Art. 39.
L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 10, primo comma, e' valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica.
All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 38.
L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 10, primo comma, e' valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica.
All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 38.