Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
NRG
29082/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29082 /2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MOCERINO ARIANNA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...], CF P_ C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAMPAJOLA GABRIELLA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/12/2022 esponeva : “ 1.In data Parte_1
30/10/1999 la ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in Napoli, con il sig. P_
, trascritto all'ufficio dello stato civile, atti di matrimonio n.97, P.II, S.A. 1999, con regime di
[...] comunione dei beni;
2.Da tale unione sono nati due figli nata [...] e Persona_1 [...]
nato il [...];
3.I coniugi hanno costituito la loro casa familiare in Napoli alla Per_2
4.Dai primi anni di matrimonio, il sig. , ha sempre svolto l'attività
P_ lavorativa di idraulico, occupandosi di tutte le spese quotidiane quali pagamenti per le utenze e per il canone di locazione;
5.Il sig. , in costanza di matrimonio decideva che la moglie
P_ doveva occuparsi della crescita dei figli e della casa coniugale mentre lo stesso provvedeva a tutte le spese necessarie per fabbisogno familiare;
6.Il rapporto matrimoniale, inizialmente permeato dalla reciproca soddisfazione e gradimento nonché al mutuo rispetto tra i coniugi, diventava intollerabile, così come la stessa convivenza tra i coniugi, a causa di insanabili contrasti dovuti esclusivamente alle condotte adottate dal sig. ;
6.Nella specie, il
P_ sig. iniziava a manifestare un atteggiamento arrogante nei confronti della sig.ra
P_
, trattandola alla stregua di una sua dipendente, difatti, la stessa doveva occuparsi solo Pt_1 della casa e della famiglia;
7.La sig.ra , con lo spirito conciliante e la temperanza tipica Pt_1 di chi prova un forte sentimento verso il proprio compagno di vita, nella vana speranza di una unione familiare, cercava in ogni modo di assecondare il sig. nei suoi assurdi P_ comportamenti, ma senza ottenere alcun genere di cambiamento in lui;
8.Vani sono stati i tentativi di conciliazione, tant'è che il sig. decideva di allontanarsi dalla casa coniugale P_ lasciando la moglie da sola a crescere i figli;
9.Dopo qualche mese la sig.ra scopriva che Pt_1 il marito instaurava una nuova relazione sentimentale con altra donna, con cui tutt'ora il sig.
ha una stabile e duratura convivenza in palese violazione degli obblighi scaturenti dal P_ matrimonio;
10.Successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale, il ha sempre P_ provveduto alla corresponsione di € 900,00, quale contributo per il mantenimento dei due figli e il pagamento del canone di locazione;
11. Il sig. da qualche tempo non è più presente P_ con i figli disinteressandosi completamente della loro crescita psico-fisica, di converso, la sig.ra si è fatta carico in via pressoché esclusiva dell'accudimento degli stessi con l'aiuto dei Pt_1 familiari e del reddito di cittadinanza.”
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ 1)
Pronunziare con sentenza la separazione dei coniugi e con P_ Parte_1 declaratoria di addebito;
2) Ordinare che la predetta sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per le necessarie annotazioni e Per_ incombenze;
3) Disporre l'affido condiviso dei figli e alla madre con residenza Per_3 privilegiata presso la stessa. 4) Disporre la calendarizzazione del diritto di visita padre – figli secondo l'interesse prevalente dei figli ed attesa la loro età; 5) Disporre il pagamento a carico del sig. del contributo economico per i figli pari ad € 900,00, di cui € 600,00 per i figli (€ P_
300,00 per ciascuno) ed € 300,00 quale contributo al mantenimento per la sig.ra oltre P_ aggiornamento ISTAT;
6) Prevedere l'accollo paterno integrale delle spese straordinarie dei figli così come previsto nel Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati. 7) Porre a carico del le spese e competenze del presente giudizio.” P_
All'udienza presidenziale del 15.03.2023 compariva la sola ricorrente, e, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione per assenza del resistente, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori : “…autorizza i coniugi e Parte_2 P_
a vivere separati;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, P_ al coniuge , quale contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile Parte_2 complessivo di € 500,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat ed oltre al 50% delle spese come in motivazione;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere P_ mensilmente al coniuge quale contributo al suo mantenimento l'importo mensile complessivo di
€ 150,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat come in motivazione;
”
A questo punto la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con provvedimento del 16.11.2023 il Giudice Istruttore, previo rigetto delle istanze istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 10.12.2024.
In data 01.08.2024 si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, esponeva : “1. La sig.ra notificava al Sig Parte_1 P_ ricorso per separazione giudiziale , ricorrendo all'adito Tribunale di Napoli , affinché, prospettata l'insanabile crisi coniugale intercorsa col sig. e previa l'adozione dei P_ provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della ricorrente e dei figli, dichiarasse la separazione giudiziale dei coniugi;
2. L'udienza presidenziale si teneva innanzi al Presidente Dott
Pastore;
3. Emessi i primi provvedimenti ,la causa veniva assegnata al G.I. dott Celentano Stefano fissando la prima udienza al 4.07.2023 .
4. Il sig , per disguidi postali non riceveva mai P_ nessun atto giudiziario, perche' si potesse costituire nei termini .
5. Il giudizio veniva rinviato, in sua contumacia, all'udienza per le conclusioni alla data del 10.12.2024 6. Il sig. , P_ venuto a conoscenza del giudizio di separazione , si costituisce a mezzo del proprio difensore, 7.
Intanto, nelle more ,i coniugi, dopo lunghi e articolati incontri con i loro difensori e viste analiticamente le situazione reddituali delle parti, compreso i figli maggiorenni , addivenivano al raggiungimento di una comune intesa, tanto da determinarsi alla volontà di trasformare il rito della procedura di separazione giudiziale in consensuale”
All'udienza cartolare del 25.03.2025 le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia che chiedevano recepirsi.
A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm. La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni :
“Assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla Via Pisciarelli, unitamente al figlio maggiorenne , nato il [...], che vive ancora con la madre in quanto Persona_2 disoccupato e non autonomo. La figlia , nata il [...], è maggiorenne, Persona_1 regolarmente autonoma e indipendente, vive a Milano, ed è inquadrata con contratto a tempo indeterminato sin dal 10 novembre 2021. Pertanto, non vi è alcun obbligo di mantenimento da Per_ parte dei genitori. Mantenimento di : I coniugi prendono atto che ha Persona_2
Per_ difficoltà nel mondo del lavoro e, pertanto, il padre si obbliga a versare alla madre, con cui vive, la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento, da corrispondere entro il 15 di ogni
Per_ mese.Spese straordinarie in favore di : Le spese straordinarie (mediche, corsi di formazione, corsi di recupero o qualsiasi altra necessità utile al benessere fisico e psicologico del giovane),
Per_ allo stato attuale, verranno divise a metà tra i genitori, finché non diventerà autonomo e indipendente. Versamento delle somme: Le somme di cui ai punti 3 e 4 verranno versate finché
Per_
non troverà un'occupazione, con l'impegno del padre a riattivarsi per inserirlo nel mondo del lavoro, considerando il suo attuale impiego in ambito idraulico e edilizio. Rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento: Vista la situazione reddituale di entrambi i coniugi, e tenuto conto che il sig. è nullatenente e ha un lavoro altalenante e non stabile, la signora P_
rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento. Rinuncia reciproca a qualsiasi addebito Pt_1 di responsabilità: I coniugi, con la sottoscrizione della presente, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro e rinunciano, vicendevolmente, a qualsiasi addebito di responsabilità. Spese e competenze di causa: Le spese e le competenze di causa sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.97 , parte II , S. A , Sez. BA, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino