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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 2812/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2812/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
nato a [...] il [...] Controparte_1
e nata a [...] il [...] Parte_1 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Mauro Pianasso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale in atti
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario nel Controparte_1 Parte_1
Comune di Pertusio, in data 1.6.2002.
Dalla unione sono nati figli: a CU (TO) il 04.10.2004, , a CU (TO) il Per_1 Per_2
09.07.2006 e a CU (TO) il 15.06.2012. Per_3
. Con ricorso iscritto in data 16.12.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli rimarranno con la madre presso il domicilio familiare, la figlia minore viene Per_3
affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, e rimarrà con la madre presso il domicilio familiare di Favria, via Matteo Vota n. 14, con facoltà del padre di vederla e tenerla con se liberamente compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, con permanenza della medesima presso il domicilio paterno nei fine settimana alterni ad esempio dal venerdì sera alla domenica sera oppure dal venerdì sera al lunedì mattina;
- Durante le vacanze scolastiche estive la figlia minore potrà rimanere con il padre per n. Per_3
15 giorni consecutivi ed anche non consecutivi da suddividersi in n. 1 o 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e
Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta, per il compleanno della figlia ad anni alterni.
2) La casa familiare sita in Favria alla via Matteo Vota n. 14 viene assegnata alla Sig.ra
[...]
già comproprietaria al 50%. Pt_1
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno di essi), Per_2 Per_3
somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Le parti si danno atto che ad avvenuto trasferimento delle quote di comproprietà dell'immobile sito in Favria alla via Matteo Vota n. 14 in favore della Sig.ra il contributo al Parte_1
mantenimento per i figli e verrà rimodulato nella somma pari ad € 800,00 (€ 400,00 Per_2 Per_3
per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
4) Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Controparte_1
figli secondo i seguenti parametri - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno)dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e che al puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso avranno definito ogni questione patrimoniale tra loro intercorsa ed intercorrente.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Il Sig. si impegna a trasferire la sua quota di comproprietà del 50% sugli Controparte_1
immobili sovra descritti in favore della Sig.ra entro e non oltre 6 mesi dalla Parte_1 intervenuta omologa della separazione, previo ottenimento dell'autorizzazione a tale trasferimento da parte del Giudice Tutelare in ragione del gravante vincolo di fondo patrimoniale e della minore età della figlia Per_3
- I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il trasferimento delle quote di comproprietà degli immobili sovra specificati avverrà senza riconoscimento di compenso alcuno per la cessione, in ragione del fatto che la Sig.ra ha già affrontato e sta affrontando, Parte_1 autonomamente/senza concorso dell'altro coniuge, spese di manutenzione straordinaria su detto immobile avendo acceso un pratica di finanziamento presso Banca Sella SpA per l'importo complessivo pari ad € 35.000,00 e che, per l'acquisto/manutenzione di detto immobile erano già state utilizzate disponibilità monetarie fatte pervenire dai genitori della medesima e che pertanto si giustifica con tali ricorrenze la cessione delle quote senza che ricorra transazione di denaro in favore del cedente.
La Sig.ra ad avvenuta cessione delle quote del Sig. Parte_1 Controparte_1 sull'immobile di Favria di via Matteo Vota n. 14 si impegna a mantenere inalterata la destinazione a fondo patrimoniale di detta unità immobiliare.
7) - Le parti dichiarano di aver acquistato in costanza di matrimonio una Fiat mod. 500 Tg.
TOL78589 ad oggi classificata come “veicolo d'epoca”, una Vespa 6 giorni Tg. ER86924 ed intestata al Sig. ed al medesimo sono anche intestate n° 2 moto da trial Tg. Controparte_1
EH13458 e Tg. EH56053, mentre uno scooter Tg. FD47359 e una Vespa Special 50 Tg X8DW76 sono intestati alla Sig.ra i ricorrenti di comune accordo dichiarano e si Parte_1 impegnano a mantenere l'intestazione della Fiat 500 e della Vespa 6 giorni a favore del Sig.
e l'intestazione dello scooter e della Vespa Special (utilizzate dai figli Controparte_1 entrambi) in favore della Sig.ra con l'assolvimento dei Parte_1
costi di mantenimento a carico di ogni intestatario, mentre le due moto da trial, rimarranno assegnate al Sig. che si impegna a metterle a disposizione per la vendita/permuta CP_1
in favore di eventuali motocicli e/o altri beni fungibili che risultassero di intenzione di acquisto da parte dei figli.
8) - Le parti si danno atto che nel domicilio coniugale sono presenti n° 2 cani e n° 2 gatti, e che, per il mantenimento dei medesimi provvederanno al versamento di una somma pro quota pari ad
€ 150,00 ogni 4 mesi da versarsi su di un conto corrente comune. (escluse spese straordinarie da ripartire al 50%).
Il PM ha concluso, esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 25.6.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 26.6.2025. Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del
P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Controparte_1 Parte_1
condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2812/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
nato a [...] il [...] Controparte_1
e nata a [...] il [...] Parte_1 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Mauro Pianasso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura speciale in atti
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario nel Controparte_1 Parte_1
Comune di Pertusio, in data 1.6.2002.
Dalla unione sono nati figli: a CU (TO) il 04.10.2004, , a CU (TO) il Per_1 Per_2
09.07.2006 e a CU (TO) il 15.06.2012. Per_3
. Con ricorso iscritto in data 16.12.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli rimarranno con la madre presso il domicilio familiare, la figlia minore viene Per_3
affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, e rimarrà con la madre presso il domicilio familiare di Favria, via Matteo Vota n. 14, con facoltà del padre di vederla e tenerla con se liberamente compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, con permanenza della medesima presso il domicilio paterno nei fine settimana alterni ad esempio dal venerdì sera alla domenica sera oppure dal venerdì sera al lunedì mattina;
- Durante le vacanze scolastiche estive la figlia minore potrà rimanere con il padre per n. Per_3
15 giorni consecutivi ed anche non consecutivi da suddividersi in n. 1 o 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e
Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta, per il compleanno della figlia ad anni alterni.
2) La casa familiare sita in Favria alla via Matteo Vota n. 14 viene assegnata alla Sig.ra
[...]
già comproprietaria al 50%. Pt_1
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno di essi), Per_2 Per_3
somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
Le parti si danno atto che ad avvenuto trasferimento delle quote di comproprietà dell'immobile sito in Favria alla via Matteo Vota n. 14 in favore della Sig.ra il contributo al Parte_1
mantenimento per i figli e verrà rimodulato nella somma pari ad € 800,00 (€ 400,00 Per_2 Per_3
per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
4) Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Controparte_1
figli secondo i seguenti parametri - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno)dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e che al puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso avranno definito ogni questione patrimoniale tra loro intercorsa ed intercorrente.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Il Sig. si impegna a trasferire la sua quota di comproprietà del 50% sugli Controparte_1
immobili sovra descritti in favore della Sig.ra entro e non oltre 6 mesi dalla Parte_1 intervenuta omologa della separazione, previo ottenimento dell'autorizzazione a tale trasferimento da parte del Giudice Tutelare in ragione del gravante vincolo di fondo patrimoniale e della minore età della figlia Per_3
- I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il trasferimento delle quote di comproprietà degli immobili sovra specificati avverrà senza riconoscimento di compenso alcuno per la cessione, in ragione del fatto che la Sig.ra ha già affrontato e sta affrontando, Parte_1 autonomamente/senza concorso dell'altro coniuge, spese di manutenzione straordinaria su detto immobile avendo acceso un pratica di finanziamento presso Banca Sella SpA per l'importo complessivo pari ad € 35.000,00 e che, per l'acquisto/manutenzione di detto immobile erano già state utilizzate disponibilità monetarie fatte pervenire dai genitori della medesima e che pertanto si giustifica con tali ricorrenze la cessione delle quote senza che ricorra transazione di denaro in favore del cedente.
La Sig.ra ad avvenuta cessione delle quote del Sig. Parte_1 Controparte_1 sull'immobile di Favria di via Matteo Vota n. 14 si impegna a mantenere inalterata la destinazione a fondo patrimoniale di detta unità immobiliare.
7) - Le parti dichiarano di aver acquistato in costanza di matrimonio una Fiat mod. 500 Tg.
TOL78589 ad oggi classificata come “veicolo d'epoca”, una Vespa 6 giorni Tg. ER86924 ed intestata al Sig. ed al medesimo sono anche intestate n° 2 moto da trial Tg. Controparte_1
EH13458 e Tg. EH56053, mentre uno scooter Tg. FD47359 e una Vespa Special 50 Tg X8DW76 sono intestati alla Sig.ra i ricorrenti di comune accordo dichiarano e si Parte_1 impegnano a mantenere l'intestazione della Fiat 500 e della Vespa 6 giorni a favore del Sig.
e l'intestazione dello scooter e della Vespa Special (utilizzate dai figli Controparte_1 entrambi) in favore della Sig.ra con l'assolvimento dei Parte_1
costi di mantenimento a carico di ogni intestatario, mentre le due moto da trial, rimarranno assegnate al Sig. che si impegna a metterle a disposizione per la vendita/permuta CP_1
in favore di eventuali motocicli e/o altri beni fungibili che risultassero di intenzione di acquisto da parte dei figli.
8) - Le parti si danno atto che nel domicilio coniugale sono presenti n° 2 cani e n° 2 gatti, e che, per il mantenimento dei medesimi provvederanno al versamento di una somma pro quota pari ad
€ 150,00 ogni 4 mesi da versarsi su di un conto corrente comune. (escluse spese straordinarie da ripartire al 50%).
Il PM ha concluso, esprimendo parere favorevole.
All'udienza del 25.6.2025, tenutasi con la modalità in trattazione scritta, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 26.6.2025. Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del
P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Controparte_1 Parte_1
condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba