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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2268/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAUCERI ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SCHIAVI MONICA e PAOLO BOSSI presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
►1) dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e;
Parte_1 Controparte_1
►2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carnago di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di separazione [matrimonio concordatario contratto in data 18.9.1993, ivi trascritto nei registri degli atti di matrimonio, anno 1993- n. 9, parte II, serie A]
pagina 1 di 3 3) disporre che il signor , quale assegno di mantenimento, corrisponda alla Controparte_1
moglie signora entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00 da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (1^ rivalutazione gennaio 2026), mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT 36 N 0306950080100000002095; con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei confronti di in Controparte_1 relazione al matrimonio contratto in Carnago (Va) in data 18/9/1993, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 13, parte II, serie A, dell'anno 1993; da tale unione sono nati i figli: Persona_1
(nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]), entrambi maggiorenni Persona_2 ed economicamente autosufficienti.
In particolare la ricorrente dava atto che nel corso degli anni la convivenza era divenuta difficile e dolorosa in conseguenza dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del marito, situazione che aveva portato i coniugi man mano a distaccarsi, sino a non parlarsi. Dava atto di aver, su accordo col marito, lasciato l'attività lavorativa dopo la nascita del primogenito e di svolgere attualmente una modesta attività di vendita a domicilio di prodotti di bellezza e per la casa, con guadagni che si aggirano tra €. 20 e € 50 al mese.
Con memoria difensiva depositata in data 20/12/2024 si è costituito in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione e chiedendo, dopo aver esposto una diversa
[...] versione dei motivi che hanno portato al distacco tra i coniugi e nonostante i tentativi intrapresi CP_ presso il per superare il problema dell'abuso di sostanze alcoliche, di non disporre alcun contributo al mantenimento della moglie o, in via subordinata, di quantificare lo stesso in €. 200= al mese.
All'udienza del 29/1/2025 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente e, all'esito, il Giudice formulava una proposta conciliativa alla quale le parti dichiaravano di aderire. I procuratori delle parti rassegnavano conclusioni congiunte come in epigrafe riportato. Quindi il
Giudice assumeva provvedimenti temporanei e urgenti e rimetteva la causa in decisione a norma dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2 in Carnago (Va) in data 18/9/1993, come da relativo Atto di Matrimonio n. 13, parte II, serie A, dell'anno 1993; da tale unione sono nati i figli: (nato a [...], il [...]) e Persona_1
(nato a [...], il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti.
pagina 2 di 3 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso della prima udienza, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da domanda e stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(VA), il 29/12/1967 e , nato a [...], il [...] , in Controparte_1 relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Carnago (Va) in data 18/9/1993, come da relativo Atto di Matrimonio n. 13, parte II, serie A, dell'anno 1993 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/2/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2268/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAUCERI ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SCHIAVI MONICA e PAOLO BOSSI presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
►1) dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e;
Parte_1 Controparte_1
►2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carnago di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di separazione [matrimonio concordatario contratto in data 18.9.1993, ivi trascritto nei registri degli atti di matrimonio, anno 1993- n. 9, parte II, serie A]
pagina 1 di 3 3) disporre che il signor , quale assegno di mantenimento, corrisponda alla Controparte_1
moglie signora entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00 da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (1^ rivalutazione gennaio 2026), mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT 36 N 0306950080100000002095; con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei confronti di in Controparte_1 relazione al matrimonio contratto in Carnago (Va) in data 18/9/1993, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 13, parte II, serie A, dell'anno 1993; da tale unione sono nati i figli: Persona_1
(nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]), entrambi maggiorenni Persona_2 ed economicamente autosufficienti.
In particolare la ricorrente dava atto che nel corso degli anni la convivenza era divenuta difficile e dolorosa in conseguenza dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del marito, situazione che aveva portato i coniugi man mano a distaccarsi, sino a non parlarsi. Dava atto di aver, su accordo col marito, lasciato l'attività lavorativa dopo la nascita del primogenito e di svolgere attualmente una modesta attività di vendita a domicilio di prodotti di bellezza e per la casa, con guadagni che si aggirano tra €. 20 e € 50 al mese.
Con memoria difensiva depositata in data 20/12/2024 si è costituito in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione e chiedendo, dopo aver esposto una diversa
[...] versione dei motivi che hanno portato al distacco tra i coniugi e nonostante i tentativi intrapresi CP_ presso il per superare il problema dell'abuso di sostanze alcoliche, di non disporre alcun contributo al mantenimento della moglie o, in via subordinata, di quantificare lo stesso in €. 200= al mese.
All'udienza del 29/1/2025 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente e, all'esito, il Giudice formulava una proposta conciliativa alla quale le parti dichiaravano di aderire. I procuratori delle parti rassegnavano conclusioni congiunte come in epigrafe riportato. Quindi il
Giudice assumeva provvedimenti temporanei e urgenti e rimetteva la causa in decisione a norma dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2 in Carnago (Va) in data 18/9/1993, come da relativo Atto di Matrimonio n. 13, parte II, serie A, dell'anno 1993; da tale unione sono nati i figli: (nato a [...], il [...]) e Persona_1
(nato a [...], il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti.
pagina 2 di 3 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso della prima udienza, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da domanda e stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(VA), il 29/12/1967 e , nato a [...], il [...] , in Controparte_1 relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Carnago (Va) in data 18/9/1993, come da relativo Atto di Matrimonio n. 13, parte II, serie A, dell'anno 1993 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/2/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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