Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 7947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7947 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07947/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2026, proposto da
Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga, Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Nazionale Comuni D'Italia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio - diniego in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla responsabile del Settore Bilancio e ragioneria del Comune di Brescia in data 21.11.2025 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Interno; nonché per l’annullamento della nota 18.12.25 della Presidenza del Consiglio, recante sostanziale diniego rispetto all'istanza, e per la condanna delle amministrazioni sopra indicate a provvedere all'esibizione integrale della documentazione richiesta con la PEC del 21.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. LO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Il Comune di Brescia ha chiesto l’annullamento del silenzio - diniego, formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge 241/1990 in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla responsabile del settore bilancio e ragioneria del Comune di Brescia in data 21.11.2025 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero dell’Interno, nonché del provvedimento di diniego emesso dal Ministero: il tutto riferito alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari locali, in ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 della legge 392/1941(“ Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari ”), per tutto il periodo compreso tra l’1.1.1941 e il 31.8.2015.
In estrema sintesi, l’Amministrazione ha rivendicato il diritto all’erogazione del contributo annuo, erogato dal Ministero della Giustizia, in forza di quanto previsto dall’art. 2 della predetta: emolumenti che, nonostante nel periodo 2011-2015 il Comune abbia speso e rendicontato € 24.464.910,44 per il funzionamento dei locali uffici giudiziari, sarebbero stati limitati a € 8.465.292,94, con una differenza, quindi, pari a € 15.999.617,00, oltre agli interessi maturati.
A fronte di tali richieste, trasfuse in una prima diffida (20.9.2024), il Ministero della Giustizia ha opposto un diniego (18.10.2024); e un’ulteriore diffida ad adempiere (25.11.2024), è stata negativamente riscontrata con nota del 18.12.2025 della Presidenza del Consiglio, impugnata nel presente giudizio.
Il Comune ricorrente ha esposto di aver proposto “ ricorso straordinario al Capo dello Stato impugnando la sopra citata disposizione del D.P.C.M, e la conseguente nota di data 10.8.2017 del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui condizionavano alla previa rinuncia all’azione per il conseguimento di maggiori somme ed alla rateizzazione trentennale, la riscossione del credito riconosciuto al Comune di Brescia a titolo di rimborso, quantificato dallo stesso D.P.C.M. 10.3.2017 in € 4.719.719,07 ”; ha soggiunto che “ a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale al Tar del Lazio, la causa veniva decisa con sentenza n. 6297/2019 (…), passata in giudicato che, annullando tali condizioni, accertava in capo al Comune di Brescia il diritto di ottenere dall’Amministrazione dello Stato il pagamento, in un’unica soluzione e senza condizioni, della somma di € 4.719.719,07 prevista dall’art. 3, comma 4, del DPCM del 10.3.2017 (“Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ”.
È, poi, accaduto che, “ stante la perdurante inerzia al pagamento di quanto riconosciuto come dovuto nella sentenza passata in giudicato, il Comune proponeva, nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati, ricorso per l’ottemperanza, il quale, tuttavia, veniva respinto dal Tar del Lazio, con sentenza n. 12987/23, in ragione del sopravvenuto annullamento per incompetenza, all’esito di altri e autonomi giudizi, del D.P.C.M. 10.3.2017 ” (cfr. pag. 6).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ Fondatezza dell’istanza di accesso ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 5, e dell’art. 24, comma 7, L. 241/90 ed illegittimità del silenzio-diniego formatosi in ordine alla stessa ”.
In prima battuta, parte ricorrente ha evidenziato, con richiamo alla proposta istanza di accesso, che emergerebbe “ la fondatezza della pretesa ad ottenere che lo Stato, a mezzo della Presidenza del Consiglio e/o del Ministero dell’economia e/o delle Finanze, adempia al proprio obbligo di ripartizione del fondo per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali, istituiti dall’art. 1, comma 438, della L. n. 232/2016, anche al fine di corrispondere allo stesso Comune un serio ristoro per le spese necessario al funzionamento degli uffici giudiziari dal 2011 al 2015. Tale potere era infatti giù stato esercitato con il D.P.C.M. 2017, seppure in modo poi ritenuto non conforme a legge, senza tuttavia che sia stato messo in discussione che al Comune di Brescia spettasse una quota di tale fondo ” (cfr. pagg. 9 – 10).
2°) “ Illegittimità della nota 18.12.25 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione degli artt. 22, comma 3 e 5, 24, comma 7, 25, comma 3, L. n. 241/90 e dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n.184/06 ”.
Con tale motivo il Comune di Brescia ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego “ per violazione dell’art. 25, comma 3, L. n. 241/90 e dell’art. 9, comma 2, D.P.R. n.184/06, nella parte in cui non reca alcuna motivazione circa il mero rimando ad altre amministrazioni, relativamente ai punti a) e b) della richiesta; per violazione dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/06, avendo la Presidenza atteso 27 giorni per declinare la propria competenza in favore dei due Ministeri, laddove la norma richiede che ciò venga fatto “immediatamente”. In proposito sia peraltro consentito dubitare che la Presidenza del Consiglio non sia neppure nella disponibilità dei provvedimenti che sono stati richiesti, risultando in definitiva l’Organo statale cui la legge attribuisce, appunto, la competenza a ripartire tale fondo tra gli enti locali destinatari ” (cfr. pag. 12).
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell’Interno (11.2.2026), opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 29 aprile 2026, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
IR
Il ricorso va dichiarato inammissibile con riguardo alla domanda di annullamento del silenzio – diniego sulla domanda di accesso e, comunque, va respinto relativamente alla domanda di annullamento della nota del 18.12.2025.
L’art. 1, comma 1, della legge 392/1941, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1941, sono obbligatorie per i comuni “ le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici ”. Il comma 2 del medesimo articolo, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 526, lettera a), della legge 190/2014, stabilisce poi che “ a decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà' comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari ”.
Con riferimento alle spese sostenute fino al 31 agosto 2015, trova dunque applicazione l’art. 2 della legge n. 392/1941, a norma del quale, “ le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge ”. Ai sensi del comma 2 dell’art. 2, “ i contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno ”.
Il procedimento per la liquidazione del contributo è disciplinato dal DPR 187/1998, il cui art. 1, al comma 1, coerentemente con la previsione di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 392/1941, dispone che “ il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno ”.
L’art. 2 del DPR, al comma 1, stabilisce che “ il contributo (…) è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre ”.
I successivi due commi del medesimo articolo stabiliscono poi che la rata in acconto sia erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, e che la rata a saldo sia determinata tenendo presenti le spese di cui all'arti. 1 della legge 392/1941, sostenute dai comuni, ed il parere delle commissioni di manutenzione.
Ai sensi dell’art. 2 bis del detto DPR, introdotto dall’art. 1 del DPR 61/2014, “ entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario ”. L’importo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, avrebbe dovuto essere determinato “ sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario ”, secondo una metodologia di quantificazione definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il sistema così delineato prevedeva, dunque, un anticipo delle spese da parte dei Comuni sedi degli uffici giudiziari e la successiva corresponsione di un contributo (e dunque non di un rimborso integrale), la determinazione del quale era affidata al Ministero della Giustizia, nell’ambito di uno stanziamento dato, il cui importo risultava correlato alle spese anticipate dall’ente locale o, successivamente, ai costi standard corrispondenti ai singoli uffici.
La descritta disciplina è stata ritenuta conforme alle previsioni costituzionali in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali e al principio di buon andamento dell’amministrazione dalla Corte costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 150/1986.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15151/2015, hanno rilevato che l’espressione “contributo”, utilizzata dalla legge 392/1941, esclude la configurabilità di un diritto dei comuni alla restituzione integrale delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari, essendo rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la concreta determinazione degli importi oggetto di rimborso. Nella medesima pronuncia si legge, inoltre, che le ragioni sulle quali si fonda la sentenza della Corte Costituzionale n. 150/1086 non possono ritenersi “ incrinat[e] dalle successive modifiche apportate alla Costituzione in tema di autonomie locali ” tenuto conto, in particolare, “ della non assoluta estraneità delle spese in oggetto a specifici interessi della comunità locale ”.
Non è, poi, secondario sottolineare, sulla base delle pronunce della Sezione (cfr. TAR Lazio, sez. I, 9 aprile 2019, n. 4581), che la normativa di riferimento non presenta profili di difformità rispetto ai parametri costituzionali individuati dagli articoli 5, 114, 117, 119 e 97 della Costituzione: si legge in tale pronuncia che i citati articoli “ stabiliscono, rispettivamente, il principio dell’autonomia degli enti locali, il principio dell’autonomia finanziaria e di spese dei comuni, il principio della competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile e penale” e il principio di buon andamento dell’amministrazione e di leale collaborazione tra enti. Osserva in proposito il Collegio come, anche aderendo alla prospettata riconducibilità allo Stato centrale delle spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, la mera previsione, in capo allo Stato, di un obbligo di corresponsione di un contributo (in luogo di un integrale rimborso), non è di per sé idonea a concretizzare la paventata lesione all’autonomia finanziaria degli enti territoriali. La disposizione, infatti, nulla dice in ordine all’entità del contributo, tanto che per un lungo periodo (incluso quello oggi in contestazione) lo stesso è stato tale da coprire in massima parte l’importo anticipato dai Comuni, cosicché la pronuncia di incostituzionalità invocata dovrebbe essere formulata in termini dubitativi, essendo il basso importo del contributo una mera eventualità, ancorata ad evenienze, di fatto e di diritto, estranee alla struttura della norma (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 luglio 2017, nn. 8368, 8370, 8374 e 8376). E infatti, non tutti i tagli alla finanza locale integrano automaticamente lesione delle attribuzioni e dell’autonomia comunale. Come recentemente rilevato dalla Corte costituzionale, agli enti locali non può essere assicurata “una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell'autonomia finanziaria ”. Ne consegue che il radicale contrasto tra la previsione di ridimensionamento dei trasferimenti statali e i principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali ricorre solo nel caso in cui la disposizione censurata è tale da rendere “ impossibile all’ente lo svolgimento delle sue funzioni ” (nello stesso senso, cfr. Corte Costituzionale, 23 giugno 2016, n. 151, che ha ritenuto l’infondatezza di una questione di costituzionalità proposta da una Regione avverso la disposizione che stabiliva la riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2015, rilevando come le censure proposte non avevano adeguatamente dimostrato che l'intervento normativo avesse dato luogo ad una insufficienza complessiva dei mezzi finanziari a disposizione dei comuni e precisando come le riduzioni di risorse non comportano la lesione delle funzioni amministrative comunali o dell’autonomia finanziaria, laddove “ esse non rendano inadeguato il finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro svolgimento ”). Il principio di corrispondenza tra esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari, da una parte, e disponibilità di risorse, dall’altra, è, in conclusione non assoluto, ma tendenziale.
Tanto premesso in linea generale, occorre considerare che in forza di pregresse pronunce passate in cosa giudicata (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 luglio 2022, nn. 5780, 5781 e 5782), il DPCM 10.3.2017 è stato annullato per vizio di incompetenza con effetti erga omnes, con la conseguenza che anche l’effetto conformativo della sentenza azionata è venuto meno.
Ora, alla luce dei giudicati formatisi, si deve prendere atto che il DPCM oggetto del giudizio è stato annullato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 25 gennaio 2021, nn. 718 - 729) per incompetenza della Presidenza del Consiglio a disporre in materia; si è di conseguenza determinato – come chiarito dalle sopra citate sentenze nn. 5780, 5781 e 5782 del 2022 – un effetto conformativo rappresentato esclusivamente dalla preclusione a provvedere per l’organo che ha emesso l’atto stesso.
Tali pronunce hanno, inoltre, chiarito che, quanto all’ambito oggettivo dell’annullamento, l’ambito dell’annullamento è stato esteso al DPCM nella sua interezza e non soltanto relativamente alla parte in cui esso determina le somme da assegnare ai Comuni ricorrenti (nella specie si trattava dei Comuni di Rimini, Nuoro e Perugia).
Il giudicato formatosi, quanto all’ambito soggettivo, ha valore erga omnes , e non limitato alle sole parti dei relativi giudizi. Come chiarito con la sentenza della sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6317, il DPCM ha natura di “ atto amministrativo generale (…) nella parte in cui ha previsto i criteri di attribuzione, applicabili per determinare gli importi spettanti ai Comuni ”; ha invece natura di “ atto plurimo scindibile ” quanto alla allegata Tabella D, nel quale indica gli specifici importi da erogare al singolo ente. Approfondendo la parte della sentenza n. 6317/2019 sulla natura del DPCM, va soggiunto che le sentenze nn. 5780, 5781 e 5782 del 2022 hanno chiarito che si tratta di un atto generale ed astratto, in quanto determina i criteri non con riguardo ad un determinato Comune, ma rispetto a tutta la categoria di questi enti, e che si tratti altresì di un atto che innova l’ordinamento giuridico, in quanto come si è detto sopra è attuativo di una norma di legge, ovvero dei commi 438 e 439 dell’art. 1 della legge 232/2016.
Ne deriva che è stata annullata anche la Tabella D, non potendosi logicamente sostenere che possa restare valida ed efficace nell’ordinamento “ un’assegnazione di fondi basata su criteri che più non esistono e immediatamente conseguente all’applicazione di quei criteri ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2024, n. 2667). Né, tantomeno, l’effetto erga omnes riconosciuto dal Consiglio di Stato con le sentenze del 2022 potrebbe mai giustificare la disapplicazione di giudicati di segno opposto.
L’annullamento giurisdizionale (per incompetenza) del DPCM oggetto del contendere ha portata retroattiva e tale sopravvenienza impedisce, in punto di fatto prima ancora che di diritto, di poter dar corso, allo stato, al pagamento della somma prevista a favore del Comune in quanto sede di Ufficio giudiziario, e ciò in supposta applicazione di un regolamento che non esiste più nel mondo giuridico; irrilevante è, altresì, il rilievo che le somme che servirebbero ad eseguire il giudicato potrebbero essere disponibili presso un fondo dedicato, previsto dall’art. 1, comma 438 della legge 232/2016, atteso che l’annullamento retroattivo in sede giurisdizionale ha fatto venire meno il titolo che è alla base dell’obbligazione.
Nondimeno, vero è che, come osservato dal Comune ricorrente, “ la Presidenza del Consiglio stessa risulta pertanto, a tutt’oggi, anche secondo la tesi ministeriale ed in linea con quanto affermato nelle pronunce giurisdizionali richiamate, tenuta all’emanazione dei decreti attuativi dall’art. 1, comma 439, della L. 232 del 2016, aventi ad oggetto la ripartizione del Fondo enti locali, decreti che andrebbero quindi a sostituire il D.P.C.M. del 10.3.2017, ormai annullato e privato di ogni efficacia ” (cfr. pag. 8).
Come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, “ l’annullamento del DPCM 10 marzo 2017 non ha fatto venire meno, in radice, l’obbligo di partecipare con i Comuni con sedi giudiziarie per le spese sostenute per il mantenimento delle stesse, sebbene la fonte di tale obbligo non sia più il citato DPCM ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2024, n. 2667): il che radica un interesse persistente in caso di adozione di futuri atti regolamentari ma, quanto al presente giudizio, depone per l’inammissibilità, per carenza d’interesse, della domanda finalizzata all’annullamento del silenzio-diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti inoltrata dal Comune il 21.11.2025, e ciò indipendentemente da quanto opposto dalle Amministrazioni nella memoria di replica (ossia che il “ dettato normativo che rimette al Ministero dell'economia e delle finanze l'esercizio del potere di proposta dei decreti attuativi previsti dal citato art. l, comma 439, della legge n. 232/2016 e al Ministero dell'interno la competenza all'erogazione dei contributi in favore degli enti territoriali, rende evidenti le ragioni del rimando, contenuto nella impugnata nota della PCM, alle altre amministrazioni, senza necessità di specifica motivazione sul punto, a tal fine apparendo sufficiente il richiamo del principio di competenza ”; e che non esisterebbe la documentazione relativa alla riedizione del potere); né, quindi, può trovare accoglimento la domanda di annullamento della nota del 18.12.2025.
Le statuizioni giurisprudenziali che si sono riportate, e soprattutto gli effetti di tali statuizioni sulla disciplina del DPR 10.3.2017, erano perfettamente note al Comune ricorrente: lo dimostra, oltre ogni possibile incertezza e obiezione, l’esplicito richiamo nell’istanza di accesso del 21.11.2025, ove “ la scrivente, in qualità di responsabile del settore Bilancio e ragioneria (…), in forza della statuizione resa nel giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato, sezione III, definito con sentenza n. 2667/2024 (…), secondo cui “condivisibilmente il Tar ha ritenuto di respingere anche la domanda, formulata con atto di motivi aggiunti, di risarcimento per impossibilità di esecuzione del giudicato, non trattandosi di impossibilità definitiva, atteso che l’annullamento del d.P.C.M. 10 marzo 2017 non ha fatto venire meno, in radice, l’obbligo di partecipare con i Comuni con sedi giudiziarie per le spese sostenute per il mantenimento delle stesse, sebbene la fonte di tale obbligo non sia più il citato d.P.C.M. ”, ha chiesto di accedere ai documenti relativi alla primigenia costituzione del Fondo enti locali ed alla sua, altrettanto pregressa, ripartizione, senza avvedersi che nella medesima sentenza del Consiglio di Stato n. 2667/2024 – qualche rigo prima – si è accertato come “ irrilevante (…) il rilievo che le somme che servirebbero ad eseguire il giudicato sono presenti in un Fondo dedicato, previsto dall’art. 1, comma 438, l. 11 dicembre 2016, n. 232, atteso che l’annullamento retroattivo del d.P.C.M. 10 marzo 2017 ha fatto venire meno il titolo che è alla base dell’obbligazione ”: il tutto rendendo con ogni evidenza inopinata “ la richiesta di corresponsione della quota del fondo sopra indicato, anche a copertura della parte delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari per il periodo 2011-2015, rimaste in carico al Comune, pari a euro 15.999.617,50 ”.
Mentre, all’opposto, è da ritenere conforme a leale collaborazione il riscontro informativo reso il 18.12.2025 dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (“ si comunica che non risulta pervenuta la proposta del Ministero dell’economia e delle finanze prevista dall’art. 1, comma 439, della legge 232/2016 ai fini della riedizione dei poteri a seguito dell’annullamento per incompetenza del D.P.C.M. 10/3/2017 ”).
Elementi di valutazione, peraltro, deducibili già dal contenuto della nota del 18.10.2024 del Ministero della Giustizia.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con riguardo alla domanda di annullamento del silenzio – diniego sulla domanda di accesso e, comunque, va respinto relativamente alla domanda di annullamento della nota del 18.12.2025, il tutto per le ragioni espresse in motivazione.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, inammissibile e, in parte, lo respinge, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente
LO NI, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LO NI | ER IT |
IL SEGRETARIO