Articolo 15 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 14Articolo 16
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14 agosto 1908
Art. 15.

Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1922-923 relativi alle opere pubbliche della Basilicata, autorizzati dalla presente legge e da quelle anteriori, sono determinati in conformita' dell'annessa tabella A, che sostituisce quella F, allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140 .

Entrata in vigore il 14 agosto 1908