Art. 15.
Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923 relativi alle opere pubbliche della Basilicata, autorizzati dalla presente legge e da quelle anteriori, sono determinati in conformita' dell'annessa tabella A, che sostituisce quella F, allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140 .
Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923 relativi alle opere pubbliche della Basilicata, autorizzati dalla presente legge e da quelle anteriori, sono determinati in conformita' dell'annessa tabella A, che sostituisce quella F, allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140 .