseppe Garibaldi.

Questa spesa sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per lire 100,000 sull'esercizio 1883, per lire 300,000 sull'esercizio 1884, per lire 300,000 sull'esercizio 1885, e per lire 300,000 sull'esercizio 1886.

Entrata in vigore il 21 agosto 1883