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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 3736/2019 di R.G. avente ad oggetto: lesioni personali
TRA
(CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carlo Carillo, in forza di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato come in atti;
ATTRICE E
, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Giovanni Pascalicchio, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza del 09.09.2025 e da scritti conclusionali depositati in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in Parte_1
giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti, a titolo di lesioni personali, riportate a seguito di una caduta avvenuta all'interno del territorio del predetto comune.
Nel dettaglio, l'attrice deduceva che in data 17.09.2016 alle ore 23.00 circa, mentre percorreva a piedi via Pappalardo in rovinava al suolo a causa del CP_1
marciapiede completamente dissestato, pericolo quest'ultimo, non segnalato e non visibile;
che a seguito di tale evento veniva trasportata (118) presso il presidio ospedaliero “S. Maria della Pietà di Nola” ove le veniva diagnosticata “frattura pertrocanterica di femore sx”; deduceva che la oggettiva responsabilità dell'evento era ascrivibile al , in qualità di gestore e/o custode dei luoghi di Controparte_1
causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si costituiva in giudizio il , il quale, nel merito, chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda in ragione della condotta colposa dell'attrice escludente ogni responsabilità della P.A. sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., che ai sensi dell'art. 2043 c.c. Preliminarmente deve ritenersi accertata la legittimazione passiva del CP_1
in ordine alla proprietà di via Pappalardo, luogo del sinistro, in quanto tale
[...]
circostanza non risulta contestata e, dunque, si assume riconosciuta.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni e i motivi di seguito esposti.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità del è CP_1
l'art. 2051 cod. civ.
È noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 cod. civ. a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene demaniale non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha invece iniziato a ritenere che la veste di custode responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. può essere assunta anche da una pubblica amministrazione relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 cod. civ., rappresentava un ingiustificato privilegio, e, di riflesso,
un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
viceversa,
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si prestava ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale. La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ulteriormente avanzato la linea di tutela dell'utilizzatore delle strade pubbliche, escludendo l'automatismo interpretativo secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto della cosa e dell'estensione della medesima, rendano non applicabile l'art. 2051 cod. civ., atteso che l'esclusione di tale responsabilità è da ricondurre solo all'oggettiva impossibilità dell'esecuzione del potere di controllo da parte dell'amministrazione, attraverso un'indagine effettuata dal giudice,
seppur l'onere della prova ricada in capo alla stessa P.A. ( cfr. Cass. n. 488 del 2003,
Cass. n. 1144 del 2003). L'evoluzione giurisprudenziale è culminata, così,
nell'affermazione della Corte di cassazione, con sentenza n. 20427 del 2008, secondo la quale va superata la giurisprudenza di legittimità che affermava che l'art. 2051 cod. civ. è
applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass., 26 settembre 2006, n. 20827; Cass., 9 febbraio
2006, n. 15779; Cass., 6 luglio 2006, n. 15383). Si è, dunque, ritenuto di dover affermare il diverso principio secondo il quale:
a) la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia;
perché questo rapporto ci sia è
necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche;
b) per le strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione;
in particolare, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava,
palesemente, sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima (al pari dell'eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 cod. civ., quale scriminante della responsabilità del custode. E si è, quindi, concluso che: d) agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale è
applicabile l'art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che,
nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass., 29 marzo 2007, n. 7763; Cass., 2 febbraio
2007, n. 2308).
Tali principi sono pienamente condivisi dalla successiva recente giurisprudenza (Cass.,
8157/2009) che ha solo soggiunto, a loro ulteriore specificazione, che:
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo, segnatamente per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato.
È evidente, tuttavia, che deve attribuirsi rilevanza - sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 cod. civ. sia che si utilizzi l'art. 2051 cod. civ. - anche all'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale. Infatti, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale,
diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto od in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale.
In particolare, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. ex multiis, Cass., sez. VI, 28/07/2016, n. 15718; Cass., sez. III,
18/09/2015, n. 18317).
Un corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227 cod. civ., primo comma,
il quale costituisce la base normativa al suddetto principio, presupponendolo. Questa regola deve, cioè, essere inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed
è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso.
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore/danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 cod. civ., primo comma, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore/danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
In questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente.
In applicazione di tale principio, la diligenza che è richiesta al danneggiato nell'uso del bene demaniale, costituito nella specie da strada, sarà diversa a seconda che si tratti di una strada campestre o del corso principale della città, pur facendo capo entrambe allo stesso demanio stradale dello stesso proprio perché il danneggiato fa CP_1
affidamento su una diversa attività di controllo/custodia (che quindi ritiene esigibile) in relazione ai due tipi di strada dello stesso demanio.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico (ex art. 1227 cod. civ., primo comma), il comportamento colposo del danneggiato/utente del bene demaniale (nella fattispecie: stradale), deve osservarsi che esso non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato.
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito sia la prova della sussistenza del danno subito, così come evincibile dal referto di P.S. n. 40596 prodotto in giudizio, sia la prova del nesso di causalità tra le lesioni patite ed il cattivo stato manutentivo del tratto di strada teatro del sinistro che la stessa percorreva al momento del sinistro;
i testi sig.ra e , escussi all'udienza del 06.05.2021, entrambi a pochi Testimone_1 Tes_2
metri dalla sig.ra al momento della caduta, confermavano la Parte_1
prospettazione dei fatti fornita dall'attrice e, nel dettaglio, il teste Testimone_1
precisava che al momento del sinistro “preciso che all'altezza del punto ove è caduta mia madre non vi era, all'epoca del fato, illuminazione pubblica..preciso ancora che a seguito della caduta mia
madre si fratturava il femore sinistro io chiamai gli agenti della Polizia Municipale presenti sul posto proprio in occasione della festività” .
Altresì, depongono a favore dell'attrice le conclusioni rassegnate dal C.T.U., dott.
, il quale, nel proprio elaborato peritale ritiene che “appare opportuno Persona_1
precisare che, nel caso in esame, risultano ampliamente soddisfatti i criteri deputati a stabilire il nesso di causalità (il criterio cronologico, topografico, dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza
quantitativa, il criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni, il criterio di esclusione di altri momenti eziologici”.
Non vi è motivo, del resto, di dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni che provengono da persone presenti al momento del verificarsi del sinistro, con dichiarazioni del tutto precise e lineari, coerenti con le risultanze documentali, ossia il referto di P.S. dell'Ospedale di Nola (118), recante data del sinistro ed orario successivo al sinistro (00:02), e certificati medici successivi, nonché gli esiti della perizia medico – legale del CTU.
Tanto premesso, va affermata la responsabilità in capo al ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c.
Infine, per ciò che concerne la quantificazione dei danni subiti dalla sig.ra
[...]
si condividono le conclusioni rassegnate dal C.T.U., il quale, nel proprio Parte_1
elaborato peritale, riconosce un danno biologico permanente del 16% oltre a un'invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 13 e un'invalidità temporanea parziale
(ITP) di 60 giorni al 50% nonché spese mediche documentate e quantificate in €
249,60.
Per ciò che riguarda, invece, i pregiudizi degli aspetti dinamico-relazionali e la sofferenza morale conseguenti al pregiudizio psico-fisico subito dalla vittima va chiarito che le nuove tabelle milanesi (ed. 2024) accanto al cd. punto del danno biologico “base”, prevedono la specifica indicazione dell'aumento del punto riferibile in relazione al solo danno morale e consentono, poi, un ulteriore adeguamento del danno non patrimoniale al fine di personalizzare il danno patito alla luce proprio di eventuali emergenze istruttorie significative.
Tale operazione di adeguamento personalizzato del risarcimento per il danno non patrimoniale, non potrà, però, sfociare in una liquidazione della componente
"sofferenza soggettiva", cumulativamente al danno cd. biologico, mediante applicazione automatica di una quota proporzionale (di regola pari ad 1/3) del valore del danno biologico, ma dovrà essere basata sulla verifica preliminare se e come tale specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente -in caso di esito positivo della verifica - ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di "personalizzazione" nella specie adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensità e la durata della sofferenza psichica (cfr. Cass., 13/10/2017, n. 24075).
Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiata e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale, o da sofferenza soggettiva interiore presumibilmente derivante in media dalla lesione del bene salute, che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento ulteriore per “personalizzazione” del danno biologico.
Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata, si ritiene equo liquidare,
tenuto conto delle lesioni subite e dell'età della vittima al momento del sinistro (61 anni) e sulla base delle Tabelle di Milano 2024, la somma di € 37.305,00 (16% di invalidità permanente), nonché € 1.495,00 per i 13 giorni di ITT, € 3.450,00 per i 60 giorni di ITP al 50%, € 249,60 per spese mediche documentate, per un totale di €
42.499,60, somma che si liquida già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n. 37/2018 vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese occorse per la redazione della c.t.u. vanno definitivamente poste a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
3736/2019 di R.G., così provvede:
-Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto CP_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di parte
[...]
attrice la somma di € 42.499,60 a titolo risarcimento del danno oltre interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva;
2) Condanna, altresì il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della sig.ra delle spese di lite che, Parte_1
vengono liquidate in € 3.809,00 per compenso professionale ed in € 264,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Carlo Carillo dichiaratosi antistatario;
3) Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Nola, lì 03.12.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura