CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1206 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale emessa in esecuzione di sanzione pecuniaria irrogata da ex art. 187 bis T.U.F.. CP_1
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Daniele Braccini (c.f.:
) e Luca Giagnoni (c.f.: ) C.F._2 C.F._3
Opponente
E
, Controparte_2
in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: , nei cui uffici domicilia, in P.IVA_1
Napoli, alla via A. Diaz, 11
Opposto
(c.f.: ) in persona del PA P.IVA_2
legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14 (c.f.: n. ), rappresentato e difeso, giusta mandato ad litem rilasciato da P.IVA_2 [...]
, in qualità di “Responsabile atti introduttivi del giudizio Campania”, in atti CP_4 nel fascicolo telematico, dall'avv. Sara Bassolamento, del foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla Via S. Filippo, 20/f.
Opposto 2
, Controparte_5
c.f.: ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., dott. P.IVA_3 CP_6
(c.f.: ) con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3,
[...] C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuliana
Manto (c.f.: e Anna Elisabetta Musy (c.f.: C.F._5
), della Consulenza Legale interna della Consob. C.F._6
Terzo chiamato in causa
Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato ad e ad PA [...]
di in data 28/03/2024, ha Controparte_7 CP_2 Parte_1
proposto dinanzi a questa Corte l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
01720200004553409/000 dell'importo di euro 154.963,04, notificata da
[...]
in data 13/06/2023, avente ad oggetto Controparte_8
l'esazione coattiva della sanzione amministrativa inflitta dalla unitamente a CP_1
maggiorazioni per ritardato pagamento.
La vicenda, in punto di fatto, trae origine dal procedimento sanzionatorio disposto dalla nei confronti di e di concluso con CP_1 Parte_1 Persona_1
l'adozione della delibera n. 20775 del 9 gennaio 2019, per la violazione delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cd.
“Tuf”).
In particolare, il procedimento ha riguardato tre ipotesi di abuso di informazioni privilegiate poste in essere, tra gli altri, da e , Persona_1 Parte_1 nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni DeLclima S.p.A., effettuate in prossimità dell'annuncio in data 25 agosto 2015 dell'acquisizione della partecipazione di controllo in DeLclima da parte di IT RI AT e della conseguente OPA obbligatoria sulle azioni DeLclima.
All'esito del procedimento sanzionatorio, essendo stata accertata la violazione delle Par norme in materia di abuso di informazioni privilegiate da parte, tra gli altri, di
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile Gregorio, la ha applicato nei suoi confronti, con la citata delibera n. 20775 del 9 CP_1
gennaio 2019, a lui notificata il 22 febbraio 2019, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 150.000,00. Con la stessa delibera n. 20775/2019 è stata irrogata, altresì, nei suoi confronti, la sanzione amministrativa “interdittiva accessoria obbligatoria pari a mesi otto” (così il testo della sanzione) ed è stata inoltre disposta la confisca di suoi beni 3 fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, pari a euro
15.797,60.
Con ricorso in opposizione, ai sensi del Tuf, dinanzi a questa Corte di Appello (r.g.
1675/2019), ha impugnato la delibera sanzionatoria, chiedendone la Parte_1 sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte. La Corte ha, dapprima, con decreto in data 6 giugno 2019, sospeso inaudita altera parte la delibera, quindi, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con provvedimento del 25 luglio 2019 ha revocato il decreto di sospensione emesso inaudita altera parte; la Corte ha altresì sospeso il giudizio di opposizione alla sanzione fino alla definizione di quello, omologo, instaurato da presso la Corte d'Appello di Roma, attualmente pendente Persona_1
in Cassazione.
1.1. Con il ricorso in esame articola un unico motivo di impugnativa, Parte_1
deducendo quanto segue: “Insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
La Delibera n. 20755 del 9.1.2019 la è stata annullata in sede giurisdizionale CP_1
e sono venuti meno i presupposti sostanziali per irrogare la sanzione” (così il ricorso in opposizione all'esecuzione, pagine 1-2).
Espone, infatti, l'opponente che la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 4867/2020, pubblicata il 12 ottobre 2020, ha accolto l'opposizione proposta dall'avv. e, per Per_1
l'effetto, ha annullato la Delibera n. 20775 del 9.1.2019; inoltre che la sentenza CP_1
è stata impugnata in Cassazione ed il ricorso è ancora pendente. Sul presupposto che questa sentenza sia un antecedente logico della decisione da adottare anche nel presente giudizio di opposizione, l'attore, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, conclude perché la Corte:
“Accerti e dichiari l'insussistenza del diritto dell' di procedere ad PA
esecuzione forzata, e conseguentemente annullare e/o dichiarare la nullità della cartella di pagamento 01720200004553409/000” (così le conclusioni del presente ricorso in opposizione a cartella).
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile 1.2. Instaurato il contraddittorio, fissata l'udienza di comparizione, notificato ai due Enti resistenti l'atto introduttivo, si sono costituite e PA [...]
. Controparte_9
ha eccepito il suo difetto di CP_2 Controparte_9
legittimazione a resistere in giudizio, non rivestendo nella controversia il ruolo di Ente 4 impositore;
ha dedotto che l'Ente impositore è la di cui ha chiesto la chiamata CP_1
in causa.
1.3. Disposta con ordinanza in data 21 luglio 2024 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della titolare del credito oggetto di esecuzione, si è costituita la CP_1
stessa con comparsa in data 6 dicembre 2024.
Con ordinanza del 10 gennaio 2025, adottata all'esito di trattazione scritta svolta il
18.12.2024, la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato e rinviato all'udienza del 14 maggio 2025 per la decisione del merito.
Disposta per detta data la trattazione scritta, il 14 maggio 2025, acquisite le note di trattazione di tutte le parti costituite, tempestivamente depositate tra il 26 aprile 2025 e il 14 maggio 2025, il Collegio si è riservato la decisione.
Motivi della decisione
2. Si dà atto in via preliminare che non rientrando le cause di opposizione all'esecuzione incluse nella materia riservata, per convenzione (cf protocollo in atti nel fascicolo di
), al patrocinio dell'Avvocatura di Stato, è corretta la PA costituzione dell' con difensore del libero Foro (cf. Cass. PA
Sez. III, sent. n. 15704 del 4/06/2021).
2.1. Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di dell , che, pur essendo citata PA in giudizio dall'opponente, come da notifica in atti del 28 marzo 2024, non è l'Ente impositore.
3. Gradatamente, nel merito, si osserva che la delibera della che è alla base della CP_1 cartella di pagamento ha sanzionato oltre all'opponente anche l'avv. Persona_1 per la violazione dell'art. 187 bis del D. Lgs. 58/1998; pertanto, entrambi i destinatari della sanzione hanno proposto opposizione, rispettivamente alla Corte di Appello di
Napoli e alla Corte di Appello di Roma, deducendo (come dedotto nel ricorso), in via preliminare, la violazione del termine per l'esercizio del potere punitivo e, nel merito,
l'insussistenza dell'illecito, la mancanza di prova della sua consumazione e la sproporzione dell'entità della sanzione.
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile Come si evince dai motivi dell'opposizione e dalle conclusioni del ricorso, la presente azione è fondata unicamente sull'asserita pregiudizialità che riveste la decisione della
Corte d'Appello di Roma rispetto al giudizio di impugnativa della sanzione che l'odierno attore ha a sua volta proposto dinanzi a questa Corte.
Tanto, secondo , impedirebbe ad di procedere Parte_1 PA 5 ad esecuzione forzata. Anche nelle note di trattazione scritta depositate per il 14 maggio
2025 si insiste nella “pregiudizialità” della decisione della Corte d'Appello di Roma.
Vale premettere che ha iscritto a ruolo le Controparte_8 somme dovute, dopo che la Corte d'appello, investita dell'impugnativa della sanzione, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
3.1. Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
Va considerato che le questioni sottoposte all'attenzione del presente Collegio possono e debbono essere poste nell'ambito degli ulteriori sviluppi del giudizio di merito avverso la sanzione, senza poter essere introdotte anche in quello di opposizione all'esecuzione esattoriale, non venendo in considerazione – nel presente procedimento - fatti sopravvenuti al titolo esecutivo ma questioni deducibili nel giudizio di cognizione.
Invero, ammettere, in sede di opposizione esecutiva, la deduzione dei fatti e delle relative questioni di merito, cioè fatti posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione ma che siano stati effettivamente dedotti nel giudizio di cognizione non ancora definito, non soltanto “aprirebbe in tale sede una inammissibile finestra sulla cognizione del diritto posto in esecuzione”, ma determinerebbe certamente la violazione
– diretta o potenziale - del principio di ne bis idem ed, eventualmente, anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati (cf in termini
Cass. 8220/2023, in fattispecie riguardante proprio sanzione emessa dalla . CP_1
Il principio è stato di recente ribadito dalla suprema Corte, che in caso analogo ha statuito che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cf Cass. Sent. n.
2785 del 4.2.2025).
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile 4. Il governo delle spese segue la soccombenza nei confronti dei resistenti vittoriosi citata dall'opponente ma PA
priva di legittimazione passiva, e PA CP_1
I compensi sono liquidati in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia quale risulta dalla misura del credito in 6 contesa, nonché dell'attività processuale svolta, che include la pronuncia sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate,
--Dichiara il difetto di legittimazione passiva di PA
;
[...]
--Respinge l'opposizione;
--Condanna l'opponente alla refusione, in favore di PA
, e delle spese di
[...] PA CP_1 lite, che liquida per ognuno dei suddetti convenuti in € 7.200,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1206 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale emessa in esecuzione di sanzione pecuniaria irrogata da ex art. 187 bis T.U.F.. CP_1
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Daniele Braccini (c.f.:
) e Luca Giagnoni (c.f.: ) C.F._2 C.F._3
Opponente
E
, Controparte_2
in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: , nei cui uffici domicilia, in P.IVA_1
Napoli, alla via A. Diaz, 11
Opposto
(c.f.: ) in persona del PA P.IVA_2
legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14 (c.f.: n. ), rappresentato e difeso, giusta mandato ad litem rilasciato da P.IVA_2 [...]
, in qualità di “Responsabile atti introduttivi del giudizio Campania”, in atti CP_4 nel fascicolo telematico, dall'avv. Sara Bassolamento, del foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla Via S. Filippo, 20/f.
Opposto 2
, Controparte_5
c.f.: ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., dott. P.IVA_3 CP_6
(c.f.: ) con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3,
[...] C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuliana
Manto (c.f.: e Anna Elisabetta Musy (c.f.: C.F._5
), della Consulenza Legale interna della Consob. C.F._6
Terzo chiamato in causa
Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato ad e ad PA [...]
di in data 28/03/2024, ha Controparte_7 CP_2 Parte_1
proposto dinanzi a questa Corte l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
01720200004553409/000 dell'importo di euro 154.963,04, notificata da
[...]
in data 13/06/2023, avente ad oggetto Controparte_8
l'esazione coattiva della sanzione amministrativa inflitta dalla unitamente a CP_1
maggiorazioni per ritardato pagamento.
La vicenda, in punto di fatto, trae origine dal procedimento sanzionatorio disposto dalla nei confronti di e di concluso con CP_1 Parte_1 Persona_1
l'adozione della delibera n. 20775 del 9 gennaio 2019, per la violazione delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cd.
“Tuf”).
In particolare, il procedimento ha riguardato tre ipotesi di abuso di informazioni privilegiate poste in essere, tra gli altri, da e , Persona_1 Parte_1 nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni DeLclima S.p.A., effettuate in prossimità dell'annuncio in data 25 agosto 2015 dell'acquisizione della partecipazione di controllo in DeLclima da parte di IT RI AT e della conseguente OPA obbligatoria sulle azioni DeLclima.
All'esito del procedimento sanzionatorio, essendo stata accertata la violazione delle Par norme in materia di abuso di informazioni privilegiate da parte, tra gli altri, di
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile Gregorio, la ha applicato nei suoi confronti, con la citata delibera n. 20775 del 9 CP_1
gennaio 2019, a lui notificata il 22 febbraio 2019, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 150.000,00. Con la stessa delibera n. 20775/2019 è stata irrogata, altresì, nei suoi confronti, la sanzione amministrativa “interdittiva accessoria obbligatoria pari a mesi otto” (così il testo della sanzione) ed è stata inoltre disposta la confisca di suoi beni 3 fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, pari a euro
15.797,60.
Con ricorso in opposizione, ai sensi del Tuf, dinanzi a questa Corte di Appello (r.g.
1675/2019), ha impugnato la delibera sanzionatoria, chiedendone la Parte_1 sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte. La Corte ha, dapprima, con decreto in data 6 giugno 2019, sospeso inaudita altera parte la delibera, quindi, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con provvedimento del 25 luglio 2019 ha revocato il decreto di sospensione emesso inaudita altera parte; la Corte ha altresì sospeso il giudizio di opposizione alla sanzione fino alla definizione di quello, omologo, instaurato da presso la Corte d'Appello di Roma, attualmente pendente Persona_1
in Cassazione.
1.1. Con il ricorso in esame articola un unico motivo di impugnativa, Parte_1
deducendo quanto segue: “Insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
La Delibera n. 20755 del 9.1.2019 la è stata annullata in sede giurisdizionale CP_1
e sono venuti meno i presupposti sostanziali per irrogare la sanzione” (così il ricorso in opposizione all'esecuzione, pagine 1-2).
Espone, infatti, l'opponente che la Corte d'appello di Roma con sentenza n. 4867/2020, pubblicata il 12 ottobre 2020, ha accolto l'opposizione proposta dall'avv. e, per Per_1
l'effetto, ha annullato la Delibera n. 20775 del 9.1.2019; inoltre che la sentenza CP_1
è stata impugnata in Cassazione ed il ricorso è ancora pendente. Sul presupposto che questa sentenza sia un antecedente logico della decisione da adottare anche nel presente giudizio di opposizione, l'attore, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, conclude perché la Corte:
“Accerti e dichiari l'insussistenza del diritto dell' di procedere ad PA
esecuzione forzata, e conseguentemente annullare e/o dichiarare la nullità della cartella di pagamento 01720200004553409/000” (così le conclusioni del presente ricorso in opposizione a cartella).
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile 1.2. Instaurato il contraddittorio, fissata l'udienza di comparizione, notificato ai due Enti resistenti l'atto introduttivo, si sono costituite e PA [...]
. Controparte_9
ha eccepito il suo difetto di CP_2 Controparte_9
legittimazione a resistere in giudizio, non rivestendo nella controversia il ruolo di Ente 4 impositore;
ha dedotto che l'Ente impositore è la di cui ha chiesto la chiamata CP_1
in causa.
1.3. Disposta con ordinanza in data 21 luglio 2024 l'integrazione del contraddittorio nei confronti della titolare del credito oggetto di esecuzione, si è costituita la CP_1
stessa con comparsa in data 6 dicembre 2024.
Con ordinanza del 10 gennaio 2025, adottata all'esito di trattazione scritta svolta il
18.12.2024, la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato e rinviato all'udienza del 14 maggio 2025 per la decisione del merito.
Disposta per detta data la trattazione scritta, il 14 maggio 2025, acquisite le note di trattazione di tutte le parti costituite, tempestivamente depositate tra il 26 aprile 2025 e il 14 maggio 2025, il Collegio si è riservato la decisione.
Motivi della decisione
2. Si dà atto in via preliminare che non rientrando le cause di opposizione all'esecuzione incluse nella materia riservata, per convenzione (cf protocollo in atti nel fascicolo di
), al patrocinio dell'Avvocatura di Stato, è corretta la PA costituzione dell' con difensore del libero Foro (cf. Cass. PA
Sez. III, sent. n. 15704 del 4/06/2021).
2.1. Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di dell , che, pur essendo citata PA in giudizio dall'opponente, come da notifica in atti del 28 marzo 2024, non è l'Ente impositore.
3. Gradatamente, nel merito, si osserva che la delibera della che è alla base della CP_1 cartella di pagamento ha sanzionato oltre all'opponente anche l'avv. Persona_1 per la violazione dell'art. 187 bis del D. Lgs. 58/1998; pertanto, entrambi i destinatari della sanzione hanno proposto opposizione, rispettivamente alla Corte di Appello di
Napoli e alla Corte di Appello di Roma, deducendo (come dedotto nel ricorso), in via preliminare, la violazione del termine per l'esercizio del potere punitivo e, nel merito,
l'insussistenza dell'illecito, la mancanza di prova della sua consumazione e la sproporzione dell'entità della sanzione.
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile Come si evince dai motivi dell'opposizione e dalle conclusioni del ricorso, la presente azione è fondata unicamente sull'asserita pregiudizialità che riveste la decisione della
Corte d'Appello di Roma rispetto al giudizio di impugnativa della sanzione che l'odierno attore ha a sua volta proposto dinanzi a questa Corte.
Tanto, secondo , impedirebbe ad di procedere Parte_1 PA 5 ad esecuzione forzata. Anche nelle note di trattazione scritta depositate per il 14 maggio
2025 si insiste nella “pregiudizialità” della decisione della Corte d'Appello di Roma.
Vale premettere che ha iscritto a ruolo le Controparte_8 somme dovute, dopo che la Corte d'appello, investita dell'impugnativa della sanzione, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
3.1. Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
Va considerato che le questioni sottoposte all'attenzione del presente Collegio possono e debbono essere poste nell'ambito degli ulteriori sviluppi del giudizio di merito avverso la sanzione, senza poter essere introdotte anche in quello di opposizione all'esecuzione esattoriale, non venendo in considerazione – nel presente procedimento - fatti sopravvenuti al titolo esecutivo ma questioni deducibili nel giudizio di cognizione.
Invero, ammettere, in sede di opposizione esecutiva, la deduzione dei fatti e delle relative questioni di merito, cioè fatti posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione ma che siano stati effettivamente dedotti nel giudizio di cognizione non ancora definito, non soltanto “aprirebbe in tale sede una inammissibile finestra sulla cognizione del diritto posto in esecuzione”, ma determinerebbe certamente la violazione
– diretta o potenziale - del principio di ne bis idem ed, eventualmente, anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati (cf in termini
Cass. 8220/2023, in fattispecie riguardante proprio sanzione emessa dalla . CP_1
Il principio è stato di recente ribadito dalla suprema Corte, che in caso analogo ha statuito che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cf Cass. Sent. n.
2785 del 4.2.2025).
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile 4. Il governo delle spese segue la soccombenza nei confronti dei resistenti vittoriosi citata dall'opponente ma PA
priva di legittimazione passiva, e PA CP_1
I compensi sono liquidati in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia quale risulta dalla misura del credito in 6 contesa, nonché dell'attività processuale svolta, che include la pronuncia sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate,
--Dichiara il difetto di legittimazione passiva di PA
;
[...]
--Respinge l'opposizione;
--Condanna l'opponente alla refusione, in favore di PA
, e delle spese di
[...] PA CP_1 lite, che liquida per ognuno dei suddetti convenuti in € 7.200,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1206/2024 Sentenza Corte d'Appello di Napoli-Sezione Prima Civile