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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 7/10/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2110/2024 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta Parte_1
e difesa dall'Avv. LAUDANDO ANTONIO, presso il cui studio elett.te domiciliata in Acerra (NA) alla Via Santolo Riemma 2. ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con cui elett.te domiciliato alla VIA ALCIDE DE GASPERI 55, NAPOLI presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1 requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità . Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 9/04/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 1604/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 14/03/2023. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal TU (pari all'80%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose
1 argomentazioni del dottor il quale ha dato conto Controparte_2 esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il TU ha rilevato che: “lo stato di nutrizione appare discreto. Cute e mucose visibili sono rosee. Masse muscolari normotrofiche e normotoniche. Pannicolo adiposo abbondantemente rappresentato. Si evidenzia buona partecipazione affettiva e buona collaborazione al colloquio”. (cfr. pag. 4 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali. Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 80%, così come già accertato dal TU nominato nel procedimento per ATP. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso del 9/04/2024 nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede: rigetta la domanda, e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida nella sola misura dell'80%; b)dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 11/11/2024
Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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, nata il [...] a [...], rapp.ta Parte_1
e difesa dall'Avv. LAUDANDO ANTONIO, presso il cui studio elett.te domiciliata in Acerra (NA) alla Via Santolo Riemma 2. ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con cui elett.te domiciliato alla VIA ALCIDE DE GASPERI 55, NAPOLI presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del CP_1 requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità . Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 9/04/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 1604/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 14/03/2023. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal TU (pari all'80%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose
1 argomentazioni del dottor il quale ha dato conto Controparte_2 esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il TU ha rilevato che: “lo stato di nutrizione appare discreto. Cute e mucose visibili sono rosee. Masse muscolari normotrofiche e normotoniche. Pannicolo adiposo abbondantemente rappresentato. Si evidenzia buona partecipazione affettiva e buona collaborazione al colloquio”. (cfr. pag. 4 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali. Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 80%, così come già accertato dal TU nominato nel procedimento per ATP. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso del 9/04/2024 nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede: rigetta la domanda, e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida nella sola misura dell'80%; b)dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 11/11/2024
Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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