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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA EC IU, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2903/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601134/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601134/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601134/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2857/2025 depositato il 24/11/2025 Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 13 giugno 2024, impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo per l'ammontare di
€ 275.510,00, oltre ad accessori, a titolo di imposte dirette dovute per l'anno d'imposta 2018, in virtù Società_1 Nominativo_1del reddito di partecipazione dello stesso alla società di fatto denominata “ di s.n.c.” formata dallo stesso ricorrente insieme a Nominativo_1 ed a Nominativo_2. All'uopo, il ricorrente deduceva: l'illegittimità dell'accertamento, essendo stato archiviato il procedimento penale promosso nei suoi confronti, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.c.; l'inesistenza della qualità di socio della s.d.f. sopra menzionata;
la mancata notifica, nei suoi confronti, dell'accertamento emesso nei confronti di quest'ultima; la illegittimità delle sanzioni applicate , per difetto di motivazione ed assenza di colpa. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Va, anzitutto, rilevato che l'esistenza di una società di fatto può essere provata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia denuncino la ricorrenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale, indipendentemente dalla mera esternazione della stessa società nei rapporti con i terzi (Cass. n.19234/2020). E', in particolare, necessario che sia dimostrata la sussistenza di un fondo patrimoniale comune, il fine sociale, l'”affectio societatis” e l'alea comune nei guadagni e nelle perdite. Ciò posto, nella specie, gli elementi posti dall'Ufficio a base della contestata società di fatto tra Nominativo_1 Ricorrente_1 Nominativo_2, titolare dell'attività imprenditoriale in questione, e non sono sufficienti a legittimare la pretesa. Le omissioni fiscali contestate si riferiscono, infatti, alla società facente capo al solo Nominativo_1 e, d'altra parte, le condotte contestate all'odierno ricorrente – collegate alla delega ad operare sui conti correnti della società, per importi anche ingenti – non escludono logicamente un inquadramento delle stesse nell'ambito dei rapporti di collaborazione e dipendenza , in essere con il Ricorrente_1. Non vi è, ancora, prova di ingerenze di tipo gestorio da parte di quest'ultimo né della distribuzione di utili in suo favore. Nominativo_1 Ricorrente_1 Nominativo_2Del resto, l'assenza di prova in ordine ad un sodalizio criminoso tra , e – avvalorato dal provvedimento di archiviazione reso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo – rafforza il convincimento in ordine alla inesistenza di cointeressenze tra i predetti, utili alla configurazione di una società di fatto legittimante l'imposizione tributaria di cui si discute. Il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle doglianze ulteriori. La peculiarità della vicenda e la complessità dell'accertamento giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. XI, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. Palermo, 21 novembre 2025.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA EC IU, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2903/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601134/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601134/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301G601134/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2857/2025 depositato il 24/11/2025 Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 13 giugno 2024, impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo per l'ammontare di
€ 275.510,00, oltre ad accessori, a titolo di imposte dirette dovute per l'anno d'imposta 2018, in virtù Società_1 Nominativo_1del reddito di partecipazione dello stesso alla società di fatto denominata “ di s.n.c.” formata dallo stesso ricorrente insieme a Nominativo_1 ed a Nominativo_2. All'uopo, il ricorrente deduceva: l'illegittimità dell'accertamento, essendo stato archiviato il procedimento penale promosso nei suoi confronti, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.c.; l'inesistenza della qualità di socio della s.d.f. sopra menzionata;
la mancata notifica, nei suoi confronti, dell'accertamento emesso nei confronti di quest'ultima; la illegittimità delle sanzioni applicate , per difetto di motivazione ed assenza di colpa. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Va, anzitutto, rilevato che l'esistenza di una società di fatto può essere provata con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia denuncino la ricorrenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale, indipendentemente dalla mera esternazione della stessa società nei rapporti con i terzi (Cass. n.19234/2020). E', in particolare, necessario che sia dimostrata la sussistenza di un fondo patrimoniale comune, il fine sociale, l'”affectio societatis” e l'alea comune nei guadagni e nelle perdite. Ciò posto, nella specie, gli elementi posti dall'Ufficio a base della contestata società di fatto tra Nominativo_1 Ricorrente_1 Nominativo_2, titolare dell'attività imprenditoriale in questione, e non sono sufficienti a legittimare la pretesa. Le omissioni fiscali contestate si riferiscono, infatti, alla società facente capo al solo Nominativo_1 e, d'altra parte, le condotte contestate all'odierno ricorrente – collegate alla delega ad operare sui conti correnti della società, per importi anche ingenti – non escludono logicamente un inquadramento delle stesse nell'ambito dei rapporti di collaborazione e dipendenza , in essere con il Ricorrente_1. Non vi è, ancora, prova di ingerenze di tipo gestorio da parte di quest'ultimo né della distribuzione di utili in suo favore. Nominativo_1 Ricorrente_1 Nominativo_2Del resto, l'assenza di prova in ordine ad un sodalizio criminoso tra , e – avvalorato dal provvedimento di archiviazione reso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo – rafforza il convincimento in ordine alla inesistenza di cointeressenze tra i predetti, utili alla configurazione di una società di fatto legittimante l'imposizione tributaria di cui si discute. Il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle doglianze ulteriori. La peculiarità della vicenda e la complessità dell'accertamento giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. XI, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. Palermo, 21 novembre 2025.