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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 762/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Arcangeli ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere dei Mellini 44;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Controparte_1
Morelli e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
9028/2023, pubblicata in data 6 ottobre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sezione Lavoro n. 9028 pubblicata in data
6.10.2023 nel giudizio R.G. 2204.2023, non notificata, accertare e dichiarare l'illegittimità della CP_ sentenza impugnata per i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di dette spese, in favore del difensore antistatario, da liquidare, in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado pari ad €
600,00) oltre spese generali, IVA e CPA o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014 comma 1bis. CP_ Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, rigettare l'appello avversario, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, pronunciando nel processo introdotto da CP_
per ottenere il pagamento dall' dell'indennità d'accompagnamento, essendo già Parte_1
CP_ stato riconosciuto il requisito sanitario con il decreto di omologa notificato all' in data 19 settembre 2022, preso atto del tardivo pagamento, in corso di causa, della prestazione da parte dell'Istituto dichiarava cessata la materia del contendere, compensando per metà le spese di lite e condannando l' al pagamento della residua metà liquidata in € 600,00 oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi al difensore antistatario.
2. In data 27 marzo 2024 depositava tempestivo ricorso in appello ai sensi Parte_1 dell'articolo 434 c.p.c. sulla base di tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riguardo al principio di soccombenza, unitamente al vizio di carenza di motivazione, per avere il giudice di prime cure disposto la compensazione per metà delle spese di giudizio del grado pur in assenza delle condizioni previste ex lege, cioè la reciproca soccombenza, l'assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero, successivamente all'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018,“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui dare adeguatamente conto in motivazione.
Con il secondo motivo contestava la violazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato, per avere il Tribunale liquidato gli oneri di lite in misura insufficiente perché inferiore ai minimi, trattandosi di controversia rientrante nello scaglione di valore compreso fra € 5.201 ed € 26.000.
Con il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M.
55/2014 (così come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) per non
2 avere il giudice di prime cure applicato la maggiorazione del 30% del compenso per il professionista qualora “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. CP_ 2.1. Con memoria depositata in data 27 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'appello ed allegando, in particolare, che la liquidazione della prestazione era avvenuta in data anteriore alla prima udienza e che, inoltre, la non aveva comunque dato prova di tutti i Pt_1 requisiti previsti ai fini del diritto alla prestazione, di cui l'omologa aveva accertato il solo requisito sanitario.
3. Con decreto ex art. 435 c.p.c. del 9 aprile 2024, ritualmente comunicato all'appellante il giorno successivo, veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 12 marzo 2025.
3.1. All'udienza da ultimo fissata la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. L'appello è fondato.
4.1. Il giudice di prime cure, dopo aver dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del
CP_ contendere in seguito all'avvenuto pagamento da parte dell' della prestazione rivendicata dalla odierna appellante, ha così motivato a proposito della statuizione sulle spese di lite del grado:
<<essendo il pagamento avvenuto nelle more del giudizio, dopo l'instaurazione rapporto < i>
processuale, le spese di lite, calcolate alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014
e s.m.i., compensate per ½, vanno poste a carico dell' per la residua metà e si liquidano CP_1
come in dispositivo, da distarsi ex art. 93 cod. proc. civ.>>.
Tale statuizione del Tribunale non è condivisibile.
CP_ In punto di fatto, si rileva come il pagamento della prestazione previdenziale da parte dell' sia pervenuto all'odierna appellante solo in corso di causa, nello specifico ad aprile 2023, quindi dopo un significativo lasso di tempo dal riconoscimento del relativo diritto, così come previsto dal decreto di omologa emesso nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, notificato all'Istituto il 19 settembre 2022, e successivamente anche alla notifica allo stesso Istituto del ricorso di primo grado.
Il ritardo nel pagamento della prestazione previdenziale dovuta ha determinato l'instaurazione del giudizio in cui l' , stante l'avvenuto pagamento e la cessata materia del contendere, è CP_1
risultato virtualmente soccombente, sicché questa Corte non ravvisa la sussistenza di presupposti idonei per la declaratoria di compensazione parziale delle spese di lite.
3 CP_ Né è condivisibile quanto affermato dall' che la IR non avrebbe comunque dato prova di tutti i requisiti di legge previsti ai fini del diritto alla prestazione: infatti, l'avvenuto pagamento spontaneamente – seppur tardivamente – effettuato dall' comprova la sussistenza del diritto CP_1
di parte appellante alla prestazione.
5. Anche il secondo motivo di appello, concernente la violazione dei minimi tariffari di cui al D.M.
n. 55/2014 e s.m.i., aggravata dal difetto di motivazione in ordine alla riduzione al di sotto dei valori previsti dai parametri, è fondato.
Osserva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (da applicare ratione temporis alla regolamentazione degli oneri del giudizio di primo grado), come da ultimo aggiornato dal D.M. n.
147/2022, all'articolo 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Con l'ordinanza n. 15443/2021 la Suprema Corte ha ribadito in tema i seguenti principi di diritto:
-il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo e il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'articolo 4, comma 1, di tale decreto;
-anche nel regime dettato dal D.M. n. 55/2014 deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1;
-proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere, però, esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
-ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
4 5.1. Al riguardo, si deve inoltre tenere conto della data di emissione della sentenza oggi impugnata, sicché la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata considerando le modifiche apportate al DM
55/2014 ad opera del DM 147/2022 che, come in precedenza richiamato, ha espunto l'inciso “di regola” dall'articolo 4, comma 1, prevedendo, invece, che i valori medi tariffari “possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, con ciò ponendo un limite definitivo alla facoltà di aumento o riduzione dei compensi che, quindi, allo stato attuale non possono essere liquidati al di sotto dei minimi, nemmeno motivando la decisione.
6. Secondo i parametri dell'articolo 5 del D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio, nel caso di specie, è quello previsto per le cause previdenziali/assistenziali con valore fra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (valore desumibile dalla circostanza che sono stati liquidati i ratei relativi a due anni, circa, di indennità di accompagnamento).
E', inoltre, pacifico che si tratti di causa assistenziale, avendo ad oggetto il pagamento dell'indennità di accompagnamento.
Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione della controversia non abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione da € 5.200,01 a 26.000,00 sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00, non essendo stata svolta attività istruttoria.
7. Va precisato che spetta all'appellante anche il compenso per la fase decisionale, avendo la
Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti - quanto meno in parte - nel caso di specie.
5 Di contro, nulla può essere liquidato per la fase “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M.
n. 55/2014 s.m.i. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
8. Il terzo motivo di gravame, relativo all'applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014
(così come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) non merita, invece, accoglimento poiché gli atti depositati non possono essere considerati come navigabili, permettendo gli stessi esclusivamente la consultazione dei documenti mediante il link di riferimento, senza la possibilità di ricerca testuale all'interno degli stessi.
9. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate nel maggior importo di € 1.865,00, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA e con la già disposta distrazione in favore del procuratore
CP_ antistatario, con conseguente condanna dell' in conformità. CP_ Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari a € 1.265,00, ossia la differenza tra quanto riconosciuto in questa sede e la somma riconosciuta dal Tribunale);
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis).
P.q.m.
Accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna CP_ l' a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella Parte_1 maggior somma di € 1.865,00 per compenso, comprensiva dell'importo di € 600,00 già liquidato nell'impugnata sentenza, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
CP_ Condanna l' a rimborsare a le spese di lite dell'odierno giudizio d'appello che Parte_1 liquida nella somma di € 962,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza del 12 marzo 2025.
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IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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