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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9246/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE in composizione collegiale, in persona delle dott.sse
MA LETIZIA BARONE Presidente
MO STOCCO Giudice
ERIKA IVALU' PAMPALONE Giudice rel.
ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9246 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata, Parte_1 C.F._1 ai fini del presente giudizio, in Palermo, via dei Nebrodi n.126, presso lo studio dell'Avv.
IN IN, che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato all'atto di citazione
Attrice
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati, ai fini del CP_4 C.F._5
presente giudizio, in Terrasini, C.so Vittorio Emanuele III n.17, presso lo studio dell'Avv.
AO Militello, che li rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda di riduzione e conseguente reintegrazione nella quota di riserva formulata -a norma degli artt. 555 e 559 c.c.- da
, in relazione alla successione ereditaria della di lei madre, Parte_1 Per_1
, nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data 04.02.2020.
[...]
L'Attrice assume, infatti, che la de cuius, unitamente al coniuge Controparte_1
anch'egli convenuto nel presente giudizio, ha disposto del suo intero patrimonio a mezzo donazioni in favore dei figli (ossia, in favore dell'attrice e dei suoi germani,
[...]
, e ), le quali hanno tuttavia leso la quota di CP_2 Controparte_4 CP_3
riserva ad essa spettante, come risulta dalla perizia stragiudiziale di stima prodotta unitamente alla citazione.
IO , inoltre, ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale, assumendo, sul punto, che, la condizione venutasi a detereminare per effetto della sperequata ripartizione del patrimonio materno l'avrebbe costretta a sostenere ingenti investimenti onde convertire i modesti cespiti a lei pervenuti in donazione in beni suscettibili di produrre reddito, e ciò diversamente dai propri fratelli,
i quali, invece, avrebbero ricevuto cespiti “immediatamente utilizzabili e godibili”.
, e si sono Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 costituiti nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20.10.2022 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in capo a non avendo costui beneficiato di alcuna donazione da parte della Controparte_1 moglie, nonché il difetto di disintegrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio di , beneficiario, unitamente a (per la Controparte_5 CP_3
quota pari ad ½ ciascuno), della donazione posta in essere in data 2.11.2016, avente ad oggetto il lotto di Terreno sito in Terrasini censito al fg. 11, p.lla 203, p.lla 204, 136, 362,
364, 384.
Nel merito, i convenuti si sono opposti all'accoglimento della domanda attorea, contestando, anzitutto, le risultanze della perizia di parte redatta dal Geometra Per_2
e deducendo che l'attrice ha altresì ricevuto, in guisa di liberalità indiretta (art. 809
[...]
c.c.), la casa sita in Terrasini (PA), C.da Consiglio, censita al NCEU, fg. 10, p.lla 17, poiché acquistata con denaro dei genitori, allorquando , all'epoca ventenne, Parte_1
conviveva ancora con loro, senza occupazione e priva di redditi propri.
Per il caso di accoglimento della domanda di riduzione, i convenuti,
[...]
, e hanno chiesto di dedurre dal valore dei beni ricevuti in CP_2 CP_3 CP_4
donazione dalla madre, le migliorie ad essi apportate e le spese straordinarie sostenute per la loro conservazione (art. 748 c.c.).
Infine, ed in via riconvenzionale, e hanno chiesto di CP_3 Controparte_4
“defalcare” dal valore delle donazioni ricevute, quanto da essi corrisposto
(rispettivamente euro 105.988,80 ed € 51.385,55) per estinguere i debiti della società denominata “ di ”, costituita tra i soci Controparte_6 Controparte_1 [...]
, , e CP_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 deducendo, altresì, che il patromonio familiare distribuito tra i figli con gli atti di donazione che formano oggetto di causa è stato conseguito grazie agli utili di detta società, alla cui distribuzione i germani , e avrebbero rinunziato, CP_3 CP_2 CP_7 di talché le donazioni da essi rucevute andrebbero qualificate come remuneratorie (art. 770, co. I c.c.).
La causa, istruita a mezzo interrogatorio formale dell'attrice e consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 13.3.25, cui le parti hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate nei ripsettivi atti introduttivi.
****
§1. Eccezioni preliminari
Occorre, in primo luogo disattendere le eccezioni di natura preliminare sollevate dai convenuti.
Con riferimento alla posizione di il Collegio osserva che il Controparte_1
coniuge di non risulta destinatario di alcuna domanda di riduzione, Persona_1
non potendo, quindi, postularsi alcun difetto di legittimazione passiva, mentre la sua evocazione in giudizio trova comunque giustificazione -anche da un punto di vista pragmatico- nell'impugnazione di donazioni che sono state da egli effettuate unitamente alla moglie.
Rispetto, invece, alla mancata evocazione in giudizio di Controparte_5
, è sufficiente osservare che l'azione di riduzione ha natura personale -con
[...] conseguente insussistenza di litisconsorzio necessario tra i coredi o tra i beneficiari delle disposizioni lesive- fermo restando che, nel caso in cui la lesione dovesse derivare da tale donazione, la stessa non potrà essere ridotta, per mancanza di corrispondente domanda
(in termini, Cass., ord. n. 32197/21, “L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera
i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione”).
§ 2. Operazione di riunione fittizia (art. 556 c.c.): donazioni formali
Procedendo al merito della lite, si rammenta che l'azione di riduzione per lesione della legittima (discplinata dall'art. 553 e ss. c.c.) è l'azione esperibile dal legittimario che sia stato leso nella quota di eredità che la legge gli riserva in via necessaria.
Come noto, l'accertamento della lesione impone, quale operazione contabile di natura preliminare, che si proceda alla c.d. riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c. e ciò allo scopo di determinare la porzione di cui il de cuius poteva liberamente disporre c.d.
“disponibile”) e, correlativamente, della quota di eredità riservata alla parte che agisce in giudizio.
Ebbene -rammentato che l'operazione che precede si esegue sommando il valore del relictum a quello del donatum, sottraendo, infine, i debiti (v. art. 556 c.c., il quale così stabilisce “per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”)- nel caso di specie risulta che la de cuius,
ha esaurito il suo patrimonio mediante le donazioni (formali) di Persona_1
seguito riportate: - ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 3.5.2005 a rogito del notaio Per_3
(Rep. n. 32100, racc. n. 6694), con il quale
[...] Persona_1
(unitamente al coniuge per la quota di sua spettanza) ha Controparte_1 donato alla figlia, la quota, pari ad ½, dei seguenti immobili: i) Controparte_4
Locale commerciale di piano terra sito in Terrasini, via Dante Alighieri n. 230-
Via Alessandro Paternostro n.19 -, identificato al NCEU al foglio 2, particella
1331, subalterno 8 (già sub 2), cat. C/1, Consistenza 29 mq, superficie catastale 36
m2, rendita € 390,91, indicato nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing.
con il progressivo B1; ii) Appartamento di piano terra in via Persona_4
A.Paternostro n.19/A-Via G.AR n.143 – Terrasini, identificato al NCEU al foglio 2, particella 1331, subalterno 9 (già sub 2), cat. A/3, Consistenza 3,5 vani, superficie catastale 52 m2, rendita € 216,91, indicato nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing. con il progressivo B2; iii) Persona_4
Appartamento di piano primo in via D.Alighieri n.232 – Terrasini, identificato al
NCEU al foglio 2, particella 1331, subalterno 3, cat. A/3, Consistenza 5 vani, superficie catastale 103 m2, rendita € 309,87, indicato nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing. con il progressivo B3; iv) Persona_4
Appartamento di piano secondo in via D.Alighieri n.232 – Terrasini, identificato al NCEU al foglio 2, particella 1331, subalterno 7, cat. A/3, Consistenza 2,5 vani, superficie catastale 53 m2, rendita € 154,94, indicato nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing. con il progressivo B4 (si precisa, al Persona_4
riguardo -v. p. 10 della Relazione di CTU a firma dell'ing. Persona_4 che tale immobile deriva dalla fusione e cambio di destinazione d'uso dei due immobili originari identificati nell'atto di donazione rispettivamente al foglio 2 particella 1331 sub 5 e 6 con destinazione entrambi magazzino. Tali sub sono stati soppressi ed hanno generato l'attuale sub 7. unita di piano secondo con destinazione d'uso residenziale);
- ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 25.7.2006 a rogito del notaio Per_3
(rep. n. 33022, racc. n. 7043), con il quale ha donato
[...] Persona_1
all'attrice la piena ed intera proprietà dello spezzone di terreno ubicato nel territorio di Terrasini, distinto al fg. 10, p.lla 20 e i magazzini ricadenti nel medesimo foglio di mappa (fg. 10) sulle p.lle 538, sub 1 (oggi sub 3) e 538 sub 2 (beni tutti indicati dal CTU come B14), con la precisazione che il resto dei beni contemplati in tale atto apparteneva esclusivamente al padre dell'attrice,
[...]
(v. p. 3 dell'atto do donazione), non rilevando, quindi, nel presente CP_1 giudizio;
- ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 7.9.2006 a rogito del notaio Per_3
(rep. n. 33037, racc. n. 7057), con il quale ha donato
[...] Controparte_8
al figlio, l'intera e piena proprietà dei seguenti immobili: i) casa CP_3
terrana sita in Terrasini, C.da Paternella, censita al NCEU, fg. 12, p.lla 846, indicata nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing. Persona_4
con il progressivo B11; ii) casa a tre elevazioni fuori terra sita in Terrasini, via
GI AR nn. 119/121, censita al NCEU, fg. 2, p.lle 947 sub 1 e 981 sub
1, oggi individuato al foglio 2, particella 981, subalterno 2 e indicato nella
Relazione di CTU come B12;
- ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 10.10.2007 a rogito del notaio
(rep. 33406, racc. n. 7348), con il quale Persona_3 Persona_1
(unitamente al coniuge per la quota a costui riferibile) ha donato a
[...]
la piena proprietà della quota pari ad ½ dei seguenti immobili: i) villa CP_2
terrana sita in Terrasini, C.da Paternella unitamente a cinque corpi distaccati adibiti a ripostigli, distinta al NCEU, fg. 12, p.lla 236 sub 2 (oggi individuati come sub 4 e sub 5) con magazzino di pertinenza, distinto al NCEU, fg. 12, p.lla
236, sub 3, indicati nella Relazione tecnica d'ufficio con l'dentificativo B10;
- ATTO DI DONAZIONE DELGIORNO 29.1.2015 a rogito del notaio
[...]
(rep. 10601, racc. n. 5800), con il quale i coniugi Persona_5 [...]
e hanno donato, riservandosene l'usufrutto con CP_1 Persona_1 diritto di reciproco accrescimento:
o a , l'appartamento sito in Terrasini, C.da NE, Controparte_2
censito al NCEU, fg. 6, p.lla 325, sub 3 (piano T -indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B7);
o a , l'appartamento sito in Terrasini, sito in Contrada Controparte_2
NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 4
(piano 1^ - indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B8); o a , il lastrico solare di secondo piano in Contrada Controparte_2
NE snc – Terrasini, identificato alNCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 5 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B9);
o a , il magazzino sito in Terrasini, C.da NE, piano T, CP_3
censito al NCEYU, fg. 6, p.lla 325 sub 10 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B6);
o a , la quota, pari a 1/3 (sicché quota di pertinenza della de CP_3
cuius è pari a 1/6) del locale commerciale di piano terra sito in Terrasini, in Contrada NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 12 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B5);
o a la quota, pari a 2/3 (sicché quota di pertinenza della Controparte_4 de cuius è pari a 2/6) del locale commerciale indicato al punto precedente.
- ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 2.11.2016 a rogito del notaio Per_6
(rep. n. 4533, racc. n. 3450), con il quale i coniugi e
[...] Controparte_1 hanno donato, riservandosene l'usufrutto con diritto di Persona_1
reciproco accrescimento a e al nipote, CP_3 Controparte_5
, in ragione di ½ ciascuno, l'appezzamento di terreno sito in Terrasini
[...]
censito al fg. 11, p.lla 203, 204, 136, 362, 364, 384.
§ 2.1 Accertamento della sussistenza della liberalità indiretta in favore di
[...]
Parte_1
Come noto, l'operazione di riunione fittizia deve includere, ove se ne ravvisi la sussistenza, le eventuali liberalità indirette (art. 809, sulle quali, v. Cass., SSUU, sent. n.
18725/2017) poste in essere dal de cuius quando ancora in vita e, quindi, per quanto rileva nel caso in esame, la sussistenza dell'eventuale donazione indiretta in favore di
[...]
, dell'immobile sito in Terrasini, C.da Consiglio, iscritto al NCEU, foglio 10, Parte_1 particella 17, da ella acquistato per atto di compravendita del giorno 28.10.1996 (rep.
12924, racc. n. 3184).
Premesso, infatti, che “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione -
donazione indiretta del bene stesso e non del danaro” (Cass., sent. n. 13619/2017), si è detto che, nel caso in esame, i convenuti hanno dedotto che l'immobile sito in C.da Consiglio sarebbe stato acquistato dall'attrice con denaro a tal fine fornitole dai genitori per scopo di liberalità, come si desumerebbe dal fatto che, all'epoca della stipula del contratto,
[...]
era appena ventenne, convivente con i genitori e priva di redditi propri. Parte_1
Ebbene, evidenziato che -in base alla regola generale sancita dall'art. 2697 c.c.-
l'onere della prova relativa alla sussistenza della liberalità indiretta incombe sulla parte che ne invoca l'esistenza e, quindi, nella specie, in capo ai convenuti, il Collegio rammenta che, a tal fine, non è sufficiente che si dimostri la provenienza del denaro dai genitori di
, occorrendo, altresì, la prova della ricorrenza del c.d. animus donandi e Parte_1
quindi, che l'immobile sia pervenuto all'attrice come risultato di un intento liberale da parte dei disponenti (“in materia di donazione indiretta in generale, poi, l'onere probatorio è ripartito nel senso che spetta al soggetto che agisce in giudizio dimostrare la sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi costitutivi della liberalità, ovvero dell'arricchimento unilaterale non remunerato e dell'animus donandi in capo al disponente, mentre è compito del beneficiario dell'attribuzione dedurre elementi idonei a delineare una diversa giustificazione causale del trasferimento”, Trib. Torino, Sez. II Sent., 29/01/2018).
Applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio reputa insussistente la ricorrenza della liberalità indiretta invocata da parte convenuta.
A sostegno di quanto sopra, occorre evidenziare che all'udienza del 15.11.23,
l'attrice -escussa a mezzo interrogatorio formale- ha espressamente ammesso che la dazione del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile sia stata materialmente eseguita dai genitori.
E tuttavia, nel corso del medesimo interrogatorio, l'attrice ha altresì precisato che il denaro in questione costituiva il corrispettivo della prestazione lavorativa dalla stessa resa in favore dell'impresa (caseificio) dei genitori sin da quando aveva appena sette anni.
Tale nel dettaglio, quanto dichiarato da “Purtroppo la mia famiglia Parte_1 mi ha sfruttata come lavoratrice nella impresa di famiglia sin dall'età di 7 anni, impendendomi pure di studiare. Allora, all'età di circa 12-13 anni io ho detto a mia madre che a quel punto avrei potuto lavorare per altri e guadagnare, così come faceva una mia amica. Mia madre allora mi disse che mi avrebbe pagata per il mio lavoro. Mi disse proprio che mi avrebbe messo da parte 700.000 lire al mese e che, raggiunta la maggiore età, mi avrebbe comprato qualcosa. Quindi pagò il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile. Ma ciò fu fatto in esecuzione dell'impegno che aveva assunto verso di me”.
Dunque, le dichiarazioni aggiunte da in sede di interrogatorio Parte_1
formale risultano idonee ad infirimare la tesi della liberalità indiretta, dal momento che - stando al loro tenore- il denaro, pur essendo stato materialmente erogato dai genitori, apparteneva alla confitente quale corrispettivo del lavoro prestato nell'impresa di famiglia.
Ebbene, rammentato che a norma dell'art. 2734 c.c., “quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare
l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrita' se l'altra parte non contesta la verita' dei fatti o delle circostanze aggiunte”, nel caso di specie, il Collegio rileva che i convenuti non hanno specificamente contestato le circostanze aggiunte narrate da nel corso Parte_1
dell'inrrogatorio formale, sicché le stesse devono ritenersi provate, per il principio, che fa da sfondo all'art. 2734 c.c., di inscindibilità delle dichiarazioni rese dalla parte confitente.
Ed invero, secondo la girisprudenza di legttimità, la contestazione richiesta dall'art. 2734 c.c. deve essere manifestata in modo esplicito e diretto, non potendo invece risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, di accoglimento della domanda incompatibile con le dichiarazioni aggiunte (Cass. n.
8768/2024).
D'altra parte, il Collegio reputa che neppure la prova testimoniale richiesta dai convenuti - la cui ammissione è stata revocata in seno all'udienza del 15.11.23- avrebbe potuto condurre a risultati diversi. Difatti, detta prova -lungi dal concernere la ricorrenza dell'intento liberale- riguardava soltanto la provenienza del denaro dai genitori dell'attrice, quale circostanza che -però- è stata esplicitamente ammessa dalla stessa
, con conseguente superfluità ed ininfluenza della prova testimoniale Parte_1
eventualmente da assumere.
Per quanto sopra esposto, nella ricostruzione della massa sulla quale computare il valore della disponibile, non verrà incluso il valore dell'immobile acquistato dall'attrice per atto di compravendita del giorno 28.10.1996.
§2.3 Debiti
Nel caso di specie, il Collegio rileva che nessuna delle parti di causa ha evidenziato la sussistenza di debiti da detrarre dal valore del donatum.
A giudizio del Collegio, inoltre l'esistenza di passività neppure può desumersi dalle vicende, esposte dai convenuti, che attengono alla società in nome collettivo
[...]
di . CP_6 Controparte_1
Difatti, in disparte il fatto che le quietanze di pagamento prodotte dai convenuti non danno evidenza circa la riferibilità dei debiti alla società, è sufficiente osservare che, secondo quanto risultante dalla visura camerale prodotta dai convenuti, la de cuius,
ha cessato di far parte della compagine sociale già nel 1993, dunque, in Persona_1 epoca ben lontana dal periodo cui si riferiscono le ricevute di pagamento prodotte dai convenuti.
§3. Individuazione del valore della massa su cui calcolare la quota di cui la de cuius poteva disporre.
Conducendo a sintesi quanto sin'ora esposto, è evidente che, nel caso di specie, il valore della massa sulla quale calcolare la c.d. “disponibile” deve tenere conto esclusivamente del valore dei cespiti donati (a mazzo donazione formale) da Per_1
, secondo la stima riferibile al tempo dell'apertura della successione, dedotto il
[...]
valore delle eventuali migliorie apportate dai donatari a norma dell'art. 748 c.c. (ciò per il rimando dell'art. 556 c.c. alle disposizioni dettate dall'art. 747 a 750 c.c.).
Con riferimento a tale operazione -che il Consulente tecnico d'ufficio, ing. Per_4
ha condotto con metodo logico e coerente, pervenendo a risultati ampiamente
[...]
condivisibili, anche per le convicenti risposte fornite alle osservazioni formulate dalle parti- pare solo opportuno precisare che, nei casi di donazione eseguita dai coniugi con riserva di usufrutto e diritto di reciproco accrescimento, nella Parte_2
determinazione della massa di cui all'art. 556 c.c., si è tenuto altresì conto del valore dell'usufrutto rimasto in capo al coniuge fermo restando che, per la Controparte_1 successiva operazione di riduzione, il valore della donazione in favore di ciascun figlio, è stato calcolato con riferimento alla sola nuda proprietà, dal momento che, per effetto del diritto di accrescimento, il bene risulta a tutt'oggi gravato dal diritto di usufrutto in favore di (conforme, Cass., ord. n. 18211/2020, “In tema di donazione di immobile Controparte_1 con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione”).
Tanto chiarito, in esito all'operazione di riunione fittizia il valore della massa risulta pari a complessive € 1.078,942,52, il quale costituisce la somma dei seguenti addendi (cfr. tabella di sintesi a p. 38 e 39 della Relazione tecnica d'ufficio depositata in data 21.11.24:
B1) € 17.640,00 per la quota pari ad ½ del negozio sito in via Dante Aligheri n. 232; B2) €
21.840,00 per la quota pari ad ½ dell'abitazione sita in via Paternostro n. 19/A piano terra;
B3) € 43.568,00 per la quota pari ad ½ dell'abitazione sita in via D.Alighieri 232-Piano
Primo; B4) € 22.089,00 per la quota pari ad ½ dell'abitazione sita in via D. Alighieri n. 232 piano secondo;
B5) € 172.552,00 per la quota pari ad ½ del locale commerciale sito in C.da
NE snc, piano terra;
B6) € 13.120,00 per la quota pari ad ½ del magazzino sito in
C.da NE snc;
B7) € 58.270,35 per la quota pari ad ½ dell'abitazione sita in C.da
NE, piano primo;
B8) € 56.301,70 per la quota pari ad ½ dell'ulteriore abitazione sita in C.da NE, piano primo;
B9) € 5.068,75 per la quota pari ad ½ del lastrico solare di
C.da NE;
B10) € 137.170,31 per la quota pari ad ½ del complesso edilizio di C.da
Paternella; B11) € 175.538,16 per la piena proprietà dell'unità residenziale sita in C.da
Paternella snc, piano terra (con la precisazione che il CTU ha erroneamente considerato la quota pari ad ½ di tale immobile, che, però, apparteneva esclusivamente alla de cuius, come ricavabile dall'atto di donazione del giorno 7.9.2006 a rogito del notaio Per_3
rep. n. 33037, racc. n. 7057); B12) € 232.167,00 per la piena proprietà
[...]
dell'abitazione di via AR n. 119/123 piano terra, primo e secondo (con la precisazione già svolta in relazione all'immobile denoninato B11); B13) € 5.200,00 per la quota pari ad ½ del terreno sito in C.da Femina Morta snc;
B14) € 116.448,60 per la piena proprietà dei fabbricati che insistono sull'originaria p.lla 25 del foglio di mappa n. 10, oggi censiti alla p.lla 538, sub 3 (dal CTU denominato “edificio A” adibito dall'attrice a caseificio e 538 sub 2 (adibito dall'attrice a residenza), nonché della p.lla di terreno censita al fg. 10, p.lla n. 20 e ciò dal momento che gli ulteriori fabbricati e terreni di parte attrice le sono pervenuti per esclusiva donazione da parte del padre, (ed Persona_7 invero, nell'atto di donazione del giorno 25.7.2006, rep. n. 33022, racc. n. 7043, a p. 3 si legge “in virtù dei titoli sopra citati gli immobili come appresso donati appartengono: - lo spezzone di terreno distinto alla particella 20 del foglio 10 del NCT di Terrasini alla Signora Per_1
- lo spezzone di terreno distinto alle particelle 18,24,31,26,27,23 e 161 del foglio 10 al
[...] signor i magazzini ricadenti nelle p.lle 538, sub 1 e 538 sub 2 del fg. 10 alla Controparte_1 signora ). Persona_1
§ 3.1 Migliorie (art. 748 c.c.).
Il valore sopra indicato, infine, non può subire alcuna variazione per effetto dell'art. 748 c.c., alla cui stregua “in tutti i casi si deve ridurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportato al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione”.
Sul punto, occorre premettere che la deduzione delle migliorie è qualificata dalla prevalente giurisprudenza come mera difesa o eccezione in senso lato, di talché l'istanza finalizzata alla valutazione delle migliorie o, comunque, l'allegazione della loro effettuazione, non è soggetta a preclusioni (cfr. Cass., ord. n. 19364/25, conforme Cass.,
649/1991):
Il principio che precede, tuttavia, se vale dal punto di vista delle preclusioni assertive, non può condurre a derogare alle preclusioni previste in tema di attività istruttoria (sul punto, si rinvia alla compiuta ricostruzione di Cass., ord. n. 2963/23), di modo che le prova a supporto della intervenuta esecuzione di migliorie va introdotta nei termini di rito (nel caso di specie, secondo la scansione prevista dal previgente art. 183, co.
VI c.p.c.).
Ebbene, in forza di quanto sopra esposto, il Collegio condivide la scelta del giudice istruttore di non demandare al Consulente tecnico d'ufficio l'indagine inerente alle eventuali migliorie apportate dall'attrice -su cui grava, peraltro, la prova della lesione di legittima- ai beni ricevuti per donazione materna (v. quesito di cui all'ordinanza del giorno 16.11.23).
, infatti, ha in primo luogo offerto allegazioni del tutto generiche Parte_1
in merito a tale aspetto, limitandosi ad affermare di avere trasformato uno dei magazzini ricevuti in donazione in caseificio, senza, però, indicare in alcun modo il tipo di opere a tal fine eseguite, con conseguente impossibilità per il Collegio di comprenderne la specifica natura e portata. L'attrice, inoltre, ha incluso soltanto nella memoria n.
3 -la quale è però destinata alla sola articolazione della prova contraria- le richieste istruttorie (peraltro anch'esse generiche) e i documenti atti a supportare l'istanza di deduzione delle migliorie dal valore dei beni a lei donati.
Per quanto invece attiene ai convenuti -che, a giudizio del Collegio, hanno anch'essi offerto indicazioni del tutto generiche in merito - non possono che valere le conclusioni
(che non ha formato oggetto di sostanziali osservazioni) rassegnate alle p. 41-42 della
Relazione tecnica d'ufficio, laddove il consulente ha acclarato l'impossibilità di pervenire ad una stima (e ancor prima alla precisa individuazione) delle migliorie eventualmente eseguite dai convenuti, anche in ragione del fatto che sono rimaste sostanzialmente ignote le caratteristiche che i beni presentavano al momento della donazione.
Conclusivamente, quindi, il valore della massa viene individuato in € 1.078.942,52.
§4 Individuazione della quota di riserva;
accertamento della lesione di legittima.
Dall'esito della riunione fittizia, discende che la quota (v. art. 542 c.c.) di cui la de cuius poteva liberamente disporre ha valore pari ad € 269.735,63 (ossia Persona_1
¼ di 1.078.942,52), mentre la quota riservata a ciascun figlio risulta pari ad € 134.867,81
(pari alla metà del patrimonio complessivo diviso 4 figli, ossia, , , CP_2 CP_3
e ). CP_4 Parte_1
Orbene, considerato che l'attrice ha ricevuto in donazione beni per un valore pari ad € 116.448,60, è evidente che, nel caso di specie, ha subito una lesione Parte_1
nella quota di eredità ad essa riservata per legge pari a complessive € 18.419,21.
§ 5 Individuazione delle donazioni da ridurre;
misura della riduzione
È noto che, nel caso in cui la lesione derivi da atti di liberalità, le donazioni devono essere ridotte “cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori” (art. 559 c.c.).
Nel caso di specie, pertanto, la prima donazione suscettibile di riduzione è quella posta in essere da (unitamente al coniuge) in data 2.11.2016, con cui la Persona_1
de cuius e hanno donato, riservandosene l'usufrutto con diritto di Controparte_1 reciproco accrescimento, a e al nipote, , il CP_3 Controparte_5
terreno ubicato in Terrasini, C.da Femina Morta (B13). Il valore della donazione dell'anno 2016 è stato correttamente stimato dal
Consulente tecnico d'ufficio in complessive € 3.900,00 (pari al valore della nuda proprietà della quota pari ad ½ dei terreni donati).
Il superiore atto andrebbe, quindi, ridotto per intero, ma avendo l'attrice proposto la domanda nei soli confronti di , la dichiarazione di inefficacia della CP_3
donazione va limitata alla quota a questi riferibile (1/4 della nuda proprietà), che ha valore pari ad € 1.950,00.
In forza della superiore riduzione, la lesione viene a rideterminarsi in € 16.469,21
(18.419,21- 1.950,00).
Poiché i convenuti non possono essere incisi negativamente dalla scelta dell'attrice di non proporre la domanda contro (che ha ricevuto Controparte_5 anch'egli una donazione di valore pari ad € 1.950,00), le donazioni oggetto dell'atto in notaio del giorno 29.1.2015 andranno ridotte nella misura ancora occorrente a Per_5
ripianare la lesione (pari ancora ad € 16.469,21), detratto, però, il valore di quanto ricevuto in donazione da , ossia, in definitiva, sino al complessivo Controparte_5
importo di € 14.519,21.
Ciò chiarito, si rammenta che, con l'atto del giorno 29.1.2015 in notaio , i Per_5
coniugi e hanno donato, riservandosene l'usufrutto Controparte_1 Persona_1
con diritto di reciproco accrescimento:
o a , l'appartamento sito in Terrasini, C.da NE, Controparte_2
censito al NCEU, fg. 6, p.lla 325, sub 3 (piano T -indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B7), la cui nuda proprietà, per la quota di pertinenza della de cuius, è stata stimata in € 129.414,00;
o a , l'appartamento sito in Terrasini, sito in Contrada Controparte_2
NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 4
(piano 1^ - indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B8), la cui nuda proprietà, per la quota di pertinenza della de cuius, è stata stimata in €
17.773,72;
o a , il lastrico solare di secondo piano in Contrada Controparte_2
NE snc – Terrasini, identificato alNCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 5 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B9), la cui nuda proprietà, per la quota di pertinenza della de cuius, è stata stimata in
€ 3.801,57;
o a , il magazzino sito in Terrasini, C.da NE, piano T, CP_3 censito al NCEYU, fg. 6, p.lla 325 sub 10 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B6), la cui nuda proprietà, per la quota di pertinenza della de cuius, è stata stimata in € 9.840,00;
o a , la quota, pari a 1/3 (sicché quota di pertinenza della de CP_3
cuius è pari a 1/6) del locale commerciale di piano terra sito in Terrasini, in Contrada NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 12 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B5), il cui valore della nuda proprietà sulla quota di pertinenza della de cuius è stata stimata in € 43.138,00;
o a la quota, pari a 2/3 (sicché quota di pertinenza della Controparte_4
de cuius è pari a 2/6) del locale commerciale indicato al punto precedente, il cui valore della nuda prorietà sulla quota di pertinenza della de cuius è stata stimata in € 86.276,00.
Dunque, considerata la misura della lesione, le donazioni che precedono vanno ridotte del 5% ciascuna.
§ 6. Restituzione
Con riferimento, invece, all'azione di restituzione - finalizzata a far conseguire al legittimario la quota di eredità ad esso spettante, previa, per l'appunto, la riduzione delle disposizioni lesive- essa comporta, di norma,
l'attribuzione al legittimario di una porzione in natura dell'immobile oggetto della donazione lesive (art. 560 c.c.).
Tuttavia -ed è questo il caso che ricorre nella specie- ove il donatario abbia sull'immobile un eccecedenza che non superiore al quarto della dispobile, “il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari”
(art. 560, co. II).
Nel caso di specie, quindi, la reintegrazione di nella quota Parte_1
di legittima ad essa spettante deve operarsi mediante compensazione in denaro da parte dei donatari, i quali dovranno, pertanto, versare in favore dell'attrice le somme di seguito indicate (considerati i necessari arrotondamenti): - € 7.549,47; Controparte_2
- € 4.598,90; CP_3
- € 4.313,80. Controparte_4
Peraltro, secondo il più consolidato orientamento di legittimità qualora la
“reintegrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
1884 del 25 gennaio 2017).
Dal principio che precede discende che le somme dovute dai germani di all'attrice debbono essere rivalutate ed incrementate degli Parte_1
interessi compensativi calcolati secondo il principio stabilito da Cass., SSUU sent. n.
1712/1995, a decorrere dalla data di apertura della successione sino all'attualità.
Sulle somme così calcolate saranno poi dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, co. IV c.c., dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Per quanto sopra, gli importi in definitiva dovuti all'attrice corrispondono a:
- € 9.862,84 da parte di (di cui € 8.968,77 per capitale rivalutato Controparte_2 ed € 894,07 per interessi compensativi);
- € 6.008,00 da parte di (di cui € 5.463,49 per capitale rivalutato ed € CP_3
544,64 per interessi compensativi);
- € 5.635,68 da parte di (di cui € 5.124,79 per capitale rivalutato Controparte_4
ed € 510,89 per interessi compensativi).
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§ 7. Sulla domanda risarcitoria formulata da Parte_1
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice per i danni ad essa asseritamente derivati dalla lesione di legittima non può trovare accoglimento (risultando tecnicamente inammissibile per impossibilità giuridica), dal momento che l'ordinamento appresta uno specifico rimedio al legittimario leso nella quota di eredità ad esso riservata per legge, mentre l'avere disposto oltre la quota disponibile non costituisce illecito, dando solo luogo ad una distribuzione patrimoniale suscettibile di essere per l'appunto rimediata (in via esclusiva) mediante l'azione di riduzione e reintegrazione di cui agli artt. 564 e ss c.c.
§7. Sulla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti
Si rammenta, infine, che e -premesso di avere CP_3 Controparte_4 versato rispettivamente euro 105.988,80 ed € 51.385,55 per estinguere i debiti della società denominata “ di hanno chiesto in via Controparte_6 Controparte_1
riconvenzionale:
“Ritenere e dichiarare che la somma € 105.988,80, pagata dal convenuto, CP_3 all'Agenzia delle Entrate di Palermo e all'INPS, per tasse, contributi ed oneri della Società snc,
e C. di (..) quale debito della società che andava pagato da tutti i Controparte_1 Controparte_1 soci ( e in Controparte_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 relazione alle loro quote di riferimento.
Pertanto defalcare dal valore dei beni ricevuti in donazione dal convenuto, , la CP_3 somma dallostesso pagata, per conto della Società, di € 84.791,04, equivalente ai 4/5 della somma versata.
Ritenere e dichiarare che la somma € 51.385,55, pagata dalla convenuta, Controparte_4 all'Agenzia delle Entrate di Palermo e all'INPS, per tasse, contributi ed oneri della Società snc,
e C. di (..) quale debito della società che andava pagato da tutti i Controparte_1 Controparte_1 soci ( e in Controparte_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 relazione alle loro quote di riferimento.
Pertanto defalcare dal valore dei beni ricevuti in donazione dalla convenuto,
[...]
la somma dalla stesso pagata, per conto della Società, di € 41.108,44 equivalente ai 4/5 CP_4 della somma versata”.
Orbene, in disparte il fatto che -come già evidenziato-i documenti prodotti dalla parte convenuta non consentono di individuare nel dettaglio la natura delle obbligazioni estinte e, soprattutto, la loro riferibilità alla società Parte_3
, nel caso di specie, il Collegio osserva che -avendo i convenuti chiesto di
[...]
“defalcare” gli esborsi sostenuti dal valore delle donazioni ricevute- le vicende attinenti l'estinzione dei debiti della società sono state spese in giudizio in relazione alla vicenda successoria e, in particolare, per paralizzare (anche in parte) la domanda di riduzione proposta da . Parte_1
E' chiaro, però, che trattasi di pretesa giuridicamente inammissibile, dal momento che, anche in astratto, eventuali crediti del donatario nei confronti del legittimario leso, non potrebbero essere fatti valere per escludere il diritto di quest'ultimo ad ottenere (di regola in natura) la quotà di eredità ad egli riservata per legge.
Altro, invece, è il caso in cui il pagamento eseguito dal donatario valesse a far sorgere un credito nei confronti del de cuius (ipotesi che, in questa sede si è esclusa, v. §
2.3), ma ciò solo in quanto il debito gravante su questi verrebbe ad assumere rilievo ai fini della riunione fittizia.
Infine, il Collegio non può esimersi dall'osservare che, nel tempo -come evincibile dalla visura storica prodotta dalla stessa parte convenuta- la società Controparte_6
di ha più volte mutato assetto sociale (si rileva, a titolo esemplificativo, che
[...] Controparte_1
e hanno cessato di far parte della società sin dal 1993; che nel 1995 è Controparte_1 Persona_1 CP_2 fuoriuscito dalla società, facendovi ingresso che, però, è uscita dalla società nell'anno 2004; che nel 2005 è CP_4 nuovamente entrato a far parte della società sino al giorno 8.2.2006. La società, infine -il cui unico Controparte_2 socio era ormai rappresentato dal solo è stata cancellata dal registro delle imprese in data 5.12.06 per la CP_3 mancata ricostituzione della pluralità dei soci), di talché -anche a voler ritenere che i pagamenti siano riferibili a debiti della società- il Tribunale non dispone comunque di alcun elemento in base al quale individuare i soggetti sui quali tali debiti dovrebbero gravare in via definitiva (ciò tenuto conto che nelle società di persone i soci rispondono personalmente per i debiti anteriori, ma non per quelli che siano maturati dopo la perdita della qualità di socio).
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Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse -liquidate in complessive € 14.103,00 applicando i compensi medi previsti nelle tabelle allegate al DM
n. 55/14 per i giudizi di cognizione di valore ricompreso tra € 52.001 ed € 260.000, il
Tribunale, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti ed in considerazione, altresì, dell'accoglimento della domanda di riduzione in misura assai inferiore rispetto alla prospettazione attorea, reputa sussistenti i presupposti per disporne la compensazione nella misura di ½, rimanendo la restante parte a carico solidale dei convenuti , ed Controparte_2 CP_3 CP_4 Le spese vengono, invece, compensate nel rapporto processuale tra l'attrice e
. Controparte_1
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di , Controparte_2
ed CP_3 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni divesa domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
ACCERTA e dichiara che nata a [...] in data [...] e ivi Persona_1
deceduta in data 4.2.20, ha esaurito il patrimonio mediante donazioni fatte in vita;
ACCERTA e dichiara che il valore del patrimonio ascrivibile a Persona_1 risultante dalla riunione fittizia è pari ad € 1.078.942,52;
ACCERTA e dichiara che la quota di legittima spettante all'attrice, quale erede necessaria di (ciò unitamente agli altri figli della de cuius, , Persona_1 CP_3
e e al coniuge, ) è pari (art. 542 c.c.) Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1
ad 1/8 dell'eredità ed ha, quindi,valore pari ad € 134.867,81;
ACCERTA e dichiara che ha ricevuto donazioni per un valore Parte_1
corrispondente ad € 116.448,60;
ACCERTA e dichiara che l'attrice ha quindi subito una lesione nella quota di eredità ad essa riservata per legge di valore pari ad € 18.419,75;
DICHIARA LESIVA e per l'effetto riduce la DEL GIORNO 2.11.2016 CP_9
a rogito del notaio (rep. n. 4533, racc. n. 3450), con la quale Persona_6 Per_1
ha donato a la nuda proprietà della quota pari ad ¼
[...] CP_3
dell'appezzamento di terreno sito in Terrasini censito al fg. 11, p.lla 203, 204, 136, 362, 364,
384;
RIDUCE, nella misura corrispondente a quanto ulteriormente necessario per reintegrare la legittima spettante a e, pertanto, per la quota pari a 5/100, Parte_1
(salva la lesione inferta dalla donazione posta in essere in favore di Controparte_5
con l'atto del 2.11.2016, che rimane a carico dell'attrice), le seguenti donazioni,
[...]
tutte stipulate in data 29.1.2015 per atto a rogito del notaio (rep. Persona_5
10601, racc. n. 5800): i) donazione in favore di , della quota pari ad ½ Controparte_2
della nuda proprietà dell'appartamento sito in Terrasini, C.da NE, censito al NCEU, fg. 6, p.lla 325, sub 3 (piano T -indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B7); ii) donazione in favore di della nuda proprietà sulla quota pari ad ½ Controparte_2
dell'appartamento sito in Terrasini, sito in Contrada NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 4 (piano 1^ - indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B8); iii) donazione in favore di della nuda proprietà sulla quota Controparte_2
pari ad ½ del lastrico solare di secondo piano in Contrada NE snc – Terrasini, identificato alNCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 5 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B9); iv) donazione in favore di della nuda proprietà CP_3
sulla quota pari ad ½ del magazzino sito in Terrasini, C.da NE, piano T, censito al
NCEYU, fg. 6, p.lla 325 sub 10 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B6); v) donazione in favore di della nuda proprietà sulla quota pari ad 1/6 del CP_3
locale commerciale di piano terra sito in Terrasini, in Contrada NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 12 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B5); vi) donazione in favore di della nuda proprietà sulla quota Controparte_4
pari 2/6 del locale commerciale indicato al punto precedente.
REINTEGRA l'attrice nella quota di riserva lesa, mediante compensazione in denaro (art. 560, co. II c.c.) e per l'effetto condanna:
- a corrispondere e € 9.862,84 (di cui € Controparte_2 Parte_1
8.968,77 per capitale rivalutato ed € 894,07 per interessi compensativi), oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- a corrispondere e € 6.008,00 (di cui € CP_3 Parte_1
5.463,49 per capitale rivalutato ed € 544,64 per interessi compensativi), oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- a corrispondere a € 5.635,68 (di cui € Controparte_4 Parte_1
5.124,79 per capitale rivalutato ed € 510,89 per interessi compensativi), oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
RIGETTA la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
COMPENSA per 1/2 le spese di lite nei rapporti tra l'attrice, da una parte,
[...]
, e dall'altra, condannando, per l'effetto, questi CP_2 CP_3 Controparte_4 ultimi in solido tra loro al versamento, in favore dell'attrice, di € 7.453,50, di cui € 7.051,500 per compensi ed € 402,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali da calcolarsi sul solo compenso;
COMPENSA le spese di lite tra l'attrice e;
Controparte_1
PONE le spese di CTU a carico solidale dei convenuti, , CP_3 [...]
e CP_2 Controparte_4
Così deciso in Palermo in data 1.10.25
LA PRESIDENTE LA RELATRICE
Dott.ssa Maria Letizia Barone Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE in composizione collegiale, in persona delle dott.sse
MA LETIZIA BARONE Presidente
MO STOCCO Giudice
ERIKA IVALU' PAMPALONE Giudice rel.
ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9246 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata, Parte_1 C.F._1 ai fini del presente giudizio, in Palermo, via dei Nebrodi n.126, presso lo studio dell'Avv.
IN IN, che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato all'atto di citazione
Attrice
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati, ai fini del CP_4 C.F._5
presente giudizio, in Terrasini, C.so Vittorio Emanuele III n.17, presso lo studio dell'Avv.
AO Militello, che li rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda di riduzione e conseguente reintegrazione nella quota di riserva formulata -a norma degli artt. 555 e 559 c.c.- da
, in relazione alla successione ereditaria della di lei madre, Parte_1 Per_1
, nata a [...] il [...] e ivi deceduta in data 04.02.2020.
[...]
L'Attrice assume, infatti, che la de cuius, unitamente al coniuge Controparte_1
anch'egli convenuto nel presente giudizio, ha disposto del suo intero patrimonio a mezzo donazioni in favore dei figli (ossia, in favore dell'attrice e dei suoi germani,
[...]
, e ), le quali hanno tuttavia leso la quota di CP_2 Controparte_4 CP_3
riserva ad essa spettante, come risulta dalla perizia stragiudiziale di stima prodotta unitamente alla citazione.
IO , inoltre, ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale, assumendo, sul punto, che, la condizione venutasi a detereminare per effetto della sperequata ripartizione del patrimonio materno l'avrebbe costretta a sostenere ingenti investimenti onde convertire i modesti cespiti a lei pervenuti in donazione in beni suscettibili di produrre reddito, e ciò diversamente dai propri fratelli,
i quali, invece, avrebbero ricevuto cespiti “immediatamente utilizzabili e godibili”.
, e si sono Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 costituiti nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
20.10.2022 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in capo a non avendo costui beneficiato di alcuna donazione da parte della Controparte_1 moglie, nonché il difetto di disintegrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio di , beneficiario, unitamente a (per la Controparte_5 CP_3
quota pari ad ½ ciascuno), della donazione posta in essere in data 2.11.2016, avente ad oggetto il lotto di Terreno sito in Terrasini censito al fg. 11, p.lla 203, p.lla 204, 136, 362,
364, 384.
Nel merito, i convenuti si sono opposti all'accoglimento della domanda attorea, contestando, anzitutto, le risultanze della perizia di parte redatta dal Geometra Per_2
e deducendo che l'attrice ha altresì ricevuto, in guisa di liberalità indiretta (art. 809
[...]
c.c.), la casa sita in Terrasini (PA), C.da Consiglio, censita al NCEU, fg. 10, p.lla 17, poiché acquistata con denaro dei genitori, allorquando , all'epoca ventenne, Parte_1
conviveva ancora con loro, senza occupazione e priva di redditi propri.
Per il caso di accoglimento della domanda di riduzione, i convenuti,
[...]
, e hanno chiesto di dedurre dal valore dei beni ricevuti in CP_2 CP_3 CP_4
donazione dalla madre, le migliorie ad essi apportate e le spese straordinarie sostenute per la loro conservazione (art. 748 c.c.).
Infine, ed in via riconvenzionale, e hanno chiesto di CP_3 Controparte_4
“defalcare” dal valore delle donazioni ricevute, quanto da essi corrisposto
(rispettivamente euro 105.988,80 ed € 51.385,55) per estinguere i debiti della società denominata “ di ”, costituita tra i soci Controparte_6 Controparte_1 [...]
, , e CP_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 deducendo, altresì, che il patromonio familiare distribuito tra i figli con gli atti di donazione che formano oggetto di causa è stato conseguito grazie agli utili di detta società, alla cui distribuzione i germani , e avrebbero rinunziato, CP_3 CP_2 CP_7 di talché le donazioni da essi rucevute andrebbero qualificate come remuneratorie (art. 770, co. I c.c.).
La causa, istruita a mezzo interrogatorio formale dell'attrice e consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 13.3.25, cui le parti hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate nei ripsettivi atti introduttivi.
****
§1. Eccezioni preliminari
Occorre, in primo luogo disattendere le eccezioni di natura preliminare sollevate dai convenuti.
Con riferimento alla posizione di il Collegio osserva che il Controparte_1
coniuge di non risulta destinatario di alcuna domanda di riduzione, Persona_1
non potendo, quindi, postularsi alcun difetto di legittimazione passiva, mentre la sua evocazione in giudizio trova comunque giustificazione -anche da un punto di vista pragmatico- nell'impugnazione di donazioni che sono state da egli effettuate unitamente alla moglie.
Rispetto, invece, alla mancata evocazione in giudizio di Controparte_5
, è sufficiente osservare che l'azione di riduzione ha natura personale -con
[...] conseguente insussistenza di litisconsorzio necessario tra i coredi o tra i beneficiari delle disposizioni lesive- fermo restando che, nel caso in cui la lesione dovesse derivare da tale donazione, la stessa non potrà essere ridotta, per mancanza di corrispondente domanda
(in termini, Cass., ord. n. 32197/21, “L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera
i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione”).
§ 2. Operazione di riunione fittizia (art. 556 c.c.): donazioni formali
Procedendo al merito della lite, si rammenta che l'azione di riduzione per lesione della legittima (discplinata dall'art. 553 e ss. c.c.) è l'azione esperibile dal legittimario che sia stato leso nella quota di eredità che la legge gli riserva in via necessaria.
Come noto, l'accertamento della lesione impone, quale operazione contabile di natura preliminare, che si proceda alla c.d. riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c. e ciò allo scopo di determinare la porzione di cui il de cuius poteva liberamente disporre c.d.
“disponibile”) e, correlativamente, della quota di eredità riservata alla parte che agisce in giudizio.
Ebbene -rammentato che l'operazione che precede si esegue sommando il valore del relictum a quello del donatum, sottraendo, infine, i debiti (v. art. 556 c.c., il quale così stabilisce “per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”)- nel caso di specie risulta che la de cuius,
ha esaurito il suo patrimonio mediante le donazioni (formali) di Persona_1
seguito riportate: - ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 3.5.2005 a rogito del notaio Per_3
(Rep. n. 32100, racc. n. 6694), con il quale
[...] Persona_1
(unitamente al coniuge per la quota di sua spettanza) ha Controparte_1 donato alla figlia, la quota, pari ad ½, dei seguenti immobili: i) Controparte_4
Locale commerciale di piano terra sito in Terrasini, via Dante Alighieri n. 230-
Via Alessandro Paternostro n.19 -, identificato al NCEU al foglio 2, particella
1331, subalterno 8 (già sub 2), cat. C/1, Consistenza 29 mq, superficie catastale 36
m2, rendita € 390,91, indicato nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing.
con il progressivo B1; ii) Appartamento di piano terra in via Persona_4
A.Paternostro n.19/A-Via G.AR n.143 – Terrasini, identificato al NCEU al foglio 2, particella 1331, subalterno 9 (già sub 2), cat. A/3, Consistenza 3,5 vani, superficie catastale 52 m2, rendita € 216,91, indicato nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing. con il progressivo B2; iii) Persona_4
Appartamento di piano primo in via D.Alighieri n.232 – Terrasini, identificato al
NCEU al foglio 2, particella 1331, subalterno 3, cat. A/3, Consistenza 5 vani, superficie catastale 103 m2, rendita € 309,87, indicato nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing. con il progressivo B3; iv) Persona_4
Appartamento di piano secondo in via D.Alighieri n.232 – Terrasini, identificato al NCEU al foglio 2, particella 1331, subalterno 7, cat. A/3, Consistenza 2,5 vani, superficie catastale 53 m2, rendita € 154,94, indicato nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing. con il progressivo B4 (si precisa, al Persona_4
riguardo -v. p. 10 della Relazione di CTU a firma dell'ing. Persona_4 che tale immobile deriva dalla fusione e cambio di destinazione d'uso dei due immobili originari identificati nell'atto di donazione rispettivamente al foglio 2 particella 1331 sub 5 e 6 con destinazione entrambi magazzino. Tali sub sono stati soppressi ed hanno generato l'attuale sub 7. unita di piano secondo con destinazione d'uso residenziale);
- ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 25.7.2006 a rogito del notaio Per_3
(rep. n. 33022, racc. n. 7043), con il quale ha donato
[...] Persona_1
all'attrice la piena ed intera proprietà dello spezzone di terreno ubicato nel territorio di Terrasini, distinto al fg. 10, p.lla 20 e i magazzini ricadenti nel medesimo foglio di mappa (fg. 10) sulle p.lle 538, sub 1 (oggi sub 3) e 538 sub 2 (beni tutti indicati dal CTU come B14), con la precisazione che il resto dei beni contemplati in tale atto apparteneva esclusivamente al padre dell'attrice,
[...]
(v. p. 3 dell'atto do donazione), non rilevando, quindi, nel presente CP_1 giudizio;
- ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 7.9.2006 a rogito del notaio Per_3
(rep. n. 33037, racc. n. 7057), con il quale ha donato
[...] Controparte_8
al figlio, l'intera e piena proprietà dei seguenti immobili: i) casa CP_3
terrana sita in Terrasini, C.da Paternella, censita al NCEU, fg. 12, p.lla 846, indicata nella Relazione tecnica d'ufficio a firma dell'ing. Persona_4
con il progressivo B11; ii) casa a tre elevazioni fuori terra sita in Terrasini, via
GI AR nn. 119/121, censita al NCEU, fg. 2, p.lle 947 sub 1 e 981 sub
1, oggi individuato al foglio 2, particella 981, subalterno 2 e indicato nella
Relazione di CTU come B12;
- ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 10.10.2007 a rogito del notaio
(rep. 33406, racc. n. 7348), con il quale Persona_3 Persona_1
(unitamente al coniuge per la quota a costui riferibile) ha donato a
[...]
la piena proprietà della quota pari ad ½ dei seguenti immobili: i) villa CP_2
terrana sita in Terrasini, C.da Paternella unitamente a cinque corpi distaccati adibiti a ripostigli, distinta al NCEU, fg. 12, p.lla 236 sub 2 (oggi individuati come sub 4 e sub 5) con magazzino di pertinenza, distinto al NCEU, fg. 12, p.lla
236, sub 3, indicati nella Relazione tecnica d'ufficio con l'dentificativo B10;
- ATTO DI DONAZIONE DELGIORNO 29.1.2015 a rogito del notaio
[...]
(rep. 10601, racc. n. 5800), con il quale i coniugi Persona_5 [...]
e hanno donato, riservandosene l'usufrutto con CP_1 Persona_1 diritto di reciproco accrescimento:
o a , l'appartamento sito in Terrasini, C.da NE, Controparte_2
censito al NCEU, fg. 6, p.lla 325, sub 3 (piano T -indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B7);
o a , l'appartamento sito in Terrasini, sito in Contrada Controparte_2
NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 4
(piano 1^ - indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B8); o a , il lastrico solare di secondo piano in Contrada Controparte_2
NE snc – Terrasini, identificato alNCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 5 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B9);
o a , il magazzino sito in Terrasini, C.da NE, piano T, CP_3
censito al NCEYU, fg. 6, p.lla 325 sub 10 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B6);
o a , la quota, pari a 1/3 (sicché quota di pertinenza della de CP_3
cuius è pari a 1/6) del locale commerciale di piano terra sito in Terrasini, in Contrada NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 12 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B5);
o a la quota, pari a 2/3 (sicché quota di pertinenza della Controparte_4 de cuius è pari a 2/6) del locale commerciale indicato al punto precedente.
- ATTO DI DONAZIONE DEL GIORNO 2.11.2016 a rogito del notaio Per_6
(rep. n. 4533, racc. n. 3450), con il quale i coniugi e
[...] Controparte_1 hanno donato, riservandosene l'usufrutto con diritto di Persona_1
reciproco accrescimento a e al nipote, CP_3 Controparte_5
, in ragione di ½ ciascuno, l'appezzamento di terreno sito in Terrasini
[...]
censito al fg. 11, p.lla 203, 204, 136, 362, 364, 384.
§ 2.1 Accertamento della sussistenza della liberalità indiretta in favore di
[...]
Parte_1
Come noto, l'operazione di riunione fittizia deve includere, ove se ne ravvisi la sussistenza, le eventuali liberalità indirette (art. 809, sulle quali, v. Cass., SSUU, sent. n.
18725/2017) poste in essere dal de cuius quando ancora in vita e, quindi, per quanto rileva nel caso in esame, la sussistenza dell'eventuale donazione indiretta in favore di
[...]
, dell'immobile sito in Terrasini, C.da Consiglio, iscritto al NCEU, foglio 10, Parte_1 particella 17, da ella acquistato per atto di compravendita del giorno 28.10.1996 (rep.
12924, racc. n. 3184).
Premesso, infatti, che “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione -
donazione indiretta del bene stesso e non del danaro” (Cass., sent. n. 13619/2017), si è detto che, nel caso in esame, i convenuti hanno dedotto che l'immobile sito in C.da Consiglio sarebbe stato acquistato dall'attrice con denaro a tal fine fornitole dai genitori per scopo di liberalità, come si desumerebbe dal fatto che, all'epoca della stipula del contratto,
[...]
era appena ventenne, convivente con i genitori e priva di redditi propri. Parte_1
Ebbene, evidenziato che -in base alla regola generale sancita dall'art. 2697 c.c.-
l'onere della prova relativa alla sussistenza della liberalità indiretta incombe sulla parte che ne invoca l'esistenza e, quindi, nella specie, in capo ai convenuti, il Collegio rammenta che, a tal fine, non è sufficiente che si dimostri la provenienza del denaro dai genitori di
, occorrendo, altresì, la prova della ricorrenza del c.d. animus donandi e Parte_1
quindi, che l'immobile sia pervenuto all'attrice come risultato di un intento liberale da parte dei disponenti (“in materia di donazione indiretta in generale, poi, l'onere probatorio è ripartito nel senso che spetta al soggetto che agisce in giudizio dimostrare la sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi costitutivi della liberalità, ovvero dell'arricchimento unilaterale non remunerato e dell'animus donandi in capo al disponente, mentre è compito del beneficiario dell'attribuzione dedurre elementi idonei a delineare una diversa giustificazione causale del trasferimento”, Trib. Torino, Sez. II Sent., 29/01/2018).
Applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio reputa insussistente la ricorrenza della liberalità indiretta invocata da parte convenuta.
A sostegno di quanto sopra, occorre evidenziare che all'udienza del 15.11.23,
l'attrice -escussa a mezzo interrogatorio formale- ha espressamente ammesso che la dazione del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile sia stata materialmente eseguita dai genitori.
E tuttavia, nel corso del medesimo interrogatorio, l'attrice ha altresì precisato che il denaro in questione costituiva il corrispettivo della prestazione lavorativa dalla stessa resa in favore dell'impresa (caseificio) dei genitori sin da quando aveva appena sette anni.
Tale nel dettaglio, quanto dichiarato da “Purtroppo la mia famiglia Parte_1 mi ha sfruttata come lavoratrice nella impresa di famiglia sin dall'età di 7 anni, impendendomi pure di studiare. Allora, all'età di circa 12-13 anni io ho detto a mia madre che a quel punto avrei potuto lavorare per altri e guadagnare, così come faceva una mia amica. Mia madre allora mi disse che mi avrebbe pagata per il mio lavoro. Mi disse proprio che mi avrebbe messo da parte 700.000 lire al mese e che, raggiunta la maggiore età, mi avrebbe comprato qualcosa. Quindi pagò il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile. Ma ciò fu fatto in esecuzione dell'impegno che aveva assunto verso di me”.
Dunque, le dichiarazioni aggiunte da in sede di interrogatorio Parte_1
formale risultano idonee ad infirimare la tesi della liberalità indiretta, dal momento che - stando al loro tenore- il denaro, pur essendo stato materialmente erogato dai genitori, apparteneva alla confitente quale corrispettivo del lavoro prestato nell'impresa di famiglia.
Ebbene, rammentato che a norma dell'art. 2734 c.c., “quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare
l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrita' se l'altra parte non contesta la verita' dei fatti o delle circostanze aggiunte”, nel caso di specie, il Collegio rileva che i convenuti non hanno specificamente contestato le circostanze aggiunte narrate da nel corso Parte_1
dell'inrrogatorio formale, sicché le stesse devono ritenersi provate, per il principio, che fa da sfondo all'art. 2734 c.c., di inscindibilità delle dichiarazioni rese dalla parte confitente.
Ed invero, secondo la girisprudenza di legttimità, la contestazione richiesta dall'art. 2734 c.c. deve essere manifestata in modo esplicito e diretto, non potendo invece risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, di accoglimento della domanda incompatibile con le dichiarazioni aggiunte (Cass. n.
8768/2024).
D'altra parte, il Collegio reputa che neppure la prova testimoniale richiesta dai convenuti - la cui ammissione è stata revocata in seno all'udienza del 15.11.23- avrebbe potuto condurre a risultati diversi. Difatti, detta prova -lungi dal concernere la ricorrenza dell'intento liberale- riguardava soltanto la provenienza del denaro dai genitori dell'attrice, quale circostanza che -però- è stata esplicitamente ammessa dalla stessa
, con conseguente superfluità ed ininfluenza della prova testimoniale Parte_1
eventualmente da assumere.
Per quanto sopra esposto, nella ricostruzione della massa sulla quale computare il valore della disponibile, non verrà incluso il valore dell'immobile acquistato dall'attrice per atto di compravendita del giorno 28.10.1996.
§2.3 Debiti
Nel caso di specie, il Collegio rileva che nessuna delle parti di causa ha evidenziato la sussistenza di debiti da detrarre dal valore del donatum.
A giudizio del Collegio, inoltre l'esistenza di passività neppure può desumersi dalle vicende, esposte dai convenuti, che attengono alla società in nome collettivo
[...]
di . CP_6 Controparte_1
Difatti, in disparte il fatto che le quietanze di pagamento prodotte dai convenuti non danno evidenza circa la riferibilità dei debiti alla società, è sufficiente osservare che, secondo quanto risultante dalla visura camerale prodotta dai convenuti, la de cuius,
ha cessato di far parte della compagine sociale già nel 1993, dunque, in Persona_1 epoca ben lontana dal periodo cui si riferiscono le ricevute di pagamento prodotte dai convenuti.
§3. Individuazione del valore della massa su cui calcolare la quota di cui la de cuius poteva disporre.
Conducendo a sintesi quanto sin'ora esposto, è evidente che, nel caso di specie, il valore della massa sulla quale calcolare la c.d. “disponibile” deve tenere conto esclusivamente del valore dei cespiti donati (a mazzo donazione formale) da Per_1
, secondo la stima riferibile al tempo dell'apertura della successione, dedotto il
[...]
valore delle eventuali migliorie apportate dai donatari a norma dell'art. 748 c.c. (ciò per il rimando dell'art. 556 c.c. alle disposizioni dettate dall'art. 747 a 750 c.c.).
Con riferimento a tale operazione -che il Consulente tecnico d'ufficio, ing. Per_4
ha condotto con metodo logico e coerente, pervenendo a risultati ampiamente
[...]
condivisibili, anche per le convicenti risposte fornite alle osservazioni formulate dalle parti- pare solo opportuno precisare che, nei casi di donazione eseguita dai coniugi con riserva di usufrutto e diritto di reciproco accrescimento, nella Parte_2
determinazione della massa di cui all'art. 556 c.c., si è tenuto altresì conto del valore dell'usufrutto rimasto in capo al coniuge fermo restando che, per la Controparte_1 successiva operazione di riduzione, il valore della donazione in favore di ciascun figlio, è stato calcolato con riferimento alla sola nuda proprietà, dal momento che, per effetto del diritto di accrescimento, il bene risulta a tutt'oggi gravato dal diritto di usufrutto in favore di (conforme, Cass., ord. n. 18211/2020, “In tema di donazione di immobile Controparte_1 con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione”).
Tanto chiarito, in esito all'operazione di riunione fittizia il valore della massa risulta pari a complessive € 1.078,942,52, il quale costituisce la somma dei seguenti addendi (cfr. tabella di sintesi a p. 38 e 39 della Relazione tecnica d'ufficio depositata in data 21.11.24:
B1) € 17.640,00 per la quota pari ad ½ del negozio sito in via Dante Aligheri n. 232; B2) €
21.840,00 per la quota pari ad ½ dell'abitazione sita in via Paternostro n. 19/A piano terra;
B3) € 43.568,00 per la quota pari ad ½ dell'abitazione sita in via D.Alighieri 232-Piano
Primo; B4) € 22.089,00 per la quota pari ad ½ dell'abitazione sita in via D. Alighieri n. 232 piano secondo;
B5) € 172.552,00 per la quota pari ad ½ del locale commerciale sito in C.da
NE snc, piano terra;
B6) € 13.120,00 per la quota pari ad ½ del magazzino sito in
C.da NE snc;
B7) € 58.270,35 per la quota pari ad ½ dell'abitazione sita in C.da
NE, piano primo;
B8) € 56.301,70 per la quota pari ad ½ dell'ulteriore abitazione sita in C.da NE, piano primo;
B9) € 5.068,75 per la quota pari ad ½ del lastrico solare di
C.da NE;
B10) € 137.170,31 per la quota pari ad ½ del complesso edilizio di C.da
Paternella; B11) € 175.538,16 per la piena proprietà dell'unità residenziale sita in C.da
Paternella snc, piano terra (con la precisazione che il CTU ha erroneamente considerato la quota pari ad ½ di tale immobile, che, però, apparteneva esclusivamente alla de cuius, come ricavabile dall'atto di donazione del giorno 7.9.2006 a rogito del notaio Per_3
rep. n. 33037, racc. n. 7057); B12) € 232.167,00 per la piena proprietà
[...]
dell'abitazione di via AR n. 119/123 piano terra, primo e secondo (con la precisazione già svolta in relazione all'immobile denoninato B11); B13) € 5.200,00 per la quota pari ad ½ del terreno sito in C.da Femina Morta snc;
B14) € 116.448,60 per la piena proprietà dei fabbricati che insistono sull'originaria p.lla 25 del foglio di mappa n. 10, oggi censiti alla p.lla 538, sub 3 (dal CTU denominato “edificio A” adibito dall'attrice a caseificio e 538 sub 2 (adibito dall'attrice a residenza), nonché della p.lla di terreno censita al fg. 10, p.lla n. 20 e ciò dal momento che gli ulteriori fabbricati e terreni di parte attrice le sono pervenuti per esclusiva donazione da parte del padre, (ed Persona_7 invero, nell'atto di donazione del giorno 25.7.2006, rep. n. 33022, racc. n. 7043, a p. 3 si legge “in virtù dei titoli sopra citati gli immobili come appresso donati appartengono: - lo spezzone di terreno distinto alla particella 20 del foglio 10 del NCT di Terrasini alla Signora Per_1
- lo spezzone di terreno distinto alle particelle 18,24,31,26,27,23 e 161 del foglio 10 al
[...] signor i magazzini ricadenti nelle p.lle 538, sub 1 e 538 sub 2 del fg. 10 alla Controparte_1 signora ). Persona_1
§ 3.1 Migliorie (art. 748 c.c.).
Il valore sopra indicato, infine, non può subire alcuna variazione per effetto dell'art. 748 c.c., alla cui stregua “in tutti i casi si deve ridurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportato al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione”.
Sul punto, occorre premettere che la deduzione delle migliorie è qualificata dalla prevalente giurisprudenza come mera difesa o eccezione in senso lato, di talché l'istanza finalizzata alla valutazione delle migliorie o, comunque, l'allegazione della loro effettuazione, non è soggetta a preclusioni (cfr. Cass., ord. n. 19364/25, conforme Cass.,
649/1991):
Il principio che precede, tuttavia, se vale dal punto di vista delle preclusioni assertive, non può condurre a derogare alle preclusioni previste in tema di attività istruttoria (sul punto, si rinvia alla compiuta ricostruzione di Cass., ord. n. 2963/23), di modo che le prova a supporto della intervenuta esecuzione di migliorie va introdotta nei termini di rito (nel caso di specie, secondo la scansione prevista dal previgente art. 183, co.
VI c.p.c.).
Ebbene, in forza di quanto sopra esposto, il Collegio condivide la scelta del giudice istruttore di non demandare al Consulente tecnico d'ufficio l'indagine inerente alle eventuali migliorie apportate dall'attrice -su cui grava, peraltro, la prova della lesione di legittima- ai beni ricevuti per donazione materna (v. quesito di cui all'ordinanza del giorno 16.11.23).
, infatti, ha in primo luogo offerto allegazioni del tutto generiche Parte_1
in merito a tale aspetto, limitandosi ad affermare di avere trasformato uno dei magazzini ricevuti in donazione in caseificio, senza, però, indicare in alcun modo il tipo di opere a tal fine eseguite, con conseguente impossibilità per il Collegio di comprenderne la specifica natura e portata. L'attrice, inoltre, ha incluso soltanto nella memoria n.
3 -la quale è però destinata alla sola articolazione della prova contraria- le richieste istruttorie (peraltro anch'esse generiche) e i documenti atti a supportare l'istanza di deduzione delle migliorie dal valore dei beni a lei donati.
Per quanto invece attiene ai convenuti -che, a giudizio del Collegio, hanno anch'essi offerto indicazioni del tutto generiche in merito - non possono che valere le conclusioni
(che non ha formato oggetto di sostanziali osservazioni) rassegnate alle p. 41-42 della
Relazione tecnica d'ufficio, laddove il consulente ha acclarato l'impossibilità di pervenire ad una stima (e ancor prima alla precisa individuazione) delle migliorie eventualmente eseguite dai convenuti, anche in ragione del fatto che sono rimaste sostanzialmente ignote le caratteristiche che i beni presentavano al momento della donazione.
Conclusivamente, quindi, il valore della massa viene individuato in € 1.078.942,52.
§4 Individuazione della quota di riserva;
accertamento della lesione di legittima.
Dall'esito della riunione fittizia, discende che la quota (v. art. 542 c.c.) di cui la de cuius poteva liberamente disporre ha valore pari ad € 269.735,63 (ossia Persona_1
¼ di 1.078.942,52), mentre la quota riservata a ciascun figlio risulta pari ad € 134.867,81
(pari alla metà del patrimonio complessivo diviso 4 figli, ossia, , , CP_2 CP_3
e ). CP_4 Parte_1
Orbene, considerato che l'attrice ha ricevuto in donazione beni per un valore pari ad € 116.448,60, è evidente che, nel caso di specie, ha subito una lesione Parte_1
nella quota di eredità ad essa riservata per legge pari a complessive € 18.419,21.
§ 5 Individuazione delle donazioni da ridurre;
misura della riduzione
È noto che, nel caso in cui la lesione derivi da atti di liberalità, le donazioni devono essere ridotte “cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori” (art. 559 c.c.).
Nel caso di specie, pertanto, la prima donazione suscettibile di riduzione è quella posta in essere da (unitamente al coniuge) in data 2.11.2016, con cui la Persona_1
de cuius e hanno donato, riservandosene l'usufrutto con diritto di Controparte_1 reciproco accrescimento, a e al nipote, , il CP_3 Controparte_5
terreno ubicato in Terrasini, C.da Femina Morta (B13). Il valore della donazione dell'anno 2016 è stato correttamente stimato dal
Consulente tecnico d'ufficio in complessive € 3.900,00 (pari al valore della nuda proprietà della quota pari ad ½ dei terreni donati).
Il superiore atto andrebbe, quindi, ridotto per intero, ma avendo l'attrice proposto la domanda nei soli confronti di , la dichiarazione di inefficacia della CP_3
donazione va limitata alla quota a questi riferibile (1/4 della nuda proprietà), che ha valore pari ad € 1.950,00.
In forza della superiore riduzione, la lesione viene a rideterminarsi in € 16.469,21
(18.419,21- 1.950,00).
Poiché i convenuti non possono essere incisi negativamente dalla scelta dell'attrice di non proporre la domanda contro (che ha ricevuto Controparte_5 anch'egli una donazione di valore pari ad € 1.950,00), le donazioni oggetto dell'atto in notaio del giorno 29.1.2015 andranno ridotte nella misura ancora occorrente a Per_5
ripianare la lesione (pari ancora ad € 16.469,21), detratto, però, il valore di quanto ricevuto in donazione da , ossia, in definitiva, sino al complessivo Controparte_5
importo di € 14.519,21.
Ciò chiarito, si rammenta che, con l'atto del giorno 29.1.2015 in notaio , i Per_5
coniugi e hanno donato, riservandosene l'usufrutto Controparte_1 Persona_1
con diritto di reciproco accrescimento:
o a , l'appartamento sito in Terrasini, C.da NE, Controparte_2
censito al NCEU, fg. 6, p.lla 325, sub 3 (piano T -indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B7), la cui nuda proprietà, per la quota di pertinenza della de cuius, è stata stimata in € 129.414,00;
o a , l'appartamento sito in Terrasini, sito in Contrada Controparte_2
NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 4
(piano 1^ - indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B8), la cui nuda proprietà, per la quota di pertinenza della de cuius, è stata stimata in €
17.773,72;
o a , il lastrico solare di secondo piano in Contrada Controparte_2
NE snc – Terrasini, identificato alNCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 5 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B9), la cui nuda proprietà, per la quota di pertinenza della de cuius, è stata stimata in
€ 3.801,57;
o a , il magazzino sito in Terrasini, C.da NE, piano T, CP_3 censito al NCEYU, fg. 6, p.lla 325 sub 10 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B6), la cui nuda proprietà, per la quota di pertinenza della de cuius, è stata stimata in € 9.840,00;
o a , la quota, pari a 1/3 (sicché quota di pertinenza della de CP_3
cuius è pari a 1/6) del locale commerciale di piano terra sito in Terrasini, in Contrada NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 12 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B5), il cui valore della nuda proprietà sulla quota di pertinenza della de cuius è stata stimata in € 43.138,00;
o a la quota, pari a 2/3 (sicché quota di pertinenza della Controparte_4
de cuius è pari a 2/6) del locale commerciale indicato al punto precedente, il cui valore della nuda prorietà sulla quota di pertinenza della de cuius è stata stimata in € 86.276,00.
Dunque, considerata la misura della lesione, le donazioni che precedono vanno ridotte del 5% ciascuna.
§ 6. Restituzione
Con riferimento, invece, all'azione di restituzione - finalizzata a far conseguire al legittimario la quota di eredità ad esso spettante, previa, per l'appunto, la riduzione delle disposizioni lesive- essa comporta, di norma,
l'attribuzione al legittimario di una porzione in natura dell'immobile oggetto della donazione lesive (art. 560 c.c.).
Tuttavia -ed è questo il caso che ricorre nella specie- ove il donatario abbia sull'immobile un eccecedenza che non superiore al quarto della dispobile, “il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari”
(art. 560, co. II).
Nel caso di specie, quindi, la reintegrazione di nella quota Parte_1
di legittima ad essa spettante deve operarsi mediante compensazione in denaro da parte dei donatari, i quali dovranno, pertanto, versare in favore dell'attrice le somme di seguito indicate (considerati i necessari arrotondamenti): - € 7.549,47; Controparte_2
- € 4.598,90; CP_3
- € 4.313,80. Controparte_4
Peraltro, secondo il più consolidato orientamento di legittimità qualora la
“reintegrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
1884 del 25 gennaio 2017).
Dal principio che precede discende che le somme dovute dai germani di all'attrice debbono essere rivalutate ed incrementate degli Parte_1
interessi compensativi calcolati secondo il principio stabilito da Cass., SSUU sent. n.
1712/1995, a decorrere dalla data di apertura della successione sino all'attualità.
Sulle somme così calcolate saranno poi dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, co. IV c.c., dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Per quanto sopra, gli importi in definitiva dovuti all'attrice corrispondono a:
- € 9.862,84 da parte di (di cui € 8.968,77 per capitale rivalutato Controparte_2 ed € 894,07 per interessi compensativi);
- € 6.008,00 da parte di (di cui € 5.463,49 per capitale rivalutato ed € CP_3
544,64 per interessi compensativi);
- € 5.635,68 da parte di (di cui € 5.124,79 per capitale rivalutato Controparte_4
ed € 510,89 per interessi compensativi).
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§ 7. Sulla domanda risarcitoria formulata da Parte_1
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice per i danni ad essa asseritamente derivati dalla lesione di legittima non può trovare accoglimento (risultando tecnicamente inammissibile per impossibilità giuridica), dal momento che l'ordinamento appresta uno specifico rimedio al legittimario leso nella quota di eredità ad esso riservata per legge, mentre l'avere disposto oltre la quota disponibile non costituisce illecito, dando solo luogo ad una distribuzione patrimoniale suscettibile di essere per l'appunto rimediata (in via esclusiva) mediante l'azione di riduzione e reintegrazione di cui agli artt. 564 e ss c.c.
§7. Sulla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti
Si rammenta, infine, che e -premesso di avere CP_3 Controparte_4 versato rispettivamente euro 105.988,80 ed € 51.385,55 per estinguere i debiti della società denominata “ di hanno chiesto in via Controparte_6 Controparte_1
riconvenzionale:
“Ritenere e dichiarare che la somma € 105.988,80, pagata dal convenuto, CP_3 all'Agenzia delle Entrate di Palermo e all'INPS, per tasse, contributi ed oneri della Società snc,
e C. di (..) quale debito della società che andava pagato da tutti i Controparte_1 Controparte_1 soci ( e in Controparte_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 relazione alle loro quote di riferimento.
Pertanto defalcare dal valore dei beni ricevuti in donazione dal convenuto, , la CP_3 somma dallostesso pagata, per conto della Società, di € 84.791,04, equivalente ai 4/5 della somma versata.
Ritenere e dichiarare che la somma € 51.385,55, pagata dalla convenuta, Controparte_4 all'Agenzia delle Entrate di Palermo e all'INPS, per tasse, contributi ed oneri della Società snc,
e C. di (..) quale debito della società che andava pagato da tutti i Controparte_1 Controparte_1 soci ( e in Controparte_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 relazione alle loro quote di riferimento.
Pertanto defalcare dal valore dei beni ricevuti in donazione dalla convenuto,
[...]
la somma dalla stesso pagata, per conto della Società, di € 41.108,44 equivalente ai 4/5 CP_4 della somma versata”.
Orbene, in disparte il fatto che -come già evidenziato-i documenti prodotti dalla parte convenuta non consentono di individuare nel dettaglio la natura delle obbligazioni estinte e, soprattutto, la loro riferibilità alla società Parte_3
, nel caso di specie, il Collegio osserva che -avendo i convenuti chiesto di
[...]
“defalcare” gli esborsi sostenuti dal valore delle donazioni ricevute- le vicende attinenti l'estinzione dei debiti della società sono state spese in giudizio in relazione alla vicenda successoria e, in particolare, per paralizzare (anche in parte) la domanda di riduzione proposta da . Parte_1
E' chiaro, però, che trattasi di pretesa giuridicamente inammissibile, dal momento che, anche in astratto, eventuali crediti del donatario nei confronti del legittimario leso, non potrebbero essere fatti valere per escludere il diritto di quest'ultimo ad ottenere (di regola in natura) la quotà di eredità ad egli riservata per legge.
Altro, invece, è il caso in cui il pagamento eseguito dal donatario valesse a far sorgere un credito nei confronti del de cuius (ipotesi che, in questa sede si è esclusa, v. §
2.3), ma ciò solo in quanto il debito gravante su questi verrebbe ad assumere rilievo ai fini della riunione fittizia.
Infine, il Collegio non può esimersi dall'osservare che, nel tempo -come evincibile dalla visura storica prodotta dalla stessa parte convenuta- la società Controparte_6
di ha più volte mutato assetto sociale (si rileva, a titolo esemplificativo, che
[...] Controparte_1
e hanno cessato di far parte della società sin dal 1993; che nel 1995 è Controparte_1 Persona_1 CP_2 fuoriuscito dalla società, facendovi ingresso che, però, è uscita dalla società nell'anno 2004; che nel 2005 è CP_4 nuovamente entrato a far parte della società sino al giorno 8.2.2006. La società, infine -il cui unico Controparte_2 socio era ormai rappresentato dal solo è stata cancellata dal registro delle imprese in data 5.12.06 per la CP_3 mancata ricostituzione della pluralità dei soci), di talché -anche a voler ritenere che i pagamenti siano riferibili a debiti della società- il Tribunale non dispone comunque di alcun elemento in base al quale individuare i soggetti sui quali tali debiti dovrebbero gravare in via definitiva (ciò tenuto conto che nelle società di persone i soci rispondono personalmente per i debiti anteriori, ma non per quelli che siano maturati dopo la perdita della qualità di socio).
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Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse -liquidate in complessive € 14.103,00 applicando i compensi medi previsti nelle tabelle allegate al DM
n. 55/14 per i giudizi di cognizione di valore ricompreso tra € 52.001 ed € 260.000, il
Tribunale, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti ed in considerazione, altresì, dell'accoglimento della domanda di riduzione in misura assai inferiore rispetto alla prospettazione attorea, reputa sussistenti i presupposti per disporne la compensazione nella misura di ½, rimanendo la restante parte a carico solidale dei convenuti , ed Controparte_2 CP_3 CP_4 Le spese vengono, invece, compensate nel rapporto processuale tra l'attrice e
. Controparte_1
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di , Controparte_2
ed CP_3 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni divesa domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
ACCERTA e dichiara che nata a [...] in data [...] e ivi Persona_1
deceduta in data 4.2.20, ha esaurito il patrimonio mediante donazioni fatte in vita;
ACCERTA e dichiara che il valore del patrimonio ascrivibile a Persona_1 risultante dalla riunione fittizia è pari ad € 1.078.942,52;
ACCERTA e dichiara che la quota di legittima spettante all'attrice, quale erede necessaria di (ciò unitamente agli altri figli della de cuius, , Persona_1 CP_3
e e al coniuge, ) è pari (art. 542 c.c.) Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1
ad 1/8 dell'eredità ed ha, quindi,valore pari ad € 134.867,81;
ACCERTA e dichiara che ha ricevuto donazioni per un valore Parte_1
corrispondente ad € 116.448,60;
ACCERTA e dichiara che l'attrice ha quindi subito una lesione nella quota di eredità ad essa riservata per legge di valore pari ad € 18.419,75;
DICHIARA LESIVA e per l'effetto riduce la DEL GIORNO 2.11.2016 CP_9
a rogito del notaio (rep. n. 4533, racc. n. 3450), con la quale Persona_6 Per_1
ha donato a la nuda proprietà della quota pari ad ¼
[...] CP_3
dell'appezzamento di terreno sito in Terrasini censito al fg. 11, p.lla 203, 204, 136, 362, 364,
384;
RIDUCE, nella misura corrispondente a quanto ulteriormente necessario per reintegrare la legittima spettante a e, pertanto, per la quota pari a 5/100, Parte_1
(salva la lesione inferta dalla donazione posta in essere in favore di Controparte_5
con l'atto del 2.11.2016, che rimane a carico dell'attrice), le seguenti donazioni,
[...]
tutte stipulate in data 29.1.2015 per atto a rogito del notaio (rep. Persona_5
10601, racc. n. 5800): i) donazione in favore di , della quota pari ad ½ Controparte_2
della nuda proprietà dell'appartamento sito in Terrasini, C.da NE, censito al NCEU, fg. 6, p.lla 325, sub 3 (piano T -indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B7); ii) donazione in favore di della nuda proprietà sulla quota pari ad ½ Controparte_2
dell'appartamento sito in Terrasini, sito in Contrada NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 4 (piano 1^ - indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B8); iii) donazione in favore di della nuda proprietà sulla quota Controparte_2
pari ad ½ del lastrico solare di secondo piano in Contrada NE snc – Terrasini, identificato alNCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 5 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B9); iv) donazione in favore di della nuda proprietà CP_3
sulla quota pari ad ½ del magazzino sito in Terrasini, C.da NE, piano T, censito al
NCEYU, fg. 6, p.lla 325 sub 10 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B6); v) donazione in favore di della nuda proprietà sulla quota pari ad 1/6 del CP_3
locale commerciale di piano terra sito in Terrasini, in Contrada NE snc, identificato al NCEU al foglio 6, particella 325, subalterno 12 (indicato nella Relazione tecnica d'ufficio come B5); vi) donazione in favore di della nuda proprietà sulla quota Controparte_4
pari 2/6 del locale commerciale indicato al punto precedente.
REINTEGRA l'attrice nella quota di riserva lesa, mediante compensazione in denaro (art. 560, co. II c.c.) e per l'effetto condanna:
- a corrispondere e € 9.862,84 (di cui € Controparte_2 Parte_1
8.968,77 per capitale rivalutato ed € 894,07 per interessi compensativi), oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- a corrispondere e € 6.008,00 (di cui € CP_3 Parte_1
5.463,49 per capitale rivalutato ed € 544,64 per interessi compensativi), oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- a corrispondere a € 5.635,68 (di cui € Controparte_4 Parte_1
5.124,79 per capitale rivalutato ed € 510,89 per interessi compensativi), oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
RIGETTA la domanda risarcitoria formulata da;
Parte_1
RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
COMPENSA per 1/2 le spese di lite nei rapporti tra l'attrice, da una parte,
[...]
, e dall'altra, condannando, per l'effetto, questi CP_2 CP_3 Controparte_4 ultimi in solido tra loro al versamento, in favore dell'attrice, di € 7.453,50, di cui € 7.051,500 per compensi ed € 402,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali da calcolarsi sul solo compenso;
COMPENSA le spese di lite tra l'attrice e;
Controparte_1
PONE le spese di CTU a carico solidale dei convenuti, , CP_3 [...]
e CP_2 Controparte_4
Così deciso in Palermo in data 1.10.25
LA PRESIDENTE LA RELATRICE
Dott.ssa Maria Letizia Barone Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone