Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 642 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/02/2025 da:
1) n. a AN (TV) il 06/09/1983 (C.F. ; Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 1, Annone Veneto;
e
2) n. a MOTTA DI NZ (TV) il 10/03/1977 (C.F. ); Parte_2 C.F._2 residente in [...] Annone Veneto;
entrambi con l'Avv. MANZATO MONICA presso la quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 29/8/2010 presso il Comune di Pieve di
Soligo (TV), con atto successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune medesimo (anno 2010; atto n. 13; parte 2; serie A)
separati consensualmente con verbale in data 4/4/2023 omologato con decreto del 06/04/2023 del
Tribunale di Pordenone;
con i seguenti figli:
- n. a ER (TV) 20/05/2013; Persona_1
- n. a ER (TV) il 28/12/2014; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
le stesse manterranno la residenza anagrafica presso la madre nella casa da quest'ultima recentemente acquistata in Annone Veneto (VE), Via Postumia, 98/A int.1, mentre nella ex casa famigliare sita in
Annone Veneto (TV), Via IV Novembre, 32/A int.14, vivrà il padre, proprietario della stessa;
2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quanto alla quotidianità, procurando di assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, nel rispetto di sensibilità ed esigenze delle figlie, nonché dei mutamenti che subiranno negli anni;
Per_
3) precisamente e verranno gestite dai genitore secondo i seguenti turni di Per_2 responsabilità settimanale: il lunedì verranno accompagnate a scuola dalla madre e ritirate dal papà con il quale rimarranno fino a dopo cena per poi pernottare dalla mamma;
il martedì verranno accompagnate a scuola dal papà e ritirate dalla mamma che gestirà gli impegni sportivi pomeridiani, pernotto presso la mamma;
il mercoledì verranno accompagnate a scuola dal papà che provvederà al loro ritiro e a gestire gli impegni pomeridiani, pernotto presso il papà; il giovedì il papà accompagnerà le figlie a scuola e le ritirerà per il pranzo, staranno con la baby sitter dalle 15,00 alle 16,00 fino all'arrivo della madre che provvederà a gestire gli impegni pomeridiani, pernotto dalla mamma;
il venerdì la mamma accompagnerà a scuola le figlie, il papà ritirerà Per_2 occupandosi della gestione dei suoi impegni pomeridiani, mentre la mamma si occuperà degli Per_ impegni sportivi di , pernotto dal papà; il sabato e la domenica saranno trascorsi a settimane alterne con la mamma e il papà con il relativo pernotto;
Per_
4) durante il periodo Natalizio, e staranno per una settimana consecutiva con ciascun Per_2 genitore, precisamente dal 23 dicembre al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; i genitori si alterneranno di anno in anno nella scelta della prima o della seconda settimana, in modo che le figlie possano trascorrere il Natale un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro. Alla fine del periodo di vacanze natalizie, l'alternanza dei genitori nel fine-settimana verrà ripresa come non fosse mai stata sospesa, il che significa che il primo fine settimana dopo le vacanze verrà dalle figlie trascorso con il genitore con il quale non hanno trascorso il fine settimana precedente le vacanze;
5) del pari il periodo Pasquale verrà dalle minori trascorso per metà con un genitore e per metà con l'altro avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
6) in riferimento agli altri ponti e festività infrannuali (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, Per_ 08 dicembre) e li trascorrano con il genitore con il quale sarebbero comunque state;
Per_2
7) durante l'estate, le figlie minori staranno per un periodo di due settimane consecutive o meno con ciascun genitore. I ricorrenti avranno cura di concordare tali periodi con congruo anticipo appena avranno contezza dei reciproci impegni professionali e periodi di ferie;
i medesimi, inoltre, avranno cura di comunicarsi reciprocamente la destinazione di eventuali viaggi e vacanze;
8) i genitori potranno concordare deroghe al calendario dei turni di responsabilità in considerazione di impegni od altri eventi straordinari sia delle figlie minore che dei genitori stessi, e potranno stabilire come verranno eventualmente trascorse particolari ricorrenze (ad esempio compleanni o anniversari);
9) i genitori si impegnano a comunicare sempre l'un l'altro con la massima tempestività ogni problema relativo alle figlie e a concordare ogni altra questione alle medesime riconducibile;
Per_
10) i ricorrenti si impegnano a garantire che e continuino a godere di una adeguata Per_2 frequentazione delle famiglie di origine di entrambi i genitori;
11) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori il padre verserà alla madre mediante bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 500,00.= (Euro 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie per le figlie medesime verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore: per l'individuazione di tali spese, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Pordenone che dichiarano di conoscere e di averne ricevuto copia;
12) la Signora continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico Universale per le Parte_1 famiglie con figli a carico pari, attualmente, a complessivi Euro 279,00. A tale scopo, il Signor
acconsente a che detto emolumento venga richiesto annualmente e percepito per intero Parte_2 dalla Signora e si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti che dovessero Parte_1 rendersi necessari alla sua liquidazione;
13) i genitori si concedono sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti (passaporti o documenti Per_ equipollenti) validi per l'espatrio proprio e delle figlie minore e e si impegnano ad Per_2 espletare le dovute formalità, a semplice richiesta dell'altro;
14) ciascun ricorrente provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle figlie minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di PIEVE
DI SOLIGO il 29/08/2010 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIEVE DI SOLIGO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio - anno 2010; atto n. 13; parte 2; serie A)).
Così deciso in Pordenone, il 6/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa